Convenzione internazionale n. 18 concernente la riparazione dei danni delle malattie professionali

0.832.21Multilateral International Treaty16 nov 1927

Adottata a Ginevra il 10 giugno 19251
Approvata dall’Assemblea federale il 9 giugno 19272
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 16 novembre 1927
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1927

(Stato 10 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e radunatavisi il 19 maggio 1925, nella sua settima sessione;

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative alla riparazione dei danni delle malattie professionali, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione; e

dopo aver risolto che queste proposte prenderebbero la forma di Convenzione internazionale;

adotta, in data d’oggi, dieci giugno millenovecentoventicinque, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulle malattie professionali, 1925, e che dovrà essere ratificata dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1
  1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad assicurare alle vittime di malattie professionali o ai loro aventi diritto un’indennità fondata sui principî generali della sua legislazione nazionale concernente la riparazione dei danni degli infortuni del lavoro.3
  2. I saggi delle indennità non saranno inferiori a quelli previsti dalla legislazione nazionale per i danni cagionati da infortuni del lavoro. Salva restando questa disposizione, ciascun Membro sarà libero, nel determinare nella sua legislazione nazionale le condizioni che regolano il pagamento dell’indennità per le malattie di cui si tratta, e nell’applicare a queste malattie la sua legislazione relativa alla riparazione dei danni degli infortuni del lavoro, di adottare le modificazioni e gli adattamenti che gli sembrassero opportuni.
Art. 2

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna a considerare come malattie professionali le malattie come pure le intossicazioni prodotte dalle sostanze enumerate nella tabella qui sotto, quando queste malattie o intossicazioni colpiscano dei lavoratori appartenenti alle industrie o professioni che vi corrispondono nella tabella e derivino dal lavoro in una impresa soggetta alla legislazione nazionale.

Tabella

Elenco delle malattie
e delle sostanze tossiche
Elenco delle industrie o delle professioni corrispondenti
Intossicazione saturnina (cagionata dal piombo, dalle sue leghe o dai suoi
composti), con le conseguenze dirette
di questa intossicazione.
Lavorazione dei minerali contenenti piombo, comprese le ceneri piombifere delle officine di lavorazione dello zinco.
Fusione dello zinco vecchio e del piombo in pani.
Fabbricazione d’oggetti di piombo fuso
o di leghe contenenti piombo.
Industrie poligrafiche.
Fabbricazione dei composti di piombo.
Fabbricazione e riparazione degli
accumulatori.
Preparazione ed impiego degli smalti contenenti piombo.
Politura per mezzo di limatura di piombo o di materie piombifere.
Lavori d’imbianchino e di verniciatore che richiedano la preparazione o il
maneggio d’intonachi, mastici o colori contenenti materie coloranti di piombo.
Intossicazione mercuriale (dal mercurio,
le sue amalgame e i suoi composti) con
le conseguenze dirette di questa intossicazione.
Lavorazione dei minerali di mercurio.
Fabbricazione dei composti di mercurio.
Fabbricazione degli apparecchi di misura o di laboratorio.
Preparazione delle materie prime per la fabbricazione dei cappelli.
Doratura a fuoco.
Uso delle pompe a mercurio per la
fabbricazione delle lampade a
incandescenza.
Fabbricazione delle micce al fulminato
di mercurio.
Infezione carbonchiosa.Operai in contatto con animali
carbonchiosi.
Manipolazione di carogne o di resti
di animali.
Caricamento, scaricamento o trasporto
di merci.
Art. 3

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 4
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
  2. Essa non vincolerà se non i Membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
  3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 5

Non appena le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazione che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri Membri dell’Organizzazione.

Art. 6

Salve restando le disposizioni dell’art. 4, ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1 e 2 al più tardi il 1° gennaio 1927 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Art. 7

Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione s’impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 8

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunziarla, allo spirare d’un periodo di cinque anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 9

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 10

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Argentina24 settembre195624 settembre1956
Armenia18 maggio200618 maggio2006
Australia22 aprile195922 aprile1959
Isola di Norfolka8 febbraio19968 febbraio1996
Austria29 settembre192829 settembre1928
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Belgio3 ottobre19273 ottobre1927
Benin12 dicembre1960 S12 dicembre1960
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Bulgaria5 settembre19295 settembre1929
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi11 marzo1963 S11 marzo1963
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cina
Macaoab20 dicembre199920 dicembre1999
Colombia20 giugno193320 giugno1933
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Kinshasa)20 settembre1960 S20 settembre1960
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba6 agosto19286 agosto1928
Egitto10 maggio196010 maggio1960
Finlandia17 settembre192717 settembre1927
Francia13 agosto193113 agosto1931
Guadalupa15 marzo193815 marzo1938
Guayana francese15 marzo193815 marzo1938
Martinica15 marzo193815 marzo1938
Nuova Caledonia27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
Riunione15 marzo193815 marzo1938
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Germania18 settembre192818 settembre1928
Giappone8 ottobre19288 ottobre1928
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Guinea21 gennaio1959 S21 gennaio1959
Guinea-Bissau21 febbraio197721 febbraio1977
India30 settembre192730 settembre1927
Iraq26 novembre193826 novembre1938
Italia22 gennaio193422 gennaio1934
Lettonia29 novembre192929 novembre1929
Lussemburgo16 aprile192816 aprile1928
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Mali22 settembre1960 S22 settembre1960
Marocco20 settembre195620 settembre1956
Mauritania20 giugno1961 S20 giugno1961
Montenegro3 giugno20063 giugno2006
Mozambico6 giugno19776 giugno1977
Myanmar30 settembre1927 S30 settembre1927
Nauru5 settembre1968 S5 settembre1968
Nicaragua12 aprile193412 aprile1934
Niger27 febbraio1961 S27 febbraio1961
Norvegia11 giugno192911 giugno1929
Pakistan30 settembre192730 settembre1927
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S1° maggio1976
Polonia3 novembre19373 novembre1937
Portogallo27 marzo192927 marzo1929
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1964
Ruanda18 settembre1962 S18 settembre1962
São Tomé e Príncipe1° giugno19821° giugno1982
Serbia24 novembre2000 S1° aprile1927
Siria10 maggio1960 S10 maggio1960
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna29 settembre193229 settembre1932
Sri Lanka17 maggio195217 maggio1952
Svizzera16 novembre192716 novembre1927
Tunisia12 gennaio195912 gennaio1959
Zambia22 febbraio196522 febbraio1965
a La Conv. è applicabile all’isola di Norfolk ed a Macao, ad eccezione delle modifiche del
9 ott. 1946 e del 26 giu. 1961. b Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della
dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.

Footnotes

  1. La Conv. è stata adottata nella settima sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 4). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. N. I lett. a del DF del 9 giu. 1927 (CS 14 67).

  3. Vedi l’art. 9 della LAINF (RS 832.20 ) e l’O del DFI del 26 dic. 1960 (RS 832.321.11 ).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.