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0.831.109.454.212•Accordo amministrativo concernente l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 e che completa e modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963
0.831.109.454.212Bilateral International Treaty1 lug 1973
Conchiuso il 25 febbraio 1974
In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 19621, le autorità competenti, rappresentate da: – da parte svizzera: signor Cristoforo Motta, Ministro plenipotenziario, Delegato del Consiglio federale per le convenzioni di sicurezza sociale; – da parte italiana: signor Gino Bertoldi, Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,
hanno concordato le seguenti disposizioni concernenti l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 19692alla predetta Convenzione e che modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 19633.
I cittadini italiani che, in virtù dell’articolo 2 dell’Accordo aggiuntivo, possono pretendere il trasferimento dei contributi del datore di lavoro, indirizzano la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS. L’articolo primo, paragrafi da 2 a 4 del presente Accordo amministrativo si applica per analogia.
I
L’articolo 5, paragrafo 4 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:
…7
II
L’Articolo 6 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla seguente disposizione:
…8
III
L’articolo 39 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:
…9 2. Il paragrafo 4 è abrogato.
IV
L’articolo 50, paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla disposizione seguente:
…10
V
L’articolo 53 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è abrogato.
L’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è completato dalle disposizioni seguenti: Articolo 51bis–51quater…11
Il presente Accordo entra in vigore12alla stessa data dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana . Esso resterà in vigore per la stessa durata dell’Accordo aggiuntivo.
Fatto a Berna e a Roma il 25 febbraio 1974, in duplice esemplare, in lingua francese e italiana; i due testi fanno ugualmente fede.
| Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: | Per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: |
|---|---|
| C. Motta | G. Bertoldi |
RS 0.831.109.454.2 ↩
RS 0.831.109.454.21 ↩
RS 0.831.109.454.23 ↩
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ↩
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ↩
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ↩
Testo introdotto nel detto Accordo ↩
Testo introdotto nel detto Accordo ↩
Testo introdotto nel detto Accordo ↩
Testo introdotto nel detto Accordo ↩
Testo introdotto nel detto Accordo ↩
1° luglio 1973 ↩
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