Accordo amministrativo concernente l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 e che completa e modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963

0.831.109.454.212Bilateral International Treaty1 lug 1973

Conchiuso il 25 febbraio 1974

In applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 19621, le autorità competenti, rappresentate da: – da parte svizzera: signor Cristoforo Motta, Ministro plenipotenziario, Delegato del Consiglio federale per le convenzioni di sicurezza sociale; – da parte italiana: signor Gino Bertoldi, Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,

hanno concordato le seguenti disposizioni concernenti l’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 19692alla predetta Convenzione e che modifica l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 19633.

Capitolo 1 Disposizioni relative all’applicazione dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969

Art. 1
  1. I cittadini italiani che chiedono il trasferimento dei contributi in applicazione dell’articolo primo, paragrafi 1 e 2 dell’Accordo aggiuntivo, devono indirizzare la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS utilizzando a tale scopo il formulario speciale di domanda di trasferimento.
  2. La Cassa svizzera decide sulla domanda e fa pervenire la sua decisione al richiedente; essa ne invia una copia alla sede provinciale competente dell’INPS4e procede, eventualmente, al trasferimento richiesto.
  3. L’articolo 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è applicabile per analogia.
  4. Nel medesimo tempo in cui essa trasferisce le contribuzioni alla Direzione generale dell’INPS5la Cassa svizzera fa pervenire alla suddetta Direzione generale una lista, in duplice copia, degli assicurati in favore dei quali sono stati trasferiti i contributi.
Art. 2

I cittadini italiani che, in virtù dell’articolo 2 dell’Accordo aggiuntivo, possono pretendere il trasferimento dei contributi del datore di lavoro, indirizzano la loro domanda alla sede provinciale competente dell’INPS. L’articolo primo, paragrafi da 2 a 4 del presente Accordo amministrativo si applica per analogia.

Art. 3
  1. Nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo primo dell’Accordo aggiuntivo, gli articoli da 5 a 8 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.
  2. Nei casi previsti all’articolo 3, paragrafo 2 dell’Accordo aggiuntivo, gli articoli da 22 a 25 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.
Art. 4
  1. La madre il cui figlio è affetto da una malattia congenita richiede il formulario di domanda per la concessione delle prestazioni previste all’articolo 4 dell’Accordo aggiuntivo alla commissione per l’assicurazione-invalidità del suo cantone di domicilio.
  2. Le commissioni dell’assicurazione-invalidità svizzera si mettono in contatto direttamente con i medici e le organizzazioni ospedaliere italiane per conoscere la natura del trattamento prestato; le cure medico-farmaceutiche concesse in Italia sono rimborsate fino alla concorrenza delle tariffe svizzere.
Art. 5
  1. Per l’applicazione dell’articolo 5 dell’Accordo aggiuntivo, la Cassa svizzera comunica alla sede provinciale competente dell’INPS6, a sua domanda, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione svizzera nonché gli ultimi tre salari annuali che figurano nel conto individuale al momento della domanda. A tale scopo, la predetta sede mette a disposizione della Cassa svizzera un formulario sul quale figurano il nome e la data di nascita dell’interessato, il suo numero d’assicurazione in Svizzera, nonché il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro (o dei suoi datori di lavoro) in Svizzera.
  2. Su richiesta della sede provinciale competente dell’INPS, la Cassa svizzera comunica successivamente i salari iscritti eventualmente nel conto individuale dell’interessato dopo la comunicazione prevista al paragrafo primo.

Capitolo 2 Disposizioni che modificano l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963

Art. 6

I

L’articolo 5, paragrafo 4 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:

7

II

L’Articolo 6 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla seguente disposizione:

8

III

L’articolo 39 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:

  1. Il paragrafo 2 è sostituito dalla seguente disposizione:

9 2. Il paragrafo 4 è abrogato.

IV

L’articolo 50, paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla disposizione seguente:

10

V

L’articolo 53 dell’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è abrogato.

Capitolo 3 Disposizioni che completano l’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963

Art. 7

L’Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è completato dalle disposizioni seguenti: Articolo 51bis–51quater11

Art. 8

Il presente Accordo entra in vigore12alla stessa data dell’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana . Esso resterà in vigore per la stessa durata dell’Accordo aggiuntivo.

Fatto a Berna e a Roma il 25 febbraio 1974, in duplice esemplare, in lingua francese e italiana; i due testi fanno ugualmente fede.

Per l’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali:
Per il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale:
C. MottaG. Bertoldi

Footnotes

  1. RS 0.831.109.454.2

  2. RS 0.831.109.454.21

  3. RS 0.831.109.454.23

  4. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

  5. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

  6. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

  7. Testo introdotto nel detto Accordo

  8. Testo introdotto nel detto Accordo

  9. Testo introdotto nel detto Accordo

  10. Testo introdotto nel detto Accordo

  11. Testo introdotto nel detto Accordo

  12. 1° luglio 1973

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