Primo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983

0.831.109.314.111Bilateral International Treaty1 ott 1986

Concluso il 18 settembre 1985
Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 19862
Entrato in vigore con scambio di note il 1° ottobre 1986

(Stato 7  novembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo danese,

hanno risolto di modificare e completare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa il 5 gennaio 19833– detta qui di seguito «la Convenzione» – nel modo seguente:

Art. 1

l.  L’articolo 3 paragrafo 1 lettera A c della Convenzione, ha il seguente tenore: … 2. L’articolo 3 paragrafo 1 lettera B f della Convenzione, ha il seguente tenore: … 3. L’articolo 13 della Convenzione ha il seguente tenore: … 4. Dopo l’articolo l3 della Convenzione è inserito un articolo 13a redatto come segue: … 5. L’articolo 16 della Convenzione ha il seguente tenore: … 6. L’articolo 17 della Convenzione ha il seguente tenore: … 7. L’articolo 18 della Convenzione ha il seguente tenore: … 8. L’articolo 19 della Convenzione ha il seguente tenore: … 9. L’articolo 20 della Convenzione ha il seguente tenore: … 10. L’articolo 21 della Convenzione ha il seguente tenore: … 11. Il numero 1 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: … 12. I1 numero 5 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: … 13. I1 numero 9 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: … 14. I1 numero 10 del Protocollo finale della Convenzione ha il seguente tenore: …

Art. 2

(1). Il presente Accordo aggiuntivo non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore. (2). Decisioni anteriori non pregiudicano l’applicazione del presente Accordo aggiuntivo. (3). Le pensioni liquidate prima dell’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo sono riesaminate su richiesta. Queste pensioni possono parimenti essere riesaminate d’ufficio. Se il riesame cagiona una riduzione dell’importo della pensione, si continuerà a versare l’importo anteriore.

Art. 3

(1). Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro per scritto l’adempimento delle proprie procedure legali e costituzionali, necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; questo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione della seconda notifica. (2). Il presente Accordo aggiuntivo sarà applicabile per tutta la durata e alle stesse condizioni della Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Berna, il 18 settembre 1985 in due esemplari originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua danese, le due versioni facendo parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo danese:
J.-D. BaechtoldErik Thrane

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta

  2. RU 1986 1502

  3. RS 0.831.109.314.1 . Le modificazioni elencate all’art.1, sono inserite nella Conv. menzionata.

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