0.831.109.163.1•Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale
0.831.109.163.1Bilateral International Treaty1 gen 1969
Conchiusa in Salisburgo il 15 novembre 1967
Approvata dall’Assemblea federale il 1° ottobre 19682
Entrata in vigore il 1° gennaio 1969
(Stato 1° luglio 1998)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica d’Austria,
animati dal desiderio di favorire i rapporti tra i due Stati nel campo della sicurezza sociale e di adattarli agli sviluppi avvenuti nella legislazione, hanno convenuto di conchiudere una Convenzione che sostituisce quella del 15 luglio 19503e quella completiva del 20 febbraio 19654relativa alle assicurazioni sociali, e, a tal fine, hanno nominato i loro Plenipotenziari
(seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essere scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Nella presente convenzione le espressioni seguenti significano:
(1). La presente convenzione si applica:
La presente convenzione è applicabile, salvo disposizioni contrarie, ai cittadini degli Stati contraenti ed ai loro familiari e superstiti, in quanto i loro diritti siano fondati sui diritti assicurativi di un cittadino.
(1). Le persone menzionate nell’articolo 3 godono della parità di trattamento per quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni legali di cui all’articolo 2, sempreché la presente convenzione non disponga altrimenti. (2). Il comma 1 non vale per le disposizioni legali degli Stati contraenti, relative all’eleggibilità degli assicurati e dei loro datori di lavoro negli organismi di autogestione degli assicuratori e delle associazioni e alla loro nomina a membri di tribunali arbitrali.
In quanto la presente convenzione non disponga altrimenti, le disposizioni legali d’uno Stato contraente, secondo le quali l’assegnazione di prestazioni assicurative dipende dalla residenza nel Paese, non sono applicabili alle persone, menzionate nell’articolo 3, che abitano nell’altro Stato contraente.
(1). L’obbligo assicurativo, riservati gli articoli da 7 a 10, è retto dalle disposizioni legali dello Stato contraente sul cui territorio è esercitata l’attività lucrativa. (2). Per determinare l’obbligo assicurativo e l’importo dei contributi dovuti dalle persone alle quali si applicano le disposizioni legali dei due Stati contraenti conformemente al capoverso 1, ogni Stato prende in considerazione unicamente il reddito realizzato sul suo territorio.
(1). Il lavoratore salariato alle dipendenze di un’impresa che si estende dalla zona di confine di uno degli Stati contraenti a quella dell’altro, se non è occupato nel settore in cui l’impresa ha sede, è sottoposto alla legislazione dello Stato contraente in cui essa l’ha. (2). Il lavoratore salariato distaccato da uno Stato contraente nell’altro Stato, per i primi 24 mesi di lavoro in quest’ultimo rimane sottoposto alla legislazione del primo Stato come se lavorasse sul suo territorio. (3). Il lavoratore salariato alle dipendenze di un’impresa di trasporto con sede in uno degli Stati contraenti, se lavora nell’altro Stato, rimane sottoposto alla legislazione del primo Stato come se vi lavorasse; ove l’impresa abbia una succursale in quest’ultimo Stato, la sua legislazione è applicabile ai lavoratori salariati dipendenti da detta succursale. (4). Il lavoratore salariato alle dipendenze di un’impresa di trasporti aerei con sede in uno degli Stati contraenti, anche se è distaccato temporaneamente o stabilmente nell’altro Stato rimane sottoposto alla legislazione del primo Stato come se vi lavorasse. (5). I commi da 1 a 4 s’applicano ai lavoratori salariati senza distinzione di cittadinanza.
Gli articoli 6 e 7 si applicano analogicamente alle persone che, giusta le legislazioni menzionate nell’articolo 2, sono assimilate ai lavoratori salariati.
(1). Il cittadino d’uno Stato contraente alle dipendenze di quest’ultimo o d’un altro datore di lavoro ufficiale di detto Stato che lavora nell’altro Stato contraente è sottoposto alla legislazione del primo Stato. (2). Il cittadino austriaco che risiede abitualmente in Svizzera e lavora presso una rappresentanza consolare o diplomatica austriaca, è sottoposto alla legislazione svizzera. Il cittadino svizzero che risiede abitualmente in Austria e lavora presso una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, è sottoposto alla legislazione austriaca. Entro tre mesi dall’inizio dell’occupazione il lavoratore salariato può optare per l’applicazione della legislazione dello Stato contraente di cui è cittadino. Egli è allora considerato occupato nel luogo in cui ha sede il Governo di detto Stato. L’opzione deve essere comunicata al datore di lavoro. La legislazione per cui si è optato è applicabile a contare dalla data della comunicazione. (3). Il comma 2 è applicabile per analogia ai cittadini d’uno Stato contraente occupati nell’altro Stato al servizio personale d’un membro d’una rappresentanza diplomatica o consolare del primo Stato. (4). I commi da 1 a 3 non si applicano agli impiegati d’un console onorario.
A comune richiesta dei lavoratori salariati e dei datori di lavoro interessati, oppure a richiesta delle persone ad essi assimilate giusta l’articolo 8, l’autorità competente dello Stato contraente di cui si dovrebbe applicare la legislazione conformemente agli articoli da 6 a 9, può rinunciare all’applicazione di detta legislazione, se le persone interessate sono sottoposte a quella dell’altro Stato contraente. Per tale decisione, va tenuto conto della natura e delle circostanze dell’occupazione. Prima di decidere occorre chiedere il parere dell’altro Stato contraente. Qualora il lavoratore salariato non fosse occupato nello Stato alla cui legislazione va sottoposto, lo si considera come occupato in detto Stato.
(1). Se, durante l’esercizio di un’attività lucrativa in uno Stato contraente, per una persona sono applicabili le disposizioni legali dell’altro Stato contraente ai sensi degli articoli 7 a 10, tale regolamentazione è valida anche per il coniuge e i figli che dimorano con la persona summenzionata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non esercitino personalmente un’attività lucrativa. (2). Se, ai sensi del comma 1, sono applicabili le disposizioni legali svizzere per il coniuge e per i figli, essi sono assicurati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
(1). Qualora la legislazione d’uno Stato contraente, per accertare il grado di diminuzione della capacità lucrativa in seguito a infortunio (malattia) professionale, preveda che debbano essere considerati gl’infortuni (malattie) professionali avvenuti anteriormente, bisogna tener conto anche degli infortuni (malattie) professionali precedenti, avvenuti sotto la legislazione dell’altro Stato, come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato. Sono parificati agli infortuni (malattie) gli eventi considerati infortuni o che danno diritto a risarcimento conformemente alle disposizioni del diritto pubblico, dell’altro Stato. (2). L’assicuratore competente, per assumersi l’evento assicurato realizzatosi successivamente, stabilisce la prestazione secondo il grado di diminuzione della capacità lucrativa dovuta all’infortunio (malattia) professionale che va considerato conformemente alla legislazione nazionale applicabile. (3). Non sono applicabili le disposizioni legali concernenti la determinazione di rendite globali.
Se una malattia professionale dovesse essere presa a carico secondo le legislazioni d’entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale un lavoro suscettibile di provocare una tale malattia è stato esercitato per ultimo.
(1). Per quanto concerne le prestazioni in natura .9, l’articolo 5 si applica alle persone che trasferiscono la residenza nell’altro Stato contraente, durante la cura medica, soltanto col previo consenso al trasferimento da parte dell’assicuratore competente. L’autorizzazione può essere negata unicamente per ragioni inerenti alle condizioni di salute dell’assicurato. Essa può essere concessa successivamente, qualora l’assicurato non l’abbia chiesta prima per legittimi motivi. (2). Il comma 1 non è applicabile ai frontalieri.
(1). Se un avente diritto risiede nell’altro Stato contraente, le prestazioni in natura, eccettuata la riformazione professionale, sono assegnate:
in Austria
dalla cassa malattia regionale (Gebietskrankenkasse10) competente secondo il luogo di residenza,
in Svizzera
dall’INSAI.
(2). Le prestazioni in natura sono fornite conformemente alla legislazione applicabile e all’assicuratore del luogo di residenza.
(3). Un istituto d’assicurazione contro gli infortuni può assegnare prestazioni in luogo e vece dell’assicuratore austriaco designato nel comma 1.
(4). La concessione di protesi e d’altre prestazioni in natura importanti è subordinata, tranne nei casi d’assoluta urgenza, all’autorizzazione dell’assicuratore competente. Vi è urgenza assoluta ove la prestazione non possa essere differita senza pregiudicare gravemente la vita o la salute dell’assicurato.
(5). A richiesta dell’assicuratore competente, quello designato nel comma 1 paga la prestazione pecuniaria, eccettuata la rendita e l’indennità per spese funerarie.
(6). I commi da 1 a 5 s’applicano ai lavoratori salariati, conformemente all’articolo 7, commi da 1 a 4, senza distinzione di cittadinanza.
(1). L’assicuratore competente rifonde a quello del luogo di residenza gli importi pagati in applicazione dell’articolo 15, tranne le spese d’amministrazione. (2). Su proposta degli assicuratori interessati, le autorità competenti possono convenire, per semplificare il procedimento amministrativo, di effettuare il rimborso globale delle spese, sia per il complesso dei casi, sia per un loro gruppo determinato.
(1). Se il diritto all’assicurazione facoltativa o l’acquisto del diritto alle prestazioni dipende, conformemente alla legislazione austriaca, dal compimento di periodi d’assicurazione, l’assicuratore competente in Austria, se necessario, deve prendere in considerazione i periodi d’assicurazione compiuti conformemente alla legislazione svizzera come se si trattasse di periodi d’assicurazione compiuti ai sensi delle disposizioni legali da lui applicate. (2). Se la concessione di determinate prestazioni dipende, conformemente alla legislazione austriaca, dal compimento dei periodi d’assicurazione in una professione per la quale esiste un sistema speciale o in una determinata professione oppure in una determinata attività, per la concessione di tali prestazioni i periodi d’assicurazione compiuti conformemente alla legislazione svizzera sono presi in considerazione soltanto se essi sono stati compiuti in un sistema corrispondente o, se quest’ultimo non esiste, nella stessa professione o nella stessa attività. (3). Se, conformemente alla legislazione austriaca, i periodi della concessione della pensione prolungano il lasso di tempo in cui i periodi d’assicurazione devono essere compiuti, tale lasso di tempo si prolunga anche per mezzo di periodi corrispondenti della concessione della pensione ai sensi della legislazione svizzera.
(1). Se, conformemente alla legislazione austriaca, esiste un diritto alle prestazioni anche in assenza dell’applicazione dell’articolo 17, l’assicuratore competente in Austria determina la prestazione esclusivamente in base ai periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca.
(2). Se, conformemente alla legislazione austriaca, esiste un diritto alle prestazioni solo mediante l’applicazione dell’articolo 17, l’assicuratore competente in Austria determina la prestazione esclusivamente in base ai periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca e tenuto conto delle disposizioni seguenti:
ii) per quanto riguarda le prestazioni o parti di prestazioni dipendenti dal reddito per garantire un reddito minimo.
(3). Se i periodi d’assicurazione da prendere in considerazione ai sensi della legislazione austriaca per il calcolo della prestazione non raggiungono in totale i dodici mesi e se, in base a tali periodi d’assicurazione, non esiste alcun diritto alla prestazione conformemente alla legislazione austriaca, non si deve concedere alcuna prestazione ai sensi di tale legislazione.
(1). I cittadini di uno degli Stati contraenti che esercitano un’attività lucrativa possono pretendere i provvedimenti di riformazione professionale (integrazione) conformemente alla legislazione dell’altro Stato finché risiedono sul suo territorio e se sottostavano a contribuzione secondo le disposizioni legali dello Stato interessato, immediatamente prima della considerazione di tali provvedimenti. (2). I cittadini austriaci che, al momento dell’insorgenza dell’invalidità, non erano soggetti all’obbligo di contribuzione nell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma erano affiliati a tale assicurazione, beneficiano di provvedimenti d’integrazione se sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima che tali provvedimenti risultino necessari, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente per almeno un anno. I figli minorenni beneficiano inoltre di tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e se vi sono nati invalidi o vi risiedono in modo ininterrotto dalla nascita.11 (3). Il comma 1 è applicabile per analogia ai frontalieri a condizione che, prima della considerazione dei provvedimenti d’integrazione, abbiano esercitato un’attività permanente a tempo pieno. (4). Sono riservate le prescrizioni più favorevoli di ciascuno Stato contraente.
Nella misura in cui il diritto a una rendita ordinaria dipenda, giusta la legislazione svizzera, dall’esistenza di un rapporto d’assicurazione nel momento in cui si realizza l’evento assicurato, sono parimenti assimilate agli assicurati, conformemente alla legislazione svizzera, le persone seguenti:
(1). I cittadini austriaci possono pretendere le rendite straordinarie secondo la legislazione svizzera finché hanno il domicilio in Svizzera e se, immediatamente prima del mese in cui chiedono la rendita, vi hanno risieduto ininterrottamente durante 10 anni, quando trattasi di una rendita di vecchiaia, e 5 anni di una rendita d’invalidità, di superstiti o d’una di vecchiaia sostitutiva di quest’ultime. (2). Le rendite ordinarie d’invalidità, per gli assicurati invalidi meno del 50 per cento, sono assegnate ai cittadini austriaci soltanto ove conservino il domicilio in Svizzera. (3). I mezzi ausiliari in favore dei beneficiari di rendite di vecchiaia sono assegnati unicamente ad aventi diritto domiciliati in Svizzera.12
(1). Il salariato, occupato in uno Stato contraente e domiciliato o abitualmente dimorante nell’altro Stato, ha diritto agli assegni familiari, conformemente alla legislazione del primo Stato, come il salariato che ha il suo domicilio o la sua dimora abituale in tale Stato. (2). Se la legislazione di uno Stato contraente subordina il diritto agli assegni familiari al compimento di una determinata durata d’impiego o d’esercizio di una professione, si deve conto dei periodi assimilati compiti nell’altro Stato contraente. (3). Qualora le disposizioni legali di uno Stato contraente fanno dipendere il diritto agli assegni familiari dalla condizione che i figli dimorino abitualmente in tale Stato, si tiene anche conto dei figli che dimorano abitualmente nell’altro Stato come se dimorassero abitualmente nel primo Stato. (4). Se un salariato è trasferito temporaneamente da uno Stato contraente nell’altro, è applicabile la legislazione dello Stato in cui ha il domicilio o la sede il datore di lavoro. (5). Qualora tenendo conto delle disposizioni della presente convenzione, le condizioni poste all’apertura del diritto agli assegni familiari giusta la legislazione dei due Stati contraenti siano adempite per un figlio, gli assegni familiari predetti sono pagati esclusivamente in applicazione della legislazione dello Stato nel quale il figlio dimora abitualmente. (6). La persona che, nel corso di un mese, è sottoposta successivamente alla legislazione di uno e dell’altro Stato contraente, ha diritto agli assegni familiari di tale mese solo secondo la legislazione del primo Stato. (7). Per figli, secondo il presente capitolo, s’intendono le persone per le quali gli assegni familiari sono previsti giusta la legislazione applicabile.
(1). Gli assicuratori, le federazioni d’assicuratori, le autorità e i tribunali degli Stati contraenti collaborano all’applicazione delle legislazioni menzionate nell’articolo 2, comma 1, e della presente convenzione come se si trattasse d’applicare la propria legislazione. La collaborazione è gratuita, eccettuate le spese. (2). La prima frase del comma 1 si applica anche alle visite mediche. Le spese risultanti da quest’ultime, quelle di viaggio, d’alloggio per osservazione medica e le altre (perdita di guadagno, indennità giornaliera ecc.) tranne però le spese di porto, devono essere rimborsate dall’assicuratore richiedente. Le spese non sono rifuse se la visita medica è fatta nell’interesse degli assicuratori competenti dei due Stati contraenti.
(1). Se gli atti o altri documenti da presentare agli assicuratori o alle autorità, menzionati nell’articolo 26, comma 1, sono completamente o parzialmente esenti da diritti di bollo o tasse, compresi gli emolumenti dei consolati e le tasse amministrative, l’esenzione vale anche per gli atti e i documenti che vanno presentati, in applicazione delle legislazioni menzionate nell’articolo 2, comma 1, a un assicuratore o un’autorità corrispondente dell’altro Stato contraente. (2). Gli atti che in applicazione delle legislazioni menzionate all’articolo 2, comma 1, devono essere presentati a un assicuratore o un’autorità designati nell’articolo 26, comma 1, sono dispensati dal visto di legalizzazione per la loro presentazione a un assicuratore o a un’autorità dell’altro Stato.
(1). Per l’applicazione delle legislazioni menzionate nell’articolo 2, comma 1, e della presente convenzione, gli assicuratori e le autorità precisati nell’articolo 26, comma 1, possono corrispondere reciprocamente o con le persone interessate o i loro rappresentanti, sia direttamente sia mediante gli organismi accentratori dell’articolo 30. (2). Gli assicuratori, le autorità e i tribunali d’uno Stato contraente non possono rifiutare le richieste e gli altri documenti redatti nella lingua ufficiale dell’altro Stato.
(1). Una domanda per una prestazione conforme alle disposizioni legali d’uno Stato contraente è considerata presentata all’assicuratore competente quando sia stata depositata presso assicuratori o autorità dell’altro Stato, competenti per ricevere una domanda di prestazione analoga dovuta secondo le disposizioni legali ad essa applicabili. Questa disposizione s’applica analogicamente alle altre domande, alle dichiarazioni e ai rimedi giuridici. (2). Una domanda per una prestazione conforme alle disposizioni legali d’uno Stato contraente, e depositata presso assicuratori o autorità competenti del medesimo Stato, è considerata concernere una prestazione di natura analoga, secondo la legislazione dell’altro Stato, se tale prestazione rientra nell’ambito della presente convenzione; il disposto non è applicabile se il richiedente domanda espressamente che lo stabilimento di una prestazione di vecchiaia, acquisita in virtù della legge d’una delle Parti, sia differita.13 (3). L’assicuratore o l’autorità cui sono stati indirizzati domande, dichiarazioni o atti di ricorso, deve trasmetterli senz’indugio all’assicuratore o all’autorità dell’altro Stato.
(1). Le autorità competenti possono emanare, mediante accordi, i provvedimenti amministrativi necessari all’applicazione della presente convenzione. (2). Le autorità competenti si scambiano informazioni sui provvedimenti presi in applicazione della presente convenzione e sulle modificazioni e revisioni delle proprie legislazioni che potessero pregiudicarne l’applicazione. (3). Allo scopo di agevolare l’applicazione della presente convenzione e, segnatamente per semplificare e accelerare le comunicazioni fra le istituzioni interessate dei due Stati, le autorità competenti istituiscono organi di collegamento.14
(1). Quando un assicurato può chiedere prestazioni, giusta la legislazione di una Parte, per avere, sul territorio dell’altra Parte, subito un danno di cui, in conformità della legislazione di questa, può chiedere a terzi il risarcimento, l’assicuratore della prima Parte è surrogato nel diritto al risarcimento secondo le disposizioni legali a lui applicabili. .15 (2). Se gli assicuratori d’ambedue gli Stati hanno diritto al risarcimento per prestazioni della stessa natura, dovute per il medesimo evento assicurato il diritto trasferito conformemente al comma 1 può essere estinto dal terzo mediante il pagamento all’uno o all’altro degli assicuratori. Questi ultimi sono tenuti a dividere tra loro gli importi ricevuti, in proporzione delle prestazioni da ciascuno dovute.
Le prestazioni pecuniarie, con effetto liberatorio, possono essere pagate dall’assicuratore d’uno Stato contraente a una persona abitante sul territorio dell’altro Stato nella valuta di quest’ultimo. Nei rapporti fra l’assicuratore e l’avente diritto è determinate il saggio di cambio del giorno in cui è avvenuto il trasferimento delle prestazioni. I pagamenti d’un assicuratore all’assicuratore dell’altro Stato va fatto nelle valute di quest’ultimo.
Se un assicuratore d’uno Stato ha concesso un anticipo, esso può dedurne l’equivalente dalla liquidazione della prestazione per il periodo in questione, giusta la legislazione dell’altro Stato contraente. Se l’assicuratore d’uno Stato ha versato una prestazione maggiore di quella dovuta per un periodo in cui l’assicuratore dell’altro Stato deve pagare retroattivamente una prestazione corrispondente, l’eccedenza è assimilata a un anticipo giusta la prima frase.
(1). Le vertenze circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti. (2). Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d’una Parte, ad un tribunale arbitrale. (3). Il tribunale arbitrale, costituito per ogni singola vertenza, è composto di due membri, designati da ciascuna Parte, i quali propongono, di comune intesa, un cittadino di un terzo Stato, che sarà poi designato presidente dai Governi delle due Parti. I membri designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dopo che una Parte abbia comunicato all’altra l’intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale. (4). Se i termini di cui al comma 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle nomine necessarie. Ove il Presidente sia cittadino di una Parte oppure impedito, tocca al vicepresidente provvedere alla nomina. Qualora anche quest’ultimo sia cittadino d’una Parte o impedito, deve procedere alla nomina il membro di rango più elevato della Corte, che non sia cittadino di una Parte. (5). Il tribunale arbitrale decide a maggioranza e le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese per il proprio membro come anche quelle di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale. Le spese della presidenza e gli altri esborsi vanno ripartiti, in misura uguale, tra le due Parti. Il tribunale arbitrale può stabilire una diversa ripartizione delle spese. Esso, inoltre, stabilisce la propria procedura.
(1). La presente convenzione è parimente applicabile agli eventi assicurati verificatisi innanzi la sua entrata in vigore. Essa s’applica pure ai periodi di assicurazione compiuti anteriormente all’entrata in vigore, in quanto debbano essere ritenuti per la nascita e l’estensione del diritto a prestazioni come anche per la determinazione del diritto d’adesione all’assicurazione continuata.
(2). I periodi per i quali furono trasferiti i contributi, giusta l’articolo 6, comma 3, della convenzione del 15 luglio 1950, menzionata nell’articolo 39, sono parificati ai periodi di contribuzione compiuti, secondo le disposizioni legali austriache, in virtù di un’attività lucrativa sottoposta ad obbligo assicurativo.
(3). Il comma 1 non giustifica alcun diritto a prestazioni per periodi trascorsi innanzi l’entrata in vigore della presente convenzione.
(4). Nei casi di cui al comma 1, prima frase, sono applicabili le disposizioni seguenti:
(5). Se la revisione giusta il comma 4, lettera a, implica la riduzione delle prestazioni calcolate, per lo stesso evento assicurato, a un importo inferiore alla prestazione austriaca pagata alla vigilia dell’entrata in vigore della presente convenzione, l’assicuratore austriaco deve assegnare, a titolo di prestazione parziale, la nuova prestazione aumentata della differenza fra i due importi da comparare.
(6). Nei casi di cui al comma 4, lettera a, l’articolo 33 s’applica per analogia.
(7). L’apertura della procedura di revisione da parte dell’assicuratore austriaco conformemente al comma 4, lettera a, deve essere considerata dall’assicuratore svizzero come una domanda iniziale di concessione della prestazione.
(8). Ove si abbia derogato, innanzi l’entrata in vigore della presente convenzione, a disposizioni della convenzione del 15 luglio 195016menzionata nell’articolo 39, la situazione non è mutata, con riserva del comma 4, lettera a, in quanto le deroghe erano necessarie per tener conto delle modificazioni della legislazione nazionale a contare dall’entrata in vigore della convenzione menzionata nell’articolo 39 o dei principi fondamentali della presente convenzione.
(9). La forza di legge acquisita da disposizioni precedenti non si oppone alla revisione.
I diritti spettanti secondo le disposizioni legali austriache a una persona che per motivi politici, religiosi o di origine ha subito un pregiudizio nei suoi rapporti con il diritto della sicurezza sociale non sono toccati dalla presente convenzione.
Il protocollo finale allegato è parte integrante della presente convenzione.
(1). La presente convenzione va ratificata; gli istrumenti saranno scambiati a Berna, il più presto possibile. (2). Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.
(1). La presente convenzione è conchiusa per un periodo indeterminato Ciascun Stato contraente può denunciarla con un preavviso di 3 mesi. (2). Ove la convenzione cessi di produrre i suoi effetti per denunzia, le disposizioni convenzionali continueranno ad applicarsi ai diritti a prestazioni già acquisiti; rimangono senza effetto, per i diritti acquisiti, le disposizioni legali restrittive concernenti la soppressione d’un diritto o la sospensione oppure il ritiro di prestazioni, in caso di soggiorno all’estero.
Con l’entrata in vigore della presente convenzione sono abrogate, con riserva del numero 13 del protocollo finale:
La convenzione del 15 luglio 195017fra la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera relativa alle assicurazioni sociali e la convenzione completiva del 20 febbraio 196518.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto a Salisburgo, il 15 novembre 1967, in due esemplari.(Si omettono le firme)
All’atto della sottoscrizione della convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria sulla sicurezza sociale, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno constatato il loro accordo circa i seguenti punti:
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RU 1969 11 ↩
[RU 1951 809] ↩
[RU 1966 641] ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 lett. a della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall’Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437,2436;FF 1988 III 1157). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 lett. b della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595,1594;FF 1978 II 1457). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 1 lett. b della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall’Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437,2436;FF 1988 III 1157). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 2 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall’Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437,2436;FF 1988 III 1157). ↩
Cancellato dall’art. 1 n. 5 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 14 giu. 1979 (RU 1979 1595,1594;FF 1978 II 1457). ↩
Termine giusta l’art. 1 n. 4 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall’Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437,2436;FF 1988 III 1157). ↩
Nuovo testo giusta l’art. I n. 5 della quarta Conv. completiva dell’11 dic. 1996, approvata dall’Ass. fed. il 17 dic. 1997 e in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 2001 2442,2441;FF 1997 III 1053). ↩
Introdotto dall’art. 1 n. 6 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall’Ass. fed. il 5 giu. 1989 e in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2437,2436;FF 1988 III 1157). ↩
Ultima parte di periodo introdotta dall’art. 1 n. 5 della prima Conv. completiva del 17 mag. 1973, approvata dall’Ass. fed. il 4 mar. 1974 e in vigore dal 1° lug. 1974 (RU 1974 11681167;FF 1973 II 61). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 1 n. 14 della seconda Conv. completiva del 30 nov. 1977, approvata dall’Ass. fed. il 14 giu. 1979 e in vigore dal 1° dic. 1979 (RU 1979 1595,1594;FF 1978 II 1457). ↩
Seconda frase abrogata dall’art. 1 n. 7 della terza Conv. completiva del 14 dic. 1987, approvata dall’Ass. fed. il 5 giu. 1989 (RU 1989 2437,2436;FF 1988 III 1157). ↩
[RU 1951 787] ↩
[RU 1951 809] ↩
[RU 1966 641] ↩
RS 0.142.30 ↩
RS 0.142.301 ↩
RS 0.831.107 ↩
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"title": "Convention de sécurité sociale du 15 novembre 1967 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche (avec protocole final)",
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"title": "Convenzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria sulla sicurezza sociale (con Protocollo finale)",
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