0.831.107.1•Accordo amministrativo sulle modalità applicative dell’Accordo del 30 novembre 1979 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno
0.831.107.1Multilateral International Treaty1 dic 1987
Concluso il 26 novembre 1987
Entrato in vigore il 1° dicembre 1987
Per l’applicazione del presente accordo amministrativo:
2. L’allegato 5 menziona le disposizioni che rimangono applicabili nelle relazioni con gli Stati Membri della Comunità Economica Europea.
Applicazione dell’articolo 8 paragrafo 2 dell’Accordo
Applicazione degli articoli 15, 26, 32, 50 e 55 dell’Accordo
Se, giusta l’articolo 6 paragrafo 1 lettera b), per il computo totale in caso di invalidità, morte o vecchiaia (pensioni), non si considerano i periodi di assicurazione volontaria o facoltativa prolungata sotto la legislazione di una Parte Contraente, le contribuzioni relative a tali periodi valgono per incrementare le prestazioni dovute sotto detta legislazione.
Applicazione dell’articolo 15 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 16 dell’Accordo
Per la concessione di prestazioni in natura ai membri della famiglia del battelliere del Reno giusta l’articolo 16 paragrafo 3 dell’Accordo s’applicano gli articoli 10 e 11 del presente Accordo amministrativo.
Comunica inoltre il proprio indirizzo nel luogo di soggiorno nonché nome e indirizzo dell’istituto competente. 2. Se i medici curanti dello Stato di soggiorno non rilasciano alcuna attestazione di inabilità al lavoro, il battelliere del Reno si rivolge direttamente all’istituto del luogo di soggiorno entro il termine stabilito dalla legislazione applicata da quest’ultimo. Tale istituto ordina subito l’accertamento medico dell’inabilità al lavoro e il rilascio dell’attestazione giusta il paragrafo 1 del presente articolo. 3. L’istituto del luogo di soggiorno trasmette senza indugio all’istituto competente i documenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e comunica in particolare la durata prevista dell’inabilità al lavoro. 4. L’istituto del luogo di soggiorno esegue quanto prima i controlli medici ed amministrativi del battelliere del Reno e ne comunica senza indugio i risultati all’istituto competente il quale conserva il diritto di far visitare a proprie spese il battelliere da un medico di propria scelta. Se l’istituto competente rifiuta di concedere le prestazioni per inosservanza, da parte del battelliere del Reno, delle norme sui controlli esso comunica la sua decisione a quest’ultimo ed invia copia della stessa all’istituto del luogo di soggiorno. 5. L’istituto del luogo di soggiorno comunica senza indugio al battelliere del Reno e all’istituto competente la fine del periodo d’inabilità al lavoro. Se l’istituto competente stesso decide che il battelliere è idoneo a riprendere il lavoro e gliene comunica tale decisione gli invia copia all’istituto del luogo di soggiorno. 6. Se l’istituto del luogo di soggiorno e quello competente stabiliscono due date diverse per la fine del periodo di inabilità al lavoro, si considera determinante la data decisa dall’istituto competente. 7. Se riprende il lavoro, il battelliere del Reno lo comunica all’istituto competente, ove previsto dalla legislazione applicata da quest’ultimo. 8. L’istituto competente paga le prestazioni in contanti in modo appropriato, segnatamente mediante mandato postale internazionale, e ne informa l’istituto del luogo di soggiorno. Se dette prestazioni sono concesse dall’istituto del luogo di soggiorno a carico dell’istituto competente, quest’ultimo, conformemente alla propria legislazione, informa il battelliere del Reno sui suoi diritti e sull’istituto incaricato di concedere le prestazioni. Nel contempo informa l’istituto del luogo di soggiorno sull’ammontare delle prestazioni, sulle date dei versamenti e sulla durata massima della concessione delle prestazioni in contanti secondo la legislazione dello Stato competente. 9. Due o più Parti Contraenti o le rispettive autorità competenti, in quanto siano interessate e su autorizzazione del Centro amministrativo, possono convenire modalità applicative diverse da quelle annunciate nei paragrafi 1 a 8 del presente articolo.
Applicazione dell’articolo 17 dell’Accordo
Per la concessione di prestazioni in natura ai membri della famiglia del battelliere del Reno giusta l’articolo 17 paragrafo 2 dell’Accordo, s’applica per analogia l’articolo 14 del presente accordo amministrativo.
Applicazione dell’articolo 18 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 19 paragrafo 2 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 20 dell’Accordo
Per la concessione di prestazioni in natura ai richiedenti di pensioni o di rendite nonché ai membri delle loro famiglie che soggiornano o risiedono sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, si applicano per analogia gli articoli 10, 11, 12, 14 e 15 del presente Accordo amministrativo.
Applicazione dell’articolo 21 dell’Accordo
Applicazione degli articoli 16 e 21 dell’Accordo
Se, durante il soggiorno dell’interessato sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, non si sono potute osservare le disposizioni formali dell’articolo 9 paragrafo 1, dell’articolo 10 paragrafo 1, dell’articolo 11 paragrafo 1 o dell’articolo 22 paragrafo 1, le spese sostenute dall’interessato sono rimborsate dall’istituto competente secondo i criteri vigenti per l’istituto del luogo di soggiorno. Quest’ultimo comunica su richiesta all’istituto competente le informazioni necessarie su tali criteri.
Applicazione degli articoli 24 a 39 dell’Accordo
Presentazione ed esame delle richieste di prestazioni
Per l’applicazione dell’articolo 27 paragrafo 5 dell’Accordo, il richiedente presenta un’attestazione riguardante i membri della sua famiglia che non risiedono sul territorio della Parte Contraente ove ha sede l’istituto cui spetta determinare le prestazioni. Detta attestazione è rilasciata dall’istituto del luogo di residenza dei membri della famiglia o da un altro istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio essi risiedono. L’articolo 18 paragrafo 2 s’applica per analogia.
Per accertare il grado d’invalidità, l’istituto di una Parte Contraente prende in considerazione le informazioni mediche ed amministrative raccolte dagli istituti di altre Parti. L’istituto conserva nondimeno la possibilità di far visitare il richiedente da un medico a propria scelta e a proprie spese.
Per l’applicazione dell’articolo 28 paragrafo 1 dell’Accordo sono applicabili per analogia gli articoli 29 a 38.
Per la presentazione delle richieste giusta l’articolo 29 s’applica quanto segue:
ii) nel caso menzionato nell’articolo 29 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo, sono previste dalla legislazione della Parte Contraente cui da ultimo è stato assoggettato il richiedente o il defunto;
b) l’esattezza dei dati forniti dal richiedente dev’essere comprovata da documenti ufficiali da unire alla richiesta oppure confermata dagli uffici competenti della Parte Contraente sul cui territorio risiede il richiedente;
c) ove possibile, il richiedente è tenuto a designare l’istituto o gli istituti assicurativi per i casi di invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni o rendite) di ogni Parte Contraente la cui legislazione è stata applicabile a lui o al defunto ovvero il o i datori di lavoro per cui il richiedente o il defunto hanno prestato servizio, nonché a presentare i certificati di lavoro in suo possesso.
Per l’applicazione dell’articolo 34 paragrafo 3 dell’Accordo, s’applica per analogia l’articolo 25.
Per l’esame delle richieste di prestazioni, l’istituto esaminante adopera un formulario comprendente in particolare un elenco e un compendio dei periodi assicurativi ed indicante i periodi che il richiedente o il defunto ha adempito sotto la legislazione di tutte le Parti Contraenti in qualità di battelliere del Reno.
Per l’applicazione dell’articolo 36 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo è applicabile per analogia l’articolo 34 del presente Accordo amministrativo.
Nel caso di nuovo calcolo, sospensione o soppressione delle prestazioni, l’istituto interessato informa senza indugio gli interessati e gli altri istituti debitori delle prestazioni, se del caso tramite l’istituto esaminante, sulla propria decisione. In essa devono esser indicati i rimedi giudiziari e i termini ricorsuali giusta la legislazione della Parte Contraente competente. I termini ricorsuali si calcolano a contare dalla notifica della decisione all’interessato.
Per accelerare la determinazione delle prestazioni si applica quanto segue:
Controlli amministrativi e medici
soggiorna o risiede sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, i controlli medici e amministrativi sono eseguiti dall’istituto del luogo di soggiorno o residenza giusta la propria legislazione, per ordine dell’istituto competente. Quest’ultimo conserva nondimeno il diritto di far visitare il beneficiario delle prestazioni da un medico di propria scelta e a proprie spese. 2. Se dal controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulta che il beneficiario delle prestazioni è impiegato oppure che i suoi mezzi superano l’imporio massimo prestabilito, l’istituto del luogo di soggiorno o residenza invia, a quello competente che ha ordinato il controllo stesso, un rapporto in proposito. Tale rapporto deve contenere i dati richiesti dall’istituto competente.
Se dopo la sospensione delle prestazioni una persona ne ricupera il diritto mentre risiede sul territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, gli istituti interessati si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per concedere nuovamente le prestazioni.
Pagamento delle prestazioni
Il beneficiario di prestazioni dovutegli giusta la legislazione di una o più Parti Contraenti è tenuto a comunicare ogni cambiamento di residenza allo o agli istituti debitori e se del caso alla cassa.
Applicazione dell’articolo 40 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 41 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 42 dell’Accordo
Applicazione degli articoli 40 a 43 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 44 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 45 dell’Accordo
Nel caso menzionato dall’articolo 45 dell’Accordo, il battelliere del Reno è tenuto a fornire, all’istituto della Parte Contraente al quale richiede le prestazioni, ogni informazione sulle prestazioni ottenute precedentemente per la stessa malattia professionale nonché sulle attività professionali svolte dopo l’accertamento della stessa. Detto istituto può esigere dagli istituti precedentemente competenti le informazioni che ritiene necessarie.
Applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 dell’Accordo
Per l’applicazione dell’articolo 46 paragrafo 2 dell’Accordo, l’interessato presenta all’istituto competente un’attestazione concernente i membri della sua famiglia residenti nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto dell’assicurazione malattie del luogo di residenza di detti membri oppure da un altro istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio essi risiedono. L’articolo 18 paragrafo 2 è applicabile per analogia.
Applicazione dell’articolo 48 paragrafo 5 dell’Accordo
Se il titolare di una rendita soggiorna o risiede nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente, i controlli medici e sanitari nonché le visite mediche necessari per rideterminare le rendite sono eseguiti, su richiesta dell’istituto competente, da quello del luogo di soggiorno o di residenza giusta la propria legislazione. L’istituto competente conserva nondimeno il diritto di far visitare il titolare da un medico di propria scelta e a proprio carico.
Per il pagamento delle rendite che l’istituto di una Parte Contraente deve ai titolari residenti sul territorio di un’altra parte, s’applicano per analogia gli articoli 42 e 43 del presente Accordo amministrativo.
Applicazione degli articoli 50, 51 e 52 dell’Accordo
Una persona residente sul territorio di una Parte Contraente presenta una richiesta d’indennità in caso di decesso giusta la legislazione di un’altra Parte Contraente presso l’istituto competente o quello del luogo di residenza e vi allega i giustificativi richiesti dalla legislazione dell’istituto competente. L’esattezza dei dati forniti dal richiedente dev’essere comprovata da documenti ufficiali da allegare alla richiesta o confermata dagli uffici competenti della Parte Contraente sul cui territorio questi risiede.
Applicazione dell’articolo 55 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 57 dell’Accordo
Nel caso menzionato nell’articolo 57 dell’Accordo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 63 del presente Accordo amministrativo si considera istituto competente l’istituto del luogo di residenza.
Applicazione dell’articolo 58 dell’Accordo
Per l’applicazione dell’articolo 58 dell’Accordo, l’istituto menzionato nell’articolo 63 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo, cui spetta rilasciare l’attestazione di cui all’articolo 63 paragrafo 2, indica in tale attestazione la durata delle prestazioni eventualmente già concesse dopo l’ultimo accertamento del diritto alle stesse.
Applicazione dell’articolo 59 dell’Accordo
Per il calcolo delle prestazioni dovute giusta l’articolo 59 paragrafo 1 dell’Accordo, l’interessato che non abbia svolto il suo ultimo impiego durante almeno quattro settimane sotto la legislazione della Parte Contraente sul cui territorio si trova l’istituto debitore, presenta a quest’ultimo un’attestazione concernente la natura dell’ultimo impiego svolto per almeno quattro settimane sotto la legislazione di un’altra Parte Contraente. L’attestazione deve altresì menzionare il settore economico in cui tale impiego è stato svolto. Se l’interessato non presenta questa attestazione, l’istituto summenzionato la richiede a quello competente in materia di disoccupazione, di quest’ultima Parte Contraente oppure a un altro istituto designato dall’autorità competente di detta parte. L’istituto competente può anche riconoscere un’attestazione rilasciata dall’ultimo datore di lavoro dell’interessato.
Per l’applicazione dell’articolo 59 paragrafo 2 dell’Accordo, l’interessato presenta all’istituto competente un’attestazione riguardante i membri della sua famiglia residenti nel territorio di una Parte Contraente che non è lo Stato competente. Tale attestazione è rilasciata dall’istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio risiedono detti membri. In essa si deve certificare che i membri della famiglia non sono già stati presi in considerazione nel calcolo di prestazioni di disoccupazione dovute a un altro avente diritto della stessa famiglia giusta la legislazione della detta parte. L’articolo 18 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo s’applica per analogia.
Applicazione dell’articolo 60 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 62 dell’Accordo
Applicazione dell’articolo 63 dell’Accordo
Applicazione degli articoli 64 e 65 dell’Accordo
Disposizioni comuni
2. Se durante tale periodo l’istituto di una Parte Contraente concede assegni familiari dovuti da quello di un’altra Parte, questi gli sono rimborsati.
Applicazione degli articoli 66 a 69 dell’Accordo
Se del caso, l’interessato comunica, su richiesta dell’istituto competente, informazioni utili per determinare a chi si devono versare gli assegni familiari sul territorio della Parte Contraente ove risiedono i figli o gli orfani.
Ogni persona alla quale sono pagate le prestazioni dovute, giusta gli articoli 66, 67 o 68 dell’Accordo, agli orfani oppure ai membri della famiglia del titolare di una pensione o rendita è tenuta ad informare l’istituto obbligato al pagamento delle stesse di ogni cambiamento della situazione di detti orfani o familiari suscettibile di intaccare il diritto a tali prestazioni.
I redditi, compensi, fondi e prestazioni da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione degli articoli 37, 73, e 74 dell’Accordo e dell’articolo 40 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo, nonché il pagamento di prestazioni da effettuare giusta l’articolo 13 paragrafo 8 e l’articolo 47 paragrafo 8 del presente Accordo amministrativo denominati nella moneta di un’altra Parte Contraente sono calcolati come segue:
ii) per importi denominati nella moneta di un’altra Parte Contraente secondo il corso medio mensile registrato da tale valuta sul mercato dei cambi dello Stato pertinente. Mese di riferimento è il primo mese del trimestre civile che precede il periodo considerato;
b) dagli istituti svizzeri:
i) per analoga applicazione della lettera a) numero ii) prendendo in considerazione il corso registrato sul mercato dei cambi svizzero;
ii) nel caso dell’applicazione dell’articolo 13 paragrafo 8 e dell’articolo 47 paragrafo 8, al tasso di cambio ufficiale del giorno del pagamento delle prestazioni considerate.
Gli istituti di una Parte Contraente e le persone che soggiornano o risiedono sul territorio di una Parte Contraente possono rivolgersi agli istituti di un’altra parte, direttamente oppure tramite gli uffici di collegamento.
L’istituto del luogo di residenza di una persona che ha indebitamente beneficiato di prestazioni oppure l’istituto designato dall’autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio tale persona risiede assiste l’istituto della Parte Contraente che ha le prestazioni nel far valere, contro la persona menzionata, i diritti di quest’ultimo al rimborso.
Se per un certo periodo, durante il quale aveva diritto a prestazioni sotto la legislazione di una Parte Contraente, una persona ha ricevuto, sul territorio di un’altra Parte Contraente, prestazioni da parte della sicurezza sociale o di enti assistenziali, l’ente che le ha concesse, può esigere che, nel caso di un diritto legale al rimborso delle prestazioni dovute al beneficiario, l’istituto di un’altra Parte Contraente obbligato al pagamento delle stesse all’interessato deduca l’importo delle prestazioni previdenziali o assistenziali concesse in quel dato periodo dalla somma dovuta al beneficiario. Questo istituto opera la trattenuta alle condizioni e nei limiti eventualmente stabiliti dalla propria legislazione come si trattasse di somme eccedenti versate da lui e trasferisce all’ente creditore l’importo dedotto.
In caso di controversia fra gli istituti o le autorità competenti di due o più Parti Contraenti riguardo alla legislazione applicabile giusta il titolo II dell’Accordo o alla determinazione dell’istituto debitore, la persona che avrebbe diritto alle prestazioni, beneficia provvisoriamente, se non vi è controversia, delle prestazioni stabilite giusta la legislazione dell’istituto del luogo di residenza, oppure, se non risiede nel territorio di una delle Parti Contraenti considerate, giusta la legislazione della Parte Contraente cui detta persona è stata da ultima assoggettata. Dopo il componimento della controversia, le spese per le prestazioni provvisoriamente concesse sono sopportate dall’istituto dichiarato competente per la concessione delle stesse.
L’istituto del luogo di soggiorno o di residenza tenuto, giusta l’articolo 81 dell’Accordo, ad effettuare una perizia medica procede nel modo indicato dall’istituto competente o, in mancanza di siffatte indicazione, nel modo stabilito dalla legislazione ad esso applicabile.
Se, tuttavia, dal calcolo giusta la lettera a) risulta un importo superiore a quello risultante dal calcolo giusta la lettera b), l’interessato continua a percepire il primo importo. 2. Se, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo, a un istituto d’una Parte Contraente è presentata una richiesta di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia o ai superstiti, le prestazioni determinate dalle o dagli istituti di una o più Parti Contraenti antecedentemente all’entrata in vigore dell’Accordo e per la stessa eventualità sono nuovamente determinate d’ufficio conformemente all’Accordo. La nuova determinazione non deve in alcun caso comportare una riduzione dei diritti precedenti dell’interessato.
Accordi conclusi conformemente agli articoli 84 paragrafo 3 e 85 paragrafo 2 dell’Accordo nonché all’articolo 81 paragrafo 2 del presente Accordo amministrativo saranno comunicati al Centro amministrativo entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.
Fatto a Strasburgo, in tre esemplari originali, in francese, olandese e tedesco.
Seguono le firme
(art. I cpv. e) dell’Accordo, articolo 3 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo)
A. Germania:
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung
(Ministro federale del Lavoro e degli Affari sociali), Bonn
B. Belgio:
1. Ministre de la Prévoyance sociale
(Ministro della Previdenza sociale), Bruxelles
2. Ministre des Classes moyennes
(Ministro della Classi medie), Bruxelles
C. Francia:
Ministre des Affaires Sociales et de l’Emploi
(Ministro degli Affari Sociali e dell’Impiego), Parigi
D. Lussemburgo:
1. Ministre de la sécurité sociale
(Ministro della sicurezza sociale), Lussemburgo
2. Ministre du travail
(Ministro del lavoro), Lussemburgo
3. Ministre de la famille
(Ministro della famiglia), Lussemburgo
E. Olanda:
1. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Ministro degli affari sociali e dell’impiego), Den Haag
2. Minister van Welzijn, Volksgezondheit en Cultuur
(Ministro del benessere, della sanità pubblica e della cultura), Rijswijk
F. Svizzera:
1. Per la legislazione federale concernente:
| a) | l’assicurazione contro le malattie incluse le prestazioni in caso di maternità: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | l’assicurazione invalidità: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna | ||
| c) | l’assicurazione per la vecchiaia e superstiti: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna |
| d) | le prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, superstiti e invalidità: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna | ||
|---|---|---|---|---|
| e) | l’assicurazione obbligatoria in caso di infortunio (comprese le malattie professionali): | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna | ||
| f) | l’assicurazione contro la disoccupazione: | Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna | ||
| 2. Per le legislazioni dei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna relative alle indennità familiari in favore dei lavoratori salariali non agricoli: | Dipartimento cantonale o Direzione cantonale competente |
(art. 1 cpv. g) dell’Accordo, articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo)
A. Germania
La competenza degli istituti tedeschi è retta dalle disposizioni legislative tedesche, salvo disposizioni contrarie qui di seguito:
| l. Assicurazione malattia: Per l’assicurazione malattia dei richiedenti e titolari di pensione o di rendita e dei membri della loro famiglia, in virtù delle disposizioni degli articoli 20 e 21 dell’Accordo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| i) | se l’assicurato è affiliato ad una Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa locale malattia) o nel caso non fosse affiliato a nessun istituto di assicurazione malattia: | Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn (Cassa locale malattia di Bonn), Bonn | ||
| ii) | in tutti gli altri casi: | Istituto di assicurazione malattia al quale è affiliato il richiedente o il titolare della pensione o della rendita | ||
| Per l’applicazione dell’articolo 18 in relazione con l’articolo 17 paragrafo 1 e con l’articolo 57 dell’Accordo: | Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa locale malattia) nel cui ambito ha sede l’ufficio del lavoro ove il battelliere del Reno è registrato in quanto richiedente l’impiego | |||
| 2. Assicurazione pensione: Per l’applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo, in connessione con l’allegato VIII n. 6 (Applicazione delle disposizioni della legislazione della Germania) nonché per i compiti inerenti alla delimitazione delle competenze dell’articolo 24 paragrafo 2 dell’Accordo: | ||||
| a) | Assicurazione pensione degli operai: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf | ||
| b) | Assicurazione pensione degli impiegati: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino | ||
| c) | Assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere, se il battelliere del Reno ha versato contributi a detta assicurazione per ultimo in Germania o se ha adempiuto il tirocinio necessario all’ottenimento della pensione dei lavoratori delle miniere: | Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori), Bochum | ||
| 3. Assicurazione contro gli infortuni (infortuni sul lavoro e malattie professionali): | Istituto incaricato dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in questione | |||
| 4. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari: | Bundesanstalt für Arbeit (Ufficio federale del lavoro), Norimberga |
B. Belgio
| 1. Malattia, maternità: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | per l’applicazione degli articoli 8–23 dell’Accordo amministrativo: | Ente assicurativo al quale il lavoratore salariato o non salariato è o è stato affiliato | ||||
| b) | per l’applicazione del titolo V dell’Accordo amministrativo: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia‑invalidità), Bruxelles | ||||
| 2. Invalidità: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia‑invalidità), Bruxelles, congiuntamente con l’ente assicurativo al quale il lavoratore salariato o non salariato è o è stato affiliato | |||||
| 3. Vecchiaia, decessi (pensioni): | Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles | |||||
| 4. Infortuni sul lavoro: | ||||||
| a) | sino allo scadere del termine di revisione previsto dalla legge del 10 aprile 1971 (art. 72) | |||||
| i) | prestazioni in natura: | |||||
| – | rinnovo e manutenzione delle protesi: | Fonds des accidents du travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles | ||||
| – | prestazioni diverse da quelle summenzionate: | l’assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicurato o affiliato | ||||
| ii) | prestazioni in contanti: | |||||
| – | indennità: | l’assicuratore presso il quale il datore di lavoro è assicurato o affiliato | ||||
| – | complementi previsti dal decreto reale del 21 dicembre 1971: | Fonds des accidents du travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles | ||||
| b) | dopo la scadenza dei termini di revisione previsti dalla legge del 10 aprile 1971 (art. 72) | |||||
| i) | prestazioni in natura: | Fonds des accidents du travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles | ||||
| ii) | prestazioni in contanti: | |||||
| – | rendita: | l’organismo riconosciuto dal servizio delle rendite | ||||
| – | complemento: | Fonds des accidents du travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles | ||||
| c) | in caso di non assicurazione: | Fonds des accidents du travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles | ||||
| 5. Malattie professionali: | Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali), Bruxelles | |||||
| 6. Indennità di decesso: | ||||||
| a) | assicurazione malattia invalidità: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia invalidità) Bruxelles, congiuntamente con l’ente assicurativo presso il quale era assicurato il lavoratore | ||||
| b) | infortuni sul lavoro: | |||||
| i) | in linea di massima: | l’assicuratore | ||||
| ii) | per i marinai: | Fonds des accidents du travail (Fondo infortuni sul lavoro), Bruxelles | ||||
| c) | malattie professionali: | Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali), Bruxelles | ||||
| 7. Disoccupazione: | Office national de l’emploi (Ufficio nazionale dell’impiego), Bruxelles | |||||
| 8. Prestazioni familiari: | ||||||
| a) | lavoratori salariati: | Caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle l’employeur est affilié (Cassa di compensazione per indennità familiari presso la quale è affiliato il datore di lavoro) | ||||
| b) | lavoratori non salariati: | Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti) |
C. Francia
| 1. Lavoratori salariati: | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | Assicurazione malattia‑maternità‑infortuni sul lavoro – malattie professionali – decessi: | Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione malattia per i lavoratori salariati), Parigi Caisse Primaire nationale d’assurance maladie de la Batellerie, Section rhénane (Cassa Primaria nazionale di assicurazione malattia per i battellieri, Sezione renana), Strasburgo | ||
| b) | Assicurazione invalidità: | Caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile‑de‑France (Cassa regionale di assicurazione malattia dell’Ile‑de‑France), Parigi | ||
| c) | Assicurazione vecchiaia: | Caisse régionale d’assurances vieillesse (Cassa regionale di assicurazione vecchiaia), Strasburgo Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia per i lavoratori salariati), Parigi | ||
| d) | Prestazioni familiari: | Caisse nationale d’allocations familiales (Cassa nazionale di assegni familiari), Parigi Caisse nationale d’allocations familiales de la navigation intérieure (Cassa nazionale di assegni familiari della navigazione interna), Parigi | ||
| e) | Disoccupazione: | Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (ASSEDIC) du lieu de résidence (Associazione per l’Impiego nell’Industria e nel Commercio) del luogo di residenza | ||
| 2. Lavoratori non salariati: | ||||
| a) | Assicurazione malattia- maternità: | Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Cassa nazionale di assicurazione malattia e maternità per i lavoratori non salariati delle professioni non agricole), Saint‑Denis | ||
| b) | Assicurazione vecchiaia‑decessi (pensioni): | Caisse nationale de retraite de la batellerie (Cassa nazionale pensioni per i battellieri), Parigi | ||
| c) | Prestazioni familiari: | Caisse nationale d’allocations familiales (Cassa nazionale di assegni familiari), Parigi Caisse nationale d’allocations familiales de la navigation intérieure (Cassa nazionale assegni familiari della navigazione interna), Parigi |
D. Lussemburgo
| 1. Malattia‑maternità | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | per gli operai: | Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione‑malattia per gli operai), Lussemburgo | ||
| b) | per gli impiegati: | Caisse de maladie des employés privés (Cassa malattia degli impiegati privati), Lussemburgo | ||
| c) | per i lavoratori indipendenti: | Caisse de maladie des professions indépendantes (Cassa malattia delle professioni indipendenti), Lussemburgo | ||
| 2. Invalidità – vecchiaia – decessi (pensioni): | ||||
| a) | per gli operai: | Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Istituto di assicurazione contro la vecchiaia e l’invalidità), Lussemburgo | ||
| b) | per gli impiegati: | Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati privati), Lussemburgo | ||
| c) | per i lavoratori indipendenti: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (Cassa pensione degli artigiani, dei commercianti e industriali), Lussemburgo | ||
| 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: | Association d’assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Lussemburgo | |||
| 4. Disoccupazione: | Administration de l’emploi (Amministrazione dell’impiego), Lussemburgo | |||
| 5. Prestazioni familiari: | Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo |
E. Olanda
| 1. Malattia, maternità: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Prestazioni in natura: | Ziekenfonds (Cassa malattia) presso la quale l’interessato è assicurato | |||
| b) | Prestazioni in contanti: | Bedrijfsvereniging (associazione professionale) presso la quale è affiliato il datore di lavoro dell’assicurato | |||
| 2. Invalidità: | |||||
| a) | Quando l’interessato ha anche un diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese a prescindere dall’applicazione dell’Accordo: | ||||
| i) | per i lavoratori: | Bedrijfsvereniging (associazione professionale) alla quale è affiliato il datore di lavoro dell’assicurato | |||
| ii) | per i lavoratori non salariati: | Bedrijfsvereniging (associazione professionale) alla quale l’assicurato sarebbe affiliato se occupasse del personale | |||
| b) | negli altri casi: per i lavoratori salariati e non salariati: | Nieuwe Algemene Bedrijs- vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam | |||
| 3. Vecchiaia, decessi (pensioni): | Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam | ||||
| 4. Disoccupazione: | Bedrijfsvereniging (associazione professionale) alla quale è affiliato il datore di lavoro dell’assicurato | ||||
| 5. Prestazioni familiari: | |||||
| a) | quando il beneficiario risiede in Olanda: | Raad van Arbeid (Consiglio del lavoro) nel cui ambito ha la propria residenza | |||
| b) | quando il beneficiario non risiede in Olanda: | Raad van Arbed (Consiglio del lavoro) nel cui ambito risiede o ha il domicilio il datore di lavoro | |||
| c) | negli altri casi: | Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam |
F. Svizzera
| 1. Per la legislazione federale concernente: | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | l’assicurazione malattia, comprese le prestazioni in caso di maternità: | La competente cassa malati riconosciuta | ||
| b) | l’assicurazione invalidità: | Commissione dell’assicurazione invalidità del Cantone di domicilio se il domicilio è in Svizzera, la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra se il domicilio non è in territorio svizzero | ||
| c) | l’assicurazione vecchiaia e superstiti: | Cassa di compensazione a cui sono stati versati gli ultimi contributi, se il domicilio si trova in Svizzera e la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra se il domicilio non è in territorio svizzero | ||
| d) | le prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: | Uffici competenti del Cantone di domicilio | ||
| e) | l’assicurazione obbligatoria in caso di infortuni (comprese le malattie professionali): | Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortunio, Agenzia di circondario di Basilea, Basilea | ||
| f) | l’assicurazione disoccupazione: | Cassa di assicurazione contro la disoccupazione | ||
| 2. Per le legislazioni dei Cantoni di Basilea Città e di Basilea Campagna relative agli assegni familiari in favore dei lavoratori salariati non agricoli: | La competente Cassa di compensazione per assegni familiari o, secondo il caso, l’ultimo datore di lavoro |
(art. i cpv. k e l) dell’Accordo, articolo 3 paragrafo 3 dell’Accordo amministrativo)
A. Germania
| 1. Assicurazione malattia | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | In tutti i casi (salvo per l’applicazione dell’art. 17 par. 2 dell’Accordo e dell’art. 15 dell’Accordo amministrativo): | Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa locale malattia) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato | ||
| b) | Per l’applicazione dell’articolo 17 paragrafo 2 dell’Accordo e dell’articolo 15 dell’Accordo amministrativo: | L’ultimo istituto al quale l’interessato era affiliato. In mancanza di tale istituto o qualora l’assicurato sia stato affiliato ad una Allgemeine Ortkrankenkasse, a una Landwirtschaftliche Krankenkasse (Cassa agricola malattia) o alla Bundesknappschaft: l’istituto di cui al paragrafo a) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato | ||
| 2. Assicurazione contro gli infortuni | ||||
| a) | Prestazioni in natura (ad eccezione delle cure terapeutiche relative all’assicurazione contro gli infortuni e ad eccezione delle protesi e apparecchi) e prestazioni in contanti (ad eccezione delle rendite, maggiorazione per terzi (Pflegegeld) e assegni per decessi): | Allgemeine Ortskrankenkasse (Cassa locale malattia) competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato | ||
| b) | prestazioni in natura e in contanti per le quali è fatta eccezione nel paragrafo a) come anche per l’applicazione dell’articolo 59 dell’Accordo amministrativo: | Binnenschiffahrts-Berufsgenossenschaft (associazione professionale della navigazione interna), Duisburgo | ||
| 3. Assicurazione pensione | ||||
| a) | Assicurazione pensione degli operai: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf | ||
| b) | Assicurazione pensione degli impiegati: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino | ||
| 4. Prestazioni disoccupazione e prestazioni familiari: | Ufficio dell’impiego competente per il luogo di residenza o di dimora dell’interessato |
B. Belgio
I. Istituti del luogo di residenza
| 1. Malattia, maternità: | enti assicurativi | |
|---|---|---|
| 2. Invalidità: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité, conjointement avec les organismes assureurs (Istituto nazionale di assicurazione malattia invalidità), Bruxelles, congiuntamente con gli enti assicurativi | |
| 3. Vecchiaia, decessi (pensioni): | Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles Institut national d’assurance sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazione sociale per lavoratori indipendenti), Bruxelles | |
| 4. Infortuni sul lavoro (prestazioni in natura): | enti assicurativi | |
| 5. Malattie professionali: | Fonds des maladies professionnelles (Fondo per malattie professionali), Bruxelles | |
| 6. Assegni per decessi: | Organismes assureurs, conjointement avec l’Institut national d’assurance maladie‑invalidité (enti assicurativi, in relazione con l’Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles | |
| 7. Disoccupazione: | Office national de l’emploi (Ufficio nazionale dell’impiego), Bruxelles | |
| 8. Prestazioni familiari: | Office national des allocations familiales pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale degli assegni familiari per lavoratori salariati), Bruxelles Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale di assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles |
II. Istituti del luogo di dimora
| 1. Malattia, maternità: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité, (Istituto nazionale di assicurazione malattia‑invalidità) tramite enti assicurativi, Bruxelles | |
|---|---|---|
| 2. Infortuni sul lavoro: | Istitut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia‑invalidità) tramite enti assicurativi, Bruxelles | |
| 3. Malattie professionali: | Fonds des maladies professionnelles (Fondo malattie professionali), Bruxelles |
C. Francia
Istituti del luogo di residenza e istituti del luogo di dimora
| 1. Assicurazione malattia‑maternità – infortuni sul lavoro – malattie professionali – decessi: | Caisse primaire nationale d’assurance maladie de la batellerie, Section rhénane (Cassa primaria nazionale di assicurazione malattia dei battellieri, Sezione renana), Strasburgo | |
|---|---|---|
| 2. Assicurazione invalidità: | Caisse regionale d’assurance vieillesse (Cassa regionale di assicurazione vecchiaia), Strasburgo | |
| 3. Assicurazione vecchiaia: | Caisse regionale d’assurance vieillesse (Cassa regionale di assicurazione vecchiaia), Strasburgo Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (Cassa nazionale di assicurazione vecchiaia per i lavoratori salariati), Parigi | |
| 4. Prestazioni familiari: | Caisse nationale d’allocations familiales de la navigation intérieure (Cassa nazionale assegni familiari della navigazione interna), Parigi | |
| 5. Disoccupazione: | Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le Commerce (Associazione per l’impiego nell’Industria e nel Commercio) del luogo di residenza o di dimora |
D. Lussemburgo
| 1. Malattia‑maternità: | Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia per gli operai), Lussemburgo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Invalidità – vecchiaia decessi (pensioni): | ||||
| a) | per gli operai: | Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (Istituto di assicurazione vecchiaia e invalidità), Lussemburgo | ||
| b) | per gli impiegati: | Caisse de pension des employés privés (Cassa pensione degli impiegati privati), Lussemburgo | ||
| c) | per i lavoratori indipendenti: | Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (Cassa pensione degli artigiani, dei commercianti e industriali), Lussemburgo | ||
| 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: | Association d’assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Lussemburgo | |||
| 4. Disoccupazione: | Administration de l’emploi (Amministrazione dell’impiego), Lussemburgo | |||
| 5. Prestazioni familiari: | Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo |
E. Olanda
| 1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| a) | prestazioni in natura: | ||||
| i) | istituto del luogo di residenza: | una cassa malati competente per il luogo di residenza, scelta dall’interessato | |||
| ii) | istituti del luogo di dimora: | Algemeen Nederlands Onderling Ziekenfonds (Anoz) (Cassa mutua generale olandese), Utrecht | |||
| b) | prestazioni in contanti: | Nieuwe Algemene Bedrijs- vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam | |||
| 2. Invalidità: | |||||
| a) | quando l’interessato ha anche diritto a prestazioni in virtù della sola legislazione olandese, a prescindere dall’applicazione dell’Accordo: | Associazione professionale competente | |||
| b) | in tutti gli altri casi: | Nieuwe Algemene Bedrijs- vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam | |||
| 3. Vecchiaia e decessi (pensioni): Per l’applicazione dell’articolo 29 dell’Accordo amministrativo: | Sociale Verzekeringsbank (Banca delle Assicurazioni sociali), Amsterdam | ||||
| 4. Disoccupazione: | Nieuwe Algemene Bedrijfs- vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam | ||||
| 5. Assegni familiari: | Raad van Arbeid (consulente del lavoro) nel cui ambito risiedono i membri della famiglia) |
F. Svizzera
| 1. Assicurazione malattia, comprese le prestazioni in caso di maternità: | Cassa malati pubblica, Basilea Città | |
|---|---|---|
| 2. Assicurazione invalidità: | Cassa svizzera di compensazione, Ginevra | |
| 3. Assicurazione vecchiaia e superstiti: | Cassa svizzera di compensazione, Ginevra | |
| 4. Prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: | Uffici competenti del Cantone di dimora o di domicilio | |
| 5. Assicurazione obbligatoria in caso di infortunio (comprese le malattie professionali): | Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortunio, Agenzia di circondario di Basilea, Basilea | |
| 6. Assicurazione contro la disoccupazione: | La competente Cassa di assi- curazione contro la disoccupazione | |
| 7. Assegni familiari: | Cassa di compensazione per assegni familiari di Basilea Città, Basilea |
(art. 3 par. 4 dell’Accordo amministrativo)
A. Germania
| 1. Assicurazione malattia: | Bundesverband der Ortskrankenkassen (Federazione nazionale delle casse locali di malattia), Bonn | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Assicurazione pensione: | ||||
| a) | Assicurazione pensione degli operai: | Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf | ||
| b) | Assicurazione pensione degli impiegati: | Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino | ||
| 3. Assicurazione contro gli infortuni: | Binnenschiffahrts‑Berufsgenossenschaft (Associazione professionale della navigazione interna), Duisburgo | |||
| 4. Prestazioni di disoccupazione e prestazioni familiari: | Hauptstelle der Bundesanstalt für Arbeit (sede centrale dell’Ufficio federale del lavoro), Norinberga |
B. Belgio
| 1. Malattia, maternità: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale dell’assicurazione malattia‑invalidità), Bruxelles | |
|---|---|---|
| 2. Invalidità: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale dell’assicurazione malattia‑invalidità), Bruxelles | |
| 3. Vecchiaia, decessi (pensioni): | Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni), Bruxelles Istitut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles | |
| 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali: | Ministère de la Prévoyance sociale (Ministero della Previdenza sociale), Bruxelles | |
| 5. Assegni per decessi: | Institut nationale d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale dell’assicurazione malattia invalidità), Bruxelles | |
| 6. Disoccupazione: | Office national de l’emploi (Ufficio nazionale dell’impiego), Bruxelles | |
| 7. Prestazioni familiari: | Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés (Ufficio nazionale degli assegni familiari per lavoratori salariati), Bruxelles Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti), Bruxelles |
C. Francia
| 1. Legislazione di sicurezza sociale: | Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants (Centro di sicurezza sociale dei lavoratori migranti), Parigi | |
|---|---|---|
| 2. Assicurazione disoccupazione: | Diréction départementale du travail et de l’emploi du Bas‑Rhin (Direzione dipartimentale del lavoro e dell’impiego del Reno inferiore), Strasburgo |
D. Lussemburgo
| 1. Per l’applicazione dell’articolo 78 dell’Accordo amministrativo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | malattia‑maternità: | Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Lussemburgo | ||
| b) | infortuni sul lavoro e malattie professionali: | Association d’assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Lussemburgo | ||
| c) | prestazioni familiari: | Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale delle prestazioni familiari), Lussemburgo | ||
| 2. In tutti gli altri casi: | Inspection générale de la sécurité sociale (Ispezione generale della sicurezza sociale), Lussemburgo |
E. Olanda
| 1. Malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali e disoccupazione: | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | Prestazioni in natura: | Ziekenfondsraad (Consulenza delle casse malati), Amstelveen | ||
| b) | Prestazioni in contanti: | Nieuwe Algemene Bedrijfs- vereniging (Nuova associazione professionale generale), Amsterdam | ||
| 2. Vecchiaia, decessi (pensioni), prestazioni familiari: | ||||
| a) | in linea di massima: | Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amsterdam | ||
| b) | relazioni con il Belgio: | Bureau voor Belgische Zaken de sociale verzekering betreffende (Ufficio degli affari belgi in materia di sicurezza sociale), Breda | ||
| c) | relazioni con la Germania: | Bureau voor Duitse Zaken van de Vereniging vari Raden van Arbeid (Ufficio degli affari germanici della federazione dei consulenti del lavoro), Nijmegen |
F. Svizzera
| 1. Assicurazione malattia, comprese le prestazioni in caso di maternità: | Cassa malati pubblica di Basilea Città, Basilea | |
|---|---|---|
| 2. Assicurazione invalidità: | Cassa svizzera di compensazione, Ginevra | |
| 3. Assicurazione vecchiaia e superstiti: | Cassa svizzera di compensazione, Ginevra | |
| 4. Prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna | |
| 5. Assicurazione obbligatoria in caso di infortunio (comprese le malattie professionali): | Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni, Lucerna | |
| 6. Assicurazione disoccupazione: | Cassa pubblica di assicurazione contro la disoccupazione di Basilea Città, Basilea | |
| 7. Assegni familiari: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna |
(art. 3 par. 5 dell’Accordo amministrativo)
Germania – Belgio – Francia – Lussemburgo – Olanda
Nelle relazioni tra la Germania, la Francia, il Lussemburgo e l’Olanda sono applicabili le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 574/72 e dell’allegato 5 fintantoché si riferiscono alle modalità di rimborso delle prestazioni e dei costi di controllo amministrativi e sanitari come anche alla riscossione e all’esazione delle quote.
Svizzera – Germania
L’Accordo amministrativo del 25 agosto 19785sulle modalità di applicazione della Convenzione del 25 febbraio 1964 sulla sicurezza sociale nel tenore modificato e completato dall’Accordo completivo del 9 settembre 1975.
Svizzera – Belgio
Le disposizioni dell’Accordo amministrativo del 30 novembre 19786sull’applicazione della Convenzione del 24 settembre 1975 di sicurezza sociale inerenti all’assicurazione invalidità.
Svizzera – Francia
Le disposizioni dell’Accordo amministrativo del 3 dicembre 19767concernente le modalità di applicazione della Convenzione del 3 luglio 1975 relativa alla sicurezza sociale sull’assicurazione invalidità.
Svizzera – Olanda
Le disposizioni dell’Accordo amministrativo del 29 maggio 19708e dell’Accordo amministrativo complementare del 16 gennaio/9 febbraio 1987 sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 27 maggio 1970 inerente all’assicurazione invalidità.
(art. 42 par. 2 e 60 dell’Accordo amministrativo)
Germania – Olanda
Gli articoli 17, 18, 19 e 21 dell’Accordo amministrativo n. 1 del 18 giugno 1954 concernente la Convenzione del 29 marzo 1951 (pagamento delle pensioni e rendite).
(art. 3 par. 6 dell’Accordo amministrativo)
A. Germania
| 1. Per l’applicazione dell’articolo 63 paragrafo 2 e degli articoli 66 e 67 dell’Accordo amministrativo: | Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) nel cui ambito si trova l’ultimo luogo di residenza o di dimora del lavoratore o, qualora non abbia né risieduto né dimorato in Germania durante la sua attività, l’Ufficio del lavoro nel cui ambito si trova l’ultimo luogo di impiego del lavoratore in Germania | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Per l’applicazione dell’articolo 68 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | Arbeitsamt (Ufficio del lavoro) nel cui settore si trova l’ultimo luogo di impiego del battelliere renano | ||||
| 3. Per l’applicazione dell’articolo 74 paragrafo 2 e dell’articolo 76 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | |||||
| a) | prestazioni familiari pagate ad una persona in favore di un orfano: | Arbeitsamt (Ufficio del lavoro), Norimberga | |||
| b) | supplementi per figli alle pensioni e rendite dei regimi legali di assicurazione pensione: | istituti di assicurazione designati in quanto tali di cui all’allegato 2 numero 2 | |||
| 4. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafi 1 e 2 dell’Accordo amministrativo: | |||||
| a) | esazione di prestazioni in natura versati indebitamente a lavoratori su presentazione di un’attestazione prevista nell’articolo 9 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo: | istituto di assicurazione malattia designato nell’attestazione certificante il diritto alle prestazioni | |||
| b) | esazione di prestazioni in natura versate indebitamente a lavoratori su presentazione di un’attestazione di cui all’articolo 44 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo: | ||||
| i) | nel caso in cui l’istituto competente sia stato un istituto di assicurazione malattia se l’interessato avesse avuto diritto alle prestazioni: | istituto di assicurazione designato nell’attestazione certificante il diritto alle prestazioni | |||
| ii) | negli altri casi: | Binnenschiffahrts‑Berufsgenossenschaft (Associazione professionale della navigazione interna) Duisburgo | |||
| 5. Per l’applicazione dell’articolo 83 dell’Accordo amministrativo: | istituto di assicurazione malattia competente per il luogo di residenza dell’interessato |
B. Belgio
| 1. Per l’applicazione dell’articolo 71 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | ||||
|---|---|---|---|---|
| a) | regime dei lavoratori salariati: | Cassa di compensazione degli assegni familiari per lavoratori salariati alla quale é affiliato il datore di lavoro | ||
| b) | regime dei lavoratori indipendenti: | Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants (Istituto nazionale delle assicurazioni sociali per lavoratori indipendenti) Bruxelles | ||
| 2. Per l’applicazione dell’articolo 79 dell’Accordo amministrativo: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia‑invalidità), Bruxelles | |||
| 3. Per l’applicazione dell’articolo 83 dell’Accordo amministrativo: | ||||
| a) | invalidità: | Institut national d’assurance maladie‑invalidité (Istituto nazionale di assicurazione malattia‑invalidità, Bruxelles | ||
| b) | vecchiaia‑decessi (pensioni): | Office national des pensions (Ufficio nazionale delle pensioni) Bruxelles |
C. Francia
| 1. Per l’applicazione dell’articolo18 paragrafi 1, 25, 56, e 67 dell’Accordo amministrativo: | Municipio del luogo di residenza | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Per l’applicazione dell’articolo79 paragrafi 1 e 2 dell’Accordo amministrativo: | Caisse primaire nationale d’assurance maladie de la Batellerie, Section Rhénane (Cassa primaria di assicurazione malattia dei battellieri, Sezione renana), Strasburgo | |||
| 3. Per l’applicazione dell’articolo 63 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: Attestazioni relative ai periodi di impiego: | ||||
| a) | Periodi di impiego nella navigazione interna renana francese: | Inspection du Travail des Transports Subdivision du Bas‑Rhin (Ispettorato del Lavoro dei Trasporti, sottodivisione del Reno inferiore), Strasburgo | ||
| b) | Periodi di impiego anteriori relativi ad altre attività: | Direzione dipartimentale del lavoro e dell’impiego del luogo medesimo in cui é stata svolta l’attività o, se del caso, il funzionario responsabile del servizio dell’ispettorato del lavoro per il settore in questione | ||
| c) | Periodi di impiego presso privati: | Attestazione rilasciata dal datore di lavoro | ||
| d) | Periodi di impiego nelle amministrazioni statali, collettività territoriali o enti pubblici amministrativi: | Attestazione rilasciata dal datore di lavoro | ||
| 4. Per l’applicazione dell’articolo 65 dell’Accordo amministrativo: | ||||
| a) | Prestazioni di assicurazione: | Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC) (Associazione per l’impiego nell’industria e nel commercio) dell’ultimo luogo di residenza in Francia | ||
| b) | Prestazioni del regime di solidarietà: (Prestazioni a carattere non contributivo) | Direzione dipartimentale del lavoro e dell’impiego del dipartimento dell’ultimo luogo di residenza in Francia | ||
| 5. Per l’applicazione dell’articolo 66 dell’Accordo amministrativo | Attestazione per il calcolo delle prestazioni (cf. art. 63 par. 2) | |||
| 6. Per l’applicazione dell’articolo 67 dell’Accordo amministrativo: Attestazione relativa ai membri della famiglia da prendere in considerazione: | ||||
| a) | certificato di residenza: | Municipio del luogo di residenza | ||
| b) | Certificati da non prendere in considerazione per il calcolo delle prestazioni: | senza oggetto |
D. Lussemburgo
| 1. Per l’applicazione dell’articolo 63 paragrafo 2 e degli articoli 66 e 67 dell’Accordo amministrativo: | Administration de l’emploi (amministrazione dell’impiego), Lussemburgo | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Per l’applicazione dell’articolo 68 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | L’ultima cassa malati alla quale era affiliato l’interessato | |||
| 3. Per l’applicazione dell’articolo 76 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | ||||
| a) | prestazioni dell’assicurazione pensione: | Istituto di assicurazione pensione designato nell’allegato 2 numero 2 | ||
| b) | prestazioni familiari: | Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale per le prestazioni familiari), Lussemburgo | ||
| 4. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo: | ||||
| a) | malattia‑maternità: | Caisse nationale d’assurance maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione per gli operai), Lussemburgo | ||
| b) | infortuni sul lavoro: | Association d’assurance contre les accidents, section industrielle (Associazione di assicurazione contro gli infortuni, sezione industriale), Lussemburgo |
E. Olanda
| 1. Per l’applicazione degli articoli 18 paragrafo 1, 25, 56, 67 e 83 dell’Accordo amministrazione: | Nieuwe Algemene Bedrijfs- vereniging (Nuova associazione professionale generale) Amsterdam | |
|---|---|---|
| 2. Per l’applicazione dell’articolo 68 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | Sociale Verzekeringsbank (Banca delle Assicurazioni Sociali), Amsterdam | |
| 3. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | Zickenfondsraad (Consulente delle casse malati), Amstelveen |
F. Svizzera
| 1. Per l’applicazione degli articoli 18 paragrafo 1, 25, 56, 71 paragrafo 2 e 74 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | Autorità comunali competenti del uogo di residenza o di soggiorno ei membri della famiglia | |
|---|---|---|
| 2. Per l’applicazione degli articoli 3 paragrafo 2, 66 e 67 dell’Accordo amministrativo: | Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Berna | |
| 3. Per l’applicazione degli articoli 8 paragrafo 2 e 83 dell’Accordo amministrativo: | Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna | |
| 4. Per l’applicazione dell’articolo 76 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | Cassa di compensazione per gli assegni familiari di Basilea Città, Basilea | |
| 5. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 1 dell’Accordo amministrativo: | la competente cassa malati riconosciuta o la cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortuni, Agenzia di circondario di Basilea, Basilea | |
| 6. Per l’applicazione dell’articolo 79 paragrafo 2 dell’Accordo amministrativo: | La competente cassa malati riconosciuta |
(art. 3 par. 7, art. 72 par. 1 e 2, art. 73 par. 1 dell’Accordo amministrativo)
A. Germania
Per un trimestre civile come periodo di riferimento nelle relazioni tra la Germania e l’Olanda.
Per un mese civile come periodo di riferimento nelle relazioni con gli altri Paesi Contraenti.
B. Belgio
(art. 3 par. 7, art. 72 par. 1 e 2 dell’Accordo amministrativo)
| 1. Regime dei lavoratori indipendenti: | Gli assegni familiari sono pagati mensilmente nel corso del mese civile successivo a quello cui si fa riferimento | |
|---|---|---|
| 2. Regime dei lavoratori salariati: | gli assegni familiari sono concessi per un mese civile |
C. Francia
Gli assegni familiari sono pagati mensilmente, scaduto il termine, il primo giorno del mese civile successivo a quello per cui è dovuto l’importo e con un periodo di riferimento di una durata di almeno un mese civile.
Per quanto concerne le relazioni tra la Francia e l’Olanda il periodo di riferimento è di un trimestre civile.
D. Lussemburgo
Il periodo di riferimento nelle relazioni tra il Lussemburgo e l’Olanda è di un trimestre civile e di un mese civile nelle relazioni con le altre Parti contraenti.
E. Olanda
Gli assegni familiari sono pagati con un periodo di riferimento di un trimestre civile.
F. Svizzera
Nelle relazioni tra la Svizzera e le altre Parti Contraenti si applica, per gli assegni familiari ai battellieri del Reno salariati, un periodo di riferimento di un mese civile.
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"title": "Arrangement administratif du 26 novembre 1987 pour l'application de l'Accord du 30 novembre 1979 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans (avec annexes)",
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"title": "Accordo amministrativo del 26 novembre 1987 sulle modalità applicative dell'Accordo del 30 novembre 1979 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno (con allegati)",
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