Convenzione n. 88 concernente l’organizzazione del servizio di collocamento

0.823.111Multilateral International Treaty19 gen 1953

Adottata a San Francisco il 9 luglio 1948
Approvata dall’Assemblea federale l’11 aprile 19511
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 19 gennaio 1952
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 gennaio 1953
Emendata dalla convenzione n. 1162

(Stato 16  settembre 2019)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a San Francisco dal Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 17 giugno 1948, nella sua trentunesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relative all’organizzazione del servizio di collocamento, questione compresa nel quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

dopo aver deciso che queste proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale,

approva, in questo nono giorno del luglio mille novecento quarantotto, la convenzione seguente, che sarà chiamata Convenzione sul servizio di collocamento, 1948.

Art. 1
  1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, per il quale sia in vigore la presente convenzione, deve mantenere o vigilare che sia mantenuto un servizio pubblico e gratuito di collocamento.
  2. Compito essenziale del servizio di collocamento dev’essere quello di attuare, ove necessario in collaborazione con altri enti pubblici e privati interessati, la migliore organizzazione possibile del mercato del lavoro, come parte integrante del programma nazionale inteso a garantire e a mantenere l’occupazione integrale, come pure a sviluppare e a utilizzare le risorse produttive.
Art. 2

Il servizio di collocamento dev’essere costituito da un sistema nazionale di uffici di collocamento sottoposti al controllo di un’autorità nazionale.

Art. 3
  1. Il sistema deve comprendere una rete di uffici locali e, ove necessario, di uffici regionali, in numero sufficiente per provvedere ai bisogni di ciascuna delle regioni geografiche del paese e comodamente situati per datori di lavoro e i lavoratori.
  2. L’organizzazione della rete:
    1. dev’essere oggetto di un esame generale:
    2. qualora si siano verificate modificazioni importanti nella ripartizione dell’attività economica e della popolazione attiva;
    ii) qualora l’autorità competente consideri desiderabile un esame generale per giudicare le esperienze fatte durante un periodo di prova; b. dev’essere riformata qualora tale esame abbia messo in evidenza la necessità di una riforma.
Art. 4
  1. Accordi adeguati devono essere conchiusi per il tramite di commissioni consultive, allo scopo di assicurare la cooperazione di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori all’organizzazione e all’attività del servizio di collocamento, come pure allo sviluppo della politica di detto servizio.
  2. Tali accordi devono prevedere l’istituzione di una o più commissioni consultive nazionali e, occorrendo, di commissioni regionali e locali.
  3. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in dette commissioni devono essere nominati in numero uguale dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e i lavoratori, se esistono tali organizzazioni.
Art. 5

La politica generale del servizio di collocamento dev’essere fissata, allorché si tratta di dirigere i lavoratori verso le occupazioni disponibili, dopo aver consultato rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori per il tramite delle commissioni consultive previste nell’articolo 4.

Art. 6

Il servizio di collocamento dev’essere organizzato in modo da garantire l’efficacia del reclutamento e dell’impiego dei lavoratori; a tale scopo, esso deve: a. aiutare i lavoratori a trovare un’occupazione conveniente e i datori di lavoro a reclutare dei lavoratori adatti ai bisogni delle imprese; in particolare esso deve, conformemente alle norme stabilite nell’ambito nazionale; I. registrare i lavoratori in cerca di un posto; prendere nota delle loro qualificazioni professionali, delle loro esperienze e dei loro desideri, esaminare con loro la questione del loro impiego, controllare, se necessario, le loro attitudini fisiche e professionali e, ove ciò sia indicato, assisterli nella ricerca di un orientamento, o nel conseguimento di una formazione o di una rieducazione professionali; II. ottenere dai datori di lavoro precise informazioni sui posti vacanti da essi notificati al servizio, come pure sulle condizioni che devono adempiere i lavoratori da essi richiesti per occupare i posti di cui si tratta; III. dirigere verso i posti vacanti i candidati che possiedono le attitudini professionali e fisiche richieste; IV. organizzare il conguaglio delle offerte e delle domande d’impiego tra un ufficio e l’altro, qualora l’ufficio consultato per primo non sia in grado di collocare adeguatamente i candidati o di provvedere a occupare in modo adeguato i posti vacanti, oppure quando altre circostanze lo giustifichino; b. prendere provvedimenti adeguati per: I. facilitare il passaggio da una professione all’altra allo scopo di adeguare l’offerta di mano d’opera alle possibilità di occupazione nelle varie professioni; II. facilitare il passaggio da un luogo di lavoro all’altro per promuovere il trasferimento di lavoratori verso le regioni che offrono adeguate possibilità di occupazione; III. facilitare i trasferimenti temporanei di lavoratori da una regione all’altra, per rimediare a uno squilibrio locale e momentaneo tra l’offerta e la domanda di mano d’opera; IV. facilitare, tra un paese e l’altro, quei trasferimenti di lavoratori che fossero stati approvati dai Governi interessati; c. raccogliere e analizzare, se necessario in collaborazione con altre autorità come pure con i datori di lavoro e i sindacati, tutte le informazioni disponibili sulla situazione del mercato del lavoro e sulla sua probabile evoluzione, tanto per l’insieme del paese quanto nelle varie industrie, professioni o regioni, e mettere sistematicamente e rapidamente tali informazioni a disposizione delle autorità pubbliche, delle organizzazioni padronali e operaie interessate, nonché del pubblico; d. collaborare all’amministrazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assistenza a favore dei disoccupati, come pure all’applicazione di altri provvedimenti destinati a soccorrere i disoccupati; e. aiutare, per quanto necessario, altri enti pubblici e privati ad allestire piani sociali ed economici che possono influire favorevolmente sulla situazione del mercato del lavoro.

Art. 7

Devono essere presi provvedimenti per:

  1. facilitare, in seno ai vari uffici di collocamento, la specializzazione per professioni e per industrie, come l’agricoltura o qualsiasi altro ramo d’attività in cui tale specializzazione possa essere utile;
  2. tener conto in modo soddisfacente dei bisogni di speciali categorie di persona in cerca di un posto, come gli invalidi.
Art. 8

Provvedimenti speciali concernenti gli adolescenti devono essere presi e promossi nell’ambito dei servizi di collocamento e d’orientamento professionale.

Art. 9
  1. Il personale del servizio di collocamento dev’essere composto di funzionari pubblici al beneficio di un ordinamento e di condizioni di servizio che li rendano indipendenti da qualsiasi cambiamento di Governo e da ogni indebito influsso esterno e che, con riserva delle necessità del servizio, garantiscano la stabilità del loro impiego.
  2. Con riserva delle condizioni cui la legislazione nazionale potesse sottoporre il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, i funzionari del servizio di collocamento devono essere reclutati unicamente in base all’idoneità del candidato ad assolvere i compiti che dovrà assumere.
  3. L’autorità competente determinerà i mezzi per verificare tale idoneità.
  4. I funzionari del servizio di collocamento riceveranno una formazione adeguata per l’esercizio delle loro funzioni.
Art. 10

Il servizio di collocamento e, occorrendo, altre autorità pubbliche dovranno prendere, in collaborazione con le organizzazioni padronali e operaie, come pure con altri enti interessati, tutti i provvedimenti possibili per promuovere l’utilizzazione piena e volontaria del servizio di collocamento da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 11

Le autorità competenti devono prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire una cooperazione efficace tra il servizio pubblico di collocamento e gli uffici privati di collocamento a scopi non lucrativi.

Art. 12
  1. Qualora il territorio di un Membro comprenda estese regioni dove, in considerazione della scarsa densità della loro popolazione e dello stato del loro sviluppo, l’autorità competente ritenga impossibile di applicare le disposizioni della presente convenzione, essa può esentare dette regioni dall’applicazione della convenzione sia in modo generale, sia con le eccezioni che essa giudichi indicate per taluni stabilimenti o per taluni lavori.
  2. Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale da presentare sull’applicazione della presente convenzione in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, tutte le regioni per le quali intenda ricorrere alle disposizioni del presente articolo ed esporre i motivi per cui intende ricorrere a queste disposizioni. Nessun Membro potrà poi ricorrere alle disposizioni del presente articolo, salvo per le regioni in tal modo indicate.
  3. Ogni Membro che ricorra alle disposizioni del presente articolo dovrà indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, le regioni per le quali rinuncia alla facoltà di ricorrere alle disposizioni di cui si tratta.
Art. 13
  1. Per quanto concerne i territori indicati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro3nel testo modificato dall’Istrumento per l’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1946, a esclusione dei territori indicati dai paragrafi 4 e 5 di detto articolo così modificato, ogni Membro dell’Organizzazione che ratifichi la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, entro il più breve termine possibile dopo la ratificazione, una dichiarazione che precisi:
    1. i territori per i quali s’impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
    2. i territori per i quali s’impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni della convenzione, precisando in che consistano tali modificazioni;
    3. i territori ai quali la convenzione è inapplicabile e, in tali casi, i motivi per cui è inapplicabile;
    4. i territori per i quali si riserva la sua decisione.
  2. Gli impegni indicati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratificazione e ne avranno i medesimi effetti.
  3. Ogni Membro potrà rinunciare mediante una nuova dichiarazione intieramente o parzialmente alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente in virtù delle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.
  4. Ogni Membro potrà, durante i periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione in determinati territori.
Art. 14
  1. Nei casi in cui le questioni trattate dalla presente convenzione entrino nell’ambito della competenza propria delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali del territorio di cui si tratta, potrà, d’accordo con il Governo di questo territorio, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione di accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi previsti dalla presente convenzione.
  2. Una dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
    1. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio sottoposto alla loro comune autorità;
    2. da ogni autorità internazionale responsabile dell’amministrazione, in virtù delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite4o di qualsiasi altra disposizione vigente, nei confronti del territorio di cui si tratta.
  3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo, devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazione; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, essa deve precisare in che consistano tali modificazioni.
  4. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno rinunciare intieramente o parzialmente, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una precedente dichiarazione.
  5. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessata potranno, durante i periodi in cui la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi sotto qualsiasi altro aspetto i termini di ogni dichiarazione precedente e indichi la situazione relativa all’applicazione della presente convenzione.
Art. 15

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno notificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il quale provvede alla loro registrazione.

Art. 16
  1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che siano state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.
  3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.
Art. 17
  1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla al termine di un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
  2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo spirare del periodo di dieci anni indicato nel precedente capoverso, non faccia uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni osservando le condizioni previste dal presente articolo.
Art. 18
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Comunicando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata notificata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 19

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché proceda alla registrazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite5, informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 20

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 21
  1. Qualora la conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponesse altrimenti:
    1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta implicherebbe di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 17, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.
  2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Art. 22

I testi francese e inglese della presente convenzione sono parimente autentici.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania7 gennaio20097 gennaio2010
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Argentina24 settembre195624 settembre1957
Australia*a24 dicembre194924 dicembre1950
Austria25 settembre197325 settembre1974
Azerbaigian11 marzo199311 marzo1994
Bahamas25 maggio1976 S25 maggio1976
Belarus25 settembre199525 settembre1996
Belgio16 marzo195316 marzo1954
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Bolivia31 gennaio197731 gennaio1978
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasile25 aprile195725 aprile1958
Canada24 agosto195024 agosto1951
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cipro23 settembre1960 S23 settembre1960
Colombia31 ottobre196731 ottobre1968
Congo (Kinshasa)16 giugno196916 giugno1970
Corea (Sud)27 dicembre200127 dicembre2002
Costa Rica2 giugno19602 giugno1961
Cuba29 aprile195229 aprile1953
Danimarca*b30 novembre197230 novembre1973
Dominicana, Repubblica22 settembre195322 settembre1954
Ecuador26 agosto197526 agosto1976
Egitto3 luglio19543 luglio1955
El Salvador15 giugno199515 giugno1996
Etiopia4 giugno19634 giugno1964
Filippine29 dicembre195329 dicembre1954
Finlandia23 novembre198923 novembre1990
Francia*c15 ottobre195215 ottobre1953
Nuova Caledonia27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Georgia11 settembre200211 settembre2003
Germania22 giugno195422 giugno1955
Ghana4 aprile19614 aprile1962
Giappone20 ottobre195320 ottobre1954
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Grecia16 giugno195516 giugno1956
Guatemala13 febbraio195213 febbraio1953
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
India24 giugno195924 giugno1960
Indonesia8 agosto20028 agosto2003
Iraq22 giugno195122 giugno1952
Irlanda29 ottobre196929 ottobre1970
Israele21 agosto195921 agosto1960
Kazakstan18 maggio200118 maggio2002
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Libano1° giugno19771° giugno1978
Libia20 giugno196220 giugno1963
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo3 marzo19583 marzo1959
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar3 giugno19983 giugno1999
Malaysia6 giugno19746 giugno1975
Mali12 aprile201612 aprile2017
Malta4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Maurizio3 settembre20043 settembre2005
Moldova12 agosto199612 agosto1997
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico6 giugno19776 giugno1978
Nicaragua1° ottobre19811° ottobre1982
Nigeria16 giugno196116 giugno1962
Norvegia4 luglio194910 agosto1950
Nuova Zelanda*d3 dicembre19493 dicembre1950
Paesi Bassi7 marzo19507 marzo1951
Aruba*1° gennaio19861° gennaio1986
Curaçao*25 giugno195125 giugno1951
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)*
25 giugno195125 giugno1951
Sint Maarten*25 giugno195125 giugno1951
Panama19 giugno197019 giugno1971
Perù6 aprile19626 aprile1963
Portogallo23 giugno197223 giugno1973
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1965
Romania6 giugno19736 giugno1974
San Marino23 maggio198523 maggio1986
São Tomé e Príncipe1° giugno1982 S1° giugno1982
Serbia24 novembre2000 S23 luglio1959
Sierra Leone13 giugno1961 S13 giugno1961
Singapore25 ottobre1965 S25 ottobre1965
Siria30 ottobre1961 S30 ottobre1961
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna30 maggio196030 maggio1961
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia25 novembre194925 novembre1950
Svizzera19 gennaio195219 gennaio1953
Tanzania30 gennaio1962 S9 dicembre1961
Thailandia26 febbraio196926 febbraio1970
Tunisia11 ottobre196811 ottobre1969
Turchia14 luglio195014 luglio1951
Ungheria4 gennaio19944 gennaio1995
Venezuela16 novembre196416 novembre1965
Vietnam23 gennaio201923 gennaio2020
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a La Conv. non è applicabile a Norfolk. b La Conv. non è applicabile né alle Isole Faeröer, né alla Groenlandia. c La Conv. non è applicabile ai dipartimenti d'oltremare Guadeloupe, Guyane, Martinique e Réunion. d La Conv. non è applicabile alle Isole Cook, Niue e Tokelau.

Footnotes

  1. RU 1952 121

  2. RS 0.822.721.6

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.120

  5. RS 0.120