Convenzione n. 2 sulla disoccupazione

0.823.11Multilateral International Treaty9 ott 1922

Adottata a Washington il 28 novembre 19191
Approvata dall’Assemblea federale il 3 febbraio 19222
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 ottobre 1922
Entrata in vigore per la Svizzera il 9 ottobre 1922
Emendata dalle Convenzioni n. 803e 1164

(Stato 20  marzo 2013)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d’America, il 29 ottobre 1919,

dopo aver risolto d’adottare diverse proposte «relative ai provvedimenti per prevenire la disoccupazione e per rimediare alle sue conseguenze», questione che costituisce il secondo punto dell’ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo d’aver stabilito che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale,

adotta la seguente Convenzione che sarà denominata Convenzione sulla disoccupazione, 1919, da ratificarsi dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

Art. 1

Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione comunicherà all’Ufficio internazionale del Lavoro, a intervalli più brevi che sia possibile, e non saranno superiori a tre mesi, ogni informazione disponibile, statistica o d’altro carattere, concernente la disoccupazione, compresi tutti i ragguagli sulle misure prese o da prendere per combattere la disoccupazione. Ogni qualvolta sarà possibile, le informazioni dovranno essere raccolte in modo che ne possa essere data comunicazione entro i tre mesi che seguono la fine del periodo a cui si riferiscono.

Art. 2
  1. Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà istituire un sistema di uffici pubblici di collocamento gratuito posto sotto il controllo di un’autorità centrale. Saranno nominati dei Comitati composti di rappresentanti dei padroni e degli operai e saranno consultati per tutto quanto concerne il funzionamento di questi uffici.5
  2. Coesistendo degli uffici gratuiti pubblici e privati, dovranno essere presi dei provvedimenti per coordinare le operazioni di questi uffici secondo un piano nazionale.6
  3. Il funzionamento dei diversi sistemi nazionali sarà coordinato dall’Ufficio internazionale del Lavoro, d’accordo con i paesi interessati.
Art. 3

I Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratificheranno la presente Convenzione o che hanno istituito un sistema di assicurazione contro la disoccupazione, dovranno, nelle condizioni stabilite di comune intesa tra i Membri interessati, stipulare degli accordi che permettano ai lavoratori sudditi di uno di questi Membri, lavoranti sul territorio d’un altro, di ricevere delle indennità d’assicurazione pari a quelle riscosse dai lavoratori sudditi di questo secondo Membro.

Art. 4

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 5
  1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla a quelle sue colonie o a que’ suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi, con le riserve seguenti:
    1. che le disposizioni della Convenzione non siano rese inapplicabili dalle condizioni locali;
    2. che possano essere apportati alla Convenzione i mutamenti necessari per adattarla alle condizioni locali.
  2. Ciascun Membro dovrà notificare all’Ufficio internazionale del Lavoro la sua decisione per quanto concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi.
Art. 6

Non appena le ratificazioni di tre Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate al Segretariato, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 7

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui questa notificazione sarà stata fatta dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro; essa vincolerà soltanto i Membri che avranno fatto registrare all’Ufficio internazionale del Lavoro la loro ratificazione. In seguito la presente Convenzione entrerà in vigore per quanto riguarda ogni altro Membro il giorno in cui la ratificazione sua sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 8

Ciascun Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarne le disposizioni al più tardi il 1° luglio 1921, ed a prendere le misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 9

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo spirare d’un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 10

«Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale».

Art. 11

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Argentina30 novembre193330 novembre1933
Australia*15 giugno197215 giugno1972
Austria12 giugno192412 giugno1924
Belgio*25 agosto193025 agosto1930
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Cile31 maggio193331 maggio1933
Cina*
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Cipro8 ottobre19658 ottobre1965
Colombia20 giugno193320 giugno1933
Corea del Sud7 novembre20117 novembre2012
Danimarca*13 ottobre192113 ottobre1921
Ecuador5 febbraio19625 febbraio1962
Egitto3 luglio19543 luglio1954
Estonia20 dicembre192220 dicembre1922
Etiopia11 giugno196611 giugno1966
Finlandia19 ottobre192119 ottobre1921
Francia*25 agosto192525 agosto1925
Nuova Caledonia27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Germania6 giugno19256 giugno1925
Giappone*23 novembre192223 novembre1922
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Grecia19 novembre192014 luglio1921
Guyana8 giugno1966 S8 giugno1966
Irlanda4 settembre19254 settembre1925
Islanda17 febbraio195817 febbraio1958
Italia10 aprile192310 aprile1923
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Lussemburgo16 aprile192816 aprile1928
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Malta4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Marocco14 ottobre196014 ottobre1960
Maurizio2 dicembre1969 S2 dicembre1969
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Myanmar18 maggio1948 S18 maggio1948
Nicaragua12 aprile193412 aprile1934
Norvegia23 novembre192123 novembre1921
Nuova Zelanda29 marzo193829 marzo1938
Paesi Bassi*6 febbraio19326 febbraio1932
Aruba1° gennaio19861° gennaio1986
Curaçao13 luglio195113 luglio1951
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)13 luglio195113 luglio1951
Sint Maarten13 luglio195113 luglio1951
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S1° maggio1976
Polonia21 giugno192421 giugno1924
Regno Unito*14 luglio192114 luglio1921
Gibilterra7 marzo19637 marzo1962
Guernesey*14 luglio192114 luglio1921
Isola di Man*14 luglio192114 luglio1921
Jersey*14 luglio192114 luglio1921
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1964
Romania13 giugno192114 luglio1921
Seicelle6 febbraio1978 S6 febbraio1978
Serbia21 novembre2000 S21 novembre2000
Siria30 ottobre1961 S30 ottobre1961
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna4 luglio19234 luglio1923
Sudafrica20 febbraio192420 febbraio1924
Sudan18 giugno195718 giugno1957
Svezia27 settembre192127 settembre1921
Svizzera9 ottobre19229 ottobre1922
Turchia14 luglio195014 luglio1950
Ucraina16 maggio199416 maggio1994
Ungheria1° marzo19281° marzo1928
Venezuela20 novembre194420 novembre1944
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. La Conv. è stata adottata nella prima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente e dal Segretario generale di questa sessione. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Convenzione solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 7). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. del 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RU 39 215

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6

  5. Vedi ora la LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11 ) e l’O del 16 gen. 1991 (RS 823.111 ).

  6. Vedi ora la LF del 6 ott. 1989 sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11 ) e l’O del 16 gen. 1991 (RS 823.111 ).