Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione

0.822.728.2Multilateral International Treaty28 giu 2001

Conclusa a Ginevra il 17 giugno 1999
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20001
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 giugno 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001

(Stato 7 settembre 2023)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 1° giugno 1999 per la sua 87asessione;

considerando la necessità di adottare nuovi strumenti volti al divieto e all’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro quale priorità nazionale e internazionale, segnatamente della cooperazione e dell’assistenza internazionali, in vista di completare la Convenzione2e raccomandazione concernenti l’età minima di ammissione al lavoro, 1973, che restano tuttora strumenti fondamentali nel settore del lavoro dei fanciulli;

considerando che l’abolizione effettiva delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro esige un’azione comune immediata, che tenga conto dell’importanza dell’istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a queste forme di lavoro i fanciulli interessati, assicurandone la riabilitazione e l’integrazione sociale, pur senza dimenticare i bisogni delle loro famiglie;

ricordando la risoluzione relativa all’abolizione del lavoro dei fanciulli adottata nel 1996 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 83asessione;

ricordando che il lavoro dei fanciulli è largamente causato dalla povertà e che, a lunga scadenza, la soluzione risiede in una crescita economica costante, che sfoci nel progresso sociale e in particolare nell’eliminazione della povertà e nell’educazione universale;

ricordando la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 19893dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

ricordando la dichiarazione dell’OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, adottati nel 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 86asessione;

ricordando che alcune delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro sono coperte da altri strumenti internazionali, in particolare la Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio4, 1930, e la Convenzione complementare delle Nazioni Unite concernente l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e di istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù5, 1956;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dei fanciulli, questione che è elencata al quarto punto dell’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione internazionale,

addotta addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente le forme più manifeste di
sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.

Art. 1

Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere provvedimenti immediati ed efficaci per garantire il divieto e l’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, e ciò con la massima urgenza.

Art. 2

Ai sensi della presente Convenzione il termine «fanciullo» si applica a tutte le persone minori di 18 anni.

Art. 3

Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro» comprende:

  1. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio nonché il lavoro forzato od obbligatorio, compreso l’arruolamento forzato od obbligatorio dei fanciulli in vista di utilizzarli nei conflitti armati;
  2. l’impiego, il reclutamento o l’offerta di fanciulli a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
  3. l’impiego, il reclutamento o l’offerta di fanciulli in vista di attività illecite, segnatamente per la produzione e il traffico di stupefacenti, come definiti nelle convenzioni internazionali pertinenti;
  4. i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati, possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei fanciulli.
Art. 4
  1. I lavori descritti nell’articolo 3 lettera d) devono essere fissati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.
  2. L’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve individuare i tipi di lavoro così fissati.
  3. La lista dei tipi di lavoro compilata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo deve essere esaminata periodicamente e, se opportuno, riveduta in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
Art. 5

Ciascun Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare o designare meccanismi appropriati per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6
  1. Ciascun Membro deve elaborare e attuare programmi d’azione volti all’abolizione prioritaria delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro.
  2. Questi programmi d’azione devono essere elaborati e attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, se opportuno, anche del parere di altre cerchie interessate.
Art. 7
  1. Ciascun Membro deve prendere tutte le misure necessarie per garantire l’esecuzione effettiva e il rispetto delle disposizioni di questa Convenzione, anche mediante l’istituzione e l’applicazione di sanzioni penali, o, se necessario, di altre sanzioni.
  2. Tenuto conto dell’importanza dell’educazione in vista dell’abolizione del lavoro dei fanciulli, ciascun Membro deve, entro una scadenza determinata, prendere provvedimenti efficaci per:
    1. impedire l’assunzione dei fanciulli per quei lavori designati fra le forme più manifeste di sfruttamento;
    2. prevedere un aiuto diretto e appropriato per sottrarre i fanciulli a queste forme di sfruttamento e assicurarne la riabilitazione e l’integrazione sociale;
    3. garantire l’accesso all’istruzione di base gratuita e, quando ciò è possibile e utile, alla formazione professionale, a tutti i fanciulli sottratti allo sfruttamento sul lavoro;
    4. identificare i fanciulli particolarmente esposti a rischio e prendere contatto direttamente con loro;
    5. tenere conto della specificità della condizione delle ragazze.
  3. Ciascun Membro deve designare l’autorità competente incaricata dell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Art. 8

I Membri devono prendere misure adeguate di assistenza reciproca per attuare la presente Convenzione mediante la cooperazione e/o una maggiore assistenza internazionale, anche per mezzo di misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, ai programmi di eliminazione della povertà e di educazione universale.

Art. 9

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Art. 10
  1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
  2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
  3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data della registrazione della sua ratifica.
Art. 11
  1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
  2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 12
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e di ogni atto di denuncia comunicatigli dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Art. 13

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 19456, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutte gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 14

Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 15
  1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 precedente, la disdetta immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica dei Membri.
  2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per tutti i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione emendata.
Art. 16

I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan7 aprile2010 S7 aprile2011
Albania2 agosto20012 agosto2002
Algeria9 febbraio20019 febbraio2002
Angola13 giugno200113 giugno2002
Antigua e Barbuda16 settembre200216 settembre2003
Arabia Saudita8 ottobre20018 ottobre2002
Argentina5 febbraio20015 febbraio2002
Armenia2 gennaio20062 gennaio2007
Australia19 dicembre200619 dicembre2007
Austria4 dicembre20014 dicembre2002
Azerbaigian30 marzo200430 marzo2005
Bahamas14 giugno200114 giugno2002
Bahrein23 marzo200123 marzo2002
Bangladesh12 marzo200112 marzo2002
Barbados23 ottobre200023 ottobre2001
Belarus31 ottobre200031 ottobre2001
Belgio8 maggio20028 maggio2003
Belize6 marzo20006 marzo2001
Benin6 novembre20016 novembre2002
Bolivia6 giugno20036 giugno2004
Bosnia e Erzegovina5 ottobre20015 ottobre2002
Botswana3 gennaio20003 gennaio2001
Brasile2 febbraio20002 febbraio2001
Brunei9 giugno20089 giugno2009
Bulgaria28 luglio200028 luglio2001
Burkina Faso25 luglio200125 luglio2002
Burundi11 giugno200211 giugno2003
Cambogia14 marzo200614 marzo2007
Camerun5 giugno20025 giugno2003
Canada6 giugno20006 giugno2001
Capo Verde23 ottobre200123 ottobre2002
Ceca, Repubblica19 giugno200119 giugno2002
Ciad6 novembre20006 novembre2001
Cile17 luglio200017 luglio2001
Cina8 agosto20028 agosto2003
Cipro27 novembre200027 novembre2001
Colombia28 gennaio200528 gennaio2006
Comore17 marzo200417 marzo2005
Congo (Brazzaville)29 aprile200229 aprile2003
Congo (Kinshasa)20 giugno200120 giugno2002
Cook, Isole15 agosto201815 agosto2019
Corea (Sud)29 marzo200129 marzo2002
Costa Rica10 settembre200110 settembre2002
Côte d’Ivoire7 febbraio20037 febbraio2004
Croazia17 luglio200117 luglio2002
Cuba28 settembre201528 settembre2016
Danimarcaa14 agosto200014 agosto2001
Dominica4 gennaio20014 gennaio2002
Dominicana, Repubblica15 novembre200015 novembre2001
Ecuador19 settembre200019 settembre2001
Egitto6 maggio20026 maggio2003
El Salvador12 ottobre200012 ottobre2001
Emirati Arabi Uniti28 giugno200128 giugno2002
Eritrea3 giugno20193 giugno2020
Estonia24 settembre200124 settembre2002
Eswatini23 ottobre200223 ottobre2003
Etiopia2 settembre20032 settembre2004
Figi17 aprile200217 aprile2003
Filippine28 novembre200028 novembre2001
Finlandia17 gennaio200017 gennaio2001
Francia11 settembre200111 settembre2002
Gabon28 marzo200128 marzo2002
Gambia3 luglio20013 luglio2002
Georgia24 luglio200224 luglio2003
Germania18 aprile200218 aprile2003
Ghana13 giugno200013 giugno2001
Giamaica13 ottobre200313 ottobre2004
Giappone18 giugno200118 giugno2002
Gibuti28 febbraio200528 febbraio2006
Giordania20 aprile200020 aprile2001
Grecia6 novembre20016 novembre2002
Grenada14 maggio200314 maggio2004
Guatemala11 ottobre200111 ottobre2002
Guinea6 giugno20036 giugno2004
Guinea equatoriale13 agosto200113 agosto2002
Guinea-Bissau26 agosto200826 agosto2009
Guyana15 gennaio200115 gennaio2002
Haiti19 luglio200719 luglio2008
Honduras25 ottobre200125 ottobre2002
Indonesia28 marzo200028 marzo2001
Iran8 maggio20028 maggio2003
Iraq9 luglio20019 luglio2002
Irlanda20 dicembre199920 dicembre2000
Islanda29 maggio200029 maggio2001
Israele15 marzo200515 marzo2006
Italia7 giugno20007 giugno2001
Kazakstan26 febbraio200326 febbraio2004
Kenya7 maggio20017 maggio2002
Kirghizistan11 maggio200411 maggio2005
Kiribati17 giugno200917 giugno2010
Kuwait15 agosto200015 agosto2001
Laos13 giugno200513 giugno2006
Lesotho14 giugno200114 giugno2002
Lettonia2 giugno20062 giugno2007
Libano11 settembre200111 settembre2002
Liberia2 giugno20032 giugno2004
Libia4 ottobre20004 ottobre2001
Lituania29 settembre200329 settembre2004
Lussemburgo21 marzo200121 marzo2002
Macedonia del Nord30 maggio200230 maggio2003
Madagascar4 ottobre20014 ottobre2002
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Malaysia10 novembre200010 novembre2001
Maldive4 gennaio20134 gennaio2014
Mali14 luglio200014 luglio2001
Malta15 giugno200115 giugno2002
Marocco26 gennaio200126 gennaio2002
Marshall, Isole13 marzo201913 marzo2020
Mauritania3 dicembre20013 dicembre2002
Maurizio8 giugno20008 giugno2001
Messico30 giugno200030 giugno2001
Moldova14 giugno200214 giugno2003
Mongolia26 febbraio200126 febbraio2002
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico16 giugno200316 giugno2004
Myanmar18 dicembre201318 dicembre2014
Namibia15 novembre200015 novembre2001
Nepal3 gennaio20023 gennaio2003
Nicaragua6 novembre20006 novembre2001
Niger23 ottobre200023 ottobre2001
Nigeria2 ottobre20022 ottobre2003
Norvegia21 dicembre200021 dicembre2001
Nuova Zelanda14 giugno200114 giugno2002
Oman11 giugno200111 giugno2002
Paesi Bassi14 febbraio200214 febbraio2003
Aruba22 giugno201122 giugno2011
Pakistan11 ottobre200111 ottobre2002
Panama31 ottobre200031 ottobre2001
Papua Nuova Guinea2 giugno20002 giugno2001
Paraguay7 marzo20017 marzo2002
Palau4 marzo20194 marzo2020
Perù10 gennaio200210 gennaio2003
Polonia9 agosto20029 agosto2003
Portogallo15 giugno200015 giugno2001
Qatar30 maggio200030 maggio2001
Regno Unito22 marzo200022 marzo2001
Guerneseyb15 ottobre200115 ottobre2001
Rep. Centrafricana28 giugno200028 giugno2001
Romania13 dicembre200013 dicembre2001
Ruanda23 maggio200023 maggio2001
Russia25 marzo200325 marzo2004
Saint Kitts e Nevis12 ottobre200012 ottobre2001
Saint Lucia6 dicembre20006 dicembre2001
Saint Vincent e Grenadine4 dicembre20014 dicembre2002
Salomone, Isole13 aprile201213 aprile2013
Samoa30 giugno200830 giugno2009
San Marino15 marzo200015 marzo2001
São Tomé e Príncipe4 maggio20054 maggio2006
Seicelle28 settembre199919 novembre2000
Senegal1° giugno20001° giugno2001
Serbia10 luglio200310 luglio2004
Sierra Leone10 giugno201110 giugno2012
Singapore14 giugno200114 giugno2002
Siria22 maggio200322 maggio2004
Slovacchia20 dicembre199920 dicembre2000
Slovenia8 maggio20018 maggio2002
Somalia20 marzo201420 marzo2015
Spagna2 aprile20012 aprile2002
Sri Lanka1° marzo20011° marzo2002
Stati Uniti*2 dicembre19992 dicembre2000
Sudafrica7 giugno20007 giugno2001
Sudan7 marzo20037 marzo2004
Sudan del Sud29 aprile201229 aprile2013
Suriname12 aprile200612 aprile2007
Svezia13 giugno200113 giugno2002
Svizzera28 giugno200028 giugno2001
Tagikistan8 giugno20058 giugno2006
Tanzania12 settembre200112 settembre2002
Thailandia16 febbraio200116 febbraio2002
Timor-Leste16 giugno200916 giugno2010
Togo19 settembre200019 settembre2001
Tonga4 agosto20204 agosto2021
Trinidad e Tobago23 aprile200323 aprile2004
Tunisia28 febbraio200028 febbraio2001
Turchia2 agosto20012 agosto2002
Turkmenistan15 novembre201015 novembre2011
Tuvalu11 giugno201911 giugno2020
Ucraina14 dicembre200014 dicembre2001
Uganda21 giugno200121 giugno2002
Ungheria20 aprile200020 aprile2001
Uruguay3 agosto20013 agosto2002
Uzbekistan24 giugno200824 giugno2009
Vanuatu28 agosto200628 agosto2007
Venezuela8 giugno20058 giugno2006
Vietnam19 dicembre200019 dicembre2001
Yemen15 giugno200015 giugno2001
Zambia10 dicembre200110 dicembre2002
Zimbabwe11 dicembre200011 dicembre2001
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.
b S’applica senza mod. a Guernesey (ad eccezione di «Bailiwick» di Guernesey, la cui autorità si estende alle isole di Aurigny e Sercq).

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 9 mar. 2000 (RU 2003 926).

  2. RS 0.822.723.8

  3. RS 0.107

  4. RS 0.822.713.9

  5. RS 0.311.371

  6. RS 0.120

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