Convenzione n. 154 concernente la promozione della negoziazione collettiva

0.822.725.4Multilateral International Treaty16 nov 1984

Conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1981
Approvata dall’Assemblea federale il 19 settembre 19831
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 16 novembre 1983
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1984

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981, nella sua sessantasettesima sessione;

Riaffermando il punto della Dichiarazione di Filadelfia, che riconosce «l’obbligo solenne per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di promuovere nelle varie nazioni del mondo programmi intesi a conseguire . il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a negoziazioni collettive», e prendendo atto che tale principio è «integralmente applicabile a tutti i popoli del mondo»;

Tenendo conto dell’importanza fondamentale delle esistenti norme internazionali contenute nella Convenzione del 19482concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; nella Convenzione del 19493sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva; nella Raccomandazione del 1951 concernente i contratti collettivi; nella Raccomandazione del 1951 sulla conciliazione e l’arbitrato volontari; nella Convenzione e nella Raccomandazione del 1978 sui rapporti di lavoro nella funzione pubblica4e nella Convenzione e nella Raccomandazione del 1978 sull’amministrazione del lavoro5;

Considerando che è auspicabile compiere maggiori sforzi per realizzare gli scopi di queste norme, e particolarmente i principi generali contenuti nell’articolo 4 della Convenzione del 1949 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, e nel paragrafo 1 della Raccomandazione del 1951 sui contratti collettivi;

Considerando pertanto che queste norme dovrebbero essere integrate da adeguati provvedimenti fondati su di esse e destinati a promuovere la negoziazione collettiva libera e volontaria;

Avendo deciso di adottare alcune proposte concernenti la promozione della negoziazione collettiva, quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; e Avendo deciso che queste proposte devono assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo diciannovesimo giorno di giugno, millenovecentoottantuno, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione del 1981 sulla negoziazione collettiva:

Parte I Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1
  1. La presente Convenzione si applica a tutti i settori dell’attività economica.
  2. La misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicano alle forze armate e alla polizia può essere determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
  3. Per quanto concerne la funzione pubblica, modalità particolari d’applicazione possono essere stabilite dalla legislazione o dalla prassi nazionale.
Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine «negoziazione collettiva» comprende tutte le negoziazioni che hanno luogo tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni dei datori di lavoro da un lato, e una o più organizzazioni dei lavoratori dall’altro, per:

  1. stabilire le condizioni di lavoro e d’impiego, e/o
  2. disciplinare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, e/o
  3. disciplinare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni di lavoratori.
Art. 3
  1. Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale riconosca l’esistenza di
    rappresentanti dei lavoratori, come definiti nell’articolo 3 comma b) della Convenzione del 1971 concernente i rappresentanti dei lavoratori, la legislazione o la prassi nazionale possono determinare in quale misura il termine «negoziazione collettiva» deve parimenti includere, ai fini della presente Convenzione, i negoziati con tali rappresentanti.
  2. Qualora in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il termine «negoziazione collettiva» includa anche i negoziati con i rappresentanti dei lavoratori di cui al medesimo paragrafo, devono essere presi, ogni volta che si rendano necessari, adeguati provvedimenti per garantire che la presenza di questi rappresentanti non venga utilizzata per indebolire la posizione delle organizzazioni dei lavoratori interessate.

Parte II Metodi d’applicazione

Art. 4

Nella misura in cui non siano altrimenti rese efficaci mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente Convenzione verranno rese efficaci mediante la legislazione nazionale.

Parte III Promozione della negoziazione collettiva

Art. 5
  1. Per promuovere la negoziazione collettiva, verranno adottati provvedimenti adeguati alle circostanze nazionali.
  2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dovranno perseguire le finalità seguenti:
    1. la negoziazione collettiva dovrà essere aperta a tutti i datori di lavoro e a
      tutte le categorie di lavoratori dei settori di attività di cui alla presente
      Convenzione;
    2. la negoziazione collettiva dovrà essere gradualmente estesa a tutte le materie di cui ai commi a), b) e c) dell’articolo 2 della presente Convenzione;
    3. la determinazione di norme procedurali convenute tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori dovrà essere incoraggiata;
    4. la negoziazione collettiva non dovrà essere ostacolata dalla carenza di norme che ne disciplinano lo svolgimento, dall’insufficienza ovvero dall’inadeguatezza di dette norme;
    5. gli organi e le procedure di composizione delle vertenze di lavoro dovranno essere concepiti in modo da contribuire alla promozione della negoziazione collettiva.
Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione non escludono il funzionamento di sistemi di relazioni industriali in cui la negoziazione collettiva ha luogo, nel quadro di meccanismi o d’istituzioni di conciliazione e/o d’arbitrato, cui le parti della negoziazione collettiva partecipino su basi volontarie.

Art. 7

I provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per incoraggiare e promuovere lo sviluppo della negoziazione collettiva dovranno essere oggetto di consultazioni preventive e, ogniqualvolta ciò sia possibile, di accordi tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 8

I provvedimenti adottati per promuovere la negoziazione collettiva dovranno essere concepiti o applicati in modo da non ostacolare la libertà di negoziazione collettiva.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 9

La presente Convenzione non comporta revisione di alcuna convenzione o raccomandazione esistente.

Art. 10

Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere trasmesse al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la loro registrazione.

Art. 11
  1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per quei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, da parte del Direttore Generale, delle ratifiche di due Stati Membri.
  3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Art. 12
  1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivamente alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto trasmesso al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro perché venga registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
  2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro l’anno successivo alla scadenza del decennio menzionato nel precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente ad esso, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 13
  1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della
    seconda ratifica trasmessagli, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 14

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia registrati conformemente ai precedenti articoli, ai fini della relativa registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite6.

Art. 15

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o
parziale.

Art. 16
  1. Ove la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e purché la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione comporterà «ipso jure» e nonostante quanto previsto all’articolo 12 che precede, la denuncia immediata della presente Convenzione con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
    2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.
  2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore, nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la Convenzione di revisione.
Art. 17

Le versioni francese e inglese della presente Convenzione fanno egualmente fede.

Stati partecipantiRatificaEntrata in vigore
Albania24 luglio200224 luglio2003
Antigua e Barbuda16 settembre200216 settembre2003
Argentina29 gennaio199329 gennaio1994
Armenia29 aprile200529 aprile2006
Azerbaigian12 agosto199312 agosto1994
Belarus8 settembre19978 settembre1998
Belgio29 marzo198829 marzo1989
Belize22 giugno199922 giugno2000
Benin10 gennaio201210 gennaio2013
Bosnia ed Erzegovina26 settembre201426 settembre2015
Brasile10 luglio199210 luglio1993
Ceca, Repubblica6 dicembre20176 dicembre2018
Cipro16 gennaio198916 gennaio1990
Colombia8 dicembre20008 dicembre2001
El Salvador7 giugno20227 giugno2023
Finlandia9 febbraio19839 febbraio1984
Gabon6 dicembre19886 dicembre1989
Grecia17 settembre199617 settembre1997
Guatemala29 ottobre199629 ottobre1997
Kirghizistan22 dicembre200322 dicembre2004
Lettonia25 luglio199425 luglio1995
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Macedonia del Nord22 luglio201322 luglio2014
Madagascar11 giugno201911 giugno2020
Marocco3 aprile20093 aprile2010
Maurizio23 novembre201123 dicembre2011
Moldova14 febbraio199714 febbraio1998
Niger5 giugno19855 giugno1986
Norvegia22 giugno198211 agosto1983
Paesi Bassi22 dicembre199322 dicembre1994
Romania15 dicembre199215 dicembre1993
Ruanda29 giugno201829 giugno2019
Russia6 settembre20106 settembre2011
Saint Lucia6 dicembre20006 dicembre2001
San Marino1° febbraio19951° febbraio1996
São Tomé e Príncipe4 maggio20054 maggio2006
Slovacchia17 settembre200917 settembre2010
Slovenia2 febbraio20062 febbraio2007
Spagna11 settembre198511 settembre1986
Suriname5 giugno19965 giugno1997
Svezia11 agosto198211 agosto1983
Svizzera16 novembre198316 novembre1984
Tanzania14 agosto199814 agosto1999
Tunisia11 febbraio201411 febbraio2015
Ucraina16 maggio199416 maggio1995
Uganda27 marzo199027 marzo1991
Ungheria4 gennaio19944 gennaio1995
Uruguay19 giugno198919 giugno1990
Uzbekistan15 dicembre199715 dicembre1998
Zambia4 febbraio19864 febbraio1987

Footnotes

  1. RU 1984 1278

  2. RS 0.822.719.7

  3. RS 0.822.719.9

  4. RS 0.822.725.1

  5. RS 0.822.725.0

  6. RS 0.120

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