Convenzione n. 151 concernente la protezione del diritto d’associazione e le procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica

0.822.725.1Multilateral International Treaty3 mar 1982

Conchiusa a Ginevra il 27 giugno 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19801
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1981
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;

Notando le disposizioni della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 19482, della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 19493, e della convenzione e raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971;

Richiamando che la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, non contempla talune categorie d’agenti pubblici e che la convenzione e la raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971, s’applicano ai rappresentanti dei lavoratori nell’azienda;

Notando l’espansione considerevole delle attività della funzione pubblica in molti paesi e il bisogno di sane relazioni di lavoro tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di agenti pubblici;

Costatando la grande diversità dei sistemi politici, sociali ed economici degli Stati Membri nonché quella delle loro prassi (per esempio per quanto attiene alle funzioni rispettive delle autorità centrali e locali, a quelle delle autorità federali, degli Stati federati e delle province, a quelle delle aziende di proprietà pubblica e dei vari tipi d’enti pubblici autonomi o semiautonomi, oppure per quanto concerne la natura delle relazioni d’impiego);

Considerando i problemi particolari posti dalla delimitazione del campo d’applicazione d’uno strumento internazionale e l’adozione di definizioni ai fini di questo strumento, in ragione delle diversità esistenti in numerosi paesi tra l’impiego nel settore pubblico e quello privato, come anche le difficoltà d’interpretazione sorte a proposito dell’applicazione ai funzionari pubblici di disposizioni pertinenti della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e le osservazioni degli organi di controllo dell’OIT rilevanti, a più riprese, che taluni governi hanno applicato queste disposizioni in maniera da escludere ampi gruppi d’agenti pubblici dal campo d’applicazione di questa convenzione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla libertà sindacale e alle procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica, tema che si configura come quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventisette giugno 1978, la seguente convenzione, chiamata Convenzione sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978:

Parte I: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1
  1. La presente convenzione s’applica a tutte le persone impiegate dalle autorità pubbliche, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni più favorevoli d’altre convenzioni internazionali del lavoro.
  2. Spetta alla legislazione nazionale determinare la misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicheranno agli agenti di livello elevato, le cui funzioni sono normalmente considerate come inerenti all’impostazione politica o direzionale, come anche agli agenti le cui responsabilità hanno un carattere riservato.
  3. La misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicheranno alle forze armate e alla polizia, sarà determinata anch’essa dalla legislazione nazionale.
Art. 2

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «agente pubblico» designa qualsiasi persona alla quale s’applica questa convenzione giusta il suo articolo 1.

Art. 3

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «organizzazione d’agenti pubblici» designa qualsiasi organizzazione, qualunque sia la sua composizione, volta a promuovere e difendere gli interessi degli agenti pubblici.

Parte II: Protezione del diritto d’organizzazione

Art. 4
  1. Gli agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto discriminatorio tendente a ledere la libertà sindacale in materia d’impiego.
  2. Tale protezione deve segnatamente applicarsi per quanto concerne gli atti volti a:
    1. subordinare l’impiego di un agente pubblico alla condizione che non entri in un’organizzazione d’agenti pubblici o ne esca;
    2. licenziare un agente pubblico, o pregiudicarlo altrimenti in ragione della sua appartenenza a un’organizzazione d’agenti pubblici o della sua partecipazione alle attività normali d’una tale organizzazione.
Art. 5
  1. Le organizzazioni d’agenti pubblici devono fruire di una completa autonomia nei confronti delle autorità pubbliche.
  2. Le organizzazioni d’agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto d’ingerenza da parte delle autorità pubbliche nella loro formazione, funzionamento ed amministrazione.
  3. Sono segnatamente assimilati agli atti d’ingerenza, giusta il presente articolo, i provvedimenti tendenti a promuovere la creazione d’organizzazioni d’agenti pubblici dominate da un’autorità pubblica, o a sostenere organizzazioni d’agenti pubblici con mezzi finanziari o altri, nell’intento di porre tali organizzazioni sotto il controllo d’una autorità pubblica.

Parte III: Agevolazioni da accordare alle organizzazioni d’agenti pubblici

Art. 6
  1. Ai rappresentanti delle organizzazioni d’agenti pubblici vanno riconosciute delle agevolazioni, in modo da permettere loro di adempiere rapidamente ed efficacemente le proprie funzioni sia durante le ore lavorative sia al di fuori di esse.
  2. L’attribuzione di tali agevolazioni non deve intralciare il funzionamento efficace dell’amministrazione o del servizio interessato.
  3. La natura e la portata di queste agevolazioni devono essere determinate conformemente ai metodi menzionati nell’articolo 7 della presente convenzione o mediante qualsiasi altro mezzo appropriato.

Parte IV: Procedure di determinazione delle condizioni d’impiego

Art. 7

Provvedimenti appropriati alle condizioni nazionali devono, se necessario, essere presi per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione, quanto possibile ampia, delle procedure di contrattazione delle condizioni d’impiego tra le autorità pubbliche interessate e le organizzazioni d’agenti pubblici, come anche di qualsiasi altra procedura atta a permettere ai rappresentanti degli agenti pubblici di partecipare alla determinazione delle condizioni menzionate.

Parte V: Composizione delle controversie

Art. 8

La composizione delle controversie circa la determinazione delle condizioni d’impiego sarà perseguita, secondo le condizioni nazionali, mediante negoziato tra le Parti, oppure con una procedura indipendente e imparziale, quale la mediazione, la conciliazione o l’arbitrato, strutturata in modo da ispirare fiducia nelle parti interessate.

Parte VI: Diritti civili e politici

Art. 9

Gli agenti pubblici devono beneficiare, al pari degli altri lavoratori, dei diritti civili e politici essenziali per l’esercizio normale della libertà sindacale, con l’unica riserva degli obblighi derivanti dal loro statuto e dalla natura delle funzioni esercitate.

Parte VII: Disposizioni finali

Art. 10

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 11
  1. La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che saranno state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.
  3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.
Art. 12
  1. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, successivo alla sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta diverrà effettiva un anno dopo la sua registrazione.
  2. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dalla scadenza del decennio menzionato innanzi, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 13
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 14

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati giusta gli articoli precedenti.

Art. 15

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere, nell’ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 16
  1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 12 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
    2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
  2. La presente convenzione rimane in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.
Art. 17

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania30 giugno199930 giugno2000
Antigua e Barbuda16 settembre200216 settembre2003
Argentina21 gennaio198721 gennaio1988
Armenia29 luglio199429 luglio1995
Azerbaigian11 marzo199311 marzo1994
Belarus8 settembre19978 settembre1998
Belgio21 maggio199121 maggio1992
Bosnia ed Erzegovina31 marzo201531 marzo2016
Belize22 giugno199922 giugno2000
Botswana22 dicembre199722 dicembre1998
Brasile15 giugno201015 giugno2011
Ciad7 gennaio19987 gennaio1999
Cile17 luglio200017 luglio2001
Cina*
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Cipro6 luglio19816 luglio1982
Colombia8 dicembre20008 dicembre2001
Cuba29 dicembre198029 dicembre1981
Danimarca5 giugno19815 giugno1982
El Salvador6 settembre20066 settembre2007
Filippine10 ottobre201710 ottobre2018
Finlandia25 febbraio198025 febbraio1981
Gabon1° ottobre20091° ottobre2010
Georgia10 ottobre200310 ottobre2004
Ghana27 maggio198627 maggio1987
Grecia29 luglio199629 luglio1997
Guinea8 giugno19828 giugno1983
Guyana10 gennaio1983 S10 gennaio1983
Italia28 febbraio198528 febbraio1986
Lesotho15 marzo202315 marzo2024
Lettonia27 gennaio199227 gennaio1993
Lussemburgo21 marzo200121 marzo2002
Macedonia del Nord22 luglio201322 luglio2014
Madagascar11 giugno201911 giugno2020
Mali12 giugno199512 giugno1996
Marocco4 giugno20134 giugno2014
Moldova4 aprile20034 aprile2004
Montenegro9 aprile20199 aprile2019
Norvegia19 marzo198019 marzo1981
Namibia20 settembre201820 settembre2019
Paesi Bassi29 novembre198829 novembre1989
Perù27 ottobre198027 ottobre1981
Polonia26 luglio198226 luglio1983
Portogallo9 gennaio19819 gennaio1982
Regno Unito19 marzo198019 marzo1981
Gibilterra11 agosto198011 agosto1980
Guernesey12 maggio198112 maggio1981
Isola di Man18 febbraio199718 febbraio1997
Sant’Elena11 agosto198011 agosto1980
Russia19 settembre201419 settembre2015
San Marino19 aprile198819 aprile1989
São Tomé e Príncipe4 maggio20054 maggio2006
Seicelle23 novembre199923 novembre2000
Slovacchia22 febbraio201022 febbraio2011
Slovenia20 settembre201020 settembre2011
Spagna18 settembre198418 settembre1985
Suriname29 settembre198129 settembre1982
Svezia11 giugno197925 febbraio1981
Svizzera3 marzo19813 marzo1982
Tunisia11 febbraio201411 febbraio2015
Turchia12 luglio199312 luglio1994
Ungheria4 gennaio19944 gennaio1995
Uruguay19 giugno198919 giugno1990
Zambia19 agosto198019 agosto1981
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berna.
a Dal 3 feb. 1981 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è
diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

Footnotes

  1. RU 1982 326

  2. RS 0.822.719.7

  3. RS 0.822.719.9

  4. RS 0.120

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