Convenzione n. 150 concernente l’amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione

0.822.725.0Multilateral International Treaty3 mar 1982

Conclusa a Ginevra il 26 giugno 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19801
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1981
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;

Richiamando le convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti – segnatamente la convenzione sull’ispezione del lavoro, 19472, la convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, e la convenzione sul servizio dell’impiego, 19483– che richiedono l’esecuzione di talune attività particolari inerenti all’amministrazione del lavoro;

Considerando auspicabile adottare degli strumenti che esprimono direttive per un sistema d’amministrazione del lavoro nel suo insieme;

Richiamando i termini della convenzione sulla politica dell’impiego, 1964, e della convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; richiamando altresì la finalità di un pieno impiego convenientemente rimunerato, e convinta della necessità d’adottare una politica d’amministrazione del lavoro tale da permettere il perseguimento di questo obiettivo e da conseguire gli scopi di dette convenzioni;

Riconoscendo la necessità di rispettare pienamente l’autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; richiamando all’uopo i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che garantiscono la libertà e i diritti sindacali e d’associazione nonché di contrattazione collettiva – particolarmente la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 19484, e la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 19495– e che vietano qualsiasi ingerenza da parte delle autorità pubbliche, volte a limitare questi diritti o a impedirne l’esercizio legale; considerando segnatamente che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono un ruolo essenziale nel perseguimento degli obiettivi del progresso economico, sociale e culturale;

Avendo deciso d’adottare talune proposte relative all’amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, tema che si configura come quarto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventisei giugno millenovecentosettantotto, la convenzione qui appresso, chiamata Convenzione sull’amministrazione del lavoro, 1978:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

  1. i termini «amministrazione del lavoro» designano le attività dell’amministrazione pubblica nell’ambito della politica nazionale del lavoro;
  2. i termini «sistema d’amministrazione del lavoro» designano tutti gli enti dell’amministrazione pubblica responsabili o incaricati dell’amministrazione del lavoro – trattisi d’amministrazioni ministeriali o d’istituzioni pubbliche, compresi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali oppure qualsiasi altra forma decentrata d’amministrazione – come anche qualsiasi struttura istituzionale stabilita allo scopo di coordinare le attività di detti enti e d’assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.
Art. 2

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può delegare o affidare, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d’amministrazione del lavoro ad enti non governativi, segnatamente alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, o – occorrendo – ai rappresentanti dei medesimi.

Art. 3

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può considerare talune attività, ricadenti nella propria politica nazionale del lavoro, come facenti parte delle questioni che, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, sono disciplinate mediante negoziati diretti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 4

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà, conformemente alle condizioni nazionali, fare in modo che un sistema d’amministrazione del lavoro venga organizzato e funzioni efficacemente sul suo territorio, e che i compiti e le responsabilità assegnatigli risultino opportunamente coordinati.

Art. 5
  1. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà adottare disposizioni adeguate alle condizioni nazionali onde assicurare, Del quadro del sistema d’amministrazione del lavoro, la consultazione, la cooperazione e la negoziazione tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, o – occorrendo – i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
  2. Nella misura compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, dette disposizioni dovranno essere prese a livello nazionale, regionale e locale nonché nei diversi settori economici.
Art. 6
  1. Gli enti competenti nell’ambito del sistema d’amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati dell’elaborazione, dell’approntamento, della coordinazione, del controllo e valutazione della politica nazionale del lavoro, oppure partecipare a ciascuna di queste fasi, e fungere, nel quadro dell’amministrazione pubblica, da strumenti di preparazione ed applicazione della legislazione che la concretizza.
  2. Essi dovranno parimenti, considerate le norme internazionali del lavoro pertinenti:
    1. partecipare all’elaborazione, all’approntamento, alla coordinazione, al controllo e alla valutazione della politica nazionale dell’impiego, giusta le modalità previste dalla legislazione e dalla prassi nazionali;
    2. studiare in maniera coerente la situazione delle persone che hanno un impiego, come anche di quelle sotto o disoccupate, nel contesto della legislazione e della prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d’impiego e di vita professionale, attirare l’attenzione sulle insufficienze e gli abusi costatati in questo campo e sottoporre proposte per rimediarvi;
    3. offrire i propri servizi ai datori di lavoro e ai lavoratori nonché alle loro rispettive organizzazioni, giusta la legislazione o prassi nazionali, onde favorire, a livello nazionale, regionale e locale, nonché settoriale, la consultazione e cooperazione effettive tra le autorità e gli enti pubblici e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure tra queste organizzazioni;
    4. rispondere alle domande di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle loro rispettive organizzazioni.
Art. 7

Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni di un numero più vasto possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non sono ancora assicurate, ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà incoraggiare l’estensione, occorrendo progressiva, delle funzioni del sistema d’amministrazione del lavoro in modo da includervi le attività da esercitarsi in collaborazione con gli altri enti competenti e che concerneranno le condizioni di lavoro e di vita professionale delle categorie di lavoratori i quali, secondo la legge, non risultano salariati, segnatamente:

  1. i fittavoli che non impiegano manodopera esterna, i mezzadri e le categorie analoghe di lavoratori agricoli;
  2. i lavoratori indipendenti che non impiegano manodopera esterna, occupati nel settore non strutturato come inteso nella prassi nazionale;
  3. i cooperatori e i lavoratori delle aziende autogestite;
  4. le persone attive in un quadro stabilito dagli usi o dalle tradizioni comunitari.
Art. 8

Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli enti competenti, nell’ambito del sistema d’amministrazione del lavoro, dovranno partecipare all’elaborazione della politica nazionale nel campo delle relazioni internazionali del lavoro e alla rappresentanza dello Stato in questo campo, nonché all’elaborazione dei provvedimenti adottabili in merito su scala nazionale.

Art. 9

Allo scopo di assicurare una coordinazione appropriata dei compiti e delle responsabilità del sistema d’amministrazione del lavoro, nei modi definiti conformemente alla legislazione o alla prassi nazionali, il ministero del Lavoro, o qualsiasi altro organo analogo, dovrà disporre dei mezzi di verifica affinché gli enti parastatali incaricati di talune attività nell’ambito dell’amministrazione del lavoro e gli enti regionali o locali, ai quali fossero state delegate tali attività, agiscano conformemente alla legislazione nazionale e rispettino gli obiettivi loro fissati.

Art. 10
  1. Il personale adibito al sistema d’amministrazione del lavoro dovrà essere composto di persone adeguatamente qualificate, o aventi accesso alla formazione necessaria, nonché indipendenti da qualsiasi influenza esterna indebita.
  2. Tale personale fruirà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio efficace delle proprie funzioni.
Art. 11

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.

Art. 12
  1. La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
  3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.
Art. 13
  1. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e registrato dal medesimo. La disdetta diverrà effettiva dopo un anno, alle condizioni previste nel presente articolo.
  2. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel precedente paragrafo, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 14
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.
Art. 15

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite6, informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 16

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere, nell’ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 17
  1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 13 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
    2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
  2. La presente convenzione rimarrà in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.
Art. 18

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania24 luglio200224 luglio2003
Algeria26 gennaio198426 gennaio1985
Antigua e Barbuda16 settembre200216 settembre2003
Argentina20 febbraio200420 febbraio2005
Armenia18 maggio200518 maggio2006
Australiaa10 settembre198510 settembre1986
Belarus15 settembre199315 settembre1994
Belgio21 ottobre201121 ottobre2012
Belize6 marzo20006 marzo2001
Benin11 giugno200111 giugno2002
Burkina Faso3 aprile19803 aprile1981
Cambogia23 agosto199923 agosto2000
Ceca, Repubblica9 ottobre20009 ottobre2001
Cina7 marzo20027 marzo2003
Hong Kongbc6 giugno19971° luglio1997
Macaod7 marzo20037 marzo2003
Cipro6 luglio19816 luglio1982
Congo (Brazzaville)24 giugno198624 giugno1987
Congo (Kinshasa)3 aprile19873 aprile1988
Corea (Sud)8 dicembre19978 dicembre1998
Costa Rica25 settembre198425 settembre1985
Côte d’Ivoire1° aprile20161° aprile2017
Cuba29 dicembre198029 dicembre1981
Danimarca5 giugno19815 giugno1982
Dominica26 luglio200426 luglio2005
Dominicana, Repubblica15 giugno199915 giugno2000
Egitto5 dicembre19915 dicembre1992
El Salvador2 febbraio20012 febbraio2002
Finlandia25 febbraio198025 febbraio1981
Gabon11 ottobre197911 ottobre1980
Germania26 febbraio198126 febbraio1982
Ghana27 maggio198627 maggio1987
Giamaica4 giugno19844 giugno1985
Giordania10 luglio200310 luglio2004
Grecia31 luglio198531 luglio1986
Guinea8 giugno19828 giugno1983
Guyana10 gennaio1983 S10 gennaio1983
Iraq10 luglio198010 luglio1981
Israele7 dicembre19797 dicembre1980
Italia28 febbraio198528 febbraio1986
Kirghizistan22 dicembre200322 dicembre2004
Lesotho14 giugno200114 giugno2002
Lettonia8 marzo19938 marzo1994
Libano4 aprile20054 aprile2006
Liberia2 giugno20032 giugno2004
Lussemburgo21 marzo200121 marzo2002
Macedonia del Nord22 luglio201322 luglio2014
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Mali23 gennaio200823 gennaio2009
Marocco3 aprile20093 aprile2010
Maurizio5 aprile20045 aprile2005
Messico10 febbraio198210 febbraio1983
Moldova10 novembre200610 novembre2007
Namibia28 giugno199628 giugno1997
Niger29 giugno201529 giugno2016
Norvegia19 marzo198019 marzo1981
Paesi Bassi8 agosto19808 agosto1981
Portogallo*9 gennaio19819 gennaio1982
Regno Unito*19 marzo198019 marzo1981
Gibilterra11 agosto198011 agosto1980
Guernesey12 maggio198112 maggio1981
Isola di Man12 maggio198112 maggio1981
Sant'Elena11 agosto198011 agosto1980
Rep. Centrafricana5 giugno20065 giugno2007
Romania4 novembre20084 novembre2009
Ruanda16 maggio201916 maggio2020
Russia2 luglio19982 luglio1999
San Marino19 aprile198819 aprile1989
Seicelle23 novembre199923 novembre2000
Serbia15 marzo201315 marzo2014
Sierra Leone25 agosto202125 agosto2022
Spagna3 marzo19823 marzo1983
Stati Uniti3 marzo19953 marzo1996
Suriname29 settembre198129 settembre1982
Svezia11 giugno197911 ottobre1980
Svizzera3 marzo19813 marzo1982
Togo30 marzo201230 marzo2013
Trinidad e Tobago17 agosto200717 agosto2008
Tunisia23 maggio198823 maggio1989
Ucraina10 novembre200410 novembre2005
Uruguay19 giugno198919 giugno1990
Venezuela17 agosto198317 agosto1984
Zambia19 agosto198019 agosto1981
Zimbabwe27 agosto199827 agosto1999
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a La Conv. non vale per l’Isola Norfolk.
b Applicable con modifica.
c Dal 30 mar. 1981 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
d Dal 13 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 7 mar. 2003, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal
7 mar. 2003.

Footnotes

  1. RU 1982 326

  2. RS 0.822.719.1

  3. RS 0.823.111

  4. RS 0.822.719.7

  5. RS 0.822.719.9

  6. RS 0.120

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