Convenzione n. 144 concernente le consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme internazionali del lavoro

0.822.724.4Multilateral International Treaty28 giu 2001

Conclusa a Ginevra il 21 giugno 1976
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 20001
Ratificata dalla Svizzera con strumenti scambiati il 28 giugno 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro ed ivi adunatasi il 2 giugno 1976 nella sua sessantunesima sessione;

viste le norme delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro
esistenti – segnatamente la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale2, 1948, la Convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo3, 1949, e la Raccomandazione sulla consultazione a livello industriale e nazionale, 1960 – che affermano il diritto dei datori di lavoro e dei lavoratori di istituire organizzazioni libere e indipendenti e che chiedono l’adozione di misure promozionali di consultazione efficaci a livello nazionale tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori, come anche le disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro che prevedono la consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori sulle misure adottabili per la loro esecuzione;

dopo aver esaminato il quarto oggetto all’ordine del giorno della sessione, intitolato: «Istituzioni di meccanismi tripartiti incaricati di promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro», e dopo aver deciso di adottare talune proposte concernenti le consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione delle norme internazionali del lavoro;

dopo aver deciso che siffatte proposte dovrebbero assumere la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, questo ventunesimo giorno di giugno millenovecentosettantasei, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sulle consultazioni tripartite destinate a promuovere l’attuazione di norme internazionali del lavoro, 1976.

Art. 1

Nella presente Convenzione, per «organizzazioni rappresentative» s’intendono le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che godono del diritto della libertà sindacale.

Art. 2
  1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che ha ratificato la presente Convenzione, si obbliga ad attuare procedure assicuranti consultazioni efficaci tra i rappresentanti del governo, dei datori di lavoro e dei lavoratori sulle questioni inerenti alle attività dell’Organizzazione internazionale del lavoro, di cui all’articolo 5 paragrafo 1 seguente.
  2. La natura e la forma delle procedure previste nel paragrafo 1 del presente articolo, purché queste non siano ancora state istituite, sono determinate in ogni Paese conformemente alla prassi nazionale e previa consultazione delle eventuali organizzazioni rappresentative.
Art. 3
  1. Nelle procedure di cui alla presente Convenzione, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono scelti liberamente dalle loro eventuali organizzazioni rappresentative.
  2. I datori di lavoro e i lavoratori sono rappresentati equamente in seno a qualsiasi organismo nel quale avvengono le consultazioni.
Art. 4
  1. L’autorità competente assume la responsabilità dell’assistenza amministrativa per le procedure di cui alla presente Convenzione.
  2. L’autorità competente e le eventuali organizzazioni rappresentative concludono accordi adeguati per il finanziamento di qualsiasi formazione necessaria delle persone partecipanti alle procedure.
Art. 5
  1. Le procedure di cui alla presente Convenzione devono prevedere consultazioni su:
    1. le risposte dei governi ai questionari sui punti iscritti all’ordine del giorno della Conferenza internazionale del lavoro e i commenti dei governi riguardo ai progetti di testi che devono essere discussi dalla Conferenza;
    2. le proposte da presentare all’autorità o alle autorità competenti in connessione con la presentazione delle convenzioni e raccomandazioni, conformemente all’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro4;
    3. il riesame, a intervalli adeguati, di convenzioni non ratificate e di raccomandazioni non ancora attuate, per prendere i provvedimenti adattabili allo scopo di promuoverne, se necessario, l’attuazione e la ratificazione;
    4. i problemi che possono sorgere in relazione ai rapporti da presentare all’Ufficio internazionale del lavoro secondo l’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro;
    5. le proposte inerenti alla denuncia di convenzioni ratificate.
  2. Allo scopo di garantire una esame adeguato dei problemi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, avranno luogo consultazioni a intervalli adeguati, stabiliti di comune intesa, ma almeno una volta l’anno.
Art. 6

L’autorità competente presenta un rapporto annuo sullo svolgimento delle procedure di cui alla presente Convenzione, se lo giudica opportuno dopo aver consultato le eventuali organizzazioni rappresentative.

Art. 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrate da quest’ultimo.

Art. 8
  1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.
  3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Art. 9
  1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.
  2. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 10
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.
Art. 11

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5, le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 13
  1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica dei Membri.
  2. La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la Convenzione emendata.
Art. 14

I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan7 aprile20107 aprile2011
Albania30 giugno199930 giugno2000
Algeria12 luglio199312 luglio1994
Angola24 aprile202024 aprile2021
Antigua e Barbuda16 settembre200216 settembre2003
Argentina13 aprile198713 aprile1988
Armenia29 aprile200529 aprile2006
Australia*11 giugno197911 giugno1980
Austria2 marzo19792 marzo1980
Azerbaigian12 agosto199312 agosto1994
Bahamas16 agosto197916 agosto1980
Bangladesh17 aprile197917 aprile1980
Barbados6 aprile19836 aprile1984
Belarus15 settembre199315 settembre1994
Belgio29 ottobre198229 ottobre1983
Belize6 marzo20006 marzo2001
Benin11 giugno200111 giugno2002
Bosnia e Erzegovina11 luglio200611 luglio2007
Botswana5 giugno19975 giugno1998
Brasile27 settembre199427 settembre1995
Bulgaria12 giugno199812 giugno1999
Burkina Faso25 luglio200125 luglio2002
Burundi10 ottobre199710 ottobre1998
Camerun1° giugno20181° giugno2019
Canada13 giugno201113 giugno2012
Capo Verde10 gennaio202010 gennaio2021
Ceca, Repubblica9 ottobre20009 ottobre2001
Ciad7 gennaio19987 gennaio1999
Cile29 luglio199229 luglio1993
Cina2 novembre19902 novembre1991
Hong Kong*a6 giugno19971° luglio1997
Macaob20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro28 giugno197728 giugno1978
Colombia9 novembre19999 novembre2000
Comore6 giugno20146 giugno2015
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)20 giugno200120 giugno2002
Cook, Isole15 agosto201815 agosto2019
Corea (Sud)15 novembre199915 novembre2000
Costa Rica29 luglio198129 luglio1982
Côte d’Ivoire5 giugno19875 giugno1988
Croazia26 febbraio202026 febbraio2021
Danimarca*6 giugno19786 giugno1979
Dominica29 aprile200229 aprile2003
Dominicana, Repubblica15 giugno199915 giugno2000
Ecuador23 novembre197923 novembre1980
Egitto25 marzo198225 marzo1983
El Salvador15 giugno199515 giugno1996
Estonia22 marzo199422 marzo1995
Eswatini5 giugno19815 giugno1982
Etiopia6 giugno20116 giugno2012
Figi18 maggio199818 maggio1999
Filippine10 giugno199110 giugno1992
Finlandia2 ottobre19782 ottobre1979
Francia8 giugno19828 giugno1983
Guadalupab8 giugno19828 giugno1983
Guayana franceseb8 giugno19828 giugno1983
Martinicab8 giugno19828 giugno1983
Nuova Caledoniab9 maggio19869 maggio1986
Polinesia franceseb9 maggio19869 maggio1986
Riunioneb8 giugno19828 giugno1983
St. Pierre e Miquelonb8 giugno19828 giugno1983
Gabon6 dicembre19886 dicembre1989
Georgia8 maggio20188 maggio2019
Germania23 luglio197923 luglio1980
Ghana6 giugno20116 giugno2012
Giamaica23 ottobre199623 ottobre1997
Giappone14 giugno200214 giugno2003
Gibuti28 febbraio200528 febbraio2006
Giordania5 agosto20035 agosto2004
Grecia28 agosto198128 agosto1982
Grenada25 ottobre199425 ottobre1995
Guatemala13 giugno198913 giugno1990
Guinea16 ottobre199516 ottobre1996
Guyana10 gennaio1983 S10 gennaio1983
Honduras12 giugno201212 giugno2013
India27 febbraio197827 febbraio1979
Indonesia17 ottobre199017 ottobre1991
Iraq11 settembre197811 settembre1979
Irlanda22 giugno197922 giugno1980
Islanda30 giugno198130 giugno1982
Israele21 gennaio201021 gennaio2011
Italia18 ottobre197918 ottobre1980
Kazakstan13 dicembre200013 dicembre2001
Kenya6 giugno19906 giugno1991
Kirghizistan12 gennaio200712 gennaio2008
Kiribati25 giugno201925 giugno2020
Kuwait15 agosto200015 agosto2001
Laos29 ottobre201029 ottobre2011
Lesotho27 gennaio199827 gennaio1999
Lettonia25 luglio199425 luglio1995
Liberia25 marzo200325 marzo2004
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo18 marzo202118 marzo2022
Macedonia del Nord8 dicembre20058 dicembre2006
Madagascar22 aprile199722 aprile1998
Malawi1° ottobre19861° ottobre1987
Malaysia14 giugno200214 giugno2003
Mali23 gennaio200823 gennaio2009
Malta14 febbraio201914 febbraio2020
Marocco16 maggio201316 maggio2014
Mauritania23 settembre201923 settembre2020
Maurizio14 giugno199414 giugno1995
Messico28 giugno197828 giugno1979
Moldova12 agosto199612 agosto1997
Mongolia10 agosto199810 agosto1999
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico23 dicembre199623 dicembre1997
Namibia3 gennaio19953 gennaio1996
Nepal21 marzo199521 marzo1996
Nicaragua1° ottobre19811° ottobre1982
Niger15 marzo201815 marzo2019
Nigeria3 maggio19943 maggio1995
Norvegia9 agosto19779 agosto1978
Nuova Zelanda*5 giugno19875 giugno1988
Paesi Bassi27 luglio197827 luglio1979
Aruba6 agosto19866 agosto1986
Pakistan25 ottobre199425 ottobre1995
Panama11 giugno201511 giugno2016
Papua Nuova Guinea27 settembre202327 settembre2024
Perù8 novembre20048 novembre2005
Polonia15 marzo199315 marzo1994
Portogallo9 gennaio19819 gennaio1982
Regno Unito15 febbraio197716 maggio1978
Rep. Centrafricana5 giugno20065 giugno2007
Romania9 dicembre19929 dicembre1993
Ruanda29 giugno201829 giugno2019
Russia18 dicembre201418 dicembre2015
Saint Kitts e Nevis12 ottobre200012 ottobre2001
Saint Vincent e Grenadine9 novembre20109 novembre2011
Samoa5 dicembre20185 dicembre2019
San Marino23 maggio198523 maggio1986
São Tomé e Príncipe17 giugno199217 giugno1993
Seicelle28 ottobre200528 ottobre2006
Senegal19 novembre200419 novembre2005
Serbia13 maggio200513 maggio2006
Sierra Leone21 gennaio198521 gennaio1986
Singapore4 ottobre20104 ottobre2011
Siria28 maggio198528 maggio1986
Slovacchia10 febbraio199710 febbraio1998
Slovenia29 giugno201129 giugno2012
Somalia8 marzo20218 marzo2022
Spagna13 febbraio198413 febbraio1985
Sri Lanka17 marzo199417 marzo1995
Stati Uniti15 giugno198815 giugno1989
Commonwealth delle Isole
Marianne Settentrionalib
28 febbraio198915 giugno1989
Guamb28 febbraio198915 giugno1989
Isole Vergini americaneb28 febbraio198915 giugno1989
Portoricob28 febbraio198915 giugno1989
Samoa americaneb28 febbraio198915 giugno1989
Territorio sotto tutela delle
Isole del Pacificob
28 febbraio198915 giugno1989
Sudafrica18 febbraio200318 febbraio2004
Sudan17 marzo2021 A17 marzo2022
Suriname16 novembre197916 novembre1980
Svezia16 maggio197716 maggio1978
Svizzera28 giugno200028 giugno2001
Tagikistan23 gennaio201423 gennaio2015
Tanzania30 maggio198330 maggio1984
Thailandia12 giugno202412 giugno2025
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinidad e Tobago7 giugno19957 giugno1996
Turchia12 luglio199312 luglio1994
Turkmenistan9 settembre20199 settembre2020
Ucraina16 maggio199416 maggio1995
Uganda13 gennaio199413 gennaio1995
Ungheria4 gennaio19944 gennaio1995
Uruguay22 maggio198722 maggio1988
Uzbekistan13 agosto201913 agosto2020
Venezuela17 giugno198317 giugno1984
Vietnam9 giugno20089 giugno2009
Yemen15 giugno200015 giugno2001
Zambia4 dicembre19784 dicembre1979
Zimbabwe14 dicembre198914 dicembre1990
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna
a Applicabile con mod.
b Applicabile senza mod.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 9 mar. 2000 (RU 2003 926).

  2. RS 0.822.719.7

  3. RS 0.822.719.9

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.120

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