Convenzione n.142 concernente la funzione dell’orientamento e della formazione professionali nella valorizzazione delle risorse umane

0.822.724.2Multilateral International Treaty23 mag 1978

Conchiusa a Ginevra il 23 giugno 1975
Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 19771
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 maggio 1977
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1978

(Stato 24 febbraio 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi adunatasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

Dopo aver deciso d’adottare diverse proposte inerenti alla valorizzazione delle risorse umane tramite l’orientamento e la formazione professionali, questione costituente il sesto tema all’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventitreesimo giorno di giugno del millenovecentosettantacinque la seguente convenzione, denominata convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975:

Art. 1
  1. Ciascun Membro dovrà adottare e sviluppare politiche e programmi completi e concertati d’orientamento e di formazione professionali, istituendo, segnatamente grazie ai servizi pubblici di collocamento, una stretta relazione fra l’orientamento e la formazione professionali e l’impiego.
  2. Queste politiche e questi programmi dovrebbero tener conto:
    1. delle esigenze, possibilità e tematiche in materia d’impiego a livello regionale e nazionale;
    2. dello stadio e del livello dello sviluppo economico, sociale e culturale;
    3. dei rapporti esistenti fra finalità di valorizzazione delle risorse umane e altri scopi economici, sociali e culturali.
  3. Queste politiche e questi programmi devono essere applicati mediante metodi adeguati alle condizioni nazionali.
  4. Queste politiche e questi programmi dovranno perseguire lo scopo di migliorare la capacità dell’individuo a comprendere l’ambiente di lavoro e quello sociale, nonché a influire su questi ultimi, individualmente e collettivamente.
  5. Queste politiche e questi programmi dovranno incoraggiare ed aiutare qualsiasi persona, egualitariamente e senza alcuna discriminazione, a sviluppare e a utilizzare le sue attitudini professionali nel proprio interesse, conformemente alle sue aspirazioni, tenendo conto dei bisogni della società.
Art. 2

Per conseguire le finalità suddette, ciascun Membro dovrà elaborare e perfezionare sistemi aperti, duttili e completivi d’insegnamento generale, tecnico e professionale, d’orientamento scolastico e professionale e di formazione professionale, impostandoli all’interno o al di fuori del sistema scolastico.

Art. 3
  1. Ciascun Membro dovrà allargare progressivamente i suoi sistemi d’orientamento professionale e quelli d’informazione continua sull’impiego, allo scopo d’assicurare un’informazione completa e un orientamento quanto più ampio ai fanciulli, agli adolescenti e agli adulti, nonché, mediante programmi adeguati, alle persone menomate.
  2. Questa informazione e questo orientamento dovranno estendersi alla scelta di una professione, alla formazione professionale e alle possibilità d’educazione corrispondenti, alla situazione dell’impiego e alle pertinenti previsioni, alle possibilità di promovimento, alle condizioni di lavoro, alla sicurezza e all’igiene del lavoro e ad altri aspetti della vita attiva nei diversi settori economici, sociali e culturali e a tutti i gradi di responsabilità.
  3. Questa informazione e questo orientamento dovranno essere completati mediante un’informazione speciale sugli aspetti generali delle convenzioni collettive e sui diritti e obblighi conferiti alle parti interessate dalla legislazione del lavoro; questa informazione speciale dovrà essere fornita conformemente alla legge e alla prassi nazionali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti rispettivi delle organizzazioni interessate di lavoratori e di datori di lavoro.
Art. 4

Ciascun Membro dovrà progressivamente allargare, adeguare e armonizzare i diversi sistemi di formazione professionale per soddisfare le esigenze degli adolescenti e degli adulti, durante tutta la loro vita, in ogni settore dell’economia, in ogni branca dell’attività economica e a tutti i livelli di qualificazione professionale e di responsabilità.

Art. 5

Le politiche e i programmi d’orientamento e di formazione professionali saranno elaborati ed applicati in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e, all’occorrenza, conformemente alla legge e alla prassi nazionali, con altri organismi interessati.

Art. 6

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.

Art. 7
  1. La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratificazione sia stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che il Direttore generale avrà registrato le ratificazioni di due Membri.
  3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.
Art. 8
  1. Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
  2. Qualsiasi Membro il quale, avendo ratificato la presente convenzione, non faccia uso, nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo decennale, nelle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 9
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica, a tutti gli Stati partecipi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la registrazione di qualsiasi ratificazione e disdetta, comunicatagli dai Membri dell’organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda notificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 10

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2, informazioni complete riguardo ad ogni ratificazione e a qualsiasi atto di disdetta, registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 11

Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la sua revisione totale o parziale.

Art. 12
  1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione parziale o totale del presente testo, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione di revisione provocherà, di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 8, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
  2. La presente convenzione permane in ogni caso vigente, nella sua forma e nel suo tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Art. 13

Il tenore francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan16 maggio197916 maggio1980
Algeria26 gennaio198426 gennaio1985
Antigua e Barbuda16 settembre200216 settembre2003
Argentina15 giugno197815 giugno1979
Australia10 settembre198510 settembre1986
Isola di Norfolka21 agosto199221 agosto1992
Austria2 marzo19792 marzo1980
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Belarus3 maggio19793 maggio1980
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasile24 novembre198124 novembre1982
Burkina Faso28 ottobre200928 ottobre2010
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cina*
Hong Kongab6 giugno19971° luglio1997
Cipro28 giugno197728 giugno1978
Corea (Sud)21 gennaio199421 gennaio1995
Cuba5 gennaio19785 gennaio1979
Danimarca5 giugno19815 giugno1982
Ecuador26 ottobre197726 ottobre1978
Egitto25 marzo198225 marzo1983
El Salvador15 giugno199515 giugno1996
Figi21 gennaio201321 gennaio2014
Finlandia14 settembre197714 settembre1978
Francia*10 settembre198410 settembre1985
Guadalupa9 maggio19869 maggio1986
Guayana francese9 maggio19869 maggio1986
Martinica9 maggio19869 maggio1986
Nuova Caledonia9 maggio19869 maggio1986
Polinesia francese9 maggio19869 maggio1986
Riunione9 maggio19869 maggio1986
St. Pierre e Miquelon9 maggio19869 maggio1986
Georgia22 giugno1993 S22 giugno1993
Germania29 dicembre198029 dicembre1981
Giappone10 giugno198610 giugno1987
Giordania23 luglio197923 luglio1980
Grecia17 ottobre198917 ottobre1990
Guinea5 giugno19785 giugno1979
Guyana10 gennaio1983 S10 gennaio1983
India25 marzo200925 marzo2010
Iran19 marzo20079 marzo2008
Iraq26 luglio197826 luglio1979
Irlanda22 giugno197922 giugno1980
Israele21 giugno197921 giugno1980
Italia18 ottobre197918 ottobre1980
Kenya9 aprile19799 aprile1980
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Lettonia8 marzo19938 marzo1994
Libano23 febbraio200023 febbraio2001
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo21 marzo200121 marzo2002
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Messico28 giugno197828 giugno1979
Moldova19 dicembre200119 dicembre2002
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Nicaragua4 novembre19774 novembre1978
Niger28 gennaio199328 gennaio1994
Norvegia24 novembre197624 novembre1977
Paesi Bassi*19 giugno197919 giugno1980
Aruba6 agosto19866 agosto1986
Polonia10 ottobre197910 ottobre1980
Portogallo9 gennaio19819 gennaio1982
Regno Unito15 febbraio197715 febbraio1978
Gibilterraa5 dicembre197715 febbraio1978
Guerneseyc20 febbraio197920 febbraio1979
Rep. Centrafricana5 giugno20065 giugno2007
Russia3 maggio19793 maggio1980
San Marino23 maggio198523 maggio1986
Serbiad24 novembre2000 S6 dicembre1984
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna16 maggio197716 maggio1978
Svezia19 luglio197619 luglio1977
Svizzera23 maggio197723 maggio1978
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzania30 maggio198330 maggio1984
Tunisia23 febbraio198923 febbraio1990
Turchia12 luglio199312 luglio1994
Ucraina3 maggio19793 maggio1980
Ungheria17 giugno197619 luglio1977
Venezuela8 ottobre19848 ottobre1985
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Applicabile con modifica. b Dal 5 mar. 1979 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong. c Applicabile senza modifica. d Il 24 nov. 2000 in seguito all’ammissione della Repubblica federale di Jugoslavia all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Governo di Jugoslavia dichiara di rimanere vincolato dagli obblighi che erano già applicabili al suo territorio. Il 4 feb. 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia diventa Serbia e Montenegro.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 14 mar. 1977 (RU 1978 554).

  2. RS 0.120