Convenzione n. 116 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nelle sue prime trentadue sessioni ed intesa ad unificare i disposti concernenti i rapporti d’applicazione compilati dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro

0.822.721.6Multilateral International Treaty5 nov 1962

Adottata a Ginevra il 26 giugno 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19622
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 5 novembre 1962
Entrata in vigore per la Svizzera il 5 novembre 1962

(Stato 18  agosto 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata per la quarantacinquesima sessione a Ginevra, dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e quivi adunatasi il 7 giugno 1961;

avendo deciso d’adottare alcune proposte di revisione delle convenzioni stabilite nelle sue trentadue prime sessioni, così da unificare i disposti che reggono la preparazione dei rapporti d’applicazione redatti dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro;

considerato che conviene dare a dette proposte la forma d’una Convenzione internazionale,

adotta, questo 26 giugno del 1961, la convenzione seguente, denominata:Conven zione per la revisione degli articoli finali, 1961.

Art. 1

Nelle convenzioni stabilite dalle trentadue prime sessioni della Conferenza internazionale del lavoro3, l’articolo finale, concernente il rapporto d’applicazione da presentare alla Conferenza generale dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, è sostituito dal testo seguente:

4

Art. 2

Ciascun Membro dell’Organizzazione il quale, dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, trasmette al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro una formale ratificazione di una delle convenzioni stabilite nelle prime trentadue sessioni, è considerato aver ratificato tale convenzione nel testo modificato dall’articolo precedente.

Art. 3

Due esemplari della presente convenzione saranno firmati dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. L’uno sarà depositato negli archivi di detto Ufficio, l’altro sarà consegnato al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché lo registri giusta l’articolo 102 della carta dell’ONU. Il direttore generale trasmetterà una copia certificata conforme della presente convenzione ad ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 4
  1. Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.
  2. La presente convenzione entrerà in vigore il giorno in cui le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione siano state ricevute dal Direttore generale.
  3. Il Direttore generale notificherà immediatamente l’entrata in vigore della presente convenzione, come anche la consegna successiva d’ogni sua nuova ratifica, ad ogni Membro dell’Organizzazione e al Segretario delle Nazioni Unite.
  4. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione riconosce che i disposti della clausola modificata, recata qui sopra nell’articolo 1, sostituiscono, con l’entrata in vigore iniziale del presente atto, l’obbligo del Consiglio d’amministrazione quale era definito nelle convenzioni stabilite nelle trentadue prime sessioni della Conferenza, e consistente nel dovere di presentare a quest’ultima, alle scadenze convenute, il rapporto sull’applicazione di ciascuna di esse esaminando nel contempo se occorresse porre all’ordine del giorno della Conferenza la questione della loro revisione totale o parziale.
Art. 5

Nonostante qualsiasi disposizione che dovesse figurare in una delle convenzioni adottate nelle dette trentadue sessioni, la ratificazione della presente convenzione da parte di un Membro non comporta d’ufficio la disdetta d’una qualunque di quelle convenzioni, né l’entrata in vigore della presente può avere per effetto di sottrarre quelle convenzioni ad ogni nuova ratifica.

Art. 6
  1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione rivedente in tutto o in parte la presente, con riserva di disposizioni contrarie di questa nuova convenzione:
    1. la ratificazione data da un membro alla nuova convenzione comporterebbe d’ufficio la disdetta della presente, non appena la nuova sia entrata in vigore;
    2. a contare dall’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente verrebbe chiusa alla ratificazione.
  2. La presente convenzione rimarrebbe comunque valida nella sua forma e nel suo tenore attuale, per i Membri che, avendola ratificata, non dovessero poi ratificare la convenzione che la rivedesse.
Art. 7

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Australia29 ottobre196329 ottobre1963
Austria14 novembre196314 novembre1963
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bangladesh22 giugno1972 S26 marzo1971
Belarus11 marzo197011 marzo1970
Bolivia12 gennaio196512 gennaio1965
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasile5 settembre19665 settembre1966
Bulgaria3 ottobre19693 ottobre1969
Burkina Faso16 aprile196216 aprile1962
Camerun29 dicembre196429 dicembre1964
Canada25 aprile196225 aprile1962
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Ciad5 febbraio19625 febbraio1962
Cipro20 luglio196420 luglio1964
Colombia4 marzo19694 marzo1969
Congo (Kinshasa)5 settembre19675 settembre1967
Côte d'Ivoire2 gennaio19632 gennaio1963
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba5 febbraio19715 febbraio1971
Danimarca10 luglio196210 luglio1962
Ecuador10 marzo196910 marzo1969
Egitto26 marzo196226 marzo1962
Etiopia11 giugno196611 giugno1966
Finlandia1° giugno19641° giugno1964
Francia8 giugno19678 giugno1967
Germania7 ottobre19637 ottobre1963
Ghana27 agosto196327 agosto1963
Giappone29 aprile197129 aprile1971
Giordania4 luglio19634 luglio1963
Guatemala25 gennaio196525 gennaio1965
Honduras17 novembre196417 novembre1964
India21 giugno196221 giugno1962
Iraq26 ottobre196226 ottobre1962
Irlanda27 febbraio196327 febbraio1963
Israele24 maggio196324 maggio1963
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Kuwait23 aprile196323 aprile1963
Lituania26 settembre199426 settembre1994
Lussemburgo4 marzo19644 marzo1964
Macedonia17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1° giugno19641° giugno1964
Marocco14 novembre196214 novembre1962
Mauritania8 novembre19638 novembre1963
Messico3 novembre19663 novembre1966
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Niger23 marzo196223 marzo1962
Nigeria27 giugno196227 giugno1962
Norvegia22 gennaio196322 gennaio1963
Nuova Zelanda1° marzo19631° marzo1963
Paesi Bassi13 novembre196413 novembre1964
Pakistan17 novembre196717 novembre1967
Panama19 giugno197019 giugno1970
Paraguay20 febbraio196920 febbraio1969
Polonia22 aprile196422 aprile1964
Regno Unito9 marzo19629 marzo1962
Isola di Man30 novembre199330 novembre1993
Rep. Centrafricana10 giugno196310 giugno1963
Romania9 aprile19659 aprile1965
Russia4 novembre19694 novembre1969
Senegal13 novembre196713 novembre1967
Serbia24 novembre2000 S24 novembre2000
Siria10 agosto196510 agosto1965
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna17 luglio196217 luglio1962
Sri Lanka26 aprile197426 aprile1974
Sudafrica9 agosto19639 agosto1963
Svezia3 aprile19623 aprile1962
Svizzera5 novembre19625 novembre1962
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Taipei cinese (Taiwan)16 novembre196216 novembre1962
Thailandia24 settembre196224 settembre1962
Tunisia15 gennaio19625 febbraio1962
Turchia2 settembre19682 settembre1968
Ucraina17 giugno197017 giugno1970
Uruguay28 giugno197328 giugno1973
Venezuela16 novembre196416 novembre1964
Vietnam3 ottobre19943 ottobre1995

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 1962 1411

  3. RS 0.747.343.1 , 0.822.711.6 , 0.822.712.1 /.6 , 0.822.713.6 , 0.822.713.9 , 0.822.715.5 , 0.822.719.1 , 0.823.11 / .111, 0.832.21/.27 , 0.832.311.10 , 0.832.311.18, 0.837.411/.471

  4. Testo introdotto nelle Conv.

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