Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione

0.822.721.1Multilateral International Treaty13 lug 1962

Adottata a Ginevra il 25 giugno 1958

Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 19611

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 13 luglio 1961

Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1962

(Stato 31 agosto 2023)

La Conferenza generale dell’organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi, il 4 giugno 1958, per la sua quarantaduesima sessione;

avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti la discriminazione nell’impiego e nella professione (questione elencata come quarto punto nell’agenda della sessione);

essendosi determinata di dare a quelle proposte la forma d’una convenzione internazionale;

considerando che la dichiarazione di Filadelfia stabilisce che tutti gli esseri umani, di qualunque razza, credenza o sesso, hanno il diritto di conseguire un loro progresso materiale ed un loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, di sicurezza economica e di uguaglianza;

giudicando inoltre che la discriminazione viola i diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno mille novecento cinquantotto, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958:

Art. 1
  1. Per la presente convenzione il termine «discriminazione» comprende:
    1. ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o il ceto sociale, la quale annulli o comprometta l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione;
    2. ogni altra distinzione, esclusione o preferenza, comportante il medesimo effetto, che fosse definita da un Membro interessato, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori o altri organi idonei.
  2. Non sono discriminazioni le distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche richieste per un determinato impiego.
  3. Per la presente convenzione i termini «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, all’impiego e alle differenti professioni, come anche le condizioni d’impiego.
Art. 2

Ogni Membro, come sia vincolato dalla presente convenzione, si obbliga a definire e ad applicare una politica nazionale, intesa a incrementare, con metodi conformi alle condizioni e agli usi del Paese, l’uguaglianza nelle possibilità e nel trattamento quanto all’impiego e alla professione, onde, per questo rispetto, s’elimini ogni discriminazione.

Art. 3

Ogni Membro, come sia vincolato dalla presente convenzione, deve, nei modi conformi alle condizioni e agli usi nazionali:

  1. curare di guadagnarsi la collaborazione degli organi padronali e operai, o d’altri organi idonei, per agevolare l’accettazione e l’applicazione di detta politica;
  2. emanare delle leggi e sostenere i programmi educativi intesi ad assicurare quella accettazione e quell’applicazione;
  3. abrogare le norme legislative e modificare le disposizioni e le abitudini amministrative incompatibili con detta politica;
  4. perseguire detta politica negli impieghi sottoposti al controllo diretto di un’autorità nazionale;
  5. far applicare dette politica dagli uffici d’orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, assoggettati al controllo di un’autorità nazionale;
  6. indicare, nelle relazioni annuali circa all’applicazione della convenzione, quali misure siano state prese, e quali risultati ottenuti, nello ambito di detta politica.
Art. 4

Non sono discriminatorie le misure che si prendono contro una persona perché legittimamente e direttamente si sospetta, o addirittura si è certi, che operi contro la sicurezza dello Stato, purché a quella sia dato il diritto di ricorrere a un’istanza competente, stabilita giusta la prassi nazionale.

Art. 5
  1. Non sono discriminatorie le misure speciali di protezione e d’assistenza previste nelle convenzioni e raccomandazioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
  2. Ogni Membro, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori, può definire non discriminatorie le altre misure speciali, prese per tener conto delle necessità particolari delle persone giudicate comunemente bisognose di protezione o assistenza speciali, a cagione del sesso, dell’età, dell’invalidità, delle gravezze familiari, o del livello sociale o culturale.
Art. 6

Ogni Membro che ratifica la presente convenzione è tenuto ad applicarla ai territori non metropolitani, giusta le disposizioni della costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro2.

Art. 7

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Art. 8
  1. La presente convenzione sarà vincolante soltanto per i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione sarà registrata dal direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal direttore generale.
  3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data in cui ne è stata registrata la ratificazione.
Art. 9
  1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto nel termine di un anno sua registrazione.
  2. Ogni membro che, avendo ratificato la convenzione, non faccia uso, entro un anno dalla fine del periodo soprastabilito, della facoltà di disdetta qui disposta, resta vincolato per un nuovo decennio e potrà poi dare la sua disdetta alla fine di ogni decennio, secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 10
  1. Il direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il direttore generale fermerà l’attenzione dei medesimi sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 11

Il direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al segretario generale delle Nazioni Unite, affinché le registri, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, informazioni complete su ogni ratificazione e disdetta registrata secondo gli articoli che precedono.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, quando stimi che sia necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande della medesima il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 13
  1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e salvo che in quella non sia altrimenti stabilito:
    1. la ratificazione della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
  2. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la convenzione riveduta.
Art. 14

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Raccomandazione (n. 111) concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 4 giugno 1958, per la sua quarantaduesima sessione; avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti la discriminazione nell’impiego o nella professione, questione elencata come quarto punto nell’agenda della sessione; avendo deciso di dare a queste proposte la forma di una raccomandazione completante la Convenzione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958, adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno millenovecentocinquantotto la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958: La Conferenza raccomanda ai Membri di applicare le seguenti disposizioni:

I. Definizioni

1. (1) Per la presente raccomandazione, il termine «discriminazione» comprende:

  1. ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o il ceto sociale, la quale annulli o comprometta l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione;
  2. ogni altra distinzione, esclusione o preferenza, comportante il medesimo effetto, che fosse definita da un Membro interessato, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori o altri organi idonei.

(2) Non sono discriminazioni le distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche richieste per un determinato impiego.

(3) Per la presente raccomandazione, i termini «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, all’impiego e alle differenti professioni, come anche le condizioni d’impiego.

II. Determinazione e Applicazione della Politica

2.  Ciascun Membro dovrebbe determinare una politica nazionale intesa a impedire la discriminazione nell’impiego e nella professione. Questa politica dovrebbe essere applicata mediante disposizioni legislative, contratti collettivi tra organi rappresentativi dei padroni o dei lavoratori o in ogni altro modo conforme alle condizioni e agli usi nazionali e dovrebbe, inoltre, tener conto dei principi seguenti:

  1. i provvedimenti intesi a promuovere l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione costituiscono una questione di interesse pubblico;
  2. ciascun individuo dovrebbe godere, senza discriminazione, dell’uguaglianza di possibilità o di trattamento per quanto concerne:

(i) l’accesso agli uffici di orientamento professionale e di collocamento;

(ii) l’accesso alla formazione professionale e all’impiego di sua scelta, secondo le attitudini professionali per questa formazione o per questo impiego;

(iii) la promozione, secondo le qualità personali, l’esperienza, le attitudini e la diligenza al lavoro;

(iv) la sicurezza dell’impiego;

(v) la rimunerazione per un lavoro di pari valore;

(vi) le condizioni di lavoro, compresa la durata, il tempo di riposo, i congedi annuali pagati, i provvedimenti di sicurezza e d’igiene, come anche i provvedimenti di sicurezza sociale, i servizi e le prestazioni sociali relativi all’impiego;

c. gli organi governativi dovrebbero applicare, in tutte le loro attività, una politica d’impiego senza discriminazione alcuna;

d. i padroni non dovrebbero applicare né tollerare discriminazione alcuna nei confronti di chicchessia per quanto concerne l’assunzione, la formazione, la promozione o il mantenimento nell’impiego e le condizioni del medesimo; nell’applicazione di questo principio, essi non dovrebbero subire ostruzioni o interventi, diretti o indiretti, da parte di individui o organizzazioni;

e. nei negoziati collettivi e nelle relazioni professionali, de parti dovrebbero rispettare il principio dell’uguaglianza delle possibilità e del trattamento nell’impiego e nella professione e vigilare a che i contratti collettivi non contengano disposizioni di natura discriminatoria per quanto concerne l’accesso all’impiego, la formazione, la promozione, il mantenimento nell’impiego o le condizioni del medesimo;

f. gli organi di padroni e di lavoratori non dovrebbero praticare né tollerare discriminazione alcuna per quanto concerne l’ammissione dei membri, il mantenimento della qualità di membro e la partecipazione agli affari sindacali.

3. Ciascun membro dovrebbe:

a. garantire l’applicazione dei principi di non discriminazione:

(i) per quanto concerne gli impieghi assoggettati al controllo diretto di un’autorità nazionale;

(ii) nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, assoggettati al controllo di un’autorità nazionale;

b. in quanto ciò fosse possibile e necessario, favorire l’applicazione di questi principi per quanto concerne gli altri impieghi e gli altri servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, in particolare:

(i) incoraggiando l’applicazione di detti principi da parte dei servizi e degli organi amministrativi degli Stati costituenti o delle province di uno Stato federativo, come anche delle amministrazioni locali e delle industrie e aziende di proprietà pubblica o assoggettate al controllo di un’autorità pubblica;

(ii) subordinando all’applicazione di detti principi la concessione dei contratti comportanti spese pubbliche;

(iii) subordinando all’applicazione di detti principi la concessione di sussidi agli istituti d’insegnamento professionale e la concessione di licenze agli uffici privati di collocamento e di orientamento professionale.

4. Dovrebbero essere istituiti organi adatti, aiutati per quanto possibile da commissioni consultive composte di rappresentanti degli organi padronali e operai, ove esistano, o d’altri organi settoriali, allo scopo di promuovere l’applicazione di questa politica nel campo dell’impiego pubblico e privato e in particolare:

a. di prendere ogni misura intesa a far capire e a far ammettere al pubblico i principi della non discriminazione;

b. di ricevere e esaminare i reclami fondati sull’inosservanza della politica determinata, di fare inchiesta su tali reclami e di rimediare, se è il caso mediante una procedura di conciliazione, a ogni pratica considerata incompatibile con questa politica;

c. di riesaminare tutti i reclami che non si sono potuti risolvere mediante una procedura di conciliazione e emanare pareri o direttive sui provvedimenti da prendere per correggere le pratiche discriminatorie constatate.

5. Ciascun Membro dovrebbe abrogare ogni disposizione legislativa e modificare ogni disposizione o prassi amministrativa contraria alla pratica di non-discriminazione.

6. L’applicazione di questa politica non dovrebbe pregiudicare le misure speciali prese per tener conto delle necessità particolari di persone giudicate comunemente bisognose di protezione o assistenza speciale a cagione del sesso, dell’età, dell’invalidità, delle gravezze familiari o del livello sociale o culturale.

7. Non dovrebbero essere considerate discriminatorie le misure che si prendono contro una persona purché legittimamente o direttamente si sospetta, o addirittura si è certi, che operi contro la sicurezza dello Stato, purché a quella sia dato il diritto di ricorrere a un’istanza competente, stabilita giusta la prassi nazionale.

8. Per quanto concerne i lavoratori immigranti di nazionalità straniera, e i membri della loro famiglia, sarebbe opportuno tener conto delle disposizioni della Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, concernenti l’uguaglianza di trattamento o quelle della raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, intese alla soppressione delle restrizioni d’impiego.

9. Dovrebbe stabilirsi una collaborazione permanente tra le autorità competenti, i rappresentanti dei padroni e dei lavoratori e gli organi adatti in vista dell’esame di altre misure positive che, secondo le condizioni nazionali, possano essere necessarie all’applicazione dei principi di non discriminazione.

III. Coordinamento delle Misure contro la Discriminazione in tutti i Settori

10. Le autorità incaricate della lotta contro la discriminazione nell’impiego e nella professione dovrebbero collaborare strettamente e continuamente con le autorità incaricate della lotta contro la discriminazione in altri settori, nell’intento di coordinare tutte le misure prese a questo scopo.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan1° ottobre19691° ottobre1970
Albania27 febbraio199727 febbraio1998
Algeria12 giugno196912 giugno1970
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Antigua e Barbuda2 febbraio19832 febbraio1984
Arabia Saudita15 giugno197815 giugno1979
Argentina18 giugno196818 giugno1969
Armenia29 luglio199429 luglio1995
Australia15 giugno197315 giugno1974
Austria10 gennaio197310 gennaio1974
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bahamas14 giugno200114 giugno2002
Bahrein26 settembre200026 settembre2001
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Barbados14 ottobre197414 ottobre1975
Belarus4 agosto19614 agosto1962
Belgio22 marzo197722 marzo1978
Belize22 giugno199922 giugno2000
Benin22 maggio196122 maggio1962
Bolivia31 gennaio197731 gennaio1978
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Botswana5 giugno19975 giugno1998
Brasile26 novembre196526 novembre1966
Bulgaria22 luglio196022 luglio1961
Burkina Faso16 aprile196216 aprile1963
Burundi25 giugno199325 giugno1994
Cambogia23 agosto199923 agosto2000
Camerun13 maggio198813 maggio1989
Canada26 novembre196426 novembre1965
Capo Verde3 aprile1979 S3 aprile1979
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Ciad29 marzo196629 marzo1967
Cile20 settembre197120 settembre1972
Cina12 gennaio200612 gennaio2007
Macaoab20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro2 febbraio19682 febbraio1969
Colombia4 marzo19694 marzo1970
Comore17 marzo200417 marzo2005
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)20 giugno200120 giugno2002
Corea (Sud)4 dicembre19984 dicembre1999
Costa Rica1° marzo19621° marzo1963
Côte d’Ivoire5 maggio19615 maggio1962
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba26 agosto196526 agosto1966
Danimarca22 giugno196022 giugno1961
Dominica28 febbraio198328 febbraio1984
Dominicana, Repubblica13 luglio196413 luglio1965
Ecuador10 luglio196210 luglio1963
Egitto10 maggio196010 maggio1961
El Salvador15 giugno199515 giugno1996
Emirati Arabi Uniti28 giugno200128 giugno2002
Eritrea22 febbraio200022 febbraio2001
Estonia17 agosto200517 agosto2006
Eswatini5 giugno19815 giugno1982
Etiopia11 giugno196611 giugno1967
Figi17 aprile200217 aprile2003
Filippine17 novembre196017 novembre1961
Finlandia23 aprile197023 aprile1971
Francia28 maggio198128 maggio1982
Guadalupa9 maggio19869 maggio1986
Guayana francese9 maggio19869 maggio1986
Martinica9 maggio19869 maggio1986
Nuova Caledonia9 maggio19869 maggio1986
Polinesia francese9 maggio19869 maggio1986
Riunione9 maggio19869 maggio1986
St. Pierre e Miquelon9 maggio19869 maggio1986
Territori Australi e Antartici
Francesi
13 marzo199013 marzo1990
Gabon29 maggio196129 maggio1962
Gambia4 settembre20004 settembre2001
Georgia22 giugno1993 S22 giugno1993
Germania15 giugno196115 giugno1962
Ghana4 aprile19614 aprile1962
Giamaica10 gennaio197510 gennaio1976
Gibuti28 febbraio200528 febbraio2006
Giordania4 luglio19634 luglio1964
Grecia7 maggio19847 maggio1985
Grenada14 maggio200314 maggio2004
Guatemala11 ottobre196011 ottobre1961
Guinea1° settembre19601° settembre1961
Guinea equatoriale13 agosto200113 agosto2002
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
Guyana13 giugno197513 giugno1976
Haiti9 novembre19769 novembre1977
Honduras20 giugno196020 giugno1961
India3 giugno19603 giugno1961
Indonesia7 giugno19997 giugno2000
Iran30 giugno196430 giugno1965
Iraq15 giugno195915 giugno1960
Irlanda22 aprile199922 aprile2000
Islanda29 luglio196329 luglio1964
Israele12 gennaio195915 giugno1960
Italia12 agosto196312 agosto1964
Kazakstan6 dicembre19996 dicembre2000
Kenya7 maggio20017 maggio2002
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Kiribati17 giugno200917 giugno2010
Kuwait1° dicembre19661° dicembre1967
Laos13 giugno200813 giugno2009
Lesotho27 gennaio199827 gennaio1999
Lettonia27 gennaio199227 gennaio1993
Libano1° giugno19771° giugno1978
Liberia22 luglio195922 luglio1960
Libia13 giugno196113 giugno1962
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo21 marzo200121 marzo2002
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar11 agosto196111 agosto1962
Malawi22 marzo196522 marzo1966
Maldive4 gennaio20134 gennaio2014
Mali2 marzo19642 marzo1965
Malta1° luglio19681° luglio1969
Marocco27 marzo196327 marzo1964
Mauritania8 novembre19638 novembre1964
Maurizio18 dicembre200218 dicembre2003
Messico11 settembre196111 settembre1962
Moldova12 agosto199612 agosto1997
Mongolia3 giugno19693 giugno1970
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico6 giugno19776 giugno1978
Namibia13 novembre200113 novembre2002
Nepal19 settembre197419 settembre1975
Nicaragua31 ottobre196731 ottobre1968
Niger23 marzo196223 marzo1963
Nigeria2 ottobre20022 ottobre2003
Norvegia24 settembre195924 settembre1960
Nuova Zelanda3 giugno19833 giugno1984
Tokelau3 giugno19833 giugno1984
Paesi Bassi15 marzo197315 marzo1974
Pakistan24 gennaio196124 gennaio1962
Panama16 maggio196616 maggio1966
Papua Nuova Guinea2 giugno20002 giugno2001
Paraguay10 luglio196710 luglio1968
Perù10 agosto197010 agosto1971
Polonia30 maggio196130 maggio1962
Portogallo19 novembre195919 novembre1960
Qatar18 agosto197618 agosto1977
Regno Unito8 giugno19998 giugno2000
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1965
Romania6 giugno19736 giugno1974
Ruanda2 febbraio19812 febbraio1982
Russia4 maggio19614 maggio1962
Saint Kitts e Nevis25 agosto200025 agosto2001
Saint Lucia18 agosto198318 agosto1984
Saint Vincent e Grenadine9 novembre20019 novembre2002
Salomone, Isole13 aprile201213 aprile2013
Samoa30 giugno200830 giugno2009
San Marino19 dicembre198619 dicembre1987
São Tomé e Príncipe1° giugno1982 S1° giugno1982
Seicelle23 novembre199923 novembre2000
Senegal13 novembre196713 novembre1968
Serbia24 novembre2000 S2 febbraio1962
Sierra Leone14 ottobre196614 ottobre1967
Siria10 maggio196010 maggio1961
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Somalia8 dicembre19618 dicembre1962
Spagna6 novembre19676 novembre1968
Sri Lanka27 novembre199827 novembre1999
Sudafrica5 marzo19975 marzo1998
Sudan22 ottobre197022 ottobre1971
Sudan del Sud29 aprile201229 aprile2013
Suriname4 gennaio20174 gennaio2018
Svezia20 giugno196220 giugno1963
Svizzera13 luglio196113 luglio1962
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzania26 febbraio200226 febbraio2003
Thailandia13 giugno201713 giugno2018
Timor Est10 maggio201610 maggio2017
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinidad e Tobago26 novembre197026 novembre1971
Tunisia14 settembre195914 settembre1960
Turchia19 luglio196719 luglio1968
Turkmenistan15 maggio199715 maggio1998
Ucraina4 agosto19614 agosto1962
Uganda2 giugno20052 giugno2006
Ungheria20 giugno196120 giugno1962
Uruguay16 novembre198916 novembre1990
Uzbekistan13 luglio1992 S13 luglio1992
Vanuatu28 luglio200628 luglio2007
Venezuela3 giugno19713 giugno1972
Vietnam7 ottobre19977 ottobre1998
Yemen22 agosto196922 agosto1970
Zambia23 ottobre197923 ottobre1980
Zimbabwe23 giugno199923 giugno2000
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.
a Applicabile senza modifica.
b Dal 4 ott. 1999, al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

Footnotes

  1. RU 1961 839

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.120

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