Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato

0.822.720.5Multilateral International Treaty18 lug 1959

Adottata a Ginevra il 25 giugno 1957
Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 19581
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 luglio 1958
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1959

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 5 giugno 1957, nella sua quarantesima sessione;

esaminata la questione del lavoro forzato che costituisce il quarto punto delle trattande della sessione;

preso nota delle disposizioni della convenzione sul lavoro forzato, 19302;

accertato che nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù3è fatto obbligo di prendere i provvedimenti atti a evitare che il lavoro forzato od obbligatorio non conduca a condizioni analoghe alla schiavitù e che la convenzione addizionale del 19564concernente la soppressione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende a conseguire la soppressione completa della servitù per debiti e del servaggio;

considerato che nella Convenzione sulla protezione del salario, 1949, è stabilito che il salario dev’essere pagato a intervalli regolari e sono vietati i modi di pagamento che privino il lavoratore di ogni possibilità reale di lasciare l’impiego;

deliberato di adottare altre proposte attenenti alla soppressione di certe forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell’uomo, come sono contemplati nella Carta delle Nazioni Unite5ed enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno mille novecento
cinquantasette, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione concernente la soppressione del lavoro forzato, 1957;

Art. 1

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ratificando la presente convenzione, si impegna a sopprimere il lavoro forzato od obbligatorio né a valersene sotto alcuna forma:

  1. come misura di coercizione o di educazione politica o come sanzione contro persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la
    loro opposizione ideologica all’ordine politico sociale o economico, stabilito;
  2. come metodo di mobilitazione e d’impiego della mano d’opera, inteso a promuovere lo sviluppo economico;
  3. come misura di disciplina del lavoro;
  4. come punizione per aver partecipato a scioperi;
  5. come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.
Art. 2

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente convenzione, si impegna a prendere provvedimenti idonei affinché sia immediatamente e compiutamente soppresso il lavoro forzato od obbligatorio, come è descritto nell’articolo 1 della presente convenzione.

Art. 3

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Art. 4
  1. La presente convenzione sarà vincolante soltanto per i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
  3. In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun membro, dodici mesi dopo la data in cui ne è stata registrata la ratificazione.
Art. 5
  1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto nel termine di un anno dalla sua registrazione.
  2. Ogni membro che, avendo ratificato la convenzione, non faccia uso, entro un anno dalla fine del periodo soprastabilito, della facoltà di disdetta qui disposta, resta vincolato per un nuovo decennio e potrà poi dare la sua disdetta alla fine di ogni decennio, secondo le disposizioni del presente articolo.
Art. 6
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale fermerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.
Art. 7

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché li registri, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su ogni ratificazioni e
disdetta registrata secondo gli articoli che precedono.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, quando stimi che sia necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande della medesima il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 9
  1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e salvo che in quella non sia altrimenti stabilito:
    1. la ratificazione della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
  2. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la convenzione riveduta.
Art. 10

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan16 maggio196316 maggio1964
Albania27 febbraio199727 febbraio1998
Algeria12 giugno196912 giugno1970
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Antigua e Barbuda2 febbraio1983 S2 febbraio1983
Arabia Saudita15 giugno197815 giugno1979
Argentina18 gennaio196018 gennaio1961
Armenia17 dicembre200417 dicembre2005
Australia7 giugno19607 giugno1961
Isola di Norfolk5 ottobre19615 ottobre1961
Austria5 marzo19585 marzo1959
Azerbaigian9 agosto20009 agosto2001
Bahamas25 maggio1976 S25 maggio1976
Bahrein14 luglio199814 luglio1999
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Barbados8 maggio1967 S8 maggio1967
Belarus25 settembre199525 settembre1996
Belgio23 gennaio196123 gennaio1962
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Benin22 maggio196122 maggio1962
Bolivia11 giugno199011 giugno1991
Bosnia ed Erzegovina15 novembre200015 novembre2001
Botswana5 giugno19975 giugno1998
Brasile18 giugno196518 giugno1966
Bulgaria23 marzo199923 marzo2000
Burkina Faso25 agosto199725 agosto1998
Burundi11 marzo1963 S11 marzo1963
Cambogia23 agosto199923 agosto2000
Camerun3 settembre1962 S3 settembre1962
Canada14 luglio195914 luglio1960
Capo Verde3 aprile1979 S3 aprile1979
Ceca, Repubblica6 agosto19966 agosto1997
Ciad8 giugno19618 giugno1962
Cile1° febbraio19991° febbraio2000
Cina12 agosto202212 agosto2023
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macaobc20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro23 settembre1960 S23 settembre1960
Colombia7 giugno19637 giugno1964
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)20 giugno200120 giugno2002
Cook, Isole12 giugno201512 giugno2016
Costa Rica4 maggio19594 maggio1960
Côte d’Ivoire5 maggio19615 maggio1962
Croazia5 marzo19975 marzo1998
Cuba2 giugno19582 giugno1959
Danimarca17 gennaio195817 gennaio1959
Groenlandia17 gennaio195817 gennaio1959
Isole Faeröer17 gennaio195817 gennaio1959
Dominica28 febbraio1983 S28 febbraio1983
Dominicana, Repubblica23 giugno195823 giugno1959
Ecuador5 febbraio19625 febbraio1963
Egitto23 ottobre195823 ottobre1959
El Salvador18 novembre195818 novembre1959
Emirati Arabi Uniti24 febbraio199724 febbraio1998
Eritrea22 febbraio200022 febbraio2001
Estonia7 febbraio19967 febbraio1997
Eswatini28 febbraio197928 febbraio1980
Etiopia24 marzo199924 marzo2000
Figi19 aprile1974 S19 aprile1974
Filippine17 novembre196017 novembre1961
Finlandia27 maggio196027 maggio1961
Francia*18 dicembre196918 dicembre1970
Guadalupa27 novembre197427 novembre1974
Guayana francese27 novembre197427 novembre1974
Martinica27 novembre197427 novembre1974
Nuova Caledonia27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
Riunione27 novembre197427 novembre1974
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Gabon29 maggio196129 maggio1962
Gambia4 settembre20004 settembre2001
Georgia23 settembre199623 settembre1997
Germania22 giugno195922 giugno1960
Ghana15 dicembre195815 dicembre1959
Giamaica26 dicembre1962 S26 dicembre1962
Giappone19 luglio202210 luglio2023
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Giordania31 marzo195831 marzo1959
Grecia30 marzo196230 marzo1963
Grenada9 luglio1979 S9 luglio1979
Guatemala9 dicembre19599 dicembre1960
Guinea11 luglio196111 luglio1962
Guinea Equatoriale13 agosto200113 agosto2002
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
Guyana8 giugno1966 S8 giugno1966
Haiti4 marzo19584 marzo1959
Honduras4 agosto19584 agosto1959
India18 maggio200018 maggio2001
Indonesia7 giugno19997 giugno2000
Iran13 aprile195913 aprile1960
Iraq15 giugno195915 giugno1960
Irlanda11 giugno195811 giugno1959
Islanda29 novembre196029 novembre1961
Israele10 aprile195810 aprile1959
Italia15 marzo196815 marzo1969
Kazakistan18 maggio200118 maggio2002
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Kirghizistan18 febbraio199918 febbraio2000
Kiribati3 febbraio2000 S3 febbraio2000
Kuwait21 settembre196121 settembre1962
Lesotho14 giugno200114 giugno2002
Lettonia27 gennaio199227 gennaio1993
Libano1° giugno19771° giugno1978
Liberia25 maggio196225 maggio1963
Libia13 giugno196113 giugno1962
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo24 luglio196424 luglio1965
Macedonia del Nord15 luglio200315 luglio2004
Madagascar6 giugno20076 giugno2008
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Maldive4 gennaio20134 gennaio2014
Mali28 maggio196228 maggio1963
Malta4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Marocco1° dicembre19661° dicembre1967
Mauritania3 aprile19973 aprile1998
Maurizio2 dicembre1969 S2 dicembre1969
Messico1° giugno19591° giugno1960
Moldova10 marzo199310 marzo1994
Mongolia15 marzo200515 marzo2006
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico6 giugno19776 giugno1978
Namibia15 novembre200015 novembre2001
Nauru5 settembre1968 S5 settembre1968
Nepal30 agosto200730 agosto2008
Nicaragua31 ottobre196731 ottobre1968
Niger23 marzo196223 marzo1963
Nigeria17 ottobre1960 S17 ottobre1960
Norvegia14 aprile195814 aprile1959
Nuova Zelanda14 giugno196814 giugno1969
Niue14 giugno196814 giugno1969
Tokelau14 giugno196814 giugno1969
Oman21 luglio200521 luglio2006
Paesi Bassi
Curaçao18 febbraio195918 febbraio1960
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
18 febbraio195918 febbraio1960
Sint Maarten18 febbraio195918 febbraio1960
Pakistan15 febbraio196015 febbraio1961
Panama16 maggio196616 maggio1967
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S1° maggio1976
Paraguay16 maggio196816 maggio1969
Perù6 dicembre19606 dicembre1961
Polonia30 luglio195830 luglio1959
Portogallo23 novembre195923 novembre1960
Qatar2 febbraio20072 febbraio2008
Regno Unito30 dicembre195717 gennaio1959
Anguilla20 agosto195817 gennaio1959
Bermuda10 giugno195817 gennaio1959
Gibilterra10 giugno195817 gennaio1959
Guernesey17 marzo195917 marzo1959
Isola di Man17 marzo195917 marzo1959
Isole Falkland8 luglio195817 gennaio1959
Isole Vergini britanniche8 luglio195817 gennaio1959
Jersey17 marzo195917 marzo1959
Montserrat10 giugno195817 gennaio1959
Sant’Elena10 giugno195817 gennaio1959
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1965
Romania3 agosto19983 agosto1999
Ruanda18 settembre1962 S18 settembre1962
Russia2 luglio19982 luglio1999
Saint Kitts e Nevis12 ottobre200012 ottobre2001
Saint Lucia14 maggio1980 S14 maggio1980
Saint Vincent e Grenadine21 ottobre1998 S31 maggio1995
Salomone, Isole13 aprile201213 aprile2013
Samoa30 giugno200830 giugno2009
San Marino1° febbraio19951° febbraio1996
São Tomé e Príncipe4 maggio20054 maggio2006
Seicelle6 febbraio1978 S6 febbraio1978
Senegal28 luglio196128 luglio1962
Serbia10 luglio200310 luglio2004
Sierra Leone13 giugno1961 S13 giugno1961
Siria23 ottobre195823 ottobre1959
Slovacchia29 settembre199729 settembre1998
Slovenia24 giugno199724 giugno1998
Somalia18 novembre1960 S18 novembre1960
Spagna6 novembre19676 novembre1968
Sri Lanka7 gennaio20037 gennaio2004
Stati Uniti*25 settembre199125 settembre1992
Sudafrica5 marzo19975 marzo1998
Sudan22 ottobre197022 ottobre1971
Sudan del Sud29 aprile201229 aprile2013
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia2 giugno19582 giugno1959
Svizzera18 luglio195818 luglio1959
Tagikistan23 settembre199923 settembre2000
Tanzina22 giugno1964 S22 giugno1964
Thailandia2 dicembre19692 dicembre1970
Togo10 luglio199910 luglio2000
Trinidad e Tobago24 maggio1963 S24 maggio1963
Tunisia12 gennaio195912 gennaio1960
Turchia29 marzo196129 marzo1962
Turkmenistan15 maggio199715 maggio1998
Ucraina14 dicembre200014 dicembre2001
Uganda4 giugno1963 S4 giugno1963
Ungheria4 gennaio19944 gennaio1995
Uruguay22 novembre196822 novembre1969
Uzbekistan15 dicembre199715 dicembre1998
Vanuatu28 agosto200628 agosto2007
Venezuela16 novembre196416 novembre1965
Vietnam14 luglio2020 A14 luglio2021
Yemend14 aprile1969 S14 aprile1969
Zambia22 febbraio196522 febbraio1966
Zimbabwe27 agosto199827 agosto1999
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro:www.ilo.org> Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 25 nov. 1959 al 30 giu. no 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
b Applicabile senza modifica.
c Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
d 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica Araba dello Yemen e della Repubblica
Democratica Popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.

Footnotes

  1. RU 1958 505

  2. RS 0.822.713.9

  3. RS 0.311.37

  4. RS 0.311.371

  5. RS 0.120

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