Convenzione n.100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile

0.822.720.0Multilateral International Treaty25 ott 1973

Adottata a Ginevra il 29 giugno 1951
Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 19721
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 25 ottobre 1972
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 ottobre 1973

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione;

avendo deciso d’accettare diverse proposte circa il principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile per un lavoro equivalente, problema inserito al punto settimo dell’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso d’incorporare tali proposte in una convenzione internazionale;

accetta, in questo ventinovesimo giorno del giugno millenovecentocinquantuno, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulla parità di rimunerazione, 1951.

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

  1. il termine «rimunerazione» comprende il salario o trattamento ordinario, di base o minimo, e tutti gli altri profitti, pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo;
  2. la locuzione «parità di rimunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile» si riferisce alle aliquote di rimunerazione, stabilite senza discriminazioni fondate sul sesso.
Art. 2
  1. Ogni Membro dovrà, con mezzi adeguati ai metodi vigenti per la determinazione delle aliquote di rimunerazione, promuovere e, in quanto compatibile con detti metodi, garantire a tutti i lavoratori l’applicazione del principio della parità di rimunerazione, per lavoro uguale, fra manodopera maschile e femminile.
  2. Detto principio potrà essere applicato per mezzo:
    1. della legislazione nazionale;
    2. di qualunque sistema per la determinazione della rimunerazione, stabilita o riconosciuta dalla legislazione;
    3. di contratti collettivi fra datori di lavoro e lavoratori; oppure
    4. di una combinazione di questi mezzi.
Art. 3
  1. Qualora tali mezzi siano atti ad agevolare l’applicazione della presente convenzione, saranno presi provvedimenti per promuovere la valutazione oggettiva degli impieghi in base ai lavori pertinenti.
  2. I metodi di valutazione potranno essere oggetto di decisioni, sia ad opera delle autorità competenti a determinare le aliquote di rimunerazione, sia, se quest’ultime sono stabilite in virtù di contratti collettivi, ad opera delle parti contraenti.
  3. Le differenze fra le aliquote di rimunerazione, rispondenti, prescindendo dal sesso, alle differenze rilevate da siffatta valutazione oggettiva, non si avranno per contrarie al principio della parità di rimunerazione fra manodopera maschile e femminile.
Art. 4

Ciascun Membro coopererà adeguatamente con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, nell’intento di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 5

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarle.

Art. 6
  1. La presente convenzione vincolerà soltanto quei Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
  3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascuno Stato, dodici mesi dopo la registrazione della sua ratificazione.
Art. 7
  1. Le dichiarazioni, comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro2dovranno indicare:
    1. i territori per cui il Membro interessato s’impegna ad applicare senza modificazioni le disposizioni convenzionali;
    2. i territori per cui s’impegna ad applicare con modificazioni le disposizioni convenzionali e il contenuto di tali modificazioni;
    3. i territori cui ritiene inapplicabile la convenzione ed i motivi della negata applicazione;
    4. i territori per cui si riserva di decidere, dopo esame più attento delle condizioni dei medesimi.
  2. Gli impegni menzionati nel presente articolo paragrafo 1 capoversi a) e b) costituiscono parti integranti della ratificazione e esplicheranno identici effetti.
  3. Ciascun Membro potrà rinunziare, con una nuova dichiarazione, a tutte o parte delle riserve contenute nella dichiarazione precedente in virtù del presente articolo paragrafo 1 capoversi b), c) e d).
  4. Ciascun Membro potrà, nei periodi in cui la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini delle dichiarazioni precedenti e indicante le condizioni in territori determinati.
Art. 8
  1. Le dichiarazioni notificate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro3devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; la dichiarazione indicante che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni deve precisare il contenuto di tali modificazioni.
  2. Il Membro o i Membri ovvero l’autorità internazionale interessati potranno rinunziare in tutto o in parte, con dichiarazione successiva, al diritto d’invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.
  3. Il Membro o i Membri ovvero l’autorità internazionale interessati potranno, nei periodi in cui la Convenzione potrà essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 9, notificare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante, in qualsiasi altro aspetto, i termini di una dichiarazione precedente e indicante le condizioni quanto all’applicazione della presente convenzione.
Art. 9
  1. I Membri che hanno ratificato la presente convenzione possono disdirla allo spirare del decennio successivo all’entrata in vigore iniziale, con istrumento notificato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro che provvederà a registrarlo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
  2. I Membri che hanno ratificato la presente convenzione, se tralasciano, nell’anno successivo al decennio menzionato nel paragrafo precedente, d’usare la disdetta prevista nel presente articolo, saranno vincolati per un nuovo decennio e, successivamente, potranno disdire la presente convenzione allo spirare di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 10
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione omonima la registrazione di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale avvertirà i Membri dell’Organizzazione della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 11

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete circa le ratificazioni, le dichiarazioni e gli istrumenti di disdetta da lui registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se occorra iscrivere nell’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 13
  1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una convenzione modificante totalmente o parzialmente la presente, e salve le disposizioni contrarie della nuova convenzione:
    1. la ratificazione, da parte di un Membro, della convenzione modificante implicherebbe di diritto, nonostante l’articolo 9, la disdetta della presente convenzione, sempreché la convenzione modificante sia entrata in vigore;
    2. a contare dall’entrata in vigore della convenzione modificante, la presente convenzione non potrebbe più essere ratificata dai Membri.
  2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’avranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione modificante.
Art. 14

Le versioni in lingua francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan22 agosto196922 agosto1970
Albania3 giugno19573 giugno1958
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Antigua e Barbuda2 maggio20032 maggio2004
Arabia Saudita15 giugno197815 giugno1979
Argentina24 settembre195624 settembre1957
Armenia29 luglio199429 luglio1995
Australia*10 dicembre197410 dicembre1975
Isola di Norfolka8 febbraio19968 febbraio1996
Austria29 ottobre195329 ottobre1954
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bahamas14 giugno200114 giugno2002
Bangladesh28 gennaio199828 gennaio1999
Barbados19 settembre197419 settembre1975
Belarus21 agosto195621 agosto1957
Belgio23 maggio195223 maggio1953
Belize22 giugno199922 giugno2000
Benin16 maggio196816 maggio1969
Bolivia15 novembre197315 novembre1974
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Botswana5 giugno19975 giugno1998
Brasile25 aprile195725 aprile1958
Bulgaria7 novembre19557 novembre1956
Burkina Faso30 giugno196930 giugno1970
Burundi25 giugno199325 giugno1994
Cambogia23 agosto199923 agosto2000
Camerun25 maggio197025 maggio1971
Canada16 novembre197216 novembre1973
Capo Verde16 ottobre1979 S16 ottobre1979
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Ciad29 marzo196629 marzo1967
Cile20 settembre197120 settembre1972
Cina*2 novembre19902 novembre1991
Macaoab20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro19 novembre198719 novembre1988
Colombia7 giugno19637 giugno1964
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)16 giugno196916 giugno1970
Corea (Sud)8 dicembre19978 dicembre1998
Costa Rica2 giugno19602 giugno1961
Côte d’Ivoire5 maggio19615 maggio1962
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba13 gennaio195413 gennaio1955
Danimarca*22 giugno196022 giugno1961
Dominica28 febbraio198328 febbraio1984
Dominicana, Repubblica22 settembre195322 settembre1954
Ecuador11 marzo195711 marzo1958
Egitto26 luglio196026 luglio1961
El Salvador12 ottobre200012 ottobre2001
Emirati Arabi Uniti24 febbraio199724 febbraio1998
Eritrea22 febbraio200022 febbraio2001
Estonia10 maggio199610 maggio1997
Etiopia24 marzo199924 marzo2000
Eswatini5 giugno19815 giugno1982
Figi17 aprile200217 aprile2003
Filippine29 dicembre195329 dicembre1954
Finlandia14 gennaio196314 gennaio1964
Francia*10 marzo195310 marzo1954
Nuova Caledonia27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Gabon13 giugno196113 giugno1962
Gambia4 settembre20004 settembre2001
Georgia22 giugno1993 S22 giugno1993
Germania*8 giugno19568 giugno1957
Ghana14 marzo196814 marzo1969
Giamaica14 gennaio197514 gennaio1976
Giappone24 agosto196724 agosto1968
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Giordania22 settembre196622 settembre1967
Grecia6 giugno19756 giugno1976
Grenada25 ottobre199425 ottobre1995
Guatemala2 agosto19612 agosto1962
Guinea11 agosto196711 agosto1968
Guinea equatoriale12 giugno198512 giugno1986
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
Guyana13 giugno197513 giugno1976
Haiti4 marzo19584 marzo1959
Honduras9 agosto19569 agosto1957
India25 settembre195825 settembre1959
Indonesia11 agosto195811 agosto1959
Iran10 giugno197210 giugno1973
Iraq28 agosto196328 agosto1964
Irlanda18 dicembre197418 dicembre1975
Islanda17 febbraio195817 febbraio1959
Isole Salomone13 aprile201213 aprile2013
Israele9 giugno19659 giugno1966
Italia8 giugno19568 giugno1957
Kazakstan18 maggio200118 maggio2002
Kenya7 maggio20017 maggio2002
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Kiribati17 giugno200917 giugno2010
Laos13 giugno200813 giugno2009
Lesotho27 gennaio199827 gennaio1999
Lettonia27 gennaio199227 gennaio1993
Libano1° giugno19771° giugno1978
Liberia13 giugno202213 giugno2023
Libia20 giugno196220 giugno1963
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo23 agosto196723 agosto1968
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar10 agosto196210 agosto1963
Malawi22 marzo196522 marzo1966
Malaysia9 settembre19979 settembre1998
Maldive4 gennaio20134 gennaio2014
Mali12 luglio196812 luglio1969
Malta9 giugno19889 giugno1989
Marocco11 maggio197911 maggio1980
Mauritania3 dicembre20013 dicembre2002
Maurizio18 dicembre200218 dicembre2003
Messico23 agosto195223 agosto1953
Moldova23 marzo200023 marzo2001
Mongolia3 giugno19693 giugno1970
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico6 giugno19776 giugno1978
Namibia6 aprile20106 aprile2011
Nepal10 giugno197610 giugno1977
Nicaragua31 ottobre196731 ottobre1968
Niger9 agosto19669 agosto1967
Nigeria8 maggio19748 maggio1975
Norvegia24 settembre195924 settembre1960
Nuova Zelanda*3 giugno19833 giugno1984
Tokelau3 giugno19833 giugno1984
Paesi Bassi16 giugno197116 giugno1972
Pakistan11 ottobre200111 ottobre2002
Panama3 giugno19583 giugno1959
Papua Nuova Guinea2 giugno20002 giugno2001
Paraguay24 giugno196424 giugno1965
Perù1° febbraio19601° febbraio1961
Polonia25 ottobre195425 ottobre1955
Portogallo*20 febbraio196720 febbraio1968
Regno Unito*15 giugno197115 giugno1972
Gibilterra3 maggio19783 maggio1978
Isola di Man12 novembre197412 novembre1974
Jersey12 novembre197412 novembre1974
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1965
Romania28 maggio195728 maggio1958
Ruanda2 dicembre19802 dicembre1981
Russia30 aprile195630 aprile1957
Saint Kitts e Nevis25 agosto200025 agosto2001
Saint Lucia18 agosto198318 agosto1984
Saint Vincent e Grenadine4 dicembre20014 dicembre2002
Samoa30 giugno200830 giugno2009
San Marino23 maggio198523 maggio1986
São Tomé e Príncipe1° giugno1982 S1° giugno1982
Seicelle23 novembre199923 novembre2000
Senegal22 ottobre196222 ottobre1963
Serbia24 novembre2000 S23 maggio1953
Sierra Leone15 novembre196815 novembre1969
Singapore30 maggio200230 maggio2003
Siria7 giugno19577 giugno1958
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna6 novembre19676 novembre1968
Sri Lanka1° aprile19931° aprile1994
Sudafrica30 marzo200030 marzo2001
Sudan22 ottobre197022 ottobre1971
Sudan del Sud29 aprile201229 aprile2013
Svezia20 giugno196220 giugno1963
Svizzera25 ottobre197225 ottobre1973
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzania26 febbraio200226 febbraio2003
Thailandia8 febbraio19998 febbraio2000
Timor Est10 maggio201610 maggio2017
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinidad e Tobago29 maggio199729 maggio1998
Tunisia11 ottobre196811 ottobre1969
Turchia19 luglio196719 luglio1968
Turkmenistan15 maggio199715 maggio1998
Ucraina10 agosto195610 agosto1957
Uganda2 giugno20052 giugno2006
Ungheria8 giugno19568 giugno1957
Uruguay16 novembre198916 novembre1990
Uzbekistan13 luglio1992 S13 luglio1992
Vanuatu28 luglio200628 luglio2007
Venezuela10 agosto198210 agosto1983
Vietnam7 ottobre19977 ottobre1998
Yemen (Sana'a)29 luglio197629 luglio1977
Zambia20 giugno197220 giugno1973
Zimbabwe14 dicembre198914 dicembre1990
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro www.ilo.org > Normes du travail > NORMLEX > Intruments > Conventions et Recommandations à jour oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna
a Applicabile senza modifica.
b Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

Footnotes

  1. RU 1973 1601

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.120

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