Convenzione n. 98 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva

0.822.719.9Multilateral International Treaty17 ago 2000

Conclusa a Ginevra il 1° luglio 1949
Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 19991
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000

(Stato 31 agosto 2023)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi l’8 giugno 1949, nella sua trentaduesima sessione;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

Dopo avere deciso che tali proposte prenderebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantanove, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sul diritto sindacale e sul diritto di negoziazione collettiva, 1949:

Art. 1
  1. I lavoratori devono beneficiare di una protezione adeguata contro tutti gli atti di discriminazione tendenti a pregiudicare la libertà sindacale in materia d’impiego.
  2. Siffatta protezione deve segnatamente essere applicata nel caso di atti aventi lo scopo di:
    1. subordinare l’impiego di un lavoratore alla condizione che egli non si affili ad un’associazione di lavoratori o cessi di appartenervi;
    2. licenziare un lavoratore o arrecargli pregiudizio in qualsiasi altro modo, a causa della sua affiliazione sindacale o della sua partecipazione ad attività sindacali fuori dalle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante le ore di lavoro.
Art. 2
  1. Le associazioni di lavoratori e di datori di lavoro devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto di ingerenza delle une nei confronti delle altre, sia direttamente, sia mediante loro agenti o membri, nella loro formazione, nel loro funzionamento e nella loro amministrazione.
  2. Sono segnatamente parificati agli atti d’ingerenza ai sensi del presente articolo le misure intese a provocare l’istituzione di associazioni di lavoratori dominate da un datore di lavoro o da un’associazione di datori di lavoro, o a sostenere associazioni di lavoratori mediante mezzi finanziari o altrimenti, al fine di sottoporre tali associazioni al controllo di un datore di lavoro o di un’associazione di datori di lavoro.
Art. 3

Organismi appropriati alle condizioni nazionali devono essere istituiti, se necessario, al fine di assicurare l’osservanza del diritto sindacale definito dagli articoli precedenti.

Art. 4

Misure appropriate alle condizioni nazionali devono essere prese, se necessario, al fine di incoraggiare e promuovere il maggiore sviluppo e la maggiore utilizzazione possibili di procedure di negoziazione volontaria di contratti collettivi tra i datori di lavoro e le associazioni di datori di lavoro da una parte, e le associazioni di lavoratori dall’altra, al fine di disciplinare le condizioni d’impiego.

Art. 5
  1. Le garanzie previste dalla presente Convenzione si applicano alle forze armate o alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.
  2. Conformemente ai principi di cui all’articolo 19 paragrafo 8 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro2, la ratifica di questa Convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, consuetudine o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente Convenzione.
Art. 6

La presente Convenzione non concerne la situazione dei funzionari pubblici e non può in alcun modo essere interpretata in modo da arrecare pregiudizio ai loro diritti o al loro statuto.

Art. 7

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Art. 8
  1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
  2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Membri da parte del Direttore generale.
  3. Di conseguenza, essa entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratifica.
Art. 9
  1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente all’articolo 35 paragrafo 2 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro3, devono indicare:
    1. i territori per i quali il Membro interessato si impegna affinché le disposizioni della Convenzione siano applicate senza modifica;
    2. i territori per i quali esso si impegna affinché siano applicate le disposizioni modificate della Convenzione e in che cosa consistono le modifiche;
    3. i territori per i quali la Convenzione non è applicabile e, in tali casi, le ragioni dell’inapplicabilità;
    4. i territori per i quali esso fa salva la propria decisione in attesa di un esame più approfondito della situazione concernente siffatti territori.
  2. Gli impegni di cui al paragrafo 1 capoversi a) e b) del presente articolo sono considerati parti integranti della ratifica ed esplicano effetti identici.
  3. Ciascun Membro può rinunciare mediante una nuova dichiarazione a tutte le riserve contenute nella sua dichiarazione precedente o a parte di esse, in virtù del paragrafo 1 capoversi b), c) e d) del presente articolo.
  4. Ciascun Membro può, durante i periodi in cui la presente Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di qualsiasi dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in determinati territori.
Art. 10
  1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro conformemente all’articolo 35 paragrafi 4 e 5 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro4devono indicare se le disposizioni della Convenzione sono applicate nel territorio con o senza modifiche; qualora indicasse che le disposizioni della Convenzione si applicano fatte salve le modifiche, la dichiarazione deve specificare in che cosa consistono dette modifiche.
  2. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare in tutto o in parte, mediante un’ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
  3. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi nei quali la Convenzione può essere denunciata conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione modificante in altro modo i termini di una dichiarazione precedente ed esponendo la situazione in merito all’applicazione di tale Convenzione.
Art. 11
  1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla scaduto un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
  2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al presente articolo.
Art. 12
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denuncie che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 13

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite5, informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica, dichiarazione e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 14

Scaduto ciascun periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro deve presentare alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione e decide se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15
  1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di diritto, nonostante l’articolo 11, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
    2. a partire dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione, la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri.
  2. La presente Convenzione rimane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.
Art. 16

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimenti fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania3 giugno19573 giugno1958
Algeria19 ottobre196219 ottobre1963
Angola4 giugno19764 giugno1977
Antigua e Barbuda2 febbraio19832 febbraio1984
Argentina24 settembre195624 settembre1957
Armenia12 novembre200312 novembre2004
Australia28 febbraio197328 febbraio1974
Isola di Norfolka15 giugno197315 giugno1973
Austria10 novembre195110 novembre1952
Azerbaigian19 maggio199219 maggio1993
Bahamas25 maggio197625 maggio1977
Bangladesh22 giugno197222 giugno1973
Barbados8 maggio19678 maggio1968
Belarus6 novembre19566 novembre1957
Belgio10 dicembre195310 dicembre1954
Belize15 dicembre198315 dicembre1984
Benin16 maggio196816 maggio1969
Bolivia15 novembre197315 novembre1974
Bosnia e Erzegovina2 giugno19932 giugno1994
Botswana22 dicembre199722 dicembre1998
Brasile18 novembre195218 novembre1953
Bulgaria8 giugno19598 giugno1960
Burkina Faso16 aprile196216 aprile1963
Burundi10 ottobre199710 ottobre1998
Cambogia23 agosto199923 agosto2000
Camerun3 settembre19623 settembre1963
Canada14 giugno201714 giugno2018
Capo Verde3 aprile19793 aprile1980
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Ciad8 giugno19618 giugno1962
Cile1° febbraio19991° febbraio2000
Cina
Hong Konga1° luglio19971° luglio1997
Macaoa20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro24 maggio196624 maggio1967
Colombia16 novembre197616 novembre1977
Comore23 ottobre197823 ottobre1979
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)16 giugno196916 giugno1970
Corea del Sud20 aprile2021 A20 aprile2022
Costa Rica2 giugno19602 giugno1961
Côte d’Ivoire5 maggio19615 maggio1962
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba29 aprile195229 aprile1953
Danimarca15 agosto195515 agosto1956
Isole Faeröera28 settembre196028 settembre1960
Dominica28 febbraio198328 febbraio1984
Dominicana, Repubblica22 settembre195322 settembre1954
Ecuador28 maggio195928 maggio1960
Egitto3 luglio19543 luglio1955
El Salvador6 settembre20066 settembre2007
Eritrea22 febbraio200022 febbraio2000
Estonia22 marzo199422 marzo1995
Eswatini26 aprile197826 aprile1979
Etiopia4 giugno19634 giugno1964
Figi19 aprile197419 aprile1975
Filippine29 dicembre195329 dicembre1954
Finlandia22 dicembre195122 dicembre1952
Francia26 ottobre195126 ottobre1952
Guadalupaa27 aprile195527 aprile1955
Guayana francesea27 aprile195527 aprile1955
Martinicaa27 aprile195527 aprile1955
Nuova Caledoniaa27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francesea27 novembre197427 novembre1974
Riunionea27 aprile195527 aprile1955
St. Pierre e Miquelona27 novembre197427 novembre1974
Territori Australi e Antartici
Francesia
13 marzo199013 marzo1990
Gabon29 maggio196129 maggio1962
Gambia4 settembre20004 settembre2001
Georgia22 giugno199322 giugno1994
Germania8 giugno19568 giugno1957
Ghana2 luglio19592 luglio1960
Giamaica26 dicembre196226 dicembre1963
Giappone20 ottobre195320 ottobre1954
Gibuti3 agosto19783 agosto1979
Giordania12 dicembre196812 dicembre1969
Grecia30 marzo196230 marzo1963
Grenada9 luglio19799 luglio1980
Guatemala13 febbraio195213 febbraio1953
Guinea26 marzo195926 marzo1960
Guinea equatoriale13 agosto200113 agosto2002
Guinea-Bissau21 febbraio197721 febbraio1978
Guyana8 giugno19668 giugno1967
Haiti12 aprile195712 aprile1958
Honduras27 giugno195627 giugno1957
Indonesia15 luglio195715 luglio1958
Iraq27 novembre196227 novembre1963
Irlanda4 giugno19554 giugno1956
Islanda15 luglio195215 luglio1953
Israele28 gennaio195728 gennaio1958
Italia13 maggio195813 maggio1959
Kazakstan18 maggio200118 gennaio2002
Kenya13 gennaio196413 gennaio1965
Kirghizistan31 marzo199231 marzo1993
Kiribati3 febbraio20003 febbraio2001
Kuwait9 agosto20079 agosto2008
Lesotho31 ottobre196631 ottobre1967
Lettonia27 gennaio199227 gennaio1993
Libano1° giugno19771° giugno1978
Liberia25 maggio196225 maggio1963
Libia20 giugno196220 giugno1963
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo3 marzo19583 marzo1959
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar3 giugno19983 giugno1999
Malawi22 marzo196522 marzo1966
Malaysia5 giugno19615 giugno1962
Maldive4 gennaio20134 gennaio2014
Mali2 marzo19642 marzo1965
Malta4 gennaio19654 gennaio1966
Marocco20 maggio195720 maggio1958
Mauritania3 dicembre20013 dicembre2002
Maurizio2 dicembre19692 dicembre1970
Messico23 novembre201823 novembre2019
Moldova12 agosto199612 agosto1997
Mongolia3 giugno19693 giugno1970
Montenegro3 giugno2006 A3 giugno2006
Mozambico23 dicembre199623 dicembre1997
Namibia3 gennaio19953 gennaio1996
Nepal11 novembre199611 novembre1997
Nicaragua31 ottobre196731 ottobre1968
Niger23 marzo196223 marzo1963
Nigeria17 ottobre196017 ottobre1961
Norvegia17 febbraio195517 febbraio1956
Nuova Zelanda9 giugno20039 giugno2004
Paesi Bassi22 dicembre199322 dicembre1994
Pakistan26 maggio195226 maggio1953
Panama16 maggio196616 maggio1967
Papua Nuova Guinea1° maggio19761° maggio1977
Paraguay21 marzo196621 marzo1967
Perù13 marzo196413 marzo1965
Polonia25 febbraio195725 febbraio1958
Portogallo1° luglio19641° luglio1965
Regno Unito30 giugno195018 luglio1951
Anguillaa4 febbraio19634 febbraio1963
Bermudaa15 gennaio196315 gennaio1963
Falkland, Isolea18 febbraio196318 febbraio1963
Gibilterraa19 giugno195819 giugno1958
Guerneseya30 giugno195030 giugno1950
Isola di Mana30 giugno195030 giugno1950
Jerseya30 giugno195030 giugno1950
Montserrata26 novembre196226 novembre1962
Sant’Elenaa17 giugno196617 giugno1966
Vergini britanniche, Isolea12 giugno196412 giugno1964
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1965
Romania26 novembre195826 novembre1959
Ruanda8 novembre19888 novembre1989
Russia10 agosto195610 agosto1957
Saint Kitts e Nevis4 settembre20004 settembre2001
Saint Lucia14 maggio198014 maggio1981
Saint Vincent e Grenadine21 ottobre1998 S31 maggio1995
Salomone, Isole13 aprile201213 aprile2013
Samoa30 giugno200830 giugno2009
San Marino19 dicembre198619 dicembre1987
São Tomé e Príncipe17 giugno199217 giugno1993
Seicelle4 ottobre19994 ottobre2000
Senegal28 luglio196128 luglio1962
Serbia24 novembre2000 S23 luglio1959
Sierra Leone13 giugno196113 giugno1962
Singapore25 ottobre196525 ottobre1966
Siria7 giugno19577 giugno1958
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Somalia20 marzo201420 marzo2015
Spagna20 aprile197720 aprile1978
Sri Lanka13 dicembre197213 dicembre1973
Sudafrica19 febbraio199619 febbraio1997
Sudan18 giugno195718 giugno1958
Sudan del Sud29 aprile201229 aprile2012
Suriname5 giugno19965 giugno1997
Svezia18 luglio195018 luglio1951
Svizzera17 agosto199917 agosto2000
Tagikistan26 novembre199326 novembre1994
Tanzania30 gennaio196230 gennaio1963
Timor-Leste16 giugno200916 giugno2010
Togo8 novembre19838 novembre1984
Trinidad e Tobago24 maggio196324 maggio1964
Tunisia15 maggio195715 maggio1958
Turchia23 gennaio195223 gennaio1953
Turkmenistan15 maggio199715 maggio1998
Ucraina14 settembre195614 settembre1957
Uganda4 giugno19634 giugno1964
Ungheria6 giugno19576 giugno1958
Uruguay18 marzo195418 marzo1955
Uzbekistan13 luglio199213 luglio1993
Vanuatu28 agosto200628 agosto2007
Venezuela19 dicembre196819 dicembre1969
Vietnam5 luglio20195 luglio2020
Yemen14 aprile196914 aprile1970
Zambia2 settembre19962 settembre1997
Zimbabwe27 agosto199827 agosto1999
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.
a Applicazione senza modifiche.

Footnotes

  1. RU 2001 1359

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.120

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