Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale

0.822.719.7Multilateral International Treaty25 mar 1976

Conchiusa in San Francisco il 9 luglio 1948
Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 19741
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 25 marzo 1975
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1976

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza internazionale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a San Francisco dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 17 giugno 1948 nella sua trentunesima sessione;

dopo aver deciso d’adottare sotto forma di convenzione diverse proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, problema che costituisce il settimo punto dell’ordine del giorno della sessione;

considerato che il preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi suscettibili di migliorare le condizioni dei lavoratori e di garantire la pace, «l’affermazione del principio della libertà sindacale»;

considerando che la dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che «la libertà d’espressione e d’associazione è una condizione indispensabile per un
progresso sostenuto»;

considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato unanimamente i principi che devono essere la base del disciplinamento internazionale;

considerando che l’assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dodicesima sessione, ha adottato tali principi e ha invitato l’Organizzazione internazionale del Lavoro a continuare tutti gli sforzi per adottare il più presto possibile una o più convenzioni internazionali;

adotta, nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantotto, la convenzione che segue denominata Convenzione sulla libertà e la protezione del diritto sindacale, 1948.

Parte I Libertà sindacale

Art. 1

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale entra in vigore la presente convenzione s’impegna a dar effetto alle disposizioni seguenti.

Art. 2

I lavoratori e i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di sorta, hanno il diritto, senza alcuna preautorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta come anche il diritto di affiliarsi a tali organizzazione, all’unica condizione di conformarsi agli statuti di quest’ultime.

Art. 3
  1. Le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri
    rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il proprio programma d’azione.
  2. Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento di natura tale da limitare tale diritto o da pregiudicarne l’esercizio legale.
Art. 4

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro non soggiaciono a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

Art. 5

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni come anche il diritto di affiliarsi; ogni organizzazione, federazione e confederazione ha il diritto di affiliarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 che precedono s’applicano alle federazioni e alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7

L’acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinata a condizioni di natura tale da porre in causa l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 8
  1. Nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro rispettive organizzazioni devono rispettare la legalità verso altre persone o collettività organizzate.
  2. La legislazione nazionale non dev’essere pregiudicata né applicata in modo da recare pregiudizio alle garanzie previste nella presente convenzione.
Art. 9
  1. Le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicano alle forze armate e alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.
  2. Conformemente ai principi sanciti dal paragrafo 8 dell’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la ratificazione di questa convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, costume o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.
Art. 10

Nella presente convenzione, il termine «organizzazione» significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che persegue la finalità di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Parte II Protezione del diritto sindacale

Art. 11

Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti necessari adeguati per assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

Parte III Provvedimenti diversi

Art. 12
  1. Riguardo ai territori menzionati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro2così come è stata emendata mediante l’istrumento d’emendamento alla costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, esclusi i territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto emendato articolo, ciascun membro dell’Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, contemporaneamente con la ratificazione, o entro il più breve termine possibile dopo di essa, una dichiarazione che menzioni:
    1. i territori per i quali esso si impegna a far applicare immodificate le disposizioni della convenzione;
    2. i territori per i quali esso si impegna a far applicare le disposizioni modificate della convenzione e la menzione di tali modificazioni;
    3. i territori per i quali la convenzione è inapplicabile e, in tal caso, la motivazione dell’inapplicabilità;
    4. i territori per i quali esso riserva la propria decisione.
  2. Gli impegni menzionati ai capoversi a e b del paragrafo 1 del presente articolo sono considerati parti integranti della ratificazione e produrranno effetti identici.
  3. Ciascun Membro può rinunciare mediante nuova dichiarazione a tutte le riserve o a parte di esse contenute nella dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b, c e d, del presente articolo.
  4. Ciascun Membro può, durante il periodo nel quale la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi il termine di qualsiasi dichiarazione precedente e menzionante le situazioni in determinati territori.
Art. 13
  1. Se i problemi trattati dalla presente convenzione entrano nel quadro delle competenze di autorità di un territorio non metropolitano, il membro responsabile dei rapporti internazionali di tale territorio, d’intesa con il governo del medesimo, può comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d’accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi della presente convenzione.
  2. La dichiarazione d’accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
    1. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio collocato sotto la loro autorità congiunta;
    2. da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio in virtù di disposizioni della Carta delle Nazioni Unite3o di qualsiasi altra disposizione vigente per questo territorio.
  3. Le dichiarazioni fatte al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione sono applicate al territorio con o senza modificazione; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazione, essa deve specificare in che consistono tali modificazioni.
  4. Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare interamente o parzialmente mediante dichiarazione successiva al diritto d’invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.
  5. Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi per i quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi qualsiasi dichiarazione precedente e menzioni la situazione riguardante l’applicazione della convenzione.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 14

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 15
  1. La presente convenzione vincola unicamente i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che han fatto registrare la ratificazione da parte del Direttore generale.
  2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni dei due membri sono state registrate dal Direttore generale.
  3. Successivamente, la convenzione entra in vigore per ciascun membro, dodici mesi in cui è stata registrata la ratificazione.
Art. 16
  1. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia il periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della
    convenzione mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La disdetta prende effetto a contare dopo la registrazione.
  2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione il quale dopo un anno del decennio menzionato al paragrafo precedente non ricorre alla facoltà di disdetta prevista nel presente articolo è vincolato per un nuovo decennio e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni decennio nelle condizioni previste al presente articolo.
Art. 17
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli vengono comunicate dai membri dell’Organizzazione.
  2. Con la notifica della registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiama l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entra in vigore.
Art. 18

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite4, informazioni complete in merito a qualsiasi ratificazione, dichiarazione e atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19

Alla scadenza di ogni decennio a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e decide se occorre iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della revisione totale o parziale.

Art. 20
  1. Qualora la Conferenza dovesse adottare una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova
    convenzione disponga altrimenti:
    1. la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione concernente la revisione comporta di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 che precede, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova convenzione riguardante la revisione, la presente convenzione cessa d’essere aperta alla ratificazione dei membri.
  2. La presente convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l’avessero ratificata e che non ratifichino la convenzione riguardante la revisione.
Art. 21

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)
Entrata in vigore
Albania3 giugno19573 giugno1958
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola13 giugno200113 giugno2002
Antigua e Barbuda2 febbraio1983 S2 febbraio1983
Argentina18 gennaio196018 gennaio1961
Armenia2 gennaio20062 gennaio2007
Australia28 febbraio197328 febbraio1974
Isola di Norfolk15 giugno197328 febbraio1974
Austria18 ottobre195018 ottobre1951
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bahamas14 giugno200114 giugno2002
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Barbados8 maggio1967 S8 maggio1967
Belarus6 novembre19566 novembre1957
Belgio23 ottobre195123 ottobre1952
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Benin12 dicembre1960 S12 dicembre1960
Bolivia4 gennaio19654 gennaio1966
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Botswana22 dicembre199722 dicembre1998
Bulgaria8 giugno19598 giugno1960
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi25 giugno199325 giugno1994
Cambogia23 agosto199923 agosto2000
Camerun3 settembre1962 S3 settembre1962
Canada23 marzo197223 marzo1973
Capo Verde1° febbraio19991° febbraio2000
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Ciad10 novembre1960 S10 novembre1960
Cile1° febbraio19991° febbraio2000
Cina
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Cipro24 maggio196624 maggio1967
Colombia16 novembre197616 novembre1977
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 giugno200120 giugno2002
Corea del Sud20 aprile2021 A20 aprile2022
Costa Rica2 giugno19602 giugno1961
Côte d'Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba25 giugno195225 giugno1953
Danimarca13 giugno195113 giugno1952
Groenlandia31 maggio195431 maggio1954
Isole Faeröer28 settembre196028 settembre1960
Dominica28 febbraio1983 S28 febbraio1983
Dominicana, Repubblica5 dicembre19565 dicembre1957
Ecuador29 maggio196729 maggio1968
Egitto6 novembre19576 novembre1958
El Salvador6 settembre20066 settembre2007
Eritrea22 febbraio200022 febbraio2001
Estonia22 marzo199422 marzo1995
Eswatini26 aprile1978 S26 aprile1978
Etiopia4 giugno19634 giugno1964
Figi17 aprile200217 aprile2003
Filippine29 dicembre195329 dicembre1954
Finlandia20 gennaio195020 gennaio1951
Francia28 giugno195128 giugno1952
Guadalupa27 aprile195527 aprile1955
Guayana francese27 aprile195527 aprile1955
Martinica27 aprile195527 aprile1955
Nuova Caledonia19 marzo195419 marzo1954
Polinesia francese19 marzo195419 marzo1954
Riunione27 aprile195527 aprile1955
St. Pierre e Miquelon19 marzo195419 marzo1954
Territori Australi e Antartici
Francesi
13 marzo199013 marzo1990
Gabon14 ottobre1960 S14 ottobre1960
Gambia4 settembre20004 settembre2001
Georgia3 agosto19993 agosto2000
Germania20 marzo195720 marzo1958
Ghana2 giugno19652 giugno1966
Giamaica26 dicembre1962 S26 dicembre1962
Giappone14 giugno196514 giugno1966
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Grecia30 marzo196230 marzo1963
Grenada25 ottobre199425 ottobre1995
Guatemala13 febbraio195213 febbraio1953
Guinea21 gennaio1959 S21 gennaio1959
Giunea-Bissau9 giugno20239 giugno2024
Guinea equatoriale13 agosto200113 agosto2002
Guyana25 settembre196725 settembre1968
Haiti5 giugno19795 giugno1980
Honduras27 giugno195627 giugno1957
Indonesia9 giugno19989 giugno1999
Iraq1° giugno20181° giugno2019
Irlanda4 giugno19554 giugno1956
Islanda19 agosto195019 agosto1951
Isole Salomone13 aprile201213 aprile2013
Israele28 gennaio195728 gennaio1958
Italia13 maggio195813 maggio1959
Kazakstan13 dicembre200013 dicembre2001
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Kiribati3 febbraio2000 S3 febbraio2000
Kuwait21 settembre196121 settembre1962
Lesotho*31 ottobre1966 S31 ottobre1966
Lettonia27 gennaio199227 gennaio1993
Liberia25 maggio196225 maggio1963
Libia4 ottobre20004 ottobre2001
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo3 marzo19583 marzo1959
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1° novembre1960 S1° novembre1960
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Maldive4 gennaio20134 gennaio2014
Mali22 settembre1960 S22 settembre1960
Malta4 gennaio19654 gennaio1966
Mauritania20 giugno1961 S20 giugno1961
Maurizio1° aprile20051° aprile2006
Messico1° aprile19501° aprile1951
Moldova12 agosto199612 agosto1997
Mongolia3 giugno19693 giugno1970
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico23 dicembre199623 dicembre1997
Myanmar4 marzo19554 marzo1956
Namibia3 gennaio19953 gennaio1996
Nicaragua31 ottobre196731 ottobre1968
Niger27 febbraio1961 S27 febbraio1961
Nigeria17 ottobre1960 S17 ottobre1960
Norvegia4 luglio19494 luglio1950
Paesi Bassi7 marzo19507 marzo1951
Aruba1° gennaio19861° gennaio1986
Curaçao25 giugno195125 giugno1951
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
25 giugno195125 giugno1951
Sint Maarten25 giugno195125 giugno1951
Pakistan14 febbraio195114 febbraio1952
Panama3 giugno19583 giugno1959
Papua Nuova Guinea2 giugno20002 giugno2001
Paraguay28 giugno196228 giugno1963
Perù2 marzo19602 marzo1961
Polonia25 febbraio195725 febbraio1958
Portogallo14 ottobre197714 ottobre1978
Regno Unitob27 giugno19494 luglio1950
Bermuda10 gennaio196210 gennaio1962
Gibilterra*19 giugno195819 giugno1958
Guernesey27 giugno19494 luglio1950
Isola di Man27 giugno19494 luglio1950
Isole Falkland5 luglio19625 luglio1962
Isole Vergini britanniche12 giugno196412 giugno1964
Jersey27 giugno19494 luglio1950
Montserrat26 novembre196226 novembre1962
Sant'Elena*26 maggio196626 maggio1966
Rep. Centrafricana27 ottobre1960 S27 ottobre1960
Romania28 maggio195728 maggio1958
Ruanda8 novembre19888 novembre1989
Russia10 agosto195610 agosto1957
Saint Kitts e Nevis25 agosto200025 agosto2001
Saint Lucia14 maggio1980 S14 maggio1980
Saint Vincent e Grenadine9 novembre20019 novembre2002
Samoa30 giugno200830 giugno2009
San Marino19 dicembre198619 dicembre1987
São Tomé e Príncipe17 giugno199217 giugno1993
Seicelle6 febbraio1978 S6 febbraio1978
Senegal4 novembre1960 S4 novembre1960
Serbia24 novembre2000 S23 luglio1959
Sierra Leone15 giugno196115 giugno1962
Siria26 luglio1960 S26 luglio1961
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Somalia20 marzo201420 marzo2015
Spagna20 aprile197720 aprile1978
Sri Lanka15 settembre199515 settembre1996
Sudafrica19 febbraio199619 febbraio1997
Sudan17 marzo2021 A17 marzo2022
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia25 novembre194925 novembre1950
Svizzera25 marzo197525 marzo1976
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzania18 aprile200018 aprile2001
Timor-Leste16 giugno200916 giugno2010
Togo7 giugno1960 S7 giugno1960
Trinidad e Tobago24 maggio1963 S24 maggio1963
Tunisia18 giugno195718 giugno1958
Turchia12 luglio199312 luglio1994
Turkmenistan15 maggio199715 maggio1998
Ucraina14 settembre195614 settembre1957
Uganda2 giugno20062 giugno2007
Ungheria6 giugno19576 giugno1958
Uruguay18 marzo195418 marzo1955
Uzbekistan12 dicembre201612 dicembre2016
Vanuatu28 agosto200628 agosto2007
Venezuela20 settembre198220 settembre1983
Yemen29 luglio197629 luglio1977
Zambia2 settembre19962 settembre1997
Zimbabwe9 aprile20039 aprile2004
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 15 ott. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b La ratificazione non si applica nell’Irlanda del nord.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 26 nov. 1974 (RU 1976 687).

  2. RS 0.820.1

  3. RS 0.120

  4. RS 0.120

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