Convenzione n. 81 concernente l’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio

0.822.719.1Multilateral International Treaty13 lug 1950

Adottata a Ginevra l’11 luglio 1947
Approvata dall’Assemblea federale il 16 giugno 19491
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 13 luglio 1949
Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 19502

(Stato 29 aprile 2025)

Parte I Ispezione del Lavoro nell’Industria

Art. 1

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve possedere un sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali.

Art. 2
  1. Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali si applicherà a tutti gli stabilimenti nei quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione degli operai nell’esercizio della loro professione.
  2. La legislazione nazionale potrà esonerare le miniere e le imprese di trasporto o parte di tali aziende dall’applicazione della presente convenzione.
Art. 3
  1. Il sistema d’ispezione del lavoro sarà incaricato:
    1. di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni del lavoro e la protezione degli operai nell’esercizio della loro professione, come, per esempio, le disposizioni sulla durata del lavoro, i salari, la sicurezza, l’igiene ed il benessere, l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti, ed altre materie inerenti, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione di dette disposizioni;
    2. di fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro ed agli operai sui mezzi più efficaci per l’osservanza delle disposizioni legali;
    3. di richiamare l’attenzione delle autorità competenti sulle deficienze o gli
      abusi che non sono specificatamente coperti dalle disposizioni legali vigenti.
  2. Qualora altre funzioni fossero affidate agli ispettori del lavoro, queste non dovranno essere di ostacolo all’esercizio delle loro funzioni principali né pregiudicare in qualsiasi modo l’autorità o l’imparzialità necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e gli operai.
Art. 4
  1. Per quanto sia compatibile con la prassi amministrativa del singolo Membro, l’ispettorato del lavoro sarà posto sotto la vigilanza e il controllo di un’autorità centrale.
  2. Qualora si tratti di uno Stato federativo, l’espressione «autorità centrale» potrà designare sia l’autorità federale, sia un’autorità centrale di un’entità costituente federata.
Art. 5

L’autorità competente dovrà prendere i provvedimenti appropriati per favorire:

  1. l’effettiva cooperazione tra i servizi d’ispezione, da una parte, ed altri servizi governativi e le istituzioni pubbliche e private che esercitano attività analoghe, dall’altra;
  2. la collaborazione tra i funzionari dell’ispettorato del lavoro e i datori di lavoro e gli operai o le loro organizzazioni.
Art. 6

Il personale dell’ispettorato sarà composto di pubblici funzionari il cui statuto e le cui condizioni di servizio ne assicurano la stabilità dell’impiego e l’indipendenza da qualsiasi mutamento di governo e da illecite influenze esterne.

Art. 7
  1. Con riserva delle condizioni alle quali la legislazione nazionale sottopone il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, gli ispettori del lavoro saranno scelti unicamente in base alla loro idoneità a svolgere le funzioni che dovranno assumere.
  2. Le autorità competenti indicheranno i mezzi per accertare tale idoneità.
  3. Agli ispettori del lavoro deve essere data una formazione adeguata che li renda idonei ad esercitare le loro funzioni.
Art. 8

Le donne potranno, analogamente agli uomini, essere designate come membri del personale del servizio d’ispezione; in caso di bisogno, compiti speciali potranno essere affidati agli ispettori, rispettivamente alle ispettrici del lavoro.

Art. 9

Ciascun Membro prenderà i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di periti e di tecnici debitamente qualificati, compresi i tecnici medici, meccanici, elettricisti e chimici nell’esercizio delle funzioni dell’ispettorato, secondo i metodi reputati meglio adeguati alle condizioni nazionali, allo scopo di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti l’igiene e la sicurezza degli operai nell’esercizio della loro professione e di indagare sugli effetti dei procedimenti usati, delle materie utilizzate e dei metodi di lavoro seguiti, come pure sulle condizioni igieniche e sulla sicurezza dei lavoratori.

Art. 10

Il numero degli ispettori del lavoro sarà sufficiente per garantire l’esercizio efficace delle funzioni dell’ispettorato e sarà stabilito tenendo conto:

  1. dell’importanza dei compiti affidati agli ispettori, ed in modo particolare:
  2. del numero, della natura, dell’importanza e della situazione degli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato;

II. del numero e della categoria degli operai occupati in tali stabilimenti;

III. del numero e della complessità delle disposizioni legali la cui applicazione dev’essere garantita;

b. dei mezzi materiali d’esecuzione messi a disposizione degli ispettori;

c. delle condizioni pratiche nelle quali dovranno essere fatte le visite d’ispezione per essere efficaci.

Art. 11
  1. L’autorità competente provvederà a fornire agli ispettori del lavoro:
    1. uffici sul posto attrezzati in modo adeguato ai bisogni del servizio ed accessibili a tutti gli interessati;
    2. facilitazioni di trasporto necessarie all’esercizio delle loro funzioni quando non esistano adeguate facilitazioni di trasporto pubblico.
  2. L’autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per il rimborso agli ispettori del lavoro di tutte le spese di trasferta e delle spese accessorie sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 12
  1. Gli ispettori del lavoro muniti dei documenti giustificativi delle loro funzioni saranno autorizzati:
    1. ad accedere liberamente, senza preavviso ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, in tutti gli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato;
    2. ad accedere durante il giorno in qualsiasi locale di cui possono ragionevolmente supporre che sia sottoposto al controllo dell’ispettorato;
    3. a procedere ad esami, controlli od inchieste giudicati necessari per garantire l’effettiva osservanza delle disposizioni legali e segnatamente:
    4. ad interrogare, solo o in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell’azienda su qualsiasi materia relativa all’applicazione
      delle disposizioni legali;
    II. a domandare che siano presentati i libri contabili, i registri e i documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione sulle condizioni di lavoro, allo scopo di verificare se siano conformi alle disposizioni legali e di copiarli o di farne degli estratti; III. ad esigere l’affissione degli avvisi la cui apposizione è prevista dalle
    disposizioni legali; IV. a prelevare ed a portar via, perché siano analizzati, campioni di materiali e di sostanze usate o manipolate, purché il datore di lavoro o il suo rappresentante sia avvertito di tali operazioni.
  2. Procedendo ad una visita d’ispezione, l’ispettore dovrà comunicare la sua presenza al datore di lavoro o al suo rappresentante, purché non giudichi che tale comunicazione possa pregiudicare l’efficacia del controllo.
Art. 13
  1. Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a provocare misure destinate ad eliminare i difetti degli impianti, delle attrezzature o dei metodi di lavoro che essi potessero ragionevolmente considerare come una minaccia per la salute o la sicurezza dei lavoratori.
  2. Per essere in grado di provocare tali misure, gli ispettori avranno il diritto, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario od amministrativo eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o di far ordinare:
    1. che, entro un termine stabilito, siano apportate agl’impianti le modificazioni necessarie per garantire la stretta applicazione delle disposizioni legali concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
    2. che siano presi provvedimenti immediatamente eseguibili in caso di imminente pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  3. Se la procedura fissata al secondo capoverso non è compatibile con la prassi amministrativa o giudiziaria di un singolo Membro, gli ispettori avranno il diritto di adire l’autorità competente perché ingiunga che siano prese o faccia essa stessa prendere misure immediatamente eseguibili.
Art. 14

L’ispettorato del lavoro dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali nelle circostanze e nella forma prescritta dalla legislazione nazionale.

Art. 15

Con riserva delle eccezioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale, gli ispettori del lavoro:

  1. non potranno avere alcun interesse diretto o indiretto nelle imprese poste sotto il loro controllo;
  2. saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali o di misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o di commercio o i procedimenti d’esercizio di cui possono aver
    avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni;
  3. dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi lagnanza che segnali loro un difetto nell’impianto o una contravvenzione alle disposizioni legali, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante d’aver proceduto ad un’ispezione in seguito ad una lagnanza.
Art. 16

Gli stabilimenti dovranno essere ispezionati frequentemente e scrupolosamente, nella misura necessaria per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni legali di cui si tratta.

Art. 17
  1. Le persone che violeranno o trascureranno d’osservare le prescrizioni legali la cui esecuzione incombe agli ispettori del lavoro saranno passibili di immediato perseguimento legale, senza alcun preavviso. La legislazione nazionale potrà tuttavia prevedere eccezioni nei casi in cui dovrebbe essere dato un preavviso che permetta di rimediare alla situazione o di prendere misure preventive.
  2. È lasciata facoltà agli ispettori del lavoro di dare avvertimenti o consigli invece di promuovere o di raccomandare perseguimenti.
Art. 18

La legislazione nazionale prevederà e farà effettivamente applicare, adeguate
sanzioni per violazione delle disposizioni legali la cui applicazione è soggetta al
controllo di ispettori del lavoro o per ostruzionismo agli ispettori del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 19
  1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici d’ispezione locali, a seconda del caso, saranno tenuti a sottoporre all’autorità centrale d’ispezione rapporti periodici di carattere generale sui risultati della loro attività.
  2. Questi rapporti saranno compilati nel modo prescritto dall’autorità centrale e tratteranno gli argomenti indicati di tempo in tempo dall’autorità centrale; essi saranno presentati nella frequenza prescritta dall’autorità centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.
Art. 20
  1. L’autorità centrale d’ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi d’ispezione posti sotto il suo controllo.
  2. Questi rapporti saranno pubblicati entro un termine ragionevole, non superiore, in ogni caso, a dodici mesi, a contare dalla fine dell’anno al quale si riferiscono.
  3. Copie dei rapporti annuali saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro un ragionevole termine dalla loro pubblicazione che non deve, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.
Art. 21

Il rapporto annuale pubblicato dall’autorità centrale d’ispezione si riferirà agli oggetti seguenti:

  1. leggi e regolamenti di competenza dell’ispettorato del lavoro;
  2. personale dell’ispettorato del lavoro;
  3. statistiche degli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato e numero degli operai in essi occupati;
  4. statistica delle visite d’ispezione;
  5. statistica delle contravvenzioni commesse e delle sanzioni imposte;
  6. statistica degli infortuni sul lavoro;
  7. statistica delle malattie professionali,

come pure a tutti gli altri punti che si riferiscono a questi oggetti in quanto gli uni e gli altri rientrino nel controllo di detta autorità centrale.

Parte II Ispezione del Lavoro nel Commercio

Art. 22

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente parte della presente convenzione deve possedere un sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali.

Art. 23

Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali si applica agli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.

Art. 24

Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali dovrà essere
conforme alle disposizioni degli articoli dal 3 al 21 della presente convenzione, in quanto siano applicabili.

Parte III Provvedimenti vari

Art. 25
  1. Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la propria ratificazione, escludere la Parte II dalla sua accettazione della convenzione.
  2. Ogni Membro che abbia fatto tale dichiarazione può annullarla in ogni tempo mediante una susseguente dichiarazione.
  3. Ogni Membro in confronto del quale vige una dichiarazione fatta conformemente al primo capoverso del presente articolo, indicherà annualmente nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione lo stato della sua legislazione e della sua prassi sulle disposizioni della Parte II della presente convenzione, precisando in quale misura vi ha dato seguito o si è proposto di darvi seguito.
Art. 26

Nei casi in cui non appare certo se uno stabilimento, una parte o un servizio di uno stabilimento siano sottoposti alla presente convenzione, spetta all’autorità competente decidere la questione.

Art. 27

Nella presente convenzione l’espressione «disposizioni legali» comprende, oltre la legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi che hanno forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro devono garantire l’applicazione.

Art. 28

Nei rapporti annuali da presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro3saranno contenute le informazioni particolareggiate concernenti tutta la legislazione nazionale che dà effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 29
  1. Quando un territorio di un Membro comprende vaste regioni o quando a motivo della poca densità della popolazione o del loro stato di civilizzazione, l’autorità competente giudica impossibile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, detta autorità può esonerare queste regioni dall’applicazione della convenzione, tanto in maniera generale quanto con le eccezioni che reputa adeguate in confronto di certi stabilimenti o di certi lavori.
  2. Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, da presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro4, qualsiasi regione per la quale si propone di ricorrere alle disposizioni del presente articolo, dando i motivi che giustificano siffatto modo di procedere. In seguito, nessun Membro potrà far capo alle disposizioni del presente articolo, salvo che per le regioni che avrà in tal modo indicato.
  3. Ogni Membro che fa capo alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, i motivi per i quali rinuncia al diritto di ricorrere a tali disposizioni.
Art. 30
  1. Per quanto concerne i territori menzionati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro5, nel testo emendato dall’Istrumento d’emendamento alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, del 1946, esclusi i territori contemplati nei capoversi quarto e quinto di detto articolo in tal modo emendato, ogni Membro dell’Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il più presto possibile dopo la sua ratificazione, una dichiarazione che designi:
    1. i territori per i quali s’impegna che siano applicate senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
    2. i territori per i quali s’impegna ad applicare, con modificazioni, le disposizioni della convenzione indicando il genere delle modificazioni;
    3. i territori ai quali è applicabile la convenzione e, in tali casi, le ragioni per le quali è applicabile;
    4. i territori per i quali riserva la sua decisione.
  2. Gli impegni menzionati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati come parti integranti della ratificazione e produrranno identici effetti.
  3. Ogni Membro potrà rinunciare mediante nuova dichiarazione, interamente o in parte, alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente, conformemente alle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.
  4. Ogni Membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica sotto qualsiasi altro aspetto il termine di ogni dichiarazione precedente e che fa conoscere la situazione in
    determinati territori.
Art. 31
  1. Quando le questioni trattate dalla presente convenzione entrano nell’ambito delle competenze proprie delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, d’intesa col Governo del territorio stesso, potrà comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d’accettazione, in nome di questo territorio, degli obblighi imposti dalla presente convenzione.
  2. Una dichiarazione d’accettazione degli obblighi imposti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:
    1. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio posto sotto la loro congiunta autorità;
    2. da qualsiasi altra autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite6o di qualsiasi altra disposizione in vigore, in confronto di detto territorio.
  3. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, tali modificazioni devono essere specificate.
  4. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o in parte, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una dichiarazione anteriore.
  5. Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi, sotto tutt’altro aspetto, i termini di qualsiasi altra dichiarazione precedente e che esponga la situazione per quanto concerne l’applicazione della presente convenzione.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 32

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procede alla loro registrazione.

Art. 33
  1. La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di cui il Direttore generale avrà registrato la ratificazione.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che almeno due ratificazioni saranno state registrate dal Direttore generale.
  3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.
Art. 34
  1. Ogni Membro che abbia ratificato la precedente convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.
  2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente
    convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.
Art. 35
  1. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ciascuna ratificazione, dichiarazione e disdetta che gli sarà stata comunicata dai Membri dell’Organizzazione.
  2. Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Art. 36

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite perché proceda alla registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carte delle Nazioni Unite7, informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 37

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 38
  1. Qualora la Conferenza approvasse una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione, e purché la nuova convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, di pieno diritto e nonostante l’articolo 34 che precede, la
      disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la convenzione riveduta sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.
  2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.
Art. 39

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Albania18 agosto200418 agosto2005
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Antigua e Barbudaa2 febbraio1983 S2 febbraio1983
Arabia Saudita15 giugno197815 giugno1979
Argentina17 febbraio195517 febbraio1956
Armenia17 dicembre200417 dicembre2005
Australiaab24 giugno197524 giugno1976
Austria30 aprile194930 aprile1950
Azerbaigian9 agosto20009 agosto2001
Bahamas25 maggio197625 maggio1977
Bahrein11 giugno198111 giugno1982
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Barbadosa8 maggio1967 S8 maggio1967
Belarus25 settembre199525 settembre1996
Belgio5 aprile19575 aprile1958
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Benin11 giugno200111 giugno2002
Bolivia15 novembre197315 novembre1974
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Botswana22 dicembre202222 dicembre2023
Brasile11 ottobre198911 ottobre1990
Bulgaria29 dicembre194929 dicembre1950
Burkina Faso21 maggio197421 maggio1975
Burundi30 luglio197130 luglio1972
Cameruna3 settembre19623 settembre1963
Canada17 giugno201917 giugno2020
Capo Verde16 ottobre1979 S16 ottobre1979
Ceca, Repubblica16 marzo201116 marzo2012
Ciad30 novembre196530 novembre1966
Cina
Hong Kongc6 giugno19971° luglio1997
Macaod13 luglio199920 dicembre1999
Cipro23 settembre196016 agosto1960
Colombiaa13 novembre196713 novembre1968
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)26 novembre199926 novembre2000
Congo (Kinshasa)19 aprile196819 aprile1969
Costa Rica2 giugno19602 giugno1961
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Côte d’Ivoire5 giugno19875 giugno1988
Cuba7 settembre19547 settembre1955
Danimarca6 agosto19586 agosto1959
Dominica28 febbraio198328 febbraio1984
Dominicana, Repubblica22 settembre195322 settembre1954
Ecuador26 agosto197526 agosto1976
Egitto11 ottobre195611 ottobre1957
El Salvador15 giugno199515 giugno1996
Emirati Arabi Uniti27 maggio198227 maggio1983
Estonia1° febbraio20051° febbraio2006
Eswatini5 giugno19815 giugno1982
Figi28 maggio200828 maggio2009
Filippine5 novembre20245 novembre2025
Finlandia20 gennaio195020 gennaio1951
Francia16 dicembre195016 dicembre1951
Guadalupa27 aprile1954 A27 aprile1955
Guayana francese27 aprile1954 A27 aprile1955
Martinica27 aprile1954 A27 aprile1955
Nuova Caledoniae27 novembre197427 novembre1974
Polinesia francese27 novembre197427 novembre1974
Riunione27 aprile1954 A27 aprile1955
St. Pierre e Miquelon27 novembre197427 novembre1974
Gabon17 luglio197217 luglio1973
Germania14 giugno195514 giugno1956
Ghana2 luglio19592 luglio1960
Giamaicaa26 dicembre1962 S26 dicembre1962
Giappone20 ottobre195320 ottobre1954
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Giordania27 marzo196927 marzo1970
Grecia16 giugno195516 giugno1956
Grenadaa9 luglio1979 S9 luglio1979
Guatemala13 febbraio195213 febbraio1953
Guinea26 marzo195926 marzo1960
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
Guyanaa8 giugno1966 S8 giugno1966
Haiti31 marzo195231 marzo1953
Honduras6 maggio19836 maggio1984
Indiaa7 aprile19497 aprile1950
Indonesia29 gennaio200429 gennaio2005
Iraq13 gennaio195113 gennaio1952
Irlanda16 giugno195116 giugno1952
Islanda24 marzo200924 marzo2010
Israele7 giugno19557 giugno1956
Italia22 ottobre195222 ottobre1953
Kazakstan6 luglio20016 luglio2002
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Kirghizistan26 luglio200026 luglio2001
Kuwait23 novembre196423 novembre1965
Lesotho14 giugno200114 giugno2002
Lettonia25 luglio199425 luglio1995
Libano26 luglio196226 luglio1963
Liberia25 marzo200325 marzo2004
Libia27 maggio197127 maggio1972
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo3 marzo19583 marzo1959
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar21 dicembre197121 dicembre1972
Malawi22 marzo196522 marzo1966
Malaysia3 marzo1964 S3 marzo1964
Mali2 marzo19642 marzo1965
Maltaa4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Marocco14 marzo195814 marzo1959
Mauritania8 novembre19638 novembre1964
Maurizio2 dicembre1969 S2 dicembre1969
Moldova12 agosto199612 agosto1997
Montenegro3 giugno20063 giugno2007
Mozambico6 giugno19776 giugno1978
Namibia20 settembre201820 settembre2019
Niger9 gennaio19799 gennaio1980
Nigeriaa17 ottobre1960 S17 ottobre1960
Norvegia5 gennaio19497 aprile1950
Nuova Zelandaa30 novembre195930 novembre1960
Paesi Bassi15 settembre195115 settembre1952
Aruba15 settembre195115 settembre1952
Curaçao15 settembre195115 settembre1952
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
15 settembre195115 settembre1952
Sint Maarten15 settembre195115 settembre1952
Papua Nuova Guinea27 settembre202327 settembre2024
Pakistan10 ottobre195310 ottobre1954
Panama3 giugno19583 giugno1959
Paraguay28 agosto196728 agosto1968
Perù1°febbraio19601°febbraio1961
Polonia2 giugno19952 giugno1996
Portogallo12 dicembre19622 febbraio1963
Qatar18 agosto197618 agosto1977
Regno Unitoa *28 giugno194928 giugno1950
Gibilterra22 marzo1958 A22 marzo1959
Rep. Centrafricana9 giugno19649 giugno1965
Romania6 giugno19736 giugno1974
Ruanda2 dicembre19802 dicembre1981
Russia2 luglio19982 luglio1999
Saint Vincent e Grenadine21 ottobre1998 S21 ottobre1998
Salomone, Isole6 agosto1985 S6 agosto1985
São Tomé e Príncipe1°giugno1982 S1°giugno1982
Seicelle28 ottobre200528 ottobre2006
Senegal22 ottobre196222 ottobre1963
Serbia24 novembre2000 S18 agosto1956
Sierra Leonea13 giugno1961 S13 giugno1961
Singapore25 ottobre1965 S25 ottobre1965
Siria26 luglio196026 luglio1961
Slovacchia17 settembre200917 settembre2010
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna30 maggio196030 maggio1961
Sri Lanka3 aprile19563 aprile1957
Sudan22 ottobre197022 ottobre1971
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia25 novembre194925 novembre1950
Svizzera13 luglio194913 luglio1950
Tagikistan21 ottobre200921 ottobre2010
Taipei cinese (Taiwan)a13 febbraio196213 febbraio1963
Tanzaniaa30 gennaio1962 S30 gennaio1962
Togo30 marzo201230 marzo2013
Trinidad e Tobago17 agosto200717 agosto2008
Tunisia15 maggio195715 maggio1958
Turchia5 marzo19515 marzo1952
Ucraina10 novembre200410 novembre2005
Ugandaa4 giugno1963 S4 giugno1963
Ungheria4 gennaio19944 gennaio1995
Uruguay28 giugno197328 giugno1974
Uzbekistan19 novembre201919 novembre2020
Venezuela21 luglio196721 luglio1968
Vietnam3 ottobre19943 ottobre1995
Yemen29 luglio197629 luglio1977
Zambia23 dicembre201323 dicembre2014
Zimbabwe16 settembre199316 settembre1994
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.
a Questo Stato è parte alla Conv. esclusa la parte II.
b La Conv. non è applicabile a Norfolk.
c Dal 22 mar. 1959 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
d In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
e La Conv. è applicabile alla Nouva-Caledonia senza modifica, dal 5 apr. 2000.

Footnotes

  1. Ad eccezione della parte II la quale è stata approvata dal DF del 8 mar. 1971 (RU 1950 729, 1971 1135).

  2. Ad eccezione della parte II la quale è entrata in vigore il 1° giu. 1972.

  3. RS 0.820.1

  4. RS 0.820.1

  5. RS 0.820.1

  6. RS 0.120

  7. RS 0.120

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