Convenzione n. 80 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro

0.822.719.0Multilateral International Treaty28 mag 1947

Adottata a Montréal il 9 ottobre 19462
Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 19473
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 22 aprile 1947
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1947

(Stato 25  giugno 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Montréal dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitasi il 19 settembre 1946 nella sua ventinovesima sessione,

dopo avere deciso di adottare certe proposte concernenti la revisione parziale delle Convenzioni accettate dalla Conferenza nelle sue prime ventotto sessioni, allo scopo di garantire l’esercizio futuro di determinate funzioni di cancelleria affidate da dette Convenzioni al Segretario generale della Società delle Nazioni e di portarvi gli emendamenti complementari necessari in seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni ed all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, questione compresa nel secondo oggetto all’ordine del giorno della sessione,

considerando che siffatte proposte devono rivestire la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, in questo nono giorno di ottobre millenovecentoquarantasei, la seguente Convenzione, la quale sarà chiamata Convenzione che rivede gli articoli finali, 1946.

Art. 1
  1. Nel testo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro nel corso delle sue prime venticinque sessioni, la designazione «Segretario generale della Società delle Nazioni» è sostituita con quella di «Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro», la designazione «Segretario generale» con quella di «Direttore generale» e la parola «Segretariato» con la designazione «Ufficio internazionale del Lavoro», in ogni testo in cui ricorrono siffatte designazioni.
  2. La registrazione da parte del Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro delle ratificazioni di Convenzioni e di Emendamenti, di atti di disdetta e di Dichiarazioni, previsti nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza durante le sue prime venticinque sessioni, avrà i medesimi effetti della registrazione di dette ratificazioni, di detti atti di disdetta e di dette dichiarazioni, eseguiti dal Segretario generale della Società delle Nazioni, conformemente alle disposizioni dei testi originali di dette Convenzioni.
  3. Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché siano registrate conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite4, tutte le informazioni concernenti le ratificazioni, gli atti di disdetta e le Dichiarazioni, da esso registrati conformemente alle disposizioni delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nelle sue prime venticinque sessioni e modificate dalle precedenti disposizioni del presente articolo.
Art. 2
  1. L’indicazione «della Società delle Nazioni»è stralciata nel primo capoverso del preambolo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciotto sessioni.
  2. L’indicazione «conformemente alle disposizioni della Parte XIII del Trattato di Versagli e delle Parti corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula, che si trovano nei preamboli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciassette sessioni, sono sostituite con l’indicazione «conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro5».
  3. L’indicazione «nelle condizioni previste nella parte XIII del Trattato di Versaglia nelle Parti corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula sono sostituite, in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trova quest’espressione o le sue varianti, dall’indicazione «nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro».
  4. L’indicazione «l’art. 408 del Trattato di Versaglia e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace», ed ogni variante di questa formula sono sostituite in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trovano quest’espressione o le sue varianti, con l’indicazione «l’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro».
  5. L’indicazione «l’art. 421 del Trattato di Versaglia e gli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace» e le varianti di questa formula sono sostituite in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni, in cui si trovano siffatte espressioni, con l’indicazione «art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro6».
  6. La parola «Convenzione» sostituisce l’indicazione «disegno di Convenzione» nel preambolo delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime venticinque sessioni ed in tutti gli articoli in cui si trova detta indicazione.
  7. Il titolo di «Direttore» è sostituito da quello di «Direttore generale» in tutti gli articoli delle Convenzioni adottate dalla conferenza nella sua ventottesima sessione che menzionano il Direttore dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
  8. Nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime diciassette sessioni, l’indicazione «che sarà denominata» è inserita nel preambolo e seguita dal titolo abbreviato, usato dall’Ufficio internazionale del Lavoro per designare la Convenzione in questione.
  9. Nelle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime quattordici sessioni, i capoversi d’articoli contenenti più di un capoverso saranno numerati.
Art. 3

I Membri dell’Organizzazione che, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, comunicano al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro la loro ratificazione formale di una Convenzione adottata dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni sono considerati avere ratificato la Convenzione nel suo testo modificato conformemente alla presente Convenzione.

Art. 4

Due copie della presente Convenzione saranno firmate dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. Una copia sarà depositata negli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro, l’altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite perché sia registrata conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite7. Il Direttore generale comunica una copia autentica della presente Convenzione a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 5
  1. Le ratificazioni formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
  2. La presente Convenzione entra in vigore alla data in cui il Direttore generale riceverà le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
  3. A contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione e dal ricevimento successivo di nuove ratificazioni della stessa, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro ed il Segretario generale delle Nazioni Unite.
  4. I Membri dell’Organizzazione che ratificano la presente Convenzione riconoscono con ciò la validità delle misure prese in virtù della presente Convenzione nell’intervallo compreso tra la prima entrata in vigore della Convenzione e la data della loro propria ratificazione.
Art. 6

A contare dall’entrata in vigore iniziale della presente convenzione, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro provvederà alla compilazione di testi ufficiali delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni, nel loro testo modificato dalle disposizioni della presente Convenzione, in due copie originali, debitamente firmate dal Direttore stesso; una copia sarà depositata negli archivi dell’Ufficio internazionale del Lavoro e l’altra presso il Segretario generale delle Nazioni Unite perché sia registrata conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite8; il Direttore generale trasmetterà copia autentica di questi testi a tutti i Membri dell’Organizzazione.

Art. 7

Nonostante qualsiasi disposizione contenuta in una delle Convenzioni adottate dalla Conferenza nel corso delle sue prime ventotto sessioni, la ratificazione della presente Convenzione da parte di un Membro non implica di pieno diritto la disdetta di una o l’altra di siffatte Convenzioni, e l’entrata in vigore della presente Convenzione non esclude che dette Convenzioni siano oggetto di nuove ratificazioni.

Art. 8
  1. Qualora la Conferenza approvasse una nuova Convenzione per la revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:
    1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova Convenzione implicherebbe di pieno diritto la disdetta della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
    2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.
  2. La presente Convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
Art. 9

I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno egualmente fede.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Algeria19 ottobre1962 S3 luglio1962
Argentina14 marzo195014 marzo1950
Australia25 gennaio194925 gennaio1949
Austria31 marzo194931 marzo1949
Bangladesh22 giugno1972 S26 marzo1971
Belgio3 agosto19493 agosto1949
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasile13 aprile194813 aprile1948
Bulgaria7 novembre19557 novembre1955
Canada31 luglio194731 luglio1947
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Cile3 novembre19493 novembre1949
Cina4 agosto19474 agosto1947
Colombia10 giugno194710 giugno1947
Cuba20 luglio195320 luglio1953
Danimarca30 giugno194930 giugno1949
Dominicana, Repubblica29 agosto194729 agosto1947
Egitto7 giugno19497 giugno1949
Etiopia23 luglio194723 luglio1947
Finlandia28 giugno194728 giugno1947
Francia20 gennaio194820 gennaio1948
Giappone27 maggio195427 maggio1954
Grecia13 giugno195213 giugno1952
Guatemala1° ottobre19471° ottobre1947
India17 novembre194717 novembre1947
Iraq9 settembre19479 settembre1947
Irlanda14 giugno194714 giugno1947
Italia11 dicembre194711 dicembre1947
Lituania26 settembre199426 settembre1994
Lussemburgo29 ottobre194829 ottobre1948
Macedonia17 novembre1991 S17 novembre1991
Marocco20 maggio195720 maggio1957
Messico20 aprile194820 aprile1948
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Norvegia5 gennaio19495 gennaio1949
Nuova Zelanda8 luglio19478 luglio1947
Paesi Bassi15 gennaio194815 gennaio1948
Pakistan25 marzo194825 marzo1948
Panama13 maggio195413 maggio1954
Perù4 aprile19624 aprile1962
Polonia11 dicembre194711 dicembre1947
Regno Unito28 maggio194728 maggio1947
Serbia24 novembre2000 S24 novembre2000
Siria26 luglio196026 luglio1960
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna24 giugno195824 giugno1958
Sri Lanka19 settembre195019 settembre1950
Stati Uniti24 giugno194824 giugno1948
Sudafrica19 giugno194719 giugno1947
Svezia29 maggio194729 maggio1947
Svizzera22 aprile194728 maggio1947
Thailandia5 dicembre19475 dicembre1947
Turchia13 luglio194913 luglio1949
Uruguay18 marzo195418 marzo1954
Venezuela13 settembre194813 settembre1948
Vietnam*3 ottobre19943 ottobre1994
*Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. La Conv. è stata adottata nella ventinovesima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 5).

  3. RU 63 1103

  4. RS 0.120

  5. RS 0.820.1

  6. RS 0.820.1

  7. RS 0.120

  8. RS 0.120

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