Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio

0.822.713.9Multilateral International Treaty23 mag 1941

Adottata a Ginevra il 28 giugno 19301
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19392
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 23 maggio 1940
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1941
Emendata dalle convenzioni n. 803e 1164

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 10 giugno 1930 nella sua quattordicesima sessione,

dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti il lavoro forzato od obbligatorio, questione compresa nel primo punto dell’ordine del giorno della sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale,

adotta , in questo ventottesimo giorno di giugno del millenovecentotrenta, la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, e che dovrà essere ratificata dagli Stati membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro5:

Art. 1
  1. Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna a sopprimere l’uso del lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma, nel più breve tempo possibile.
  2. Nell’attesa della soppressione totale, il lavoro forzato od obbligatorio potrà essere permesso, eccezionalmente, alle condizioni e con le garanzie contenute negli articoli seguenti.
  3. Allo spirare di un termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, e in occasione del rapporto previsto all’art. 31 qui appresso, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro esaminerà la possibilità di sopprimere, senz’altro termine, il lavoro forzato od obbligatorio sotto qualsiasi forma e deciderà se sia il caso di iscrivere la questione all’ordine del giorno della Conferenza.
Art. 2
  1. Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» designerà qualsiasi lavoro o servizio che si esige da un individuo sotto la minaccia di una pena e peri il quale detto individuo non si è offerto di sua spontanea volontà.
  2. Tuttavia, l’espressione «lavoro forzato od obbligatorio» non comprende, ai sensi della presente Convenzione:
    1. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige in virtù delle leggi sul servizio militare obbligatorio e destinato all’esecuzione di opere che hanno carattere puramente militare;
    2. qualsiasi lavoro o prestazione che rientri negli obblighi civici normali dei cittadini di un paese che si governa completamente da sè;
    3. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige da una persona come conseguenza di una condanna pronunciata in virtù di una decisione giudiziaria, a condizione che il lavoro o la prestazione sia eseguito sotto la vigilanza ed il controllo delle autorità pubbliche e che la persona non sia ceduta o messa a disposizione di privati, compagnie o persone giuridiche private;
    4. qualsiasi lavoro o prestazione che si esige nel caso di forza maggiore, come in caso di guerra, di sinistri o pericolo di sinistri, quali gli incendi, le inondazioni, le carestie, i terremoti, le epidemie e le epizoozie violente, le invasioni di animali, di insetti o di parassiti nocivi, ed in generale in tutti i casi che mettono in pericolo o stanno per mettere in pericolo la vita o le condizioni normali di esistenza di tutta o parte della popolazione;
    5. i lavori correnti del paese, cioè quelli eseguiti nell’interesse diretto della collettività dai membri stessi della popolazione, lavori che per ciò possono essere considerati come obblighi civici normali che spettano ai membri della collettività, a condizione che la popolazione stessa o i suoi rappresentanti diretti abbiano il diritto di pronunciarsi sulla fondatezza di questi lavori.
Art. 3

Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «autorità competenti» designerà tanto le autorità metropolitane quanto le autorità centrali superiori del territorio interessato.

Art. 4
  1. Le autorità competenti non devono imporre o lasciar imporre il lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private.
  2. Se tale forma di lavoro forzato od obbligatorio a profitto di privati, di compagnie o di persone giuridiche private esiste al momento in cui la ratificazione della presente Convenzione da parte di uno Stato membro è registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, questo membro dovrà abolire completamente detto lavoro forzato od obbligatorio al momento in cui la presente Convenzione entra in vigore in suo confronto.
Art. 5
  1. Nessuna concessione a privati, a compagnie o persone giuridiche private dovrà avere per conseguenza l’imposizione di una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere prodotti che questi privati, compagnie o persone giuridiche private utilizzano o ne fanno oggetto di commercio.
  2. Se concessioni già esistenti implicano disposizioni che hanno per conseguenza l’imposizione di simile lavoro forzato od obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere abrogate il più presto possibile per poter ottemperare alle prescrizioni dell’art.1 della presente Convenzione.
Art. 6

I funzionari amministrativi, anche quando dovranno spingere la popolazione di cui hanno cura a dedicarsi ad una forma qualsiasi di lavoro, non dovranno esercitare sulla popolazione una pressione collettiva od individuale perchè il lavoro sia fatto a profitto di privati, compagnie o persone giuridiche private.

Art. 7
  1. I capi che non esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio.
  2. I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con l’espressa autorizzazione delle autorità competenti, ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio nelle condizioni poste dall’art. 10 della presente Convenzione.
  3. I capi legalmente riconosciuti e che non ricevono un compenso adeguato sotto altre forme, potranno valersi dei servigi personali, debitamente regolati, restando beninteso che dovranno essere presi tutti i provvedimenti atti a prevenire gli abusi.
Art. 8
  1. La responsabilità di qualsiasi decisione di ricorrere al lavoro forzato od obbligatorio incomberà alle autorità civili superiori del territorio che entra in linea di conto.
  2. Tuttavia, queste autorità potranno delegare alle autorità locali superiori il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio nei casi in cui questo lavoro non avrà per effetto di allontanare i lavoratori dalla loro residenza abituale. Queste autorità potranno parimente delegare alle autorità locali superiori, per i periodi e alle condizioni che saranno stipulati dal regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione, il potere d’imporre un lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione del quale i lavoratori dovranno allontanarsi dalla loro residenza abituale, quando si tratterà di facilitare lo spostamento di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dell’amministrazione.
Art. 9

Salve disposizioni contrarie stipulate all’art. 10 della presente Convenzione, qualsiasi autorità che abbia il diritto d’imporre lavoro forzato od obbligatorio non dovrà permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza prima accertarsi:

  1. che il servizio od il lavoro da eseguire è d’un interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
  2. che questo servizio o lavoro è di una necessità attuale ed imminente;
  3. che è stato impossibile procurarsi la mano d’opera volontaria per la esecuzione di questo servizio o lavoro malgrado l’offerta di salari e di condizioni di lavoro almeno pari a quelli praticati nel territorio che entra in considerazione, per lavori o servigi del genere, e
  4. che dal lavoro o servizio non risulterà un onere troppo grave per la popolazione attuale, avuto riguardo alla mano d’opera disponibile ed alla sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta.
Art. 10
  1. Il lavoro forzato od obbligatorio chiesto a titolo d’imposta ed il lavoro forzato od obbligatorio per l’esecuzione di opere pubbliche, imposto da capi che esercitano una funzione amministrativa, dovranno essere progressivamente aboliti.
  2. Nell’attesa di tale abolizione, quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà chiesto a titolo d’imposta e quando il lavoro forzato od obbligatorio sarà imposto da capi che esercitano funzioni amministrative, allo scopo di far eseguire opere d’interesse pubblico, le autorità interessate dovranno dapprima accertarsi:
    1. che il servizio o il lavoro da eseguirsi è d’interesse diretto ed importante per la collettività chiamata ad eseguirlo;
    2. che il sevizio o il lavoro è di una necessità attuale od imminente;
    3. che non risulterà dal lavoro o servizio obbligatorio un onere troppo grave alla popolazione attuale, per quanto concerne la mano d’opera disponibile e la sua attitudine ad intraprendere il lavoro di cui si tratta;
    4. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio non costringe i lavoratori ad allontanarsi dalla loro residenza abituale;
    5. che l’esecuzione di questo lavoro o servizio è diretta conformemente alle esigenze della religione, della vita sociale e dell’agricoltura.
Art. 11
  1. Potranno essere adibiti al lavoro forzato od obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile, d’età non presumibilmente inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro di cui all’art. 10 della presente Convenzione, dovranno essere osservate le limitazioni e condizioni seguenti:
    1. accertamento preventivo, in tutti i casi dove sarà possibile, da parte di un medico designato dall’amministrazione, dell’assenza di qualsiasi malattia contagiosa e dell’attitudine fisica degli interessati a sopportare il lavoro imposto e le condizioni in cui dovrà essere eseguito;
    2. esenzione del personale delle scuole, allievi e insegnanti, come pure del personale amministrativo in generale;
    3. conservazione in ciascuna collettività del numero d’uomini adulti e validi indispensabili alla vita familiare e sociale;
    4. rispetto dei vincoli coniugali e familiari.
  2. Agli scopi indicati dalla lett. c precedente, il regolamento previsto all’art. 23 della presente Convenzione fisserà la proporzione dei capi di popolazione permanente maschile e valida che potrà formare oggetto d’un determinato prelevamento, senza tuttavia che questa proporzione possa, in nessun caso, superare il 25 per cento della popolazione stessa. Fissando questa proporzione, le autorità competenti dovranno tener conto della densità della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di questa popolazione, dell’epoca dell’anno e dello stato dei lavori da eseguire dagli interessati sul posto e per loro conto; in modo generale, esse dovranno rispettare le necessità economiche e sociali della vita normale della collettività di cui si tratta.
Art. 12
  1. Il periodo massimo durante il quale un individuo qualsiasi potrà essere tenuto al lavoro forzato od obbligatorio sotto le sue varie forme non dovrà superare sessanta giorni per periodo di dodici mesi, i giorni di viaggio necessari per recarsi sul posto di lavoro e per ritornarne restando compresi nei sessanta giorni.
  2. Ogni lavorante tenuto al lavoro forzato od obbligatorio dovrà essere provvisto d’un certificato che indichi i periodi di lavoro forzato od obbligatorio che ha già compiuti.
Art. 13
  1. Le ore normali di lavoro di qualsiasi persona tenuta al lavoro forzato od obbligatorio dovranno essere le stesse che quelle in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro compiute in più della durata normale dovranno essere retribuite secondo le stesse aliquote che quelle in uso per le ore supplementari dei lavoratori liberi.
  2. Un giorno di riposo settimanale dovrà essere concesso a tutte le persone soggette ad una forma qualsiasi di lavoro forzato od obbligatorio e questo giorno dovrà coincidere, per quanto possibile, con quello consacrato al riposo dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.
Art. 14
  1. Ad eccezione del lavoro previsto dall’art. 10 della presente Convenzione, il lavoro forzato od obbligatorio sotto tutte le sue forme dovrà essere retribuito in denaro e secondo aliquote che, per lo stesso genere di lavoro, non dovranno essere inferiori né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono impiegati né a quelle in vigore nella regione in cui i lavoratori sono stati reclutati.
  2. Nel caso di lavoro imposto dai capi nell’esercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento delle mercedi nelle condizioni previste al capoverso precedente dovrà essere introdotto il più presto possibile.
  3. I salari dovranno essere versati ad ogni lavoratore singolarmente e non al suo capo tribù o a qualsiasi altra autorità.
  4. I giorni di viaggio per recarsi al luogo del lavoro e per ritornarvi dovranno essere calcolati per pagamento dei salari come giorni di lavoro.
  5. Il presente articolo non avrà per effetto di vietare la fornitura ai lavoratori delle solite razioni alimentari calcolate come parte del guadagno; queste razioni dovranno però essere equivalenti alle somme di denaro che rappresentano; tuttavia non potrà essere fatta alcuna deduzione sul salario né per il pagamento di imposte, né per gli alimenti, il vestiario e l’alloggio speciali che saranno forniti ai lavoratori per mantenerli in istato di continuare il loro lavoro avuto riguardo alle speciali condizioni del loro impiego, né per la fornitura di attrezzi.
Art. 15
  1. Qualsiasi legislazione sulla riparazione degli infortuni o delle malattie professionali, come pure qualsiasi legislazione che preveda l’assegnazione di indennità alle persone che erano a carico di lavoratori morti o invalidi, che sia o che sarà in vigore sul territorio che entra in linea di conto, dovrà applicarsi alle persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio alle stesse condizioni che per i lavoratori liberi.
  2. In ogni modo, qualsiasi autorità che assume una persona per il lavoro forzato od obbligatorio è tenuta ad assicurare la sussistenza di detto lavoratore quando un infortunio od una malattia cagionata dal suo lavoro lo rende totalmente o parzialmente incapace a provvedere ai suoi bisogni. Questa autorità sarà parimente tenuta a prendere provvedimenti per assicurare il mantenimento di qualsiasi persona effettivamente a carico di detto lavoratore in caso di incapacità o di morte cagionata dal lavoro.
Art. 16
  1. Le persone tenute al lavoro forzato od obbligatorio non dovranno, salvo nei casi di necessità eccezionale, essere trasferite nelle regioni in cui le condizioni di alimentazione e di clima fossero talmente diverse da quelle a cui sono stati abituati da presentare un pericolo per la loro salute.
  2. In nessun caso, tale trasferimento di lavoratori sarà autorizzato prima che siano strettamente applicate tutte le norme igieniche e d’abitazione che s’impongono per la loro istallazione e per la tutela della loro salute.
  3. Quando un simile trasferimento non potrà essere evitato, dovranno essere prese misure che assicurino l’adattamento progressivo dei lavoratori alle nuove condizioni di alimentazione e di clima, dopo aver sentito il servizio medico competente.
  4. Nel caso in cui questi lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale non sono abituati, dovranno essere prese misure per garantire il loro adattamento a questo genere di lavoro, specialmente per quanto concerne l’allenamento progressivo, le ore di lavoro, la sistemazione del riposo intercalare e il miglioramento od aumento delle razioni alimentari che fosse necessario.
Art. 17

Prima di autorizzare qualsiasi lavoro forzato od obbligatorio per la esecuzione di opere edilizie o di manutenzione che obbligano i lavoratori a soggiornare sui luoghi del lavoro per un periodo prolungato, le autorità competenti devono accertarsi:

  1. che sono state prese tutte le misure necessarie per assicurare le condizioni igieniche dei lavoratori e per garantire le indispensabili cure mediche e, in modo particolare:
    1. che questi lavoratori subiscono un esame medico prima di cominciare i lavori e altri esami medici ad intervalli determinati durante il loro impiego;
    2. che è stato previsto un numero sufficiente di medici, come pure di dispensari, infermerie, ospedali con il materiale necessario per far fronte a tutti i bisogni; e
    3. che la buona igiene dei luoghi di lavoro, l’approvvigionamento dei lavoratori con acqua, commestibili, combustibili e batteria di cucina sono assicurati in modo soddisfacente, e che si è provveduto al vestiario e all’alloggio che potessero occorrere;
  2. che sono state prese misure adeguate per assicurare la sussistenza della famiglia del lavoratore, specialmente per facilitare l’invio d’una parte del salario a quest’ultima, in modo sicuro e con il consenso o a domanda del lavoratore stesso;
  3. che i viaggi dei lavoratori per recarsi sui lavori e per tornarne saranno assicurati dall’amministrazione, sotto la sua responsabilità e a sue spese, e che l’amministrazione stessa faciliterà questi viaggi utilizzando nella più larga misura possibile tutti i mezzi di trasporto disponibili;
  4. che in caso di malattia o d’infortunio del lavoratore che cagionerebbe un’incapacità al lavoro di una certa durata, il rimpatrio del lavoratore sarà assicurato a spese dell’amministrazione;
  5. che qualunque lavoratore che desidera restare sul posto come lavoratore libero, allo spirare del suo periodo di lavoro forzato, od obbligatorio, avrà la facoltà di farlo senza decadere, per un periodo di due anni, dai suoi diritti di rimpatrio gratuito.
Art. 18
  1. Il lavoro forzato od obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, come per esempio quello da portatore o da battelliere, dovrà essere soppresso nel più breve tempo possibile, e, nell’attesa di questa soppressione, le autorità competenti dovranno emanare dei regolamenti che fissano in modo particolare:
    1. l’obbligo di non ricorrere a questo lavoro se non per facilitare i trasferimenti di funzionari dell’amministrazione nell’esercizio delle loro funzioni, od il trasporto di materiale dell’amministrazione, o in caso di urgente necessità assoluta, il trasporto di altre persone che non siano funzionari;
    2. l’obbligo di non adibire a simili trasporti se non uomini riconosciuti fisicamente atti da un esame medico ogni qualvolta sia possibile tale esame; nei casi in cui non sia possibile, la persona che assume tale mano d’opera deve accertarsi, sotto sua responsabilità, che i lavoratori adibiti ai lavori hanno attitudine fisica voluta e non sono affetti da nessuna malattia contagiosa;
    3. il carico massimo che i lavoratori devono portare;
    4. il percorso massimo che potrà essere imposto a questi lavoratori dal luogo della loro residenza;
    5. il numero massimo di giornate mensili o per qualsiasi altro periodo in cui i lavoratori potranno essere requisiti, comprendendo in questo numero i giorni per il viaggio di ritorno;
    6. le persone che sono autorizzate a far appello a questa forma di lavoro forzato od obbligatorio, come pure la misura nella quale esse hanno diritto di ricorrervi.
  2. Nel fissare i massimi di cui alle lett. c, d ed e del numero precedente, le autorità competenti dovranno tener conto dei vari elementi che entrano in considerazione, specialmente dell’attitudine fisica della popolazione che dovrà subire la requisizione, della natura dell’itinerario da seguire, come pure delle condizioni climatiche.
  3. Le autorità competenti dovranno, inoltre, prendere disposizioni affinché il tragitto quotidiano normale dei portatori non sia superiore ad una distanza corrispondente alla durata media di una giornata media di lavoro di otto ore, restando inteso che, per determinarla, si dovrà tener conto non solo del carico da portare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della strada, dell’epoca dell’anno e di tutti gli altri elementi che entrano in linea di conto; se fosse necessario imporre ai lavoratori ore supplementari di marcia, queste dovranno essere rimunerate secondo aliquote più elevate di quelle normali.
Art. 19
  1. Le autorità competenti non dovranno permettere che si ricorra alla coltura obbligatoria se non allo scopo di prevenire la carestia o la penuria di generi alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così ottenuti debbano restare proprietà delle persone o delle collettività che li hanno prodotti.
  2. Quando la produzione è organizzata secondo la legge e la consuetudine sopra una base comunale e quando i prodotti od i profitti derivanti dalla vendita di questi prodotti restano proprietà della collettività, il presente articolo non dovrà avere per effetto di sopprimere l’obbligo per i membri della collettività di adempiere il lavoro in tal modo imposto.
Art. 20

Le legislazioni le quali prevedono una repressione collettiva applicabile ad un’interna collettività per delitti commessi da alcuni dei suoi membri, non dovranno comprendere tra i metodi di repressione il lavoro forzato od obbligatorio per la collettività.

Art. 21

Per i lavori sotterranei da eseguirsi nelle miniere non si ricorrerà al lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 22

I rapporti annuali che i membri ratificanti la presente Convenzione si impegnano a presentare all’Ufficio internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni dell’art. 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro6, sulle misure da essi prese per mettere in esecuzione le disposizioni della presente Convenzione, dovranno contenere dati il più possibile completi, per ciascun territorio che entra in linea di conto, sulla misura in cui si sarà ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in questo territorio, come pure sui punti seguenti: scopi per cui si è fatto procedere a tale lavoro; aliquota di morbosità e di mortalità; ore di lavoro; metodi di pagamento dei salari e loro aliquote; come pure tutte le altre informazioni relative.

Art. 23
  1. Per applicare le disposizioni della presente Convenzione, le autorità competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa sull’uso del lavoro forzato od obbligatorio.
  2. Questa regolamentazione dovrà contenere, in modo particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato od obbligatorio di presentare alle autorità qualsiasi reclamo relativo alle condizioni di lavoro che le sono imposte e che le diano garanzie che i suoi reclami saranno esaminati e presi in considerazione.
Art. 24

In tutti i casi dovranno essere prese misure appropriate per garantire la stretta applicazione dei regolamenti sul lavoro forzato od obbligatorio, sia mediante estensione al lavoro forzato od obbligatorio delle attribuzioni di qualsiasi organismo di ispezione già esistente per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante altro sistema adeguato allo scopo. Saranno parimente prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone tenute a prestare il lavoro forzato od obbligatorio.

Art. 25

Il fatto di esigere illegalmente lavoro forzato od obbligatorio sarà punibile penalmente ed ogni membro che ratifica la presente Convenzione avrà l’obbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e strettamente applicate.

Art. 26
  1. Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad applicarla ai territori soggetti alla sua sovranità, giurisdizione, protezione, tutela od autorità, nella misura in cui ha diritto di sottoscrivere impegni concernenti questioni di giurisdizione interna. Tuttavia, se questo membro intende prevalersi delle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro7, dovrà accompagnare la sua ratificazione d’una dichiarazione la quale faccia conoscere: i. i territori in cui intende applicare integralmente le disposizioni della presente Convenzione; ii. i territori in cui intende applicare le disposizioni della presente Convenzione con modificazioni e in che cosa consistono le dette modificazioni; iii. i territori per i quali riserva la sua decisione.
  2. La dichiarazione suddetta sarà considerata come parte integrante della ratificazione e avrà effetti identici. Qualsiasi membro che formulerà tale dichiarazione avrà la facoltà di rinunciare, mediante una dichiarazione nuova, a tutte od a parte delle riserve contenute, in virtù dei capoversi ii e iii che precedono, nella dichiarazione anteriore.
Art. 27

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 28
  1. La presente Convenzione non impegnerà che i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
  2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
  3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.
Art. 29

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà questo fatto a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà pure la registrazione delle ratificazioni che saranno in seguito comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 30
  1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione da parte dell’Ufficio internazionale del Lavoro.
  2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ogni periodo di cinque anni, alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 31

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 32
  1. Nel caso in cui la Conferenza generale adottasse una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, la ratificazione da parte di un membro della nuova Convenzione di revisione implicherebbe di pieno diritto, malgrado l’articolo 30 che precede, la disdetta immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore.
  2. A contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
  3. La presente Convenzione resta tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’hanno ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
Art. 33

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno parimente stato.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania25 giugno195725 giugno1958
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Antigua e Barbuda2 febbraio1983 S2 febbraio1983
Arabia Saudita15 giugno197815 giugno1979
Argentina14 marzo195014 marzo1951
Armenia17 dicembre200417 dicembre2005
Australia2 gennaio19322 gennaio1933
Isola di Norfolk2 gennaio19322 gennaio1933
Austria7 giugno19607 giugno1961
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bahamas25 maggio1976 S25 maggio1976
Bahrein11 giugno198111 giugno1982
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Barbados8 maggio1967 S8 maggio1967
Belarus21 agosto195621 agosto1957
Belgio20 gennaio194420 gennaio1945
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Benin12 dicembre1960 S12 dicembre1960
Bolivia31 maggio200531 maggio2006
Bosnia e Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Botswana5 giugno19975 giugno1998
Brasile25 aprile195725 aprile1958
Brunei12 giugno202312 giugno2024
Bulgaria22 settembre193222 settembre1933
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi*11 marzo1963 S11 marzo1963
Cambogia24 febbraio1969 S24 febbraio1969
Camerun7 giugno1960 S7 giugno1960
Canada13 giugno201113 giugno2012
Capo Verde3 aprile1979 S3 aprile1979
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Ciad10 novembre1960 S10 novembre1960
Cile31 maggio193331 maggio1934
Cina12 agosto202212 agosto2023
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macaob13 luglio199920 dicembre1999
Cipro23 settembre1960 S23 settembre1960
Colombia4 marzo19694 marzo1970
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 settembre1960 S20 settembre1960
Cook, Isole12 giugno201512 giugno2016
Corea del Sud20 aprile202120 aprile2022
Costa Rica2 giugno19602 giugno1961
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba20 luglio195320 luglio1954
Danimarca11 febbraio193211 febbraio1933
Groenlandia11 febbraio193211 febbraio1933
Isole Faeröer11 febbraio193211 febbraio1933
Dominica28 febbraio1983 S28 febbraio1983
Dominicana, Repubblica5 dicembre19565 dicembre1957
Ecuador6 luglio19546 luglio1955
Egitto29 novembre195529 novembre1956
El Salvador15 giugno199515 giugno1996
Emirati Arabi Uniti27 maggio198227 maggio1983
Eritrea22 febbraio200022 febbraio2001
Estonia7 febbraio19967 febbraio1997
Etiopia2 settembre20032 settembre2004
Eswatini26 aprile1978 S26 aprile1978
Figi19 aprile1974 S19 aprile1974
Filippine15 luglio200515 luglio2006
Finlandia13 gennaio193613 gennaio1937
Francia24 giugno193724 giugno1938
Guadalupa24 giugno193724 giugno1938
Guayana francese24 giugno193724 giugno1938
Martinica24 giugno193724 giugno1938
Nuova Caledonia26 luglio195426 luglio1954
Polinesia francese26 luglio195426 luglio1954
Riunione24 giugno193724 giugno1938
St. Pierre e Miquelon26 luglio195426 luglio1954
Gabon14 ottobre1960 S14 ottobre1960
Gambia4 settembre20004 settembre2001
Georgia22 giugno1993 S22 giugno1993
Germania13 giugno195613 giugno1957
Ghana20 maggio1957 S20 maggio1957
Giamaica26 dicembre1962 S26 dicembre1962
Giappone21 novembre193221 novembre1933
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Giordania6 giugno19666 giugno1967
Grecia13 giugno195213 giugno1953
Grenada9 luglio1979 S9 luglio1979
Guatemala13 giugno198913 giugno1990
Guinea21 gennaio1959 S21 gennaio1959
Guinea-Bissau21 febbraio197721 febbraio1977
Guinea equatoriale13 agosto200113 agosto2002
Guyana8 giugno1966 S8 giugno1966
Haiti4 marzo19584 marzo1959
Honduras21 febbraio195721 febbraio1958
India30 novembre195430 novembre1955
Indonesia12 giugno1950 S12 giugno1950
Iran10 giugno195710 giugno1958
Iraq27 novembre196227 novembre1963
Irlanda2 marzo19311° maggio1932
Islanda17 febbraio195817 febbraio1959
Israele7 giugno19557 giugno1956
Italia18 giugno193418 giugno1935
Kazakistan18 maggio200118 maggio2002
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Kiribati3 febbraio20003 febbraio2001
Kuwait23 settembre196823 settembre1969
Laos23 gennaio1964 S23 gennaio1964
Lesotho31 ottobre1966 S31 ottobre1966
Lettonia2 giugno20062 giugno2007
Libano1° giugno19771° giugno1978
Liberia1° maggio19311° maggio1932
Libia13 giugno196113 giugno1962
Lituania26 settembre199426 settembre1995
Lussemburgo24 luglio196424 luglio1965
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1° novembre1960 S1° novembre1960
Malawi19 novembre199919 novembre2000
Malaysia11 novembre1957 S11 novembre1957
Maldive4 gennaio20134 gennaio2014
Mali22 settembre1960 S22 settembre1960
Malta4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Marocco20 maggio195720 maggio1958
Mauritania20 giugno1961 S20 giugno1961
Maurizio2 dicembre19692 dicembre1970
Messico12 maggio193412 maggio1935
Moldova23 marzo200023 marzo2001
Mongolia15 marzo200515 marzo2006
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2007
Mozambico16 giugno200316 giugno2004
Myanmar4 marzo19554 marzo1956
Namibia15 novembre200015 novembre2001
Nauru5 settembre1968 S5 settembre1968
Nepal3 gennaio20023 gennaio2003
Nicaragua12 aprile193412 aprile1935
Niger27 febbraio1961 S27 febbraio1961
Nigeria17 ottobre1960 S17 ottobre1960
Norvegia1° luglio19321° luglio1933
Nuova Zelanda29 marzo193829 marzo1939
Niue4 dicembre19464 dicembre1946
Tokelau7 giugno19567 giugno1956
Oman30 ottobre199830 ottobre1999
Paesi Bassi31 marzo193331 marzo1934
Aruba31 marzo193331 marzo1934
Curaçao31 marzo193331 marzo1934
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
31 marzo193331 marzo1934
Sint Maarten31 marzo193331 marzo1934
Pakistan23 dicembre195723 dicembre1958
Panama16 maggio196616 maggio1967
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S16 settembre1975
Paraguay28 agosto196728 agosto1968
Perù1° febbraio19601° febbraio1961
Polonia30 luglio195830 luglio1959
Portogallo26 giugno195626 giugno1957
Qatar12 marzo199812 marzo1999
Regno Unito3 giugno19313 giugno1932
Anguilla3 giugno19313 giugno1932
Bermuda3 giugno19313 giugno1932
Gibilterra3 giugno19313 giugno1932
Guernesey3 giugno19313 giugno1932
Isola di Man3 giugno19313 giugno1932
Isole Falkland3 giugno19313 giugno1932
Isole Vergini britanniche3 giugno19313 giugno1932
Jersey3 giugno19313 giugno1932
Montserrat3 giugno19313 giugno1932
Sant’Elena3 giugno19313 giugno1932
Rep. Centrafricana27 ottobre1960 S27 ottobre1960
Romania28 maggio195728 maggio1958
Ruanda*23 maggio2001 S23 maggio2002
Russia23 giugno195623 giugno1957
Saint Kitts e Nevis12 ottobre200012 ottobre2001
Saint Lucia14 maggio1980 S14 maggio1980
Saint Vincent e Grenadine21 ottobre1998 S31 maggio1995
Salomone, Isole6 agosto1985 S6 agosto1985
Samoa30 giugno200830 giugno2009
San Marino1° febbraio19951° febbraio1996
São Tomé e Príncipe4 maggio20054 maggio2006
Seicelle6 febbraio1978 S6 febbraio1978
Senegal4 novembre1960 S4 novembre1960
Serbia24 novembre2000 S24 novembre2000
Sierra Leone13 giugno1961 S13 giugno1961
Singapore25 ottobre1965 S25 ottobre1965
Siria30 ottobre1961 S30 ottobre1961
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Somalia18 novembre1960 S18 novembre1960
Spagna29 agosto193229 agosto1933
Sri Lanka5 aprile19505 aprile1951
Sudafrica5 marzo19975 marzo1998
Sudan18 giugno195718 giugno1958
Sudan del Sud29 aprile201229 aprile2013
Suriname15 giugno1976 S25 novembre1975
Svezia22 dicembre193122 dicembre1932
Svizzera23 maggio194023 maggio1941
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzania30 gennaio1962 S30 gennaio1962
Thailandia26 febbraio196926 febbraio1970
Timor Est16 giugno200916 giugno2010
Togo7 giugno1960 S7 giugno1960
Trinidad e Tobago24 maggio1963 S24 maggio1963
Tunisia17 dicembre196217 dicembre1963
Turchia30 ottobre199830 ottobre1999
Turkmenistan15 maggio199715 maggio1998
Ucraina10 agosto195610 agosto1957
Uganda4 giugno1963 S9 ottobre1962
Ungheria8 giugno19568 giugno1957
Uruguay6 settembre19956 settembre1996
Uzbekistan13 luglio1992 S13 luglio1992
Vanuatu28 agosto200628 agosto2007
Venezuela20 novembre194420 novembre1945
Vietnam5 marzo20075 marzo2008
Yemen29 luglio197629 luglio1977
Zambia2 dicembre1964 S2 dicembre1964
Zimbabwe27 agosto199827 agosto1999
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/global/topics/labour-law/lang--fr/index.htm, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 3 giu. 1931 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è
diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

Footnotes

  1. La Conv. è stata adottata nella quattordicesima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 28). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. del 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RU 56 1260

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6

  5. RS 0.820.1

  6. RS 0.820.1

  7. RS 0.820.1

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