Convenzione n. 26 concernente l’introduzione di metodi per la fissazione dei salari minimi

0.822.713.6Multilateral International Treaty8 mag 1948

Adottata a Ginevra il 16 giugno 19281

Approvata dall’Assemblea federale il 27 marzo 19402

Ratificazione depositata dalla Svizzera il 7 maggio 19473

Entrata in vigore per la Svizzera il 7 maggio 1948

Emendata dalle Convenzioni n. 804e 1165

(Stato 31  maggio 2019)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e quivi riunitasi il 30 maggio 1928 nella sua undicesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relativo ai metodi per la fissazione dei salari minimi, questione che costituiva la prima trattanda dell’ordine del giorno della sessione; e

dopo aver deciso che queste proposte sarebbero state concretate in una Convenzione internazionale,

adotta, in questo sedicesimo giorno del mese di giugno millenovecentoventotto, la Convenzione qui appresso che sarà denominata Convenzione sui metodi per la fissazione dei salari minimi, 1928, da sottoporre alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro*6* :

Art. 1
  1. Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione si impegna ad introdurre o a conservare metodi che permettano di fissare le aliquote minime di salari per i lavoratori occupati nelle industrie o in rami di industrie (in modo particolare nelle industrie a domicilio), ove non esista un regime efficace per la fissazione dei salari mediante contratto collettivo o in altro modo, e laddove i salari siano eccessivamente bassi7.
  2. La denominazione «industrie», nel senso della presente Convenzione, comprende le industrie di trasformazione e il commercio.
Art. 2

Ciascun membro che ratifica la presento Convenzione ha la facoltà di decidere, dopo aver sentito le organizzazioni padronali ed operaie, laddove esistano per l’industria o ramo dell’industria di cui si tratta, a quale industria o rami d’industria, ed in modo speciale, a quali industrie a domicilio o rami di questo industrie, saranno applicabili i metodi per la fissazione dei salari minimi previsti nell’art. 18.

Art. 3

l.  Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione ha la facoltà di scegliere i metodi per la fissazione dei salari minimi, come pure le modalità, per la loro applicazione. 2. Tuttavia:

  1. prima di applicare i metodi ad un’industria o ad un ramo di una determinata industria, dovranno essere sentiti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, compresi i rappresentanti delle loro organizzazioni rispettive laddove esistano, come pure tutte le altre persone particolarmente qualificate in virtù della loro professione o delle loro funzioni, alle quali l’autorità competente reputa, opportuno rivolgersi;
  2. i datori di lavoro ed i lavoratori interessati dovranno cooperare alla applicazione dei metodi, nella forma e nella misura che potranno essere stabilite dalla legislazione nazionale, ma in ogni caso, in proporzione ed in modo uguale;
  3. le aliquote minime dei salari in tal modo fissato avranno carattere obbligatorio per i datori di lavoro ed i lavoratori interessati e non potranno venir ridotte da essi né mediante accordo individuale né, salvo autorizzazione generale o speciale dell’autorità competente, mediante contratto collettivo.
Art. 4
  1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere i provvedimenti necessari, mediante un sistema di controllo e di sanzioni, affinché, da una parte, i datori di lavoro ed i lavoratori interessati abbiano conoscenza delle aliquote minime dei salari in vigore e, dall’altra, i salari effettivamente corrisposti non siano inferiori alle aliquote minime applicabili9.
  2. Ciascun lavoratore a cui sono applicabili le aliquote minime e che ha percepito salari inferiori a tali i aliquote, deve avere il diritto, per via giudiziaria od altra via legale, di ricuperare l’importo della rimanente somma dovutagli, entro un termine che potrà essere stabilito dalla legislazione nazionale.
Art. 5

Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione deve presentare ogni anno all’Ufficio internazionale del Lavoro un rapporto generale con l’elenco delle industrie o dei rami di industrie in cui sono applicati i metodi per la fissazione dei salari minimi, e che esponga le modalità d’applicazione di tali metodi ed i loro risultati. Il rapporto comprenderà le indicazioni succinte sul numero approssimativo dei lavoratori sottoposti a questa regolamentazione, le aliquote dei salari minimi fissate e, dato il caso, gli altri più importanti provvedimenti concernenti i salari minimi.

Art. 6

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procederà alla loro registrazione.

Art. 7
  1. La presente Convenzione vincolerà soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata presso l’Ufficio internazionale del Lavoro.
  2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla registrazione da parte del Direttore generale della ratificazione di almeno due membri.
  3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata.
Art. 8

Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate presso l’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro egualmente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art 9

l.  Qualsiasi membro che ha ratificato la presento Convenzione ha la facoltà di disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dalla data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la sua registrazione presso l’Ufficio internazionale del Lavoro. 2. Qualsiasi membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo spirato il periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, potrà disdire la presente Convenzione allo spirare di ciascun periodo di cinque anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 11

Il testo francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania2 agosto20012 agosto2002
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Argentina14 marzo195014 marzo1951
Armenia27 gennaio200627 gennaio2007
Australia9 marzo19319 marzo1932
Austria15 marzo197415 marzo1975
Bahamas25 maggio1976 S25 maggio1976
Barbados8 maggio1967 S8 maggio1967
Belarus15 settembre199315 settembre1994
Belgio11 agosto193711 agosto1938
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Benin12 dicembre1960 S12 dicembre1960
Bolivia19 luglio195419 luglio1955
Brasile25 aprile195725 aprile1958
Bulgaria4 giugno19354 giugno1936
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi11 marzo1963 S11 marzo1963
Camerun7 giugno1960 S7 giugno1960
Canada25 aprile193525 aprile1936
Ciad10 novembre1960 S10 novembre1960
Cile31 maggio193331 maggio1934
Cina5 maggio19305 maggio1931
Macaoa13 luglio199920 dicembre1999
Colombia20 giugno193320 giugno1934
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 settembre1960 S20 settembre1960
Corea (Sud)27 dicembre200127 dicembre2002
Costa Rica16 marzo197216 marzo1973
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Cuba24 febbraio193624 febbraio1937
Dominica28 febbraio1983 S28 febbraio1983
Ecuador6 luglio19546 luglio1955
Egitto10 maggio196010 maggio1961
Eswatini26 aprile1978 S26 aprile1978
Figi19 aprile1974 S19 aprile1974
Francia18 settembre193018 settembre1931
Nuova Caledonia19 marzo195419 marzo1954
Polinesia francese19 marzo195419 marzo1954
St. Pierre e Miquelon19 marzo195419 marzo1954
Gabon14 ottobre1960 S14 ottobre1960
Germania30 maggio192914 giugno1930
Ghana2 luglio19592 luglio1960
Giamaica8 luglio19638 luglio1964
Giappone29 aprile197129 aprile1972
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Grenada9 luglio1979 S9 luglio1979
Guatemala4 maggio19614 maggio1962
Guinea21 gennaio1959 S22 gennaio1959
Guinea-Bissau21 febbraio197721 febbraio1977
Guyana8 giugno1966 S8 giugno1966
India10 gennaio195510 gennaio1956
Iraq26 novembre196226 novembre1963
Irlanda3 giugno19303 giugno1931
Italia9 settembre19309 settembre1931
Kazakistan5 marzo20155 marzo2015
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Lesotho31 ottobre1966 S31 ottobre1966
Libano26 luglio196226 luglio1963
Libia27 maggio197127 maggio1972
Lussemburgo3 marzo19583 marzo1959
Madagascar1° novembre1960 S1° novembre1960
Malawi22 marzo1965 S22 marzo1965
Mali22 settembre1960 S22 settembre1960
Malta4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Marocco14 marzo195814 marzo1959
Mauritania20 giugno1961 S20 giugno1961
Maurizio2 dicembre1969 S2 dicembre1969
Messico12 maggio193412 maggio1935
Myanmar21 maggio195421 maggio1955
Nicaragua12 aprile193412 aprile1935
Niger27 febbraio1961 S27 febbraio1961
Nigeria16 giugno196116 giugno1962
Norvegia7 luglio19337 luglio1934
Nuova Zelanda29 marzo193829 marzo1939
Paesi Bassi10 novembre193610 novembre1937
Panama19 giugno197019 giugno1971
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S1° maggio1976
Paraguay24 giugno196424 giugno1965
Perù4 aprile19624 aprile1963
Portogallo10 novembre195910 novembre1960
Rep. Centrafricana27 ottobre1960 S27 ottobre1960
Repubblica Ceca1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Repubblica Dominicana5 dicembre19565 dicembre1957
Ruanda18 settembre1962 S18 settembre1962
Saint Lucia14 maggio1980 S14 maggio1980
Saint Vincent e Grenadine21 ottobre1998 S31 maggio1995
Salomone, Isole6 agosto1985 S6 agosto1985
Seicelle6 febbraio1978 S6 febbraio1978
Senegal4 novembre1960 S4 novembre1960
Sierra Leone15 giugno196115 giugno1962
Siria30 ottobre1961 S30 ottobre1961
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Spagna8 aprile19308 aprile1931
Sri Lanka9 giugno19719 giugno1972
Sudafrica28 dicembre193228 dicembre1933
Sudan18 giugno195718 giugno1958
Svizzera7 maggio19477 maggio1948
Tanzania22 giugno1964 S22 giugno1964
Togo7 giugno1960 S7 giugno1960
Tunisia15 maggio195715 maggio1958
Turchia29 gennaio197529 gennaio1976
Uganda4 giugno1963 S4 giugno1963
Ungheria30 luglio193230 luglio1933
Uruguay6 giugno19336 giugno1934
Venezuela20 novembre194420 novembre1945
Vietnam14 giugno195514 giugno1956
Zambia2 dicembre1964 S2 dicembre1964
Zimbabwe16 settembre199316 settembre1994
a Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrata speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal
20 dic. 1999.

Footnotes

  1. La Conv. è stata adottata nell’undicesima sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione del Lavoro e firmata dal Presidente di questa sessione e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 7). In seguito allo scioglimento della Socièta delle Nazioni e all’emendamente della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute neccessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto il queste mod., introdotte alla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RU 63 431

  3. Conformemente al DF d’approvazione, il CF ha depositato lo strumento di ratificazione solo dopo l’entrata in vigore della LF 12 dic. 1940 sul lavoro a domicilio (CS 8 223).

  4. RS 0.822.719.0

  5. RS 0.822.721.6 , art. 1

  6. RS 0.820.1

  7. Vedi l’art. 4 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio (RS 822.31 ) e gli art. 2 a 10 della sua O del 20 dic. 1982 (RS 822.311 ).

  8. Vedi gli. art. 1 e 2 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio (RS 822.31 ) e l’art. 5 della sua O del 20 dic. 1982 (RS 822.311 ).

  9. Vedi l’art. 3 della LF del 20 mar. 1981 sul lavoro a domicilio e l’art. 2 della sua O del 20 dic. 1982 (RS 822.311 ).

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