Convenzione n. 14 concernente l’applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti industriali

0.822.712.4Multilateral International Treaty16 gen 1935

Adottata a Ginevra il 17 novembre 19211
Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 19342
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 gennaio 1935
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1935
Emendata dalle Convenzioni n. 803e n. 1164

(Stato 10 aprile 2018)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione;

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell’industria, questione compresa nel settimo punto dell’ordine del giorno della sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale,

adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921, da sottoporsi alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro5:

Art. 1
  1. Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali»:
    1. le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere;
    2. le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità;
    3. la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione o la demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici e cloache ordinarie, pozzi, impianti telefonici o telegrafici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra;
    4. il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la conservazione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.
  2. L’enumerazione precedente è fatta con la riserva delle eccezioni speciali d’ordine nazionale previste nella Convenzione di Washington, intesa a limitare ad otto ore il giorno ed a quarantott’ore la settimana la durata del lavoro negli stabilimenti industriali6, e nella misura in cui queste eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.
  3. A compimento dell’enumerazione di cui sopra, ciascun membro potrà, ove sia necessario, determinare la linea di separazione tra l’industria da una parte, e il commercio e l’agricoltura dall’altra.
Art. 2
  1. Tutto il personale occupato in uno stabilimento industriale qualsiasi, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, godere, nel corso di ogni periodo di sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattr’ore consecutive.
  2. Questo riposo sarà accordato, per quanto possibile, simultaneamente a tutto il personale di ogni stabilimento.
  3. Esso coinciderà, per quanto possibile, con i giorni consacrati dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.
Art. 3

Ciascun membro potrà eccettuare dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati soltanto i membri d’una stessa famiglia.

Art. 4
  1. Ciascun membro può consentire eccezioni totali o parziali (comprese le sospensioni e le riduzioni del riposo) alle disposizioni dell’art. 2, tenendo conto specialmente di tutte le considerazioni economiche e umanitarie convenienti e dopo aver consultato le associazioni padronali ed operaie qualificate, là dove esistono.
  2. Questa consultazione non sarà necessaria per le eccezioni che fossero già state accordate con l’applicazione della legislazione in vigore.
Art. 5

Ciascun membro dovrà, per quanto possibile, stabilire disposizioni che prevedano dei periodi dei riposo per compensare le sospensioni o riduzioni accordate in virtù dell’art. 4, salvo i casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto siffatti riposi.

Art. 6
  1. Ciascun membro allestirà un elenco delle eccezioni accordate conformemente agli art. 3 e 4 della presente Convenzione e la parteciperà all’Ufficio internazionale del Lavoro. Ciascun membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà portato a questo elenco.
  2. L’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà un rapporto in materia alla conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.
Art. 7

Allo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, è fatto obbligo ad ogni padrone, direttore o gerente:

  1. nel caso in cui il riposo settimanale sia dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere i giorni e le ore di riposo collettivo, per mezzo di affissi collocati in modo ben visibile nello stabilimento, o in qualsivoglia altro luogo adatto o in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo;
  2. quando il riposo non è dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere, per mezzo d’un registro allestito nel modo approvato dalla legislazione del paese o da un regolamento dell’autorità competente, gli operai e impiegati soggetti a un particolare regime di riposo e d’indicare questo regime.
Art. 8

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 9
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena la ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
  2. Essa non vincolerà se non i membri la cui ratificazione sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
  3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 10

Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 11

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al più tardi il 1ogennaio 1924 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Art. 12

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 13

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla, allo spirare d’un periodo di dieci anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 14

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

I testi francesi e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan12 giugno193912 giugno1939
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Antigua e Barbuda2 febbraio1983 S2 febbraio1983
Arabia Saudita15 giugno197815 giugno1978
Argentina26 maggio193626 maggio1936
Armenia27 gennaio200627 gennaio2006
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bahama25 maggio1976 S25 maggio1976
Bahrein11 giugno198111 giugno1981
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Belgio19 luglio192619 luglio1926
Belize22 giugno199922 giugno2000
Benin12 dicembre1960 S12 dicembre1960
Bielorussia26 febbraio196826 febbraio1968
Bolivia19 luglio195419 luglio1954
Bosnia ed Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Botswana3 febbraio19883 febbraio1988
Brasile25 aprile195725 aprile1957
Bulgaria6 marzo19256 marzo1925
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi11 marzo1963 S11 marzo1963
Camerun7 giugno1960 S7 giugno1960
Canada21 marzo193521 marzo1935
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Centrafricana, Repubblica27 ottobre1960 S27 ottobre1960
Ciad10 novembre1960 S10 novembre1960
Cile15 settembre192515 settembre1925
Cina17 maggio193417 maggio1934
Hong Kong*a6 giugno19971° luglio1997
Macaob c20 dicembre199920 dicembre1999
Colombia20 giugno193320 giugno1933
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 settembre1960 S20 settembre1960
Cook, Isole12 giugno201512 giugno2016
Costa d’Avorio21 novembre1960 S21 novembre1960
Costa Rica25 settembre198425 settembre1984
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba20 luglio195320 luglio1953
Danimarca30 agosto193530 agosto1935
Faeröer, Isole30 agosto193530 agosto1935
Groenlandia31 maggio195431 maggio1954
Dominica28 febbraio1983 S28 febbraio1983
Egitto10 maggio196010 maggio1960
Estonia29 novembre192329 novembre1923
Eswatini26 aprile1978 S26 aprile1978
Etiopia28 gennaio199128 gennaio1991
Finlandia19 giugno192319 giugno1923
Francia3 settembre19263 settembre1926
Guadalupa14 febbraio194714 febbraio1947
Guayana francese14 febbraio194714 febbraio1947
Martinica14 febbraio194714 febbraio1947
Nuova Caledonia19 marzo195419 marzo1954
Polinesia francese19 marzo195419 marzo1954
Riunione14 febbraio194714 febbraio1947
St. Pierre e Miquelon19 marzo195419 marzo1954
Gabon14 ottobre1960 S14 ottobre1960
Ghana19 giugno197319 giugno1973
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Grecia11 maggio192911 maggio1929
Grenada9 luglio1979 S9 luglio1979
Guatemala14 giugno198814 giugno1988
Guinea21 gennaio1959 S21 gennaio1959
Guinea Equatoriale12 giugno198512 giugno1985
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
Haiti25 maggio195225 maggio1952
Honduras17 novembre196417 novembre1964
India11 maggio192319 giugno1923
Iran10 giugno197210 giugno1972
Iraq12 maggio196012 maggio1960
Irlanda22 luglio193022 luglio1930
Israele26 giugno195126 giugno1951
Italia8 settembre19248 settembre1924
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Lesotho31 ottobre1966 S31 ottobre1966
Lettonia9 settembre19249 settembre1924
Libano26 luglio196226 luglio1962
Libia27 maggio197127 maggio1971
Lituania19 giugno193119 giugno1931
Lussemburgo16 aprile192816 aprile1928
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1° novembre1960 S1° novembre1960
Malaysia
Sarawak3 marzo1964 S3 marzo1964
Mali22 settembre1960 S22 settembre1960
Malta9 giugno19889 giugno1988
Marocco20 settembre195620 settembre1956
Mauritania20 giugno1961 S20 giugno1961
Maurizio2 dicembre19692 dicembre1969
Messico7 gennaio19387 gennaio1938
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Mozambico6 giugno19776 giugno1977
Myanmar18 maggio1948 S18 maggio1948
Nepal10 dicembre198610 dicembre1986
Nicaragua12 aprile193412 aprile1934
Niger27 febbraio1961 S27 febbraio1961
Norvegia7 luglio19377 luglio1937
Nuova Zelanda29 marzo193829 marzo1938
Niue4 dicembre19464 dicembre1946
Paesi Bassi14 luglio196514 luglio1965
Arubaa14 luglio196514 luglio1965
Curaçaoa14 luglio196514 luglio1965
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)a
14 luglio196514 luglio1965
Sint Maartena14 luglio196514 luglio1965
Pakistan31 ottobre1947 S31 ottobre1947
Paraguay21 marzo196621 marzo1966
Perù8 novembre19458 novembre1945
Polonia21 giugno192421 giugno1924
Portogallo*03 luglio192803 luglio1928
Regno Unito
Anguilla27 marzo195015 giugno1974
Falkland, Isole27 marzo195015 giugno1974
Montserrat27 marzo195015 giugno1974
Saint-Kitts e Nevis27 marzo195015 giugno1974
San Vincenzo27 marzo195015 giugno1974
Sant’Elena27 marzo195015 giugno1974
Vergini Britanniche, Isole27 marzo195015 giugno1974
Romania18 agosto192318 agosto1923
Ruanda18 settembre1962 S18 settembre1962
Russia22 settembre196722 settembre1967
Saint Lucia14 maggio1980 S14 maggio1980
Salomone, Isole6 agosto1985 S6 agosto1985
Senegal4 novembre1960 S4 novembre1960
Serbia24 novembre2000 S1° aprile1927
Siria30 ottobre1961 S30 ottobre1961
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna20 giugno192420 giugno1924
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia22 dicembre193122 dicembre1931
Svizzera16 gennaio193516 gennaio1935
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Thailandia5 aprile19685 aprile1968
Togo7 giugno1960 S7 giugno1960
Tunisia15 maggio195715 maggio1957
Turchia27 dicembre194627 dicembre1946
Ucraina19 giugno196819 giugno1968
Ungheria8 giugno19568 giugno1956
Uruguay6 giugno19336 giugno1933
Venezuela20 novembre194420 novembre1944
Vietnam3 ottobre19943 ottobre1994
Yemend29 luglio197629 luglio1976
Zimbabwe6 giugno1980 S6 giugno1980
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si
possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 23 gen. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b S’applica senza modifica. c Dal 18 nov. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù
della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. d 22.05.1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica
democratica popolare dello Yemen che diventano la Repubblica dello Yemen.

Footnotes

  1. La Conv. è stata adottata nella terza sessione della Conferenza internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente e dal Segretario generale di questa sessione. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 9). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire le funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni introdotte dalla Conv. 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RU 51 30

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6 Art. I

  5. RS 0.820.1

  6. La Svizzera non ha ratificato queste Conv.

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