Convenzione n. 11 concernente il diritto d’associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli

0.822.712.1Multilateral International Treaty23 mag 1940

Adottata a Ginevra il 12 novembre 19211
Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 19392
Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 23 maggio 1940
Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1940
Emendata dalle Convenzioni n. 803e 1164

(Stato 10 aprile 2018)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; e

dopo aver deciso che le proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale;

adotta la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul diritto d’associazione (agricoltura), 1921, da ratificarsi dagli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro5:

Art. 1

Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad assicurare a tutte le persone occupate nell’agricoltura gli stessi diritti d’associazione e di coalizione dei lavoratori dell’industria, e ad abrogare qualsiasi disposizione legislativa o di altra natura che abbia per effetto di limitare questi diritti di fronte ai lavoratori agricoli.

Art. 2

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 3
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.
  2. Essa non impegnerà che i membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
  3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.
Art. 4

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 5

Con riserva delle disposizioni dell’art. 3, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni dell’art. 1 entro il 1ogennaio 1924 al più tardi, ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 6

Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai possedimenti ed ai protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 7

Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 8

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 9

I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania3 giugno19573 giugno1957
Algeria19 ottobre1962 S19 ottobre1962
Antigua e Barbuda2 febbraio1983 S2 febbraio1983
Argentina26 maggio193626 maggio1936
Australia24 dicembre195724 dicembre1957
Austria12 giugno192412 giugno1924
Azerbaigian19 maggio1992 S19 maggio1992
Bahamas25 maggio1976 S25 maggio1976
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Barbados8 maggio1967 S8 maggio1967
Belarus6 novembre19566 novembre1956
Belgio19 luglio192619 luglio1926
Belize15 dicembre1983 S15 dicembre1983
Benin12 dicembre1960 S12 dicembre1960
Bosnia-Erzegovina2 giugno1993 S2 giugno1993
Brasile25 aprile195725 aprile1957
Bulgaria6 marzo19256 marzo1925
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Burundi11 marzo1963 S11 marzo1963
Camerun7 giugno1960 S7 giugno1960
Ceca, Repubblica1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Ciad10 novembre1960 S10 novembre1960
Cile15 settembre192515 settembre1925
Cina
Hong Konga1° luglio19971° luglio1997
Macaob20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro8 ottobre19658 ottobre1965
Colombia20 giugno193320 giugno1933
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Congo (Kinshasa)20 settembre1960 S20 settembre1960
Cook, Isole12 giugno201512 giugno2016
Costa Rica16 settembre196316 settembre1963
Croazia8 ottobre1991 S8 ottobre1991
Cuba22 agosto193522 agosto1935
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Danimarca20 giugno193020 giugno1930
Groenlandia31 maggio195431 maggio1954
Isole Faeröer28 settembre196028 settembre1960
Dominica28 febbraio1983 S28 febbraio1983
Ecuador10 marzo196910 marzo1969
Egitto3 luglio19543 luglio1954
Estonia8 settembre19228 settembre1922
Eswatini26 aprile1978 S26 aprile1978
Etiopia4 giugno19634 giugno1963
Figi19 aprile1974 S19 aprile1974
Finlandia19 giugno192319 giugno1923
Francia23 marzo192923 marzo1929
Guadalupa9 dicembre19339 dicembre1933
Martinica9 dicembre19339 dicembre1933
Nuova Caledonia8 luglio19588 luglio1958
Polinesia francese8 luglio19588 luglio1958
Riunione9 dicembre19339 dicembre1933
St. Pierre e Miquelon8 luglio19588 luglio1958
Gabon14 ottobre1960 S14 ottobre1960
Germania6 giugno19256 giugno1925
Ghana14 marzo196814 marzo1968
Giamaica8 luglio19638 luglio1963
Gibuti3 agosto1978 S3 agosto1978
Grecia13 giugno195213 giugno1952
Grenada9 luglio1979 S9 luglio1979
Guatemala14 giugno198814 giugno1988
Guinea21 gennaio1959 S21 gennaio1959
Guyana8 giugno1966 S8 giugno1966
India11 maggio192311 maggio1923
Iraq1° aprile19851° aprile1985
Irlanda17 giugno192417 giugno1924
Islanda21 agosto195621 agosto1956
Italia8 settembre19248 settembre1924
Kenya13 gennaio1964 S13 gennaio1964
Kirghizistan31 marzo1992 S31 marzo1992
Lesotho31 ottobre1966 S31 ottobre1966
Lettonia9 settembre19249 settembre1924
Lituania26 settembre199426 settembre1994
Lussemburgo16 aprile192816 aprile1928
Macedonia del Nord17 novembre1991 S17 novembre1991
Madagascar1° novembre1960 S1° novembre1960
Malawi22 marzo1965 S22 marzo1965
Malaysia3 marzo1964 S3 marzo1964
Mali22 settembre1960 S21 settembre1960
Malta4 gennaio1965 S4 gennaio1965
Marocco20 maggio195720 maggio1957
Mauritania20 giugno1961 S20 giugno1961
Maurizio2 dicembre1969 S2 dicembre1969
Messico20 maggio193720 maggio1937
Moldova4 aprile20034 aprile2003
Montenegro3 giugno20063 giugno2006
Mozambico6 giugno19776 giugno1977
Myanmar11 maggio192311 maggio1924
Nicaragua12 aprile193412 aprile1934
Niger27 febbraio1961 S27 febbraio1961
Nigeria16 giugno196116 giugno1961
Norvegia11 giugno192911 giugno1929
Nuova Zelanda29 marzo193829 marzo1938
Niue26 ottobre195126 ottobre1951
Paesi Bassi20 agosto192620 agosto1926
Curaçao15 dicembre195515 dicembre1955
Parte caraibica (Bonaire, Sant’
Eustachio e Saba)
15 dicembre195515 dicembre1955
Sint Maarten15 dicembre195515 dicembre1955
Pakistan11 maggio192311 maggio1923
Panama19 giugno197019 giugno1970
Papua Nuova Guinea1° maggio1976 S1° maggio1976
Paraguay16 maggio196816 maggio1968
Perù8 novembre19458 novembre1945
Polonia21 giugno192421 giugno1924
Portogallo27 settembre197727 settembre1977
Regno Unito6 agosto19236 agosto1923
Bermuda4 giugno19624 giugno1962
Gibilterra4 giugno19624 giugno1962
Isole Falkland4 giugno19624 giugno1962
Isole Vergini britanniche5 ottobre19625 ottobre1962
Montserrat4 giugno19624 giugno1962
Sant’Elena5 ottobre19625 ottobre1962
Rep. Centrafricana27 ottobre1960 S27 ottobre1960
Romania10 novembre193010 novembre1930
Ruanda18 settembre1962 S18 settembre1962
Russia10 agosto195610 agosto1956
Saint Lucia14 maggio1980 S14 maggio1980
Saint Vincent e Grenadine21 ottobre1998 S21 ottobre1998
Salomone, Isole6 agosto1985 S6 agosto1985
Seicelle6 febbraio1978 S6 febbraio1978
Senegal4 novembre1960 S4 novembre1960
Serbia24 novembre2000 S24 novembre2000
Singapore25 ottobre1965 S25 ottobre1965
Siria26 luglio1960 S26 luglio1960
Slovacchia1° gennaio1993 S1° gennaio1993
Slovenia29 maggio1992 S29 maggio1992
Spagna29 agosto193229 agosto1932
Sri Lanka25 agosto195225 agosto1952
Suriname15 giugno1976 S15 giugno1976
Svezia27 novembre192327 novembre1923
Svizzera23 maggio194023 maggio1940
Tagikistan26 novembre1993 S26 novembre1993
Tanzania19 novembre1962 S19 novembre1962
Togo7 giugno1960 S7 giugno1960
Tunisia15 maggio195715 maggio1957
Turchia29 marzo196129 marzo1961
Ucraina14 settembre195614 settembre1956
Uganda4 giugno1963 S4 giugno1963
Uruguay6 giugno19336 giugno1933
Venezuela20 novembre194420 novembre1944
Zambia2 dicembre1964 S2 dicembre1964
aIn base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.
bIn base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

Footnotes

  1. La Conv. è stata adottata nella terza sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro e firmata dal Presidente e dal Segretario generale di questa sessione. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del rispettivo strumento di ratificazione (art. 3). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. del 9 ott. 1946 (RS 0.822.719.0 ).

  2. RU 56 1256

  3. RS 0.822.719.0

  4. RS 0.822.721.6 art. 1

  5. RS 0.820.1

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