Convenzione concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell’industria

0.822.711.6Multilateral International Treaty1 ott 1923

Adottata a Washington il 28 novembre 19192
Approvata dall’Assemblea federale il 3 febbraio 19223
Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 ottobre 1922
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1923
Emendato dalle Convenzioni n. 1804e 1165

(Stato 26  marzo 2012)

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d’America il 29 ottobre 1919,

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative all’«impiego dei fanciulli nel lavoro notturno», questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte in forma di Convenzione internazionale,

adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919, da ratificarsi dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro6.

Art. 1
  1. Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali» specialmente:
    1. le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere.
    2. Le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie prime sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità.
    3. La costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la trasformazione o demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici, cloache ordinarie, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra.
    4. Il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la manutenzione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.
  2. In ogni Stato l’autorità competente fisserà la linea di separazione tra l’industria, da una parte, il commercio e l’agricoltura dall’altra.
Art. 2
  1. I fanciulli di età inferiore agli anni diciotto non possono essere occupati durante la notte negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, né in esercizi accessori di questi stabilimenti, eccezion fatta per quelli nei quali sono occupati solo i membri di una stessa famiglia, salvo i casi previsti più sotto.
  2. Il divieto del lavoro notturno non si applicherà ai fanciulli di età superiore agli anni sedici i quali nelle industrie più sotto enumerate sono addetti a lavori che per la natura loro devon essere continuati giorno e notte:
    1. Officine del ferro e dell’acciaio, lavori in cui si fa uso dei forni a riverbero ed a rigenerazione, officine per la zincatura delle lamiere e del filo di ferro (fatta eccezione delle officine per la pulitura del filo).
    2. Vetrerie.
    3. Cartiere.
    4. Zuccherifici, dove si lavora lo zucchero greggio.
    5. Riduzione dei minerali d’oro.
Art. 3
  1. Per l’applicazione della presente Convenzione, col termine «notte» (notturno) si intende un periodo di almeno undici ore consecutive comprendente lo spazio di tempo che è fra le dieci ore di sera e le cinque ore del mattino.
  2. Nelle miniere di carbone e di lignite potrà essere fatta una deroga al periodo di riposo stabilito al numero precedente allorché l’intervallo fra i due turni di lavoro è ordinariamente di quindici ore, mai allorché l’intervallo è inferiore alle tredici ore.
  3. Allorché la legislazione dello Stato vieta il lavoro notturno a tutto il personale panettieri e fornai, per quest’industria si potrà sostituire il periodo compreso fra le nove ore di sera e le quattro ore del mattino a quello fra le dieci ore di sera e le cinque ore del mattino.
  4. Nei paesi tropicali dove il lavoro viene sospeso per un certo tempo a metà della giornata, il periodo di riposo notturno potrà essere inferiore ad undici ore, purché durante il giorno sia concesso un riposo compensatore.
Art. 4

Le disposizioni degli art. 2 e 3 non sono applicabili al lavoro notturno dei fanciulli in età da sedici a diciotto anni allorché un caso di forza maggiore, che non poteva essere previsto né impedito, e che non sia di carattere periodico, faccia ostacolo al funzionamento normale di uno stabilimento industriale.

Art. 5

Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione al Giappone, l’art. 2 non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai quindici anni fino al 1° luglio 1925; a contare da questa data l’articolo citato non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai sedici anni.

Art. 6

Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione all’India, il termine «stabilimento industriale» comprenderà solamente le «fabbriche» definite come tali nella «legge sulle fabbriche» dell’India (Indian factory act) e l’art. 2 non si applicherà ai fanciulli, di sesso maschile, di età superiore ai quattordici anni.

Art. 7

Allorché, in circostanze particolarmente gravi, l’interesse pubblico lo esigesse, il divieto del lavoro notturno potrà essere sospeso da una decisione dell’autorità pubblica per quanto concerne i fanciulli in età da sedici a diciotto anni.

Art. 8

La ratificazione ufficiale della presente Convenzione, nelle condizioni stabilite nella Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 9
  1. Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla a quelle sue colonie, o a quei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi, colle seguenti riserve:
    1. che le disposizioni della Convenzione non sian rese inapplicabili dalle condizioni locali;
    2. che possan essere apportati alla Convenzione i mutamenti necessari per adattarla alle condizioni locali.
  2. Ciascun Membro dovrà notificare all’Ufficio Internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi.
Art. 10

Non appena la ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui questa notificazione sarà stata fatta dal Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro; essa vincolerà soltanto i membri che avranno fatto registrare all’Ufficio Internazionale del Lavoro la loro ratificazione. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore, per quanto riguarda ogni altro membro, il giorno in cui la ratificazione sua sarà stata registrata all’Ufficio, Internazionale del Lavoro.

Art. 12

Ciascun Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni di essa il 1° luglio 1922 al più tardi, ed a prendere le misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 13

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio Internazionale del Lavoro.

Art. 14

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania17 marzo193217 marzo1932
Algeria19 ottobre196219 ottobre1962
Angola4 giugno1976 S4 giugno1976
Argentina30 novembre193330 novembre1933
Austria12 giugno192412 giugno1924
Bangladesh22 giugno1972 S22 giugno1972
Belgio12 luglio192412 luglio1924
Benin12 dicembre1960 S12 dicembre1960
Brasile26 aprile193426 aprile1934
Bulgaria14 febbraio192214 febbraio1922
Burkina Faso21 novembre1960 S21 novembre1960
Cambogia24 febbraio1969 S24 febbraio1969
Ciad10 novembre1960 S10 novembre1960
Cile15 settembre192515 settembre1925
Cina
Macaoab20 dicembre199920 dicembre1999
Colombia13 aprile198313 aprile1983
Comore23 ottobre1978 S23 ottobre1978
Congo (Brazzaville)10 novembre1960 S10 novembre1960
Cuba6 agosto19286 agosto1928
Côte d’Ivoire21 novembre1960 S21 novembre1960
Danimarca4 gennaio19234 gennaio1923
Groenlandia31 maggio195431 maggio1954
Isole Faeröer4 gennaio19234 gennaio1923
Estonia20 dicembre192220 dicembre1922
Francia25 agosto192525 agosto1925
Guadalupa3 febbraio19343 febbraio1934
Guayana francese29 aprile194029 aprile1940
Martinica3 febbraio19343 febbraio1934
Nuova Caledonia29 aprile194029 aprile1940
Polinesia francese29 aprile194029 aprile1940
Riunione3 febbraio19343 febbraio1934
St. Pierre e Miquelon29 aprile194029 aprile1940
Gabon14 ottobre1960 S14 ottobre1960
Grecia19 novembre192019 novembre1920
Guinea-Bissau21 febbraio1977 S21 febbraio1977
India14 luglio192114 luglio1921
Irlanda4 settembre19254 settembre1925
Italia10 aprile192310 aprile1923
Laos23 gennaio1964 S23 gennaio1964
Lettonia3 giugno19263 giugno1926
Lituania19 giugno193119 giugno1931
Lussemburgo16 aprile192816 aprile1928
Madagascar1° novembre1960 S1° novembre1960
Mali22 settembre1960 S22 settembre1960
Mauritania20 giugno1961 S20 giugno1961
Myanmar18 maggio1948 S18 maggio1948
Nicaragua12 aprile193412 aprile1934
Niger27 febbraio1961 S27 febbraio1961
Pakistan31 ottobre1947 S31 ottobre1947
Polonia21 giugno192421 giugno1924
Portogallo*10 maggio193210 maggio1932
Rep. Centrafricana27 ottobre1960 S27 ottobre1960
Romania13 giugno192113 giugno1921
Senegal4 novembre1960 S4 novembre1960
Spagna29 settembre193229 settembre1932
Svizzera9 ottobre19221° ottobre1923
Togo7 giugno1960 S7 giugno1960
Ungheria19 aprile192819 aprile1928
Venezuela7 marzo19337 marzo1933
Vietnam*3 ottobre19943 ottobre1994
aApplicabile senza modifica.
bDal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. La Conv. è stata adottata nella prima sessione della Conferenza internazionale del lavoro e firmata dal Presidente e dal Segretario generale di questa sessione. I singoli Stati sono divenuti parte di questa Conv. solo con il deposito del respettivo strumento di ratificazione (art. 11). In seguito allo scioglimento della Società delle Nazioni e all’emendamento della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono divenute necessarie alcune modificazioni alla presente Conv. allo scopo di garantire l’esercizio delle funzioni di cancelleria affidate in precedenza al Segretario generale della Società delle Nazioni. Nel presente testo si è tenuto conto di queste modificazioni, introdotte dalla Conv. del 9 ott. 1946 (CS 14 52).

  3. CS 39

  4. RS 0.822.719.0

  5. RS 0.822.721.6

  6. RS 0.820.1

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