Convenzione internazionale sulla proibizione dell’uso del fosforo bianco (giallo) nell’industria dei fiammiferi

0.822.15Multilateral International Treaty1 gen 1912

Conchiusa a Berna il 26 settembre 1906
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19072
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1908
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1912

(Stato 11  agosto 2010)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia, Sua Maestà il Re di
Danimarca, il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re d’Italia,
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la
Regina dei Paesi Bassi, il Consiglio federale svizzero,

desiderando facilitare lo sviluppo della protezione degli operai mediante l’adozione di disposizioni comuni,

hanno risolto di conchiudere a questo effetto una Convenzione concernente l’uso del fosforo bianco (giallo) nell’industria dei fiammiferi, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si obbligano a proibire, nel loro territorio, la fabbricazione, l’importazione e la vendita di fiammiferi contenenti fosforo bianco (giallo).

Art. 2

Ciascuno degli Stati contraenti prenderà le misure amministrative necessarie per assicurare nel suo territorio la rigorosa esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

I Governi si comunicheranno in via diplomatica le leggi e i regolamenti sulla materia della presente Convenzione che sono o che saranno in vigore nel loro paese, come pure i rapporti periodici sull’applicazione di queste leggi e regolamenti.

Art. 3

Le disposizione della presente Convenzione non saranno applicabili a una colonia, possedimento o protettorato, se non nel caso che il Governo della madre-patria facesse in loro nome una dichiarazione in questo senso al Consiglio federale svizzero.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate presso il Consiglio federale svizzero, al più tardi il 31 dicembre 1908.

Di questo deposito si stenderà processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore tre anni dopo la chiusura del processo verbale di deposito.

Art. 5

Gli Stati che non hanno preso parte alla presente Convenzione possono dichiarare la loro adesione mediante un atto indirizzato al Consiglio federale svizzero, che lo farà conoscere a ciascuno degli altri Stati contraenti.

Il termine previsto dall’art. 4 per l’entrata in vigore della presente Convenzione, è portato a cinque anni per gli Stati che non l’hanno firmata e per le colonie, possedimenti e protettorati, contando dalla data della loro adesione.

Art. 6

La presente Convenzione non potrà essere denunziata sia dagli Stati firmatari, sia dagli Stati, colonie, possedimenti o protettorati che vi aderissero più tardi, prima che siano spirati cinque anni dalla chiusura del processo verbale di deposito delle ratificazioni.

Spirato questo termine, essa potrà essere denunziata d’anno in anno.

La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che il Governo interessato, o, se si tratta di una colonia, di un possedimento o di un protettorato, la madre-patria, l’avrà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero, il quale ne darà subito conoscenza a tutti gli altri Stati contraenti.

La denunzia non avrà effetto che in confronto dello Stato, colonia, possedimento o protettorato nel cui nome sarà stata notificata.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Berna, il ventisei di settembre millenovecentosei, in un solo esemplare, che sarà depositato nell’Archivio della Confederazione, e una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Argentina16 ottobre1936 A16 ottobre1941
Australia30 dicembre1919 A30 dicembre1924
Austria23 marzo1921 A23 marzo1926
Belgio8 dicembre1922 A8 dicembre1927
Bulgaria1° novembre1926 A1° novembre1931
Canada20 settembre1914 A20 settembre1919
Cile28 gennaio1936 A28 gennaio1941
Cina6 dicembre1923 A6 dicembre1928
Cipro22 febbraio1968 S16 agosto1960
Côte d'Ivoire27 settembre1968 S7 agosto1960
Danimarca4 marzo19081° gennaio1912
Isole Faeröer4 marzo19081° gennaio1912
Egitto7 aprile1932 A7 aprile1937
Estonia2 febbraio19232 febbraio1928
Figi4 ottobre1971 S10 ottobre1970
Finlandia13 ottobre1921 A13 ottobre1926
Francia23 dicembre19081° gennaio1912
Nuova Caledonia26 novembre1909 A26 novembre1914
Polinesia francese15 gennaio1910 A15 gennaio1915
Riunione15 gennaio1910 A15 gennaio1915
Gambia28 maggio1968 S18 febbraio1965
Germania12 giugno19081° gennaio1912
Giappone14 ottobre1921 A14 ottobre1926
India30 dicembre1919 A30 dicembre1924
Iran5 giugno1933 A5 giugno1938
Irlanda15 aprile1926 S6 dicembre1921
Israele19 aprile1968 A19 aprile1973
Italia6 luglio1910 A6 luglio1915
Lussemburgo12 novembre19071° gennaio1912
Madagascar12 agosto1968 S26 giugno1960
Mali8 giugno1968 S22 settembre1960
Malta16 maggio1966 S21 settembre1964
Marocco5 luglio1927 A5 luglio1932
Mauritania13 luglio1968 S28 novembre1960
Maurizio12 agosto1970 S12 marzo1968
Montenegro26 marzo2007 S3 giugno2006
Niger15 aprile1972 S3 agosto1960
Norvegia10 luglio1914 A10 luglio1919
Nuova Zelanda27 novembre1911 A27 novembre1916
Paesi Bassi8 settembre19081° gennaio1912
Polonia14 gennaio1921 A14 gennaio1926
Regno Unito28 dicembre1908 A28 dicembre1913
Bermuda19 dicembre1910 A19 dicembre1915
Gibilterra4 gennaio1910 A4 gennaio1915
Romania21 luglio1921 A21 luglio1926
Senegal29 dicembre1967 S20 agosto1960
Serbia24 dicembre1929 A24 dicembre1934
Spagna29 ottobre1909 A29 ottobre1914
Sudafrica6 dicembre1910 A3 maggio1914
Svezia10 aprile1920 A10 aprile1925
Svizzera10 gennaio19081° gennaio1912
Turchia17 febbraio1933 A17 febbraio1938
Uganda8 aprile1965 A8 aprile1970
Ungheria19 novembre1925 A19 novembre1930

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RU 24 57

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.