Accordo tra il Governo svizzero e il Governo austriaco concernente la traslazione di salme nel traffico locale di confine

0.818.691.63Bilateral International Treaty1 giu 1952

Con scambio di lettere in data 17 maggio 1952 tra il Ministro di Svizzera a Vienna e il Ministro per gli affari esteri austriaco è stato conchiuso il seguente accordo sulla traslazione di salme nel traffico locale di confine:

Art. I

La zona, situata dall’una e dall’altra parte della frontiera tra la Svizzera e l’Austria e tra l’Austria e il Liechtenstein, nei cui limiti si svolge il traffico di confine nel senso del presente accordo, comprende le seguenti regioni:

  1. da parte svizzera: i Cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Turgovia e i comuni del Cantone dei Grigioni compresi nell’elenco allegato; gli invii per ferrovia da Bever a Coira in transito diretto, sono considerati come traffico di confine se il luogo di spedizione e di destinazione si trova nella zona di confine;
  2. il Principato del Liechtenstein;
  3. da parte austriaca: il territorio federale del Vorarlberg e il distretto politico di Landeck del territorio federale del Tirolo.
Art. II

Gli organi competenti per il rilascio dei lasciapassare per cadaveri sono designati in Svizzera dalle autorità cantonali e in Austria dalle autorità dei Paesi («Länder»).

In Svizzera gli organi competenti sono:

per i CantoniAppenzello Esterno:la cancelleria di Stato
Appenzello Interno:la direzione di polizia e la prefettura d’Oberegg
Grigioni:le prefetture
San Gallo:le prefetture
Turgovia:le prefetture

Nel Principato di Liechtenstein l’organo competente è il governo del Principato.

In Austria gli organi competenti sono le autorità amministrative di distretto.

Lo Stato sul cui territorio il corpo è trasportato rinuncia a esigere che le firme apposte sui lasciapassare per cadaveri siano autenticate.

Non è necessario apporre il visto consolare sui lasciapassare per cadaveri.

Art. III

L’uso di un feretro doppio non è richiesto salvo nei casi in cui il medico competente ritiene ch’esso sia necessario per motivi di polizia sanitaria. Il feretro doppio è richiesto, in particolare, quando il cadavere è in stato di decomposizione, quando si teme una rapida decomposizione nonchè nei casi di cadaveri di persone decedute in seguito a tifo addominale, paratifo o a dissenteria bacillare.

Il medico competente nel senso del capoverso precedente è : per la regione di confine svizzera, il medico che ha rilasciato l’atto di morte, il medico cantonale o il medico di distretto; per il territorio del Liechtenstein, il medico ufficiale del Principato (Landesphysikus); per la regione di confine austriaca, il medico ufficiale delle autorità amministrative di distretto.

Art. IV

Per il rimanente sono applicabili per analogia le disposizioni della Convenzione internazionale concernente il trasporto di cadaveri, conchiusa a Berlino il 10 febbraio 1937.2

Art. V

Qualora sorgessero divergenze circa l’interpretazione del presente accordo, come pure in casi di circostanze straordinarie, i due Governi provvederanno a consultarsi.

Art. VI

Il presente accordo entra in vigore il 1ogiugno 1952. Esso può essere disdetto in ogni tempo con un preavviso di sei mesi.

Elenco dei comuni(in ordine alfabetico).

Ardez
Arosa
Bever/Bevers
Calfreisen
Castiel
Calerina/Schlarigna
Chur
Churwalden
Conters i. P.
Davos
Fanas
Fetan
Fideris
Fläsch
Fuldera
Furna
Grüsch
Guarda
Haldenstein
Igis-Landquart
Jenaz
Jenins
Klosters-Serneus
Küblis
Langwies
Lavin

Lüen
Luzein
Madulain
Maienfeld
Maladers
Malans
Malix/
Mastrils
Molinis
Müstair/Münster
Pagig
Parpan
Peist
Pontresina
Praden
La Punt-Chamues-ch/Ponte-Camogask
Ramosch/Remüs
Saas
Samedan/Samaden
Samnaun
St. Antönien-Ascharina
St. Antönien-Castels
St. Antönien-Rüti
Sta. Maria i. M.
St. Moritz
St. Peter
Says
S-chanf/Scanfs
Schiers
Scuol/Schuls
Seewis i. P.
Sent
Sils i. E./Segl
Silvaplana
Susch/Süs
Tarasp
Trimmis
Tschiertschen
Tschierv/Cierfs
Tschlin/Schleins
Untervaz
Valchava/Valcava
Valzeina
Zernez
Zizers
Zuoz

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 0.818.61

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