Accordo addizionale alla Convenzione stipulata fra la Svizzera e la Germania il 10/15 dicembre 1909, circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri

0.818.691.361Bilateral International Treaty1 gen 1912

Conchiuso il 28 agosto 1911
Entrato in vigore il 1° gennaio 1912

A compimento della Convenzione 10/15 dicembre 19092circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri, il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo Imperiale Germanico hanno conchiuso il seguente Accordo addizionale:

Le disposizioni della Convenzione 10/15 dicembre 19093concernenti le carte di passo per cadaveri rilasciate nella Svizzera e nell’Impero Germanico, sono applicabili anche alle carte di passo per cadaveri rilasciate dai rappresentanti diplomatici o consolari dell’Impero Germanico in uno Stato terzo e dalle autorità competenti dei protettorati germanici, come pure alle carte di passo per cadaveri rilasciate dai rappresentanti diplomatici o consolari della Svizzera in uno Stato terzo, salve le seguenti modificazioni:

  1. Le autorità competenti a rilasciare carte di passo per cadaveri in virtù del presente Accordo addizionale, sono indicate nell’allegato. I Governi interessati si comunicheranno reciprocamente le modificazioni apportate al rispettivo elenco.4
  2. Qualora, in mancanza di autorità o di organi ufficiali corrispondenti, non sia possibile ottenere le prove di cui al n. 3, lett. a e b, della Convenzione 10/15 dicembre 19095, saranno ammesse altre prove equipollenti in uso nel paese. Le disposizioni eccezionali da prendersi in casi speciali, di cui al n. 3, lett. C, della stessa Convenzione, devono essere osservate come regola.

Il presente Accordo addizionale entra in vigore il 1° gennaio 1912; qualora la Convenzione del 10/15 dicembre 1909 fosse denunziata, esso cesserà di aver vigore nel medesimo tempo.

Berna, 28 agosto 1911.

Ruchetv. Bülow

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 0.818.691.36

  3. RS 0.818.691.36

  4. Gli elenchi delle autorità competenti, pubblicati nella RU come annessi a questo Accordo, non furono tenuti a giorno; caduti in disuso, essi non sono riprodotti nella presente Raccolta.

  5. RS 0.818.691.36

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