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0.818.691.361•Accordo addizionale alla Convenzione stipulata fra la Svizzera e la Germania il 10/15 dicembre 1909, circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri
0.818.691.361Bilateral International Treaty1 gen 1912
Conchiuso il 28 agosto 1911
Entrato in vigore il 1° gennaio 1912
A compimento della Convenzione 10/15 dicembre 19092circa il riconoscimento reciproco delle carte di passo per cadaveri, il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo Imperiale Germanico hanno conchiuso il seguente Accordo addizionale:
Le disposizioni della Convenzione 10/15 dicembre 19093concernenti le carte di passo per cadaveri rilasciate nella Svizzera e nell’Impero Germanico, sono applicabili anche alle carte di passo per cadaveri rilasciate dai rappresentanti diplomatici o consolari dell’Impero Germanico in uno Stato terzo e dalle autorità competenti dei protettorati germanici, come pure alle carte di passo per cadaveri rilasciate dai rappresentanti diplomatici o consolari della Svizzera in uno Stato terzo, salve le seguenti modificazioni:
Il presente Accordo addizionale entra in vigore il 1° gennaio 1912; qualora la Convenzione del 10/15 dicembre 1909 fosse denunziata, esso cesserà di aver vigore nel medesimo tempo.
Berna, 28 agosto 1911.
| Ruchet | v. Bülow |
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Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta. ↩
RS 0.818.691.36 ↩
RS 0.818.691.36 ↩
Gli elenchi delle autorità competenti, pubblicati nella RU come annessi a questo Accordo, non furono tenuti a giorno; caduti in disuso, essi non sono riprodotti nella presente Raccolta. ↩
RS 0.818.691.36 ↩
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