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0.814.502.1•Convenzione n. 115 concernente la protezione dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti
0.814.502.1Multilateral International Treaty29 mag 1964
Conchiusa a Ginevra il 22 giugno 1960
Approvata dall’Assemblea federale il 4 dicembre 19612
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 29 maggio 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 maggio 1964
(Stato 25 luglio 2013)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 1ogiugno 1960 per la quarantaquattresima sessione,
avendo deliberato di adottare diverse proposte relative alla radioprotezione dei lavoratori, questione considerata nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione, e
avendo deciso di dare a dette proposte la forma d’una convenzione internazionale,
approva, in questo ventiduesimo giorno di giugno del millenovecentosessanta, la convenzione qui appresso, che sarà denominata «Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960»:
Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente convenzione si obbliga a applicarla con la legislazione, con raccolte di direttive pratiche o con altre misure appropriate. Dando effetto alle disposizioni della convenzione, l’autorità competente consulterà i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Le attività menzionate nell’articolo 2 vanno organizzate e svolte in modo da assicurare la protezione prevista nella presente parte.
Sarà adoperato ogni sforzo per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, e tutti gli interessati eviteranno di esporvisi inutilmente.
Saranno fissati, conformemente all’articolo 6, dei valori adeguati per i lavoratori che non sono esposti direttamente alle radiazioni, ma si trattengono o transitano in luoghi che possono essere esposti a radiazioni ionizzanti o a sostanze radioattive.
La legislazione deve prevedere l’obbligo di notificare, nei modi ch’essa fisserà, i lavori che espongono a radiazioni ionizzanti.
Sarà ordinato un controllo adeguato dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, inteso a misurare l’effetto delle radiazioni ionizzanti e delle sostanze radioattive alle quali sono esposti i lavoratori e a verificare se sono stati rispettati i valori fissati.
I lavoratori direttamente occupati in lavori soggetti a radiazioni devono sottoporsi a un esame medico adeguato, prima o subito dopo di averli incominciati, e anche ulteriormente, a intervalli adeguati.
I mezzi d’applicazione previsti dall’articolo 1 dovranno definire i casi in cui la natura o l’intensità delle radiazioni impone di prendere immediatamente le seguenti misure:
Nessun lavoratore può, contro il parere del perito medico, essere addetto o attendere a un lavoro che possa esporlo a radiazioni ionizzanti.
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione s’impegna ad affidare a un servizio d’ispezione competente la vigilanza sulla applicazione della medesima, oppure ad accertare direttamente se sia assicurata una adeguata ispezione.
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché le registri conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite3, informazioni complete su tutte le ratificazioni e disdette che avrà registrato in virtù degli articoli precedenti.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, presenterà alla Conferenza generale, ogni qual volta lo reputi opportuno, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione, ed esaminerà, se occorre porre all’ordine del giorno la questione della revisione totale o parziale della medesima.
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.
(Seguono le firme)
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro ed ivi riunitasi il 1ogiugno 1960 per la quarantaquattresima sessione,avendo deliberato di adottare varie proposte relative alla radioprotezione dei lavoratori, questione considerata nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione, eavendo deciso di dare a dette proposte la forma di una raccomandazione a complemento della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960,approva, in questo ventiduesimo giorno di giugno del millenovecentosessanta, la raccomandazione seguente, che sarà chiamata «Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni, 1960»:I. Disposizioni Generali1. La presente raccomandazione dovrebbe essere applicata con la legislazione, con raccolte di direttive pratiche o con altre misure appropriate. Dando effetto alle disposizioni della raccomandazione, l’autorità competente dovrebbe consultare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.2. (1) La presente raccomandazione si applica a tutte le attività per le quali i lavoratori sono esposti a radiazioni ionizzanti.
(2) La presente raccomandazione non concerne né le sostanze radioattive, ermeticamente chiuse o no, né gli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti che siano esentati dalla raccomandazione in virtù di uno dei mezzi d’applicazione previsti nel numero 1 poiché emananti deboli dosi di radiazioni.3. Nell’applicare le disposizioni del numero 2 dell’articolo 3 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, ogni Membro dovrebbe tener conto delle raccomandazioni fatte di tempo in tempo dalla Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni e delle norme adottate dalle altre organizzazioni competenti.II. Valori massimi ammissibili4. I valori previsti agli articoli 6, 7 e 8 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, dovrebbero essere fissati tenendo conto dei corrispondenti valori raccomandati periodicamente dalla Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni. Inoltre, le concentrazioni massime ammissibili di sostanze radioattive nell’aria o nell’acqua suscettiva di penetrare nell’organismo dovrebbero venir fissate secondo tali valori.5. Tutte le misure utili di protezione collettiva od individuale dovrebbero essere applicate affinché non siano superati i valori massimi ammissibili specificati negli articoli 6, 7 e 8 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, né siano sorpassate per l’aria e l’acqua suscettive di penetrare nell’organismo le concentrazioni ammissibili designate nel numero 4.III. Persona competente6. Il datore di lavoro dovrebbe dare a una persona competente l’incarico di trattare per l’impresa le questioni relative alla protezione contro le radiazioni ionizzanti.IV. Metodi di protezione7. (1) I metodi di protezione collettiva che risultassero insufficienti i metodi di protezione collettiva, tanto se si tratti di misure di natura materiale, come di misure di natura organizzativa.
(2) I metodi di protezione collettiva che risultassero insufficienti dovrebbero essere completati con un equipaggiamento di protezione individuale e, secondo il bisogno, con altri mezzi di protezione appropriati.
8. (1) I dispositivi e gli apparecchi di protezione dovrebbero essere concepiti o modificati in modo che adempiano le funzioni alle quali sono destinati.
(2) Dovrebbero essere prese tutte le misure atte ad assicurare il controllo regolare di questi dispositivi ed apparecchi, al fine di stabilire se la loro disposizione e il loro funzionamento siano soddisfacenti e assicurino la protezione richiesta; in particolare essi dovrebbero essere controllati prima che siano messi in esercizio e dopo ogni modificazione apportata alle modalità d’uso, all’equipaggiamento e alla schermatura.
(3) Qualsiasi guasto o difetto di questi apparecchi e dispositivi dovrebbe essere riparato immediatamente; ove occorra, verrà messo immediatamente fuori servizio fino a riparazione ultimata l’impianto cui gli stessi appartengono.
(4) L’autorità competente dovrebbe prescrivere l’ispezione appropriata e periodica degli elementi principali dei congegni protettivi, in particolare degli apparecchi di controllo delle radiazioni.
9. (1) I lavori con sostanze radioattive aperte dovrebbero essere eseguiti con tutte le precauzioni richieste dalla loro tossicità.
(2) I metodi applicati dovrebbero ridurre al minimo i rischi di contaminazione radioattiva e le possibilità d’ingestione di sostanze radioattive.10. Dovrebbero essere prese misure preventive per:
(2) Se dette sostanze non vengono utilizzate, la conservazione dovrebbe avvenire secondo le modalità stabilite dall’autorità competente.14. Non dovrebbe esser fatto alcun trasferimento di sostanze radioattive ad altri datori di lavoro o ad altre imprese, senza la notificazione che fosse richiesta dall’autorità competente.15.(1) Chiunque abbia motivo di credere che una sostanza radioattiva sia stata perduta, smarrita, rubata o danneggiata, dovrebbe avvertire immediatamente la persona competente, menzionata nel numero 6 oppure, se ciò non è possibile, un’altra persona responsabile che possa avvertirla quanto prima.
(2) Se la perdita, il furto o il danno è confermato, si dovrebbe avvertire immediatamente l’autorità competente.16. Data la particolarità dei problemi medici che pone l’impiego di donne sessualmente mature in lavori soggetti a radiazioni, dovrebbero essere prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare che siano esposte al rischio d’una forte irradiazione.V. Controllo dell’irradiazione17.(1) Dovrebbe essere fatto un controllo adeguato dei lavoratori e dei luoghi di lavoro per accertare se l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti e a sostanze radioattive rispetti i valori fissati.
(2) Nel caso d’irradiazione dall’esterno, il controllo dovrebbe essere fatto con pellicole, dosimetri o altri mezzi appropriati.
(3) Nel caso d’irradiazione interna, se è da credere che i valori massimi ammissibili possano essere avvicinati o siano stati sorpassati, il controllo dovrebbe comprendere la valutazione:
a. della contaminazione radioattiva;
b. se possibile, della quantità di sostanze radioattive presenti nell’organismo.
(4) Oltre la misura dell’irradiazione dell’insieme dell’organismo, il controllo dovrebbe permettere di determinare l’irradiazione parziale più pregiudizievole per lo stesso.18. L’autorità competente dovrebbe, quand’è possibile, prescrivere controlli destinati a scoprire la contaminazione delle mani, del corpo e degli abiti delle persone che lasciano il posto di lavoro.19. Le persone incaricate del controllo dei lavoratori dovrebbero essere provviste d’une equipaggiamento e di mezzi adatti al loro compito, conformemente alle disposizioni della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, e della presente raccomandazione.VI. Visite mediche20. Tutte le visite mediche previste dalla convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, dovrebbero essere eseguite da medici debitamente qualificati.21. Nei casi previsti nell’articolo 13 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, si dovrebbero eseguire le visite mediche speciali necessarie.22. L’onorario per le visite mediche previste nei paragrafi precedenti non dovrebbe essere a carico dei lavoratori.23. I medici che eseguiscono tali visite dovrebbero essere informati sulle condizioni di lavoro dei lavoratori interessati.24. Si dovrebbe tenere un inserto sanitario, secondo le indicazioni delle autorità competenti, per tutti i lavoratori sottoposti a visite mediche.25. Il modello degli inserti sanitari dovrebbe essere uniforme per tutto il paese.26. Si dovrebbe tenere, per quanto sia possibile, una registrazione completa delle dosi accumulate dai lavoratori, di cui al numero 24, nel corso del loro lavoro, affinché possano essere valutate secondo l’impiego dell’interessato.27. Se secondo il parere medico, dato nell’ambito dell’articolo 14 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, non sembri opportuno esporre il lavoratore nel suo lavoro normale a radiazioni ionizzanti, si dovrebbe adoperare ogni mezzo ragionevole per trasferirlo a un altro impiego conveniente.VII. Ispezione e Notificazione28. I servizi d’ispezione, designati all’articolo 15 della convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960, dovrebbero essere composti o poter agevolmente disporre di un numero sufficiente di persone perfettamente informate dei rischi derivanti da esposizione a radiazioni ed in grado di fungere da consulenti in materia di radioprotezione.29.(1) Gl’ispettori dovrebbero aver l’autorizzazione di prendere le misure atte ad eliminare i difetti constatati in un’istallazione, un apparecchio o un metodo di lavoro, ogni qualvolta abbiano fondato motivo di considerarli pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a cagione delle radiazioni ionizzanti.
(2) Allo scopo di attuare queste misure, gl’ispettori dovrebbero, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario o amministrativo previsto dalla legislazione, avere il diritto di ordinare o far ordinare che:
a. siano apportate alle istallazioni, entro un termine stabilito, le modificazioni che risultassero necessarie per assicurare l’applicazione rigorosa delle disposizioni concernenti la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
b. siano prese misure immediatamente esecutive se l’imminenza del pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori lo esige.
30.(1) Ogni Membro dovrebbe prevedere delle misure concernenti il controllo della distribuzione e dell’impiego di fonti di radiazioni ionizzanti.
(2) Queste misure dovrebbero comprendere:
a. la notificazione all’autorità competente, secondo le modalità da essa stabilite, della fornitura di dette fonti;
b. la notificazione all’autorità competente, secondo le modalità da essa stabilite, delle informazioni concernenti la natura degli apparecchi e delle istallazioni e delle misure previste per assicurare la protezione contro le radiazioni ionizzanti, prima di intraprendere, per la prima volta, dei lavori comportanti l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti o di procedere a ampliamenti e modifiche importanti di apparecchi e istallazioni che emanano radiazioni ionizzanti o assicurano la radioprotezione.31. Il datore di lavoro dovrebbe pure avvertire l’autorità competente, secondo le modalità da essa stabilite, della cessazione definitiva dei lavori comportanti l’esposizione dei lavoratori a radiazioni ionizzanti.VIII. Collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori32. I datori di lavoro e i lavoratori dovrebbero adoperare ogni sforzo per collaborare quanto più congiuntamente all’applicazione delle misure di radioprotezione.
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 1ogiugno 1960 per la quarantaquattresima sessione;avendo deliberato di adottare varie proposte relative alla consultazione e collaborazione su scala industriale e nazionale tra gli organi statali e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, questione considerata nel quinto punto dell’ordine del giorno della sessione, eavendo deciso di dare a queste proposte la forma di una raccomandazioneapprova in questo ventesimo giorno di giugno del millenovecentosessanta la raccomandazione seguente che sarà chiamata «Raccomandazione per la consultazione su scala industriale e nazionale, 1960»:
1. (1) Dovrebbero essere prese delle misure adeguate alle condizioni nazionali in vista di promuovere su scala industriale e nazionale una consultazione ed una collaborazione efficace tra gli organi statali e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure tra queste organizzazioni, per conseguire gli scopi previsti ai numeri 4 e 5 e in altre questioni di mutuo interesse determinate dalle parti.
(2) Queste misure dovrebbero essere applicate senza esercitare verso queste organizzazioni e fra le stesse alcuna discriminazione fondata su criteri come la razza, il sesso, la religione, l’opinione politica o il prestigio nazionale dei loro membri.2. Questa consultazione e collaborazione non dovrebbe ledere né la libertà sindacale, né i diritti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, compreso il diritto di negoziazione collettiva.3. Conformemente al costume o alla pratica nazionale, questa consultazione e questa collaborazione dovrebbero essere assicurate o agevolate:
(i) la preparazione e l’applicazione delle prescrizioni legali che toccano i loro interessi;
(ii) la creazione e l’attività d’organi nazionali come quelli che si occupano dell’organizzazione dell’impiego, della formazione e del riadattamento professionali, della protezione dei lavoratori, dell’igiene e sicurezza industriale, della produttività, della sicurezza sociale e del benessere;
(iii) l’elaborazione e l’applicazione dei piani di sviluppo economico e sociale.
| Stati partecipanti | Ratifica Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 15 giugno | 1978 | 15 giugno | 1979 | |
| Azerbaigian | 19 maggio | 1992 S | 19 maggio | 1992 | |
| Barbados | 8 maggio | 1967 S | 30 novembre | 1966 | |
| Belarus | 26 febbraio | 1968 | 26 febbraio | 1969 | |
| Belgio | 2 luglio | 1965 | 2 luglio | 1966 | |
| Belize | 15 dicembre | 1983 S | 15 dicembre | 1983 | |
| Brasile | 5 settembre | 1966 | 5 settembre | 1967 | |
| Ceca, Repubblica | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Cile* | 14 ottobre | 1994 | 14 ottobre | 1995 | |
| Cina | |||||
| Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 | |
| Macaobc | 20 dicembre | 1999 | 20 dicembre | 1999 | |
| Corea del Sud | 7 novembre | 2011 | 7 novembre | 2012 | |
| Danimarca | 7 febbraio | 1974 | 7 febbraio | 1975 | |
| Ecuador | 9 marzo | 1970 | 9 marzo | 1971 | |
| Egitto | 18 marzo | 1964 | 18 marzo | 1965 | |
| Finlandia | 16 ottobre | 1978 | 16 ottobre | 1979 | |
| Francia | 18 novembre | 1971 | 18 novembre | 1972 | |
| Guadalupa | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Guayana francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Martinica | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Nuova Caledonia | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Polinesia francese | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Riunione | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| St. Pierre e Miquelon | 27 novembre | 1974 | 27 novembre | 1974 | |
| Germania | 26 settembre | 1973 | 26 settembre | 1974 | |
| Ghana | 7 novembre | 1961 | 7 novembre | 1962 | |
| Giappone | 31 luglio | 1973 | 31 luglio | 1974 | |
| Gibuti | 3 agosto | 1978 S | 3 agosto | 1978 | |
| Grecia | 4 giugno | 1982 | 4 giugno | 1983 | |
| Guinea | 12 dicembre | 1966 | 12 dicembre | 1967 | |
| Guyana | 8 giugno | 1966 S | 26 maggio | 1966 | |
| India | 17 novembre | 1975 | 17 novembre | 1976 | |
| Iraq | 26 ottobre | 1962 | 26 ottobre | 1963 | |
| Italia | 5 maggio | 1971 | 5 maggio | 1972 | |
| Kirghizistan | 31 marzo | 1992 S | 31 marzo | 1992 | |
| Lettonia | 8 marzo | 1993 | 8 marzo | 1994 | |
| Libano | 6 dicembre | 1977 | 6 dicembre | 1978 | |
| Lituania | 27 maggio | 2013 | 27 maggio | 2014 | |
| Lussemburgo | 8 aprile | 2008 | 8 aprile | 2009 | |
| Messico | 19 ottobre | 1983 | 19 ottobre | 1984 | |
| Nicaragua | 1° ottobre | 1981 | 1° ottobre | 1982 | |
| Norvegia | 17 giugno | 1961 | 17 giugno | 1962 | |
| Paesi Bassi | 29 novembre | 1966 | 29 novembre | 1967 | |
| Paraguay | 10 luglio | 1967 | 10 luglio | 1968 | |
| Polonia | 23 dicembre | 1964 | 23 dicembre | 1965 | |
| Portogallo | 17 marzo | 1994 | 17 marzo | 1995 | |
| Regno Unito | 9 marzo | 1962 | 9 marzo | 1963 | |
| Bermuda | 17 settembre | 1964 | 17 settembre | 1964 | |
| Guernesey | 7 giugno | 1967 | 7 giugno | 1967 | |
| Jersey | 11 dicembre | 1964 | 11 dicembre | 1964 | |
| Russia | 22 settembre | 1967 | 22 settembre | 1968 | |
| Siria | 15 gennaio | 1964 | 15 gennaio | 1965 | |
| Slovacchia | 1° gennaio | 1993 S | 1° gennaio | 1993 | |
| Spagna | 17 luglio | 1962 | 17 luglio | 1963 | |
| Sri Lanka | 18 giugno | 1986 | 18 giugno | 1987 | |
| Svezia | 12 aprile | 1961 | 17 giugno | 1962 | |
| Svizzera | 29 maggio | 1963 | 29 maggio | 1964 | |
| Tagikistan | 26 novembre | 1993 S | 26 novembre | 1993 | |
| Turchia | 15 novembre | 1968 | 15 novembre | 1969 | |
| Ucraina | 19 giugno | 1968 | 19 giugno | 1969 | |
| Ungheria | 8 giugno | 1968 | 8 giugno | 1969 | |
| Uruguay | 22 settembre | 1992 | 22 settembre | 1993 | |
| * | Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
| a | Dal 10 gen. al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu., la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. | ||||
| b | Applicabile senza modifica. | ||||
| c | Dal 13 set. al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999. |
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