Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)

0.814.322Multilateral International Treaty28 gen 1988

Concluso a Ginevra il 28 settembre 1984

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 26 luglio 1985

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 gennaio 1988

(Stato 19  febbraio 2019)

Le Parti contraenti,

richiamata la Convenzione1sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (detta qui di seguito «Convenzione»), entrata in vigore il 16 marzo 1983;

consci dell’importanza del «Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa» (detto qui di seguito «EMEP»), di cui agli articoli 9 e 10 della Convenzione;

consci dei risultati positivi finora ottenuti nell’attuazione dell’EMEP,

riconosciuto che l’attuazione dell’EMEP è stata finora possibile grazie ai fondi forniti dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (PNUE) e grazie ai contributi volontari dei governi;

consapevoli che il contributo del PNUE sarà versato soltanto sino alla fine del 1984 e che, sommato con i contributi volontari dei governi, non copre integralmente i costi dell’applicazione del piano di lavoro dell’EMEP, donde la necessità di prendere disposizioni per assicurare il finanziamento a lungo termine dopo il 1984;

considerato l’appello lanciato dalla Commissione economica per l’Europa ai governi dei Paesi membri della CEE nella decisione B (XXXVIII), nella quale si chiede loro vivamente di fornire, secondo le modalità che saranno convenute nella prima riunione dell’Organo esecutivo della Convenzione (detto qui di seguito «Organo esecutivo»), i fondi di cui questo abbisogna per svolgere le sue attività, in particolare quelle inerenti ai lavori dell’EMEP;

osservato che la Convenzione non contiene alcuna disposizione relativa al finanziamento dell’EMEP, donde la necessità di prendere disposizioni appropriate in merito,

tenuto conto degli elementi che occorre prendere in considerazione per l’elaborazione di uno strumento ufficiale inteso a completare la Convenzione, elementi enunciati nelle raccomandazioni adottate dall’Organo esecutivo nella sua prima sessione (7–10 giugno 1983),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

  1. Per «quota ONU» s’intende la quota di una Parte contraente per l’esercizio finanziario considerato, secondo la chiave stabilita per la ripartizione delle spese dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2. Per «esercizio finanziario» s’intende l’esercizio finanziario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; le espressioni «base annua» e «spese annue» vanno interpretate conseguentemente.
  3. Per «Fondo generale a destinazione speciale» s’intende il Fondo generale a destinazione speciale per il finanziamento dell’applicazione della Convenzione, istituito dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  4. Per «zona geografica delle attività dell’EMEP» s’intende la zona sottoposta a sorveglianza coordinata da parte dei centri internazionali dell’EMEP2.
Art. 2 Finanziamento dell’EMEP

Le risorse dell’EMEP sopperiscono alle spese annue dei centri internazionali che cooperano nell’ambito dell’EMEP, per quanto connesse alle attività iscritte nel programma di lavoro dell’Organo direttivo dell’EMEP.

Art. 3 Contributi
  1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo, l’EMEP è finanziato con contributi obbligatori, integrati con contributi volontari. I contributi possono essere versati in moneta convertibile, in moneta non convertibile o in natura.
  2. I contributi obbligatori sono versati su una base annua da tutte le Parti contraenti del presente Protocollo che si trovano nella zona geografica delle attività dell’EMEP.
  3. Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti del presente Protocollo e dai Firmatari anche se il loro territorio si trova fuori della zona geografica delle attività dell’EMEP, nonché, su raccomandazione dell’Organo direttivo dell’EMEP e fatta salva l’approvazione dell’Organo esecutivo, da qualsiasi altro Paese, organizzazione o privato che intenda versare contributi al programma di lavoro.
  4. Le spese annue connesse al programma di lavoro sono coperte con i contributi obbligatori. I contributi in contanti e in natura, quali i contributi dei Paesi ospitanti i centri internazionali, sono specificati nel programma di lavoro. Su raccomandazione dell’Organo direttivo e fatta salva l’approvazione dell’Organo esecutivo, i contributi volontari possono essere utilizzati per ridurre i contributi obbligatori o per finanziare attività particolari rientranti nell’ambito dell’EMEP.
  5. I contributi in contanti – obbligatori o volontari – sono versati al Fondo generale a destinazione speciale.
Art. 4 Ripartizione delle spese
  1. I contributi obbligatori sono determinati conformemente alle disposizioni dell’allegato al presente Protocollo.
  2. L’Organo esecutivo pondererà la necessità di rivedere l’allegato se:
    1. il preventivo annuo dell’EMEP aumenta di due volte e mezzo rispetto a quello dell’anno d’entrata in vigore del presente Protocollo o, se questo anno è posteriore, rispetto a quello dell’anno dell’ultimo emendamento dell’allegato;
    2. l’Organo esecutivo, su raccomandazione dell’Organo direttivo, designa un nuovo centro internazionale;
    3. sono trascorsi sei anni dall’entrata in vigore del presente Protocollo o, se questo è posteriore, sei anni dall’ultimo emendamento dell’allegato.
  3. Gli emendamenti dell’allegato sono adottati per consenso dall’Organo esecutivo.
Art. 5 Preventivo annuale

Il preventivo annuale dell’EMEP è allestito dall’Organo direttivo e adottato dall’Organo esecutivo il più tardi un anno prima dell’inizio dell’esercizio finanziario corrispondente.

Art. 6 Emendamenti del Protocollo
  1. Qualsiasi Parte contraente del presente Protocollo può proporre emendamenti al medesimo.
  2. Il testo degli emendamenti proposti è sottoposto per scritto al Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, il quale lo comunica a tutte le Parti contraenti del presente Protocollo. L’Organo esecutivo esamina gli emendamenti proposti nella riunione annuale successiva, per quanto le proposte siano state comunicate alle Parti contraenti del presente Protocollo, da parte del Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, almeno novanta giorni prima.
  3. Ogni emendamento del presente Protocollo, eccettuati quelli dell’allegato, sono adottati per consenso dai rappresentanti delle Parti contraenti del presente Protocollo e entra in vigore, per le Parti contraenti che l’hanno accettato, il novantesimo giorno a contare dalla data in cui i due terzi di queste Parti contraenti hanno depositato il loro strumento di accettazione presso il depositario. Per ogni altra Parte contraente, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno a contare dalla data in cui detta Parte contraente ha depositato il proprio strumento di accettazione dell’emendamento medesimo.
Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia fra due o più Parti contraenti del presente Protocollo quanto all’interpretazione o all’applicazione del Protocollo medesimo, le Parti in causa cercano una soluzione per mezzo di negoziati o con qualsiasi altro metodo di composizione che ritengano accettabile.

Art. 8 Firma
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, degli Stati dotati di statuto consultivo presso la Commissione economica per l’Europa in virtù del paragrafo 8 della risoluzione 36 (IV) adottata dal Consiglio economico e sociale il 28 marzo 1947 e delle organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa e aventi competenza per negoziare, concludere e applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Protocollo, a condizione che tali Stati e organizzazioni siano Parti della Convenzione, presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra dal 28 settembre al 5 ottobre 1984 inclusi, poi presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a Nuova York sino al 4 aprile 1985.
  2. Se si tratta di questioni di loro competenza, le organizzazioni d’integrazione economica regionale menzionate qui sopra possono, in loro nome, esercitare i diritti e assumere le responsabilità che il presente Protocollo conferisce ai loro Stati membri. In tal caso, gli Stati membri di queste organizzazioni non hanno facoltà di esercitare questi diritti individualmente.
Art. 9 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione
  1. Il presente Protocollo sottostà a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
  2. Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all’articolo 8 paragrafo 1 a contare dal 5 ottobre 1984.
  3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale funge da depositario.
Art. 10 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data in cui:
    1. gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono stati depositati da almeno diciannove Stati e organizzazioni di cui all’articolo 8 paragrafo 1, situati nella zona geografica delle attività dell’EMEP, e
    2. il totale delle quote ONU di questi Stati e di queste organizzazioni ha superato il quaranta per cento.
  2. Riguardo ad ogni Stato e organizzazione di cui all’articolo 8 paragrafo 1 che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca quando le condizioni d’entrata in vigore enunciate nel paragrafo 1 a) qui sopra sono state adempite, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di detto Stato o di detta organizzazione, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Art. 11 Denunzia
  1. In qualsiasi momento dopo la scadenza di un termine quinquennale a contare dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore rispetto a una Parte contraente, detta Parte contraente può denunziare il Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denunzia ha effetto il novantesimo giorno dopo la data in cui il depositario l’ha ricevuta.
  2. Gli obblighi finanziari della Parte che denunzia il Protocollo permangono immutati fino all’efficacia della denunzia.
Art. 12 Testi autentici

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che i sottoscritti*,* debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Ginevra, il ventotto settembre millenovecentottantaquattro.(Seguono le firme)

(art. 4)I contributi obbligatori per la ripartizione delle spese del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) sono calcolati secondo la chiave seguente:

In %
Austria1,59
Bulgaria0,35
Cecoslovacchia1,54
Finlandia1,07
Islanda0,06
Jugoslavia0,60
Liechtenstein0,02
Norvegia1,13
Polonia1,42
Portogallo0,30
Repubblica democratica tedesca2,74
RSS di Bielorussia0,71
RSS d’Ucraina2,60
Romania0,37
San Marino0,02
Santa Sede0,02
Spagna3,54
Svezia2,66
Svizzera2,26
Turchia0,60
Ungheria0,45
URSS20,78
Stati membri della Comunità economica europea:
Belgio2,36
Danimarca1,38
Francia11,99
Germania, Repubblica federale di15,73
Grecia1,00
Irlanda0,50
Italia6,89
Lussemburgo0,10
Paesi Bassi3,28
Regno Unito8,61
Comunità economica europea3,33
Totale100,00
L’ordine in cui le Parti contraenti figurano nell’Allegato si riferisce specificamente al sistema di ripartizione delle spese quale convenuto dall’Organo esecutivo della Convenzione. Conseguentemente, esso è un elemento specifico del Protocollo sul finanziamento dell’EMEP.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Albania6 settembre2011 A5 dicembre2011
Armenia21 gennaio2014 A21 aprile2014
Austria4 giugno1987 A28 gennaio1988
Belarus4 ottobre198528 gennaio1988
Belgio5 agosto198728 gennaio1988
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Bulgaria26 settembre198628 gennaio1988
Canada4 dicembre198528 gennaio1988
Ceca, Repubblica30 settembre1993 S1° gennaio1993
Cipro20 novembre1991 A18 febbraio1992
Croazia21 settembre1992 S8 ottobre1991
Danimarca29 aprile198628 gennaio1988
Estonia7 dicembre2001 A7 marzo2002
Finlandia24 giugno198628 gennaio1988
Francia30 ottobre198728 gennaio1988
Georgia7 febbraio20138 maggio2013
Germania7 ottobre198628 gennaio1988
Grecia24 giugno1988 A22 settembre1988
Irlanda26 giugno198728 gennaio1988
Italia12 gennaio198912 aprile1989
Lettonia18 febbraio1997 A19 maggio1997
Liechtenstein1° maggio1985 A28 gennaio1988
Lituania7 novembre2003 A5 febbraio2004
Lussemburgo24 agosto198728 gennaio1988
Macedonia10 marzo2010 A8 giugno2010
Moldova26 luglio2016 A24 ottobre2016
Malta14 marzo1997 A12 giugno1997
Monaco27 agosto1999 A25 novembre1999
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Norvegia12 marzo198528 gennaio1988
Paesi Bassia22 ottobre198528 gennaio1988
Polonia14 settembre1988 A13 dicembre1988
Portogallo19 gennaio1989 A19 aprile1989
Regno Unito12 agosto198528 gennaio1988
Romania28 aprile2003 A27 luglio2003
Russia21 agosto198528 gennaio1988
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Spagna11 agosto1987 A28 gennaio1988
Stati Uniti29 ottobre198428 gennaio1988
Svezia12 agosto198528 gennaio1988
Svizzera26 luglio198528 gennaio1988
Turchia20 dicembre198528 gennaio1988
Ucraina30 agosto198528 gennaio1988
Ungheria8 maggio198528 gennaio1988
Unione europea17 luglio198628 gennaio1988
a Per il Regno in Europa

Footnotes

  1. RS 0.814.32

  2. Presentemente: Centro di coordinamento per le questioni chimiche, Centro di sintesi meteorologica‑Est e Centro di sintesi meteorologica‑Ovest.