Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi

0.814.292Multilateral International Treaty10 ott 2006

(Convenzione del 1992 sull’istituzione del Fondo)

Conclusa il 27 novembre 1992 a Londra
Approvata dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19951
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 10 ottobre 2005
Entrata in vigore per la Svizzera il 10 ottobre 2006

(Stato 23 gennaio 2024)

Disposizioni generali

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione:

  1. Per «Convenzione del 1992 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi2.

1bis.  Per «Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo» si intende la Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi3. Per gli Stati Parte al Protocollo del 1976 a tale Convenzione, l’espressione designa la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo nella forma emendata da detto Protocollo. 2. I termini «nave», «persona», «proprietario», «idrocarburi», «danno da inquinamento», «misure preventive», «incidente» e «organizzazione» hanno il significato indicato all’articolo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 3. Per «idrocarburi soggetti a contributo» si intendono il «petrolio greggio» e la «nafta» quali definiti alle lettere a) e b) seguenti: a) «petrolio greggio» indica ogni miscela liquida di idrocarburi proveniente dal sottosuolo sia allo stato naturale sia sottoposta a trattamenti per permetterne il trasporto. Nella definizione rientrano anche i petroli greggi liberati da alcuni distillati (detti anche «greggi predistillati») e quelli ai quali sono stati aggiunti alcuni distillati (detti anche greggi «flussati» o «ricostituiti»); b) «nafta» indica i distillati pesanti o i residui del petrolio greggio o le miscele di tali prodotti destinati a essere utilizzati come carburanti per la produzione di calore o di energia, di una qualità equivalente alla specificazione applicabile al combustibile numero quattro (specificazione D 396-69) dell’«American Society for Testing and Materials» o più pesante di tale combustibile. 4. Per «unità di conto» si intende l’unità di cui all’articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 5. «Stazza della nave» si intende conformemente all’articolo V paragrafo 10 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 6. Per «tonnellata« si intende, se riferita agli idrocarburi, la tonnellata metrica. 7. «Garante» indica chiunque fornisce un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità del proprietario della nave conformemente all’articolo VII paragrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. 8. Per «stazione terminale» si intende ogni area di stoccaggio di idrocarburi alla rinfusa in grado di accogliere idrocarburi trasportati per via marittima, compresa ogni stazione situata al largo e collegata con tale area. 9. Quando un evento consiste in una successione di fatti, si ritiene che abbia avuto luogo alla data in cui si è verificato il primo di tali fatti.

Art. 2
  1. È istituito un fondo internazionale per il risarcimento di danni dovuti ad inquinamento, denominato «Fondo internazionale del 1992 per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi» (di seguito «Fondo») con i seguenti obiettivi:
    1. assicurare un risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento, sempre che la protezione accordata dalla Convenzione del 1992 sulla responsabilità risulti insufficiente;
    2. realizzare gli obiettivi connessi enunciati nella presente Convenzione.
  2. In ogni Stato contraente, il Fondo è riconosciuto come persona giuridica che, in virtù della legislazione di tale Stato, può assicurare diritti e obblighi ed essere parte in ogni procedimento dinanzi ai tribunali di tale Stato. Ogni Stato contraente riconosce l’amministratore del Fondo (di seguito «amministratore») come rappresentante legale del Fondo.
Art. 3

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

  1. ai danni dovuti ad inquinamento che si verificano:
  2. nel territorio di uno Stato contraente, comprese le acque territoriali, e

ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, definita conformemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha istituito tale zona, in una fascia di mare, determinata da quello Stato in base al diritto internazionale, che oltrepassa le acque territoriali di quello Stato ed è a esse adiacente e che non si estende oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata l’ampiezza delle acque territoriali;

b) alle misure di protezione, ovunque esse siano adottate, destinate a evitare o a limitare tali danni.

Risarcimento

Art. 4
  1. Per adempiere le funzioni di cui all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a), il Fondo è tenuto a risarcire chiunque abbia subito un danno dovuto ad inquinamento se tale persona non è stata in grado di ottenere un equo risarcimento dei danni in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità per uno dei seguenti motivi:
    1. la Convenzione del 1992 sulla responsabilità non prevede alcuna responsabilità per i danni in questione;
    2. il proprietario responsabile ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità è incapace, per motivi finanziari, di adempiere completamente ai suoi obblighi e ogni garanzia finanziaria che abbia potuto essere sottoscritta in applicazione dell’articolo VII di detta Convenzione non copre i danni in questione e non è sufficiente a soddisfare le richieste di risarcimento di tali danni. Il proprietario è considerato incapace, per motivi finanziari, di adempiere ai suoi obblighi e la garanzia è ritenuta insufficiente se la vittima del danno da inquinamento, dopo aver preso tutte le ragionevoli misure al fine di esercitare i ricorsi consentiti, non ha potuto ottenere integralmente l’ammontare delle indennità che le sono dovute in virtù della Convenzione del 1992 sulla responsabilità;
    3. i danni eccedono la responsabilità del proprietario, limitata ai sensi dell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità o ai sensi di ogni altra convenzione aperta alla firma, alla ratifica o all’adesione, alla data della presente Convenzione.

Ai fini del presente articolo le spese sostenute e i sacrifici affrontati volontariamente dal proprietario per evitare o ridurre un inquinamento sono considerati, se ragionevoli, come danni da inquinamento.

2. Il Fondo è esonerato da ogni obbligo ai sensi del precedente paragrafo nei casi seguenti:

  1. se esso prova che il danno da inquinamento risulta da un atto di guerra, da ostilità, da una guerra civile o da un’insurrezione o è imputabile a fughe o scarichi di idrocarburi provenienti da una nave da guerra o da altra nave appartenente a uno Stato o gestita da tale Stato e adibita esclusivamente, al momento dell’evento, a un servizio di Stato non commerciale, o
  2. se il richiedente non può provare che il danno è imputabile a un evento che coinvolge una o più navi.

3. Se il Fondo dimostra che il danno dovuto ad inquinamento è conseguenza in tutto o in parte di un atto o omissione compiuti, con l’intento di provocare il danno, dalla persona che l’ha subito, ovvero di negligenza di tale persona, il Fondo può essere esonerato completamente o in parte dall’obbligo di versare il risarcimento a tale persona. Il Fondo, in ogni caso, è esonerato nella misura in cui il proprietario della nave ha potuto essere esentato ai sensi dell’articolo III paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. Tuttavia, l’esonero del Fondo non si applica alle misure preventive.

4. a) Salvo diversa disposizione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, l’importo totale del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo è limitato, per ogni incidente, in modo tale che la somma totale di tale importo e l’importo del risarcimento effettivamente corrisposto, in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità, per danni da inquinamento che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente Convenzione, come definito all’articolo 3, non sia superiore a 203 000 000 di unità di conto.

  1. Salvo diversa disposizione della lettera c), l’importo totale del risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo per i danni da inquinamento provocati da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile ed irresistibile, non è superiore a 203 000 000 di unità di conto.
  2. L’importo massimo del risarcimento di cui alle lettere a) e b) è pari a 300 740 000 unità di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui ci siano tre Parti alla presente Convenzione per le quali la quantità combinata di idrocarburi soggetti a contributo ricevuti dalle persone nei territori di tali Parti durante l’anno solare precedente, è pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate.
  3. Eventuali interessi maturati sul Fondo istituito in conformità con l’articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità non sono presi in considerazione per il computo dell’importo massimo di risarcimento che il Fondo è autorizzato a corrispondere ai sensi del presente articolo.
  4. Gli importi di cui al presente articolo sono convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al diritto speciale di prelievo relativo alla data della decisione dell’assemblea del Fondo concernente la prima data di versamento del risarcimento.

5. Nei casi in cui l’importo delle istanze nei confronti del Fondo supera l’importo totale del risarcimento che il Fondo è tenuto a pagare ai sensi del paragrafo 4, l’importo disponibile in base alla presente Convenzione sarà ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni istanza e l’importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente sia uguale per tutti i richiedenti.

6. In casi eccezionali l’assemblea del Fondo può decidere che il risarcimento di cui alla presente Convenzione può essere corrisposto anche se il proprietario della nave non ha istituito il fondo di cui all’articolo V paragrafo 3 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità. In tal caso si applica il paragrafo 4 lettera e) del presente articolo.

7. A richiesta di uno Stato contraente, il Fondo mette i propri servizi a disposizione di tale Stato nella misura in cui essi sono necessari per aiutarlo a disporre rapidamente del personale, del materiale e dei servizi di cui ha bisogno per adottare misure intese a prevenire o a limitare un danno dovuto ad inquinamento risultante da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione.

8. Il Fondo può accordare, alle condizioni che dovranno essere precisate nel regolamento interno, facilitazioni di pagamento per permettere l’adozione di misure preventive contro i danni da inquinamento risultanti da un evento per il quale il Fondo può essere chiamato a versare risarcimenti in base alla presente Convenzione.

Art. 5

(soppresso)

Art. 6

I diritti al risarcimento previsti dall’articolo 4 si prescrivono in mancanza di azione intentata in applicazione delle disposizioni di tali articoli, o di notifica fatta conformemente all’articolo 7 paragrafo 6, nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria può essere intentata dopo sei anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l’evento che ha cagionato il danno.

Art. 7
  1. Subordinatamente alle disposizioni che seguono, un’azione di risarcimento contro il Fondo in base all’articolo 4 può essere intentata unicamente davanti ai tribunali competenti ai sensi dell’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, per le azioni contro il proprietario che è responsabile dei danni da inquinamento risultanti dall’evento in questione o che ne sarebbe stato responsabile in mancanza delle disposizioni dell’articolo III paragrafo 2 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
  2. Ogni Stato contraente rende i propri tribunali competenti per ogni azione contro il Fondo conformemente al paragrafo 1.
  3. Se un’azione per il risarcimento di un danno da inquinamento è intentata, davanti a un tribunale competente ai sensi dell’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, contro il proprietario di una nave o contro il suo garante, il tribunale investito della questione è il solo competente a conoscere ogni domanda di risarcimento dello stesso danno presentata contro il Fondo conformemente all’articolo 4 della presente Convenzione. Tuttavia, se un’azione di risarcimento di un danno da inquinamento è intentata in base alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità davanti a un tribunale di uno Stato che è Parte della Convenzione del 1992 sulla responsabilità senza essere nello stesso tempo Parte della presente Convenzione, ogni azione contro il Fondo ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione può essere intentata, a scelta del richiedente, sia davanti al tribunale competente dello Stato in cui si trova la sede principale del Fondo, sia davanti a ogni tribunale di uno Stato Parte di questa Convenzione che sia competente in base all’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
  4. Ogni Stato contraente è tenuto ad adottare tutte le disposizioni necessarie affinché il Fondo possa intervenire quale parte in ogni procedimento giudiziario intrapreso, conformemente all’articolo IX della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, di fronte al tribunale competente di tale Stato, contro il proprietario di una nave o il suo garante.
  5. Salvo diverse disposizioni del paragrafo 6, il Fondo non è vincolato da alcuna sentenza o altra decisione resa in seguito a un procedimento giudiziario né da alcuna composizione amichevole di cui non sia stato parte.
  6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, se un’azione di risarcimento di danni da inquinamento è stata intentata di fronte a un tribunale competente di uno Stato contraente contro un proprietario o il suo garante, ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità, la legislazione nazionale dello Stato in questione deve permettere ad ogni parte del procedimento di notificare tale azione al Fondo. Se tale notifica è stata fatta secondo le modalità prescritte dalla legislazione dello Stato in cui si trova il tribunale investito, lasciando al Fondo un termine sufficiente per poter intervenire utilmente come parte del procedimento, ogni sentenza resa dal tribunale in tale procedimento e che sia divenuta definitiva ed esecutiva nello Stato in cui è stata pronunciata è opponibile al Fondo, anche se quest’ultimo non è intervenuto nel procedimento, nel senso che esso non ha il diritto di contestare i motivi e il dispositivo della sentenza.
Art. 8

Fatta salva ogni decisione relativa alla ripartizione di cui all’articolo 4 paragrafo 5, ogni sentenza resa contro il Fondo da un tribunale competente in base all’articolo 7 paragrafi 1 e 3 che, nello Stato d’origine, è divenuta esecutiva e non può più essere oggetto di ricorso ordinario, è riconosciuta esecutiva in ogni Stato contraente alle condizioni previste dall’articolo X della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.

Art. 9
  1. Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni da inquinamento corrisposti dal Fondo in base all’articolo 4 paragrafo 1 della presente Convenzione, il Fondo acquista per surrogazione i diritti di cui la persona in tal modo risarcita può godere ai sensi della Convenzione del 1992 sulla responsabilità nei confronti del proprietario o del suo garante.
  2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti di ricorso o di surrogazione del Fondo contro persone diverse da quelle previste ai paragrafi precedenti. In ogni ipotesi il Fondo gode di un diritto di surrogazione nei confronti di tali persone che non può essere minore di quello di cui dispone l’assicuratore della persona indennizzata.
  3. Fatti salvi gli altri eventuali diritti di surrogazione o di ricorso contro il Fondo, uno Stato contraente o un organismo di tale Stato che ha versato, in base alla propria legislazione nazionale, risarcimenti per danni da inquinamento, è surrogato nei diritti che la persona indennizzata avrebbe avuto in base alla presente Convenzione.

Contributi

Art. 10

I contributi annuali al Fondo sono corrisposti per ogni Stato contraente da ogni persona che, nel corso dell’anno solare di cui all’articolo 12 paragrafo 2 lettere a) o b), ha ricevuto in totale quantitativi superiori alle 150 000 tonnellate:

  1. di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare sino a destinazione in porti o in stazioni terminali situate sul territorio di tale Stato; e
  2. di idrocarburi soggetti a contributo trasportati per mare e scaricati in un porto o in una stazione terminale di uno Stato non contraente, in una stazione situata nel territorio di uno Stato contraente, restando inteso che gli idrocarburi soggetti a contributo siano tenuti in conto, in base al presente sottoparagrafo, soltanto dal momento del loro primo ricevimento nello Stato contraente dopo il loro scarico nello Stato non contraente.

2. a) Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, se l’ammontare totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso di un anno solare da una persona sul territorio di uno Stato contraente e dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno su tale territorio da una o più persone associate supera le 150 000 tonnellate, tale persona è tenuta a versare i contributi calcolati in funzione dei quantitativi di idrocarburi effettivamente ricevuti da detta persona, anche quando tali quantitativi non superano le 150 000 tonnellate.

b) Per «persona associata» si intende ogni filiale o entità sotto controllo comune. La legislazione nazionale dello Stato interessato determina le persone che rientrano in questa definizione.

Art. 11

(soppresso)

Art. 12
  1. Per determinare, se del caso, l’ammontare dei contributi annuali dovuti, l’assemblea fissa per ogni anno solare, tenendo conto della necessità di disporre di sufficiente liquidità, un preventivo presentato sotto forma di bilancio, nel modo descritto qui appresso:
    1. Spese:
    2. costi e spese previsti per l’amministrazione del Fondo nel corso dell’anno considerato e a copertura di ogni deficit risultante dalle operazioni degli anni precedenti,
    3. versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell’anno considerato per liquidare i risarcimenti dovuti in applicazione dell’articolo 4, quando l’ammontare totale delle somme versate, incluso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, non superi i 4 milioni di unità di conto per evento;
    4. versamenti che il Fondo dovrà verosimilmente effettuare nel corso dell’anno considerato per liquidare le somme dovute in applicazione dell’articolo 4, incluso il rimborso dei prestiti contratti anteriormente dal Fondo per assolvere i suoi obblighi, quando l’ammontare totale dei risarcimenti supera i 4 milioni di unità di conto per evento.
    ii) Proventi: a) eccedenze risultanti dalle operazioni degli anni precedenti, inclusi gli interessi che potrebbero essere riscossi, b) contributi annuali necessari per equilibrare il bilancio, c) ogni altro provento.
  2. L’assemblea decide l’importo totale dei contributi da riscuotere. In base a tale decisione l’amministratore calcola, per ciascuno Stato contraente, l’importo del contributo annuo per ogni persona di cui all’articolo 10:
    1. nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 sottoparagrafo i) lettere a) e b), in base a una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti in uno Stato contraente da tale persona nel corso del precedente anno solare; e
    2. nella misura in cui il contributo è destinato a liquidare le somme di cui al paragrafo 1 sottoparagrafo i) lettera c) del presente articolo, in base a una somma fissa per tonnellata di idrocarburi soggetti a contributo e ricevuti da tale persona nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui si è verificato l’evento considerato, se tale Stato è Parte della Convenzione alla data in cui si è verificato l’evento.
  3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 sono calcolate dividendo il totale dei contributi da versare per il totale dei quantitativi di idrocarburi soggetti a contributi che sono stati ricevuti, nel corso dell’anno considerato, nell’insieme degli Stati contraenti.
  4. Il contributo annuo deve essere corrisposto alla data stabilita nel regolamento interno del Fondo. L’assemblea può decidere una data di pagamento diversa.
  5. Alle condizioni enunciate nel regolamento finanziario del Fondo, l’assemblea può decidere di effettuare trasferimenti tra i fondi ricevuti in base all’articolo 12 paragrafo 2 lettera a) e quelli ricevuti in base all’articolo 12 paragrafo 2 lettera b).
Art. 13
  1. L’importo di tutti i contributi dovuti in base all’articolo 12 e in arretrato frutta interessi a un tasso stabilito in conformità con i regolamenti interni del Fondo, restando inteso che possono essere fissati tassi diversi in circostanze diverse.
  2. Ogni Stato contraente provvede a dare le disposizioni necessarie affinché sia soddisfatto l’obbligo di contribuire al Fondo, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, per gli idrocarburi ricevuti sul suo territorio; esso adotta tutte le misure legislative del caso, incluse le sanzioni che ritiene necessarie, affinché tale obbligo sia efficacemente soddisfatto, con la riserva che tali misure concernano soltanto le persone che sono tenute a contribuire al Fondo.
  3. Se una persona che è tenuta, in base alle disposizioni degli articoli 10 e 12, a versare contributi, non adempie i propri obblighi per quanto attiene alla totalità o a una parte di tale contributo e il ritardo nel pagamento supera i tre mesi, l’amministratore adotterà, a nome del Fondo, tutte le misure del caso nei confronti di tale persona allo scopo di ottenere il versamento delle somme dovute. Tuttavia, se il contribuente inadempiente è palesemente insolvibile o se le circostanze lo giustificano, l’assemblea può decidere, su raccomandazione dell’amministratore, di rinunciare a ogni azione contro il contribuente.
Art. 14
  1. Ogni Stato contraente può dichiarare, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione e in ogni momento successivo, di assumere esso stesso gli obblighi che incombono, ai sensi della presente Convenzione, ad ogni persona tenuta a contribuire al Fondo, in base all’articolo 10 paragrafo 1, per gli idrocarburi che essa ha ricevuto sul territorio di tale Stato. Una tale dichiarazione è fatta per scritto e deve precisare gli obblighi che vengono assunti.
  2. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 è fatta prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 40, essa va indirizzata al segretario generale dell’organizzazione che la comunica all’amministratore dopo l’entrata in vigore della Convenzione.
  3. Ogni dichiarazione fatta, in conformità del paragrafo 1, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, va indirizzata all’amministratore.
  4. Ogni Stato che abbia fatto la dichiarazione prevista dalle disposizioni del presente articolo può revocarla mediante notifica scritta all’amministratore. La notifica ha efficacia tre mesi dopo la data del suo ricevimento.
  5. Ogni Stato vincolato da una dichiarazione fatta in conformità del presente articolo è tenuto, in ogni procedimento giudiziario intentato di fronte a un tribunale competente e relativo al rispetto dell’obbligo definito in tale dichiarazione, a rinunciare all’immunità giurisdizionale che avrebbe potuto invocare.
Art. 15
  1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantità tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall’amministratore in conformità delle disposizioni seguenti.
  2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per scritto all’amministratore, alla data fissata nel regolamento interno, il nome e l’indirizzo di ogni persona che è tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all’articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da questa persona nel corso del precedente anno solare.
  3. L’elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute secondo l’articolo 10 paragrafo 1 a contribuire al Fondo e per determinare, se necessario, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l’ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.
  4. Se uno Stato contraente non esegue il suo dovere di presentare all’amministratore la comunicazione di cui al paragrafo 2 e questo comporta una perdita finanziaria per il Fondo, lo Stato in questione è tenuto a risarcire al Fondo tale perdita. L’assemblea, previo parere dell’amministratore, decide se il risarcimento deve essere corrisposto da detto Stato contraente.

Organizzazione e amministrazione

Art. 16

Il Fondo dispone di un’assemblea e di una segreteria con a capo un amministratore.

Assemblea

Art. 17

L’assemblea è composta da tutti gli Stati contraenti.

Art. 18

Le funzioni dell’assemblea sono le seguenti:

  1. eleggere, nel corso di ogni sessione ordinaria, un presidente e due vicepresidenti che restano in carica sino alla seguente sessione ordinaria;
  2. fissare il proprio regolamento interno, nella misura in cui non è stabilito espressamente dalla presente Convenzione;
  3. adottare il regolamento interno del Fondo, necessario al suo buon funzionamento;
  4. nominare l’amministratore, emanare le norme per le nomine degli altri membri del personale necessari e fissare le condizioni di impiego dell’amministratore e degli altri membri del personale;
  5. approvare il bilancio annuale e fissare i contributi annui;
  6. nominare i revisori dei conti e approvare i conti del Fondo;
  7. approvare la liquidazione delle richieste di risarcimento indirizzate al Fondo, pronunciarsi sulla ripartizione, fra i richiedenti, dell’ammontare disponibile a titolo di risarcimento dei danni in conformità dell’articolo 4 paragrafo 5 e fissare le condizioni alle quali possono essere effettuati versamenti provvisori affinché le vittime dei danni da inquinamento siano indennizzate il più rapidamente possibile;
  8. (soppresso )
  9. istituire qualsiasi ente sussidiario temporaneo o permanente considerato necessario, definire il suo mandato e conferirgli il potere necessario a svolgere le funzioni a esso affidate; al momento della nomina dei membri di tale ente, l’assemblea cerca di garantire un’equa distribuzione geografica dei membri, affinché gli Stati contraenti che ricevono le quantità maggiori di idrocarburi soggetti a contributo siano rappresentati adeguatamente; le norme procedurali dell’assemblea possono essere applicate, mutatis mutandis, ai lavori di tale ente sussidiario;
  10. determinare fra gli Stati che non sono Parti della Convenzione o fra le organizzazioni intergovernative o internazionali non governative, quelli che saranno autorizzati a partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni dell’assemblea e degli organi sussidiari;
  11. dare all’amministratore e agli organi sussidiari tutte le istruzioni relative alla gestione del Fondo;
  12. (soppresso )
  13. vigilare sulla buona applicazione delle disposizioni della Convenzione e delle sue decisioni;
  14. adempiere a ogni altra funzione di sua competenza ai sensi della presente Convenzione o necessaria al buon funzionamento del Fondo.
Art. 19
  1. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni anno solare, su convocazione dell’amministratore.
  2. L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione dell’amministratore a richiesta di almeno un terzo dei membri dell’assemblea. Essa può anche essere convocata per iniziativa dell’amministratore, previa consultazione del presidente dell’assemblea. I membri sono informati di tali sessioni dall’amministratore con un preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 20

La maggioranza dei membri dell’assemblea costituisce il quorum richiesto per le sue riunioni.

Art. 21–27

(soppressi)

Segreteria

Art. 28
  1. La segreteria comprende l’amministratore e il personale necessario all’amministrazione del Fondo.
  2. L’amministratore è il rappresentante legale del Fondo.
Art. 29
  1. L’amministratore è il primo funzionario del Fondo. Ferme restando le istruzioni impartitegli dall’assemblea, svolge le funzioni che gli vengono assegnate dalla presente Convenzione, dai regolamenti interni del Fondo e dall’assemblea.
  2. In particolare ha i seguenti compiti:
    1. nominare il personale necessario all’amministrazione;
    2. adottare ogni misura utile alla buona gestione dei beni del Fondo;
    3. riscuotere i contributi dovuti in base alla presente Convenzione, osservando in particolare le disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 3;
    4. ricorrere ai servizi di esperti legali, finanziari o altri, nella misura in cui la loro assistenza è necessaria per il regolamento delle domande introdotte contro il Fondo o per l’esercizio di altre funzioni di quest’ultimo;
    5. adottare tutte le misure per la liquidazione delle richieste di risarcimento presentate al Fondo, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento interno, inclusa la liquidazione finale delle richieste di risarcimento senza la previa approvazione dell’assemblea ove il regolamento interno lo preveda;
    6. redigere e presentare all’assemblea i rapporti finanziari e le previsioni di bilancio per ogni anno solare;
    7. preparare, di concerto con il presidente dell’assemblea, e pubblicare una relazione delle attività del Fondo relative all’anno solare precedente;
    8. elaborare, riunire e diffondere i documenti, le comunicazioni, gli ordini del giorno, i rendiconti e le informazioni richiesti per i lavori dell’assemblea e dei suoi organi sussidiari.
Art. 30

Nello svolgimento dei loro compiti, l’amministratore nonché il personale nominato e gli esperti da lui designati non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna autorità estranea al Fondo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali. Ogni Stato contraente si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dell’amministratore nonché del personale nominato e degli esperti da lui designati e a non cercare di influenzarli nello svolgimento dei loro compiti.

Finanze

Art. 31
  1. Ogni Stato Parte della Convenzione prende a suo carico le rimunerazioni, le spese di viaggio e le altre spese della sua delegazione all’assemblea e dei suoi rappresentanti in seno agli organi sussidiari.
  2. Ogni altra spesa sostenuta per il funzionamento del Fondo è a carico di quest’ultimo.

Voto

Art. 32

Il voto in seno all’assemblea è regolato dalle seguenti disposizioni:

  1. ogni membro dispone di un voto;
  2. salvo disposizioni contrarie dell’articolo 33, le decisioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza dai membri presenti e votanti;
  3. se è richiesta una maggioranza dei tre quarti o dei due terzi, si intende la maggioranza dei tre quarti o dei due terzi dei membri presenti;
  4. ai fini del presente articolo, l’espressione «membri presenti» significa «membri presenti alla seduta al momento della votazione». L’espressione «membri presenti e votanti» indica i «membri presenti ed esprimenti un voto affermativo o negativo». I membri che si astengono sono considerati come non votanti.
Art. 33

Le seguenti decisioni dell’assemblea richiedono una maggioranza dei due terzi:

  1. ogni decisione, adottata conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 paragrafo 3, di rinunciare a un’azione in giudizio contro un contribuente;
  2. la nomina dell’amministratore conformemente alle disposizioni dell’articolo 18 numero 4;
  3. l’istituzione di organi sussidiari conformemente all’articolo 18 numero 9 e le decisioni relative a tale istituzione.
Art. 34
  1. Il Fondo, i suoi averi, i redditi, inclusi i contributi e gli altri beni, sono esenti da ogni imposta diretta in tutti gli Stati contraenti.
  2. Quando il Fondo effettua importanti acquisti di beni mobili o immobili o fa eseguire prestazioni di servizi importanti, necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali e il cui prezzo comprende diritti indiretti o tasse sulla vendita, i governi degli Stati membri adottano, tutte le volte che è loro possibile, disposizioni opportune per l’esonero o il rimborso dell’ammontare di tali diritti e tasse.
  3. Non si accorda alcun esonero per quanto riguarda le imposte, le tasse e i diritti che costituiscono soltanto la semplice remunerazione di servizi di pubblica utilità.
  4. Il Fondo è esentato da ogni diritto doganale, tasse e altre imposte relative a oggetti importati o esportati da esso o a suo nome per proprio uso ufficiale. Gli oggetti così importati non possono essere alienati né a titolo oneroso né a titolo gratuito sul territorio del Paese nel quale sono introdotti, tranne se questo avviene a condizioni concordate con il governo di tale Paese.
  5. Le persone che contribuiscono al Fondo nonché le vittime e i proprietari di navi che ricevono versamenti dal Fondo restano sottoposti alla legislazione fiscale dello Stato in cui sono imponibili, senza che la presente Convenzione conferisca loro esenzione o altro vantaggio fiscale.
  6. Le informazioni relative a ciascun contribuente fornite ai fini della presente Convenzione non sono divulgate al di fuori del Fondo, tranne se questo è assolutamente necessario per permettere al Fondo di adempiere le proprie funzioni, in particolare in quanto attore o convenuto in giudizio.
  7. Indipendentemente dal loro attuale o futuro regolamento interno in materia di controllo dei cambi o di trasferimenti di capitali, gli Stati contraenti autorizzano, senza alcuna restrizione, i trasferimenti e i versamenti dei contributi al Fondo nonché delle indennità pagate dal Fondo.

Disposizioni transitorie

Art. 35

Le istanze di risarcimento di cui all’articolo 4 per eventi verificatisi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione possono essere sottoposte al Fondo al più presto il centoventesimo giorno successivo a tale data.

Art. 36

Il segretario generale dell’organizzazione convoca l’assemblea per la sua prima sessione. Tale sessione si tiene appena possibile dopo l’entrata in vigore della Convenzione e in ogni caso entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla data di detta entrata in vigore.

Art. 36bis

Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data in cui hanno effetto le denunce previste all’articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, qui di seguito denominato «periodo transitorio», si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

  1. Nell’applicazione dell’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) della presente Convenzione, il riferimento alla Convenzione del 1992 sulla responsabilità comprende il riferimento alla Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi4, nella sua versione originale ovvero con gli emendamenti di cui al relativo Protocollo del 19765(denominata nel presente articolo «Convenzione del 1969 sulla responsabilità»), come pure il riferimento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
  2. Nel caso in cui un evento abbia provocato danni da inquinamento che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione, il Fondo risarcisce ogni persona colpita da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, detta persona non ha potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento per il danno secondo quanto previsto dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità, dalla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo e dalla Convenzione del 1992 sulla responsabilità; tuttavia, per quanto riguarda i danni da inquinamento che rientrano nell’ambito della presente Convenzione e concernono una Parte alla presente Convenzione ma non alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, il Fondo risarcisce ogni persona colpita da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, detta persona non avrebbe potuto ricevere pieno e adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato Parte a ciascuna delle Convenzioni sopra menzionate.
  3. Nell’applicazione dell’articolo 4 della presente Convenzione, l’importo da prendere in considerazione per stabilire l’importo totale del risarcimento che il Fondo deve corrispondere comprende anche l’eventuale importo del risarcimento effettivamente versato in base alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
  4. L’articolo 9 paragrafo 1 della presente Convenzione si applica altresì ai diritti di cui alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità.
Art. 36ter
  1. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l’importo totale dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi soggetti a contributo ricevuti da un singolo Stato contraente in un anno solare non può essere superiore al 27,5 per cento dell’importo totale dei contributi annui relativi a quell’anno solare, in conformità con il Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
  2. Se, applicando le disposizioni dell’articolo 12 paragrafi 2 e 3, risulta che l’importo totale dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato contraente relativamente a un certo anno solare è superiore al 27,5 per cento del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in quello Stato saranno ridotti pro rata, in modo tale che i contributi totali corrispondano al 27,5 per cento del totale dei contributi annui versati al Fondo relativamente a quell’anno.
  3. Se i contributi erogabili da parte delle persone in un determinato Stato contraente sono ridotti in base al paragrafo 2 del presente articolo, i contributi erogabili da parte delle persone in tutti gli altri Stati contraenti sono aumentati pro rata, al fine di garantire che l’importo totale dei contributi erogabili da parte di tutte le persone che partecipano al Fondo nell’anno solare in questione sia pari all’importo totale dei contributi fissato dall’assemblea.
  4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo si applicano fino a quando la quantità totale di idrocarburi soggetti a contributo ricevuti da tutti gli Stati contraenti in un anno solare sarà pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando sarà trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto Protocollo del 1992, se tale data è anteriore.
Art. 36quater

Ferme restando le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni enunciate qui di seguito si applicano all’amministrazione del Fondo nel periodo in cui sono in vigore sia la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo sia la presente Convenzione.

  1. La segreteria del Fondo istituito con la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo (di seguito «il Fondo del 1971») e il suo amministratore possono anche fungere da segreteria e amministratore del Fondo.
  2. Se, in conformità con la lettera a), la segreteria e l’amministratore del Fondo del 1971 svolgono anche le funzioni di segreteria e amministratore del Fondo, in caso di conflitto di interessi fra il Fondo del 1971 e il Fondo, il Fondo sarà rappresentato dal presidente dell’assemblea del Fondo.
  3. L’amministratore nonché il personale e gli esperti da lui nominati che espletano le proprie mansioni ai sensi della presente Convenzione e della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, non violano le disposizioni dell’articolo 30 della presente Convenzione nella misura in cui assolvono i loro doveri in conformità con il presente articolo.
  4. L’assemblea del Fondo cerca di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall’assemblea del Fondo del 1971. In caso di divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l’assemblea del Fondo cerca di pervenire a un accordo con l’assemblea del Fondo del 1971 in uno spirito di reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.
  5. Il Fondo può succedere nei diritti, doveri e beni del Fondo del 1971, se l’assemblea del Fondo del 1971 decide in tal senso, in conformità con l’articolo 44 paragrafo 2 della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo.
  6. Il Fondo rimborserà al Fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi amministrativi svolti dal Fondo del 1971 per conto del Fondo.

Clausole finali

Art. 36quinquies

Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 28–39 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono interpretati come riferimenti agli Stati contraenti di quel Protocollo.

(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania30 giugno2005 A30 giugno2006
Algeria11 giugno1998 A11 giugno1999
Angola4 ottobre2001 A4 ottobre2002
Antigua e Barbuda14 giugno2000 A14 giugno2001
Argentina*13 ottobre2000 A13 ottobre2001
Australia9 ottobre1995 A9 ottobre1996
Bahamas1° aprile1997 A1° aprile1998
Bahrein3 maggio1996 A3 maggio1997
Barbados7 luglio1998 A7 luglio1999
Belgio6 ottobre1998 A6 ottobre1999
Belize27 novembre1998 A27 novembre1999
Benin5 febbraio2010 A5 febbraio2011
Brunei31 gennaio2002 A31 gennaio2003
Bulgaria18 novembre2005 A18 novembre2006
Cambogia8 giugno2001 A8 giugno2002
Camerun15 ottobre2001 A15 ottobre2002
Canada*29 maggio1998 A29 maggio1999
Capo Verde4 luglio2003 A4 luglio2004
Cina*
Hong Kong5 gennaio19995 gennaio2000
Cipro12 maggio1997 A12 maggio1998
Colombia19 novembre2001 A19 novembre2002
Comore5 gennaio2000 A5 gennaio2001
Congo (Brazzaville)7 agosto2002 A7 agosto2003
Corea (Sud)*7 marzo1997 A16 maggio1998
Costa d’Avorio8 luglio2013 A8 luglio2014
Costa Rica19 maggio2021 A19 maggio2022
Croazia12 gennaio1998 A12 gennaio1999
Danimarca30 maggio199530 maggio1996
Dominica31 agosto2001 A31 agosto2002
Dominicana, Repubblica24 giugno1999 A24 giugno2000
Ecuador11 dicembre2007 A11 dicembre2008
Emirati Arabi Uniti19 novembre1997 A19 novembre1998
Estonia6 agosto2004 A6 agosto2005
Figi30 novembre1999 A30 novembre2000
Filippine7 luglio1997 A7 luglio1998
Finlandia24 novembre199524 novembre1996
Francia29 settembre199430 maggio1996
Gabon31 maggio2002 A31 maggio2003
Gambia30 ottobre2019 A30 ottobre2020
Georgia18 aprile2000 A18 aprile2001
Germania*29 settembre199430 maggio1996
Ghana3 febbraio2003 A3 febbraio2004
Giamaica24 giugno1997 A24 giugno1998
Giappone24 agosto1994 A30 maggio1996
Gibuti8 gennaio2001 A8 gennaio2002
Grecia9 ottobre19959 ottobre1996
Grenada7 gennaio1998 A7 gennaio1999
Guinea2 ottobre2002 A2 ottobre2003
Guinea-Bissau12 maggio2022 A12 maggio2023
Guyana20 febbraio2019 A20 febbraio2020
India21 giugno2000 A21 giugno2001
Iran5 novembre2008 A5 novembre2009
Irlanda*15 maggio1997 A16 maggio1998
Islanda13 novembre1998 A13 novembre1999
Isole Marshall16 ottobre1995 A16 ottobre1996
Israele21 ottobre2004 A21 ottobre2005
Italia16 settembre1999 A16 settembre2000
Kenya2 febbraio2000 A2 febbraio2001
Kiribati5 febbraio2007 A5 febbraio2008
Lettonia6 aprile1998 A6 aprile1999
Liberia5 ottobre1995 A5 ottobre1996
Lituania27 giugno2000 A27 giugno2001
Lussemburgo21 novembre2005 A21 novembre2006
Madagascar21 maggio2002 A21 maggio2003
Malaysia9 giugno2004 A9 giugno2005
Maldive20 maggio2005 A20 maggio2006
Malta6 gennaio2000 A6 gennaio2001
Marocco22 agosto200022 agosto2001
Mauritania4 maggio2012 A4 maggio2013
Maurizio*6 dicembre1999 A6 dicembre2000
Messico13 maggio1994 A30 maggio1996
Monaco8 novembre19968 novembre1997
Montenegro29 novembre2011 A29 novembre2012
Mozambico26 aprile2002 A26 aprile2003
Namibia18 dicembre2002 A18 dicembre2003
Nauru23 marzo2020 A23 marzo2021
Nicaragua4 aprile2014 A4 aprile2015
Nigeria24 maggio2002 A24 maggio2003
Norvegia3 aprile199530 maggio1996
Nuova Zelanda*25 giugno1998 A25 giugno1999
Cook, Isole12 marzo2007 A12 marzo2008
Niue27 giugno2012 A27 giugno2013
Oman8 luglio1994 A30 maggio1996
Paesi Bassi15 novembre1996 A15 novembre1997
Aruba12 aprile200612 aprile2006
Curaçao21 dicembre200521 dicembre2005
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)21 dicembre200521 dicembre2005
Sint Maarten21 dicembre200521 dicembre2005
Palau29 settembre2011 A29 settembre2012
Panama18 marzo1999 A18 marzo2000
Papua Nuova Guinea23 gennaio2001 A23 gennaio2002
Polonia21 dicembre199921 dicembre2000
Portogallo13 novembre2001 A13 novembre2002
Qatar20 novembre2001 A20 novembre2002
Regno Unito29 settembre1994 A30 maggio1996
Akrotiri e Dhekelia20 febbraio199820 febbraio1998
Anguilla20 febbraio199820 febbraio1998
Bermuda20 febbraio199820 febbraio1998
Gibilterra15 maggio199815 maggio1998
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)20 febbraio199820 febbraio1998
Guernesey20 febbraio199820 febbraio1998
Isola di Man29 settembre199430 maggio1996
Isole Caimane15 maggio199815 maggio1998
Isole Falkland e dipendenze (Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud)29 settembre199430 maggio1996
Isole Turche e Caicos20 febbraio199820 febbraio1998
Isole Vergini britanniche20 febbraio199820 febbraio1998
Jersey29 settembre199430 maggio1996
Montserrat29 settembre199430 maggio1996
Sant’Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)15 maggio199815 maggio1998
Terra antartica britannica20 febbraio199820 febbraio1998
Territorio britannico dell'Oceano Indiano20 febbraio199820 febbraio1998
Russia20 marzo2000 A20 marzo2001
Saint Kitts e Nevis2 marzo2005 A2 marzo2006
Saint Lucia20 maggio2004 A20 maggio2005
Saint Vincent e Grenadine9 ottobre2001 A9 ottobre2002
Samoa1° febbraio2002 A1° febbraio2003
San Marino19 aprile2021 A19 aprile2022
Seicelle23 luglio1999 A23 luglio2000
Senegal2 agosto2011 A2 agosto2012
Serbia25 maggio2011 A25 maggio2012
Sierra Leone4 giugno2001 A4 giugno2002
Singapore31 dicembre1997 A31 dicembre1998
Siria24 aprile2009 A24 aprile2010
Slovacchia8 luglio2013 A8 luglio2014
Slovenia19 luglio2000 A19 luglio2001
Spagna*6 luglio1995 A16 maggio1998
Sri Lanka22 gennaio1999 A22 gennaio2000
Sudafrica1° ottobre2004 A1° ottobre2005
Svezia25 maggio199530 maggio1996
Svizzera10 ottobre2005 A10 ottobre2006
Tanzania19 novembre2002 A19 novembre2003
Thailandia7 luglio2017 A7 luglio2018
Tonga10 dicembre1999 A10 dicembre2000
Trinidad e Tobago6 marzo2000 A6 marzo2001
Tunisia29 gennaio1997 A29 gennaio1998
Turchia*17 agosto2001 A17 agosto2002
Tuvalu30 giugno2004 A30 giugno2005
Ungheria30 marzo2007 A30 marzo2008
Uruguay9 luglio1997 A9 luglio1998
Vanuatu18 febbraio1999 A18 febbraio2000
Venezuela22 luglio1998 A22 luglio1999
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF dell’11 dic. 1995 (RU 1998 1015).

  2. RS 0.814.291.2

  3. [RU 1998 1046.RU 1999 740]

  4. RS 0.814.291

  5. RS 0.814.291.1

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