Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

0.814.291.2Multilateral International Treaty4 lug 1997

Concluso a Londra il 27 novembre 1992
Approvato dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19951
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 4 luglio 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 luglio 1997

(Stato 29 gennaio 2024)

Le Parti del presente Protocollo,

avendo esaminato la Convenzione internazionale del 19692sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e il relativo Protocollo del 1984;

considerando che il Protocollo del 1984 relativo a tale Convenzione, che ne amplia la portata e fissa un indennizzo più elevato, non è ancora entrato in vigore;

affermando l’importanza di preservare la viabilità del sistema internazionale di responsabilità e di indennizzo per l’inquinamento da idrocarburi;

consci della necessità di garantire appena possibile l’entrata in vigore del contenuto del Protocollo del 1984;

riconoscendo la necessità di adottare disposizioni speciali per introdurre emendamenti relativi alla Convenzione internazionale del 19713sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Protocollo è la Convenzione internazionale del 19694sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1969 sulla responsabilità». Per gli Stati parte del Protocollo del 19765della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, tale espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo.

Art. 2

L’articolo I della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue:6

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:1. Per «nave» si intende ogni imbarcazione o apparecchio galleggiante, di qualsiasi natura, costruito o adattato per il trasporto quale carico di idrocarburi alla rinfusa, a condizione che una nave capace di trasportare idrocarburi e altri carichi sia considerata nave solo se trasporta effettivamente quale carico idrocarburi alla rinfusa e durante ogni viaggio successivo a detto trasporto, a meno che non sia provato che non resta a bordo alcun residuo di tale trasporto di idrocarburi alla rinfusa.

Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:5. Per «idrocarburi» si intendono gli idrocarburi minerali stabili, in particolare il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel e l’olio lubrificante, siano essi trasportati a bordo di una nave quale carico o nei depositi di combustibile di tale nave.

Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:6. Per «danno da inquinamento» si intende:

  1. il pregiudizio o il danno causato all’esterno della nave da una contaminazione dovuta a una fuga o a uno scarico di idrocarburi dalla nave, ovunque tale fuga o scarico abbiano luogo; le indennità versate per l’alterazione dell’ambiente, diverse da quelle aventi per oggetto la perdita di guadagno dovuta a tale alterazione, si limitano tuttavia al costo delle misure ragionevoli di ripristino che sono state adottate effettivamente o che lo saranno;
  2. il costo delle misure di salvaguardia e gli altri pregiudizi o danni causati da tali misure.

Il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:8. Per «incidente» si intende qualsiasi fatto o insieme di fatti che abbiano la stessa origine o da cui risulti un inquinamento o che diano luogo a un rischio grave e imminente di inquinamento.

Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:9. Per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione marittima internazionale.

Dopo il paragrafo 9 è inserito il seguente nuovo paragrafo:10. Per «Convenzione del 1969 sulla responsabilità» si intende la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Per gli Stati parte del Protocollo del 1976 di questa Convenzione, l’espressione designa la Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.

Art. 3

L’articolo II della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente:

La presente Convenzione si applica esclusivamente:

  1. ai danni da inquinamento avvenuti:
  2. sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, di uno Stato contraente, e

ii) nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente, stabilita conformemente al diritto internazionale o, se uno Stato contraente non ha stabilito tale zona, in una zona situata oltre il mare territoriale e a esso adiacente, determinata da tale Stato conformemente al diritto internazionale e che si estende non oltre 200 miglia marittime dalle linee di base dalle quali è misurata l’ampiezza del mare territoriale;

b) alle misure di salvaguardia, ovunque siano adottate, destinate a prevenire o ridurre tali danni.

Art. 4

L’articolo III della Convenzione del 1969 è modificato come segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:1. Colui che, al momento dell’incidente, o se l’incidente consiste in una successione di fatti, al momento in cui si è verificato il primo fatto della serie, è proprietario della nave, è responsabile di ogni danno da inquinamento causato dalla nave e risultante dall’incidente, tranne nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:4. Le richieste di indennizzo dei danni derivanti da inquinamento possono essere formulate contro il proprietario soltanto in base alla presente Convenzione. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, una richiesta di indennizzo per danno da inquinamento, sia essa fondata o meno sulla presente Convenzione, non può essere formulata contro:

  1. gli impiegati o mandatari del proprietario o i membri dell’equipaggio;
  2. il pilota o qualsiasi altra persona che, senza essere membro dell’equipaggio, presta servizio per la nave;
  3. qualsiasi noleggiatore (indipendentemente dalla sua designazione, ivi compreso un noleggiatore scafo nudo), armatore o armatore-esercente della nave;
  4. qualsiasi persona che compie operazioni di salvataggio con l’accordo del proprietario o seguendo le istruzioni di un’autorità pubblica competente;
  5. qualsiasi persona che adotta misure di salvaguardia;
  6. gli impiegati o mandatari delle persone menzionate nelle lettere c), d) ed e),

salvo che il danno risulti da un atto o da un’omissione personali, commessi con l’intenzione di provocare tale danno o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.

Art. 5

L’articolo IV della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal testo seguente:

Se avviene un incidente in cui sono implicate due o più navi e ne risulta un danno da inquinamento, i proprietari di tutte le navi implicate sono responsabili congiuntamente e in solido, fatte salve le esenzioni di cui all’articolo III, della totalità del danno che non possa essere ragionevolmente ripartito.

Art. 6

L’articolo V della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come
segue:

Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:71. Il proprietario di una nave ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione a un ammontare totale, per ogni incidente, calcolato come segue:

  1. 4 510 000 unità di conto per una nave la cui stazza non superi 5000 unità;
  2. per una nave la cui stazza superi tale numero di unità, per ogni unità di stazza supplementare, 631 unità di conto oltre l’ammontare menzionato nella lettera a);

l’ammontare totale non può tuttavia eccedere in alcun caso 89 770 000 unità di conto.

Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:2. Il proprietario non ha il diritto di limitare la propria responsabilità ai sensi della presente Convenzione se è provato che il danno da inquinamento risulti da un atto o da un’omissione personali, commessi con l’intenzione di provocare tale danno, o in modo temerario e con la consapevolezza che ne deriverebbe probabilmente tale danno.

Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:3. Per potersi avvalere della limitazione prevista nel paragrafo 1 del presente articolo, il proprietario deve costituire un fondo per la somma totale che rappresenta il limite della sua responsabilità presso il tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui è promossa un’azione in virtù dell’articolo IX, o in mancanza di tale azione, presso un tribunale o ogni altra autorità competente di uno qualsiasi degli Stati contraenti in cui possa essere promossa un’azione in virtù dell’articolo IX. Tale fondo può essere costituito sia mediante il deposito della somma sia con la presentazione di una garanzia bancaria o di ogni altra garanzia accettabile ammessa dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale il fondo è costituito e ritenuta soddisfacente dal tribunale o da ogni altra autorità competente.

Il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:9. a) L’«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo è il diritto speciale di prelievo definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in moneta nazionale in base al valore di detta moneta rispetto al diritto speciale di prelievo, alla data di costituzione del fondo contemplato nel paragrafo 3. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore, in diritti speciali di prelievo, della moneta nazionale di uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale è calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.

  1. Tuttavia, uno Stato contraente non membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permette di applicare le disposizioni del paragrafo 9a), può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente Convenzione, o dell’adesione alla medesima, o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che l’unità di conto di cui al paragrafo 9a) è pari a 15 franchi-oro. Il franco-oro considerato nel presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi d’oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione del franco-oro nella moneta nazionale è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.
  2. Il calcolo menzionato nell’ultimo periodo del paragrafo 9a) e la conversione di cui al paragrafo 9b) devono essere fatti, per quanto possibile, in modo che gli importi previsti nel paragrafo 1 corrispondano in moneta nazionale al valore reale che risulterebbe dall’applicazione dei primi tre periodi del paragrafo 9a). Gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9a) o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9b), secondo i casi, al momento del deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione alla medesima e ogniqualvolta abbia luogo una modifica di tale metodo di calcolo o di tali risultati.

Il paragrafo 10 è sostituito dal testo seguente:10. Ai fini del presente articolo, la stazza della nave è la stazza lorda determinata conformemente alle norme sulla stazzatura previste nell’Allegato I della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi.

Il secondo periodo del paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:Tale fondo può essere costituito anche se, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2, il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità, ma in questo caso la costituzione non pregiudica i diritti delle vittime nei confronti del proprietario.

Art. 7

L’articolo VII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue: I primi due periodi del paragrafo 2 sono sostituiti dal testo seguente:Un certificato attestante che un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria è in corso di validità conformemente alle disposizioni della presente Convenzione è rilasciato per ogni nave dopo che l’autorità competente dello Stato contraente abbia accertato che la nave soddisfa le disposizioni del paragrafo 1. Se si tratta di una nave immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave; se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente, il certificato può essere rilasciato o autenticato dall’autorità di qualsiasi Stato contraente. Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:4. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato contraente, presso l’autorità dello Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato. Il primo periodo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:I certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di uno Stato contraente, in applicazione del paragrafo 2, sono riconosciuti dagli altri Stati contraenti ai fini della presente Convenzione e sono considerati da detti Stati come aventi lo stesso valore dei certificati rilasciati o autenticati da essi stessi, anche se si tratta di una nave non immatricolata in uno Stato contraente. Nel secondo periodo del paragrafo 7, le parole«allo Stato di immatricolazione»sono sostituite da«allo Stato che ha rilasciato o autenticato il certificato». Il secondo periodo del paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:In tal caso, il convenuto può invocare i limiti di responsabilità previsti dall’articolo V paragrafo 1, anche se il proprietario non ha diritto di limitare la propria responsabilità conformemente all’articolo V paragrafo 2.

Art. 8

L’articolo IX della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è modificato come segue: Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:1. Se un incidente ha causato un danno da inquinamento sul territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona così come è definita nell’articolo II, di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure di salvaguardia per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento su tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, la domanda di indennizzo può essere presentata soltanto davanti ai tribunali di detto o detti Stati contraenti. Il convenuto deve essere informato, entro un termine ragionevole, della presentazione di tali domande.

Art. 9

Dopo l’articolo XII della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, due nuovi articoli sono inseriti come segue:

Articolo XIIbisDisposizioni transitorie

Nel caso in cui uno Stato, al momento di un incidente, sia nel contempo Parte della presente Convenzione e della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, si applicano le disposizioni transitorie seguenti:

  1. se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione, la responsabilità regolata da quest’ultima è considerata assunta se e nella misura in cui essa sia disciplinata anche dalla Convenzione del 1969 sulla responsabilità;
  2. se un incidente ha causato danni da inquinamento compresi nel campo di applicazione della presente Convenzione e lo Stato è Parte della presente Convenzione e della Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la responsabilità che resta da assumere dopo l’applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo è disciplinata dalla presente Convenzione solo nella misura in cui i danni da inquinamento non siano pienamente risarciti in applicazione delle disposizioni di detta Convenzione del 1971;
  3. ai fini dell’applicazione dell’articolo III paragrafo 4 della presente Convenzione, l’espressione «la presente Convenzione» va interpretata, secondo il caso, come la presente Convenzione o la Convenzione del 1969 sulla responsabilità;
  4. ai fini dell’applicazione dell’articolo V paragrafo 3 della presente Convenzione, l’ammontare totale del fondo che deve essere costituito è ridotto dell’importo per il quale la responsabilità è considerata assunta conformemente al paragrafo a) del presente articolo.

Articolo XIIterClausole finali

Le clausole finali della presente Convenzione sono gli articoli 12–18 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1969 sulla responsabilità. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati contraenti sono considerati riferimenti agli Stati contraenti del presente Protocollo.

Art. 10

Il modello di certificato in allegato alla Convenzione del 1969 sulla responsabilità è sostituito dal modello in allegato al presente Protocollo.

Art. 11
  1. La Convenzione del 1969 sulla responsabilità e il presente Protocollo sono, tra le Parti del presente Protocollo, considerati e interpretati come un solo strumento.
  2. Gli articoli I–XIIter, ivi compreso il modello di certificato, della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, sono designati con il termine di «Convenzione internazionale del 1992 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi» («Convenzione del 1992 sulla responsabilità»).

Clausole finali

Art. 12 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra dal 15 gennaio 1993 al 14 gennaio 1994.
  2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, ogni Stato può diventare Parte del presente Protocollo mediante:
    1. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
    2. adesione.
  3. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
  4. Ogni Stato contraente della Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, qui di seguito denominata «Convenzione del 1971 che istituisce il Fondo», può ratificare, accettare, approvare il presente Protocollo, o aderirvi, soltanto se ratifica, accetta o approva nel contempo il Protocollo del 1992 che modifica detta Convenzione o se vi aderisce, salvo che denunci la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato.
  5. Uno Stato che è Parte del presente Protocollo ma non è Parte della Convenzione del 1969 sulla responsabilità è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, nei confronti degli altri Stati parte del Protocollo, ma non è vincolato dalle disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nei confronti degli Stati parte di tale Convenzione.
  6. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, si intende riferito alla Convenzione così modificata e come modificata da detto emendamento.
Art. 13 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che dieci Stati, tra cui quattro che abbiano ciascuno almeno un milione di unità di stazza lorda in navi-cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
  2. Tuttavia, ogni Stato contraente della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo, dichiarare che tale strumento è ritenuto senza effetto ai fini del presente articolo fino alla scadenza del termine di sei mesi previsto dall’articolo 31 del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo. Uno Stato, che non è Stato contraente della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo ma che deposita uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, può anche emettere nel contempo una dichiarazione conformemente al presente paragrafo.
  3. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo precedente può ritirarla in qualsiasi momento mediante notificazione al Segretario generale dell’Organizzazione. Ogni revoca così attuata ha effetto dalla data in cui la notificazione è stata ricevuta, a condizione che risulti che detto Stato abbia depositato a tale data il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo al presente Protocollo.
  4. Per ogni Stato che lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo che sono state adempiute le condizioni di entrata in vigore previste nel paragrafo 1, il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo che tale Stato ha depositato lo strumento corrispondente.
Art. 14 Revisione e modifica
  1. L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o la modifica della Convenzione del 1992 sulla responsabilità.
  2. L’Organizzazione convoca una conferenza degli Stati contraenti per rivedere o modificare la Convenzione de 1992 sulla responsabilità, su richiesta di almeno un terzo degli Stati contraenti.
Art. 15 Modifica dei limiti di responsabilità
  1. Su richiesta di almeno un quarto degli Stati contraenti, ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità previsti nell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, è trasmessa dal Segretario generale a tutti i Membri dell’Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.
  2. Ogni emendamento proposto e diffuso secondo la procedura di cui sopra è sottoposto al Comitato giuridico dell’Organizzazione affinché lo esamini entro sei mesi dalla data in cui è stato diffuso.
  3. Tutti gli Stati contraenti della Convenzione del 1969 sulla responsabilità nella versione modificata dal presente Protocollo, siano essi Membri dell’Organizzazione o non lo siano, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato giuridico destinate a esaminare e ad adottare gli emendamenti.
  4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti presenti e votanti in seno al Comitato giuridico ampliato conformemente al paragrafo 3, a condizione che al momento del voto sia presente almeno la metà degli Stati contraenti.
  5. Nel pronunciarsi su una proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, il Comitato giuridico tiene conto dell’esperienza acquisita in materia di incidenti e, in particolare, dell’ammontare dei danni che ne risultano, delle fluttuazioni del valore delle monete e dell’influenza dell’emendamento proposto sul costo delle assicurazioni. Esso tiene altresì conto delle relazioni esistenti tra i limiti previsti nell’articolo V paragrafo 1 della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, e i limiti previsti nell’articolo 4 paragrafo 4 della Convenzione internazionale del 1992 sull’istituzione di un Fondo internazionale di indennizzo per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

6. a) Un emendamento tendente a modificare i limiti di responsabilità in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima del 15 gennaio 1998 o della scadenza di un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore di un emendamento anteriore adottato in virtù del presente articolo. Un emendamento previsto in virtù del presente articolo non può essere esaminato prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo;

  1. un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo, maggiorato del 6 per cento all’anno a partire dal 15 gennaio 1993 e calcolato secondo il principio dell’interesse composto;
  2. un limite di responsabilità non può essere aumentato in modo da eccedere un importo corrispondente al triplo del limite fissato nella Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.

7. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo è notificato dall’Organizzazione a tutti gli Stati contraenti. L’emendamento si ritiene accettato alla scadenza di un termine di diciotto mesi dalla data della sua notifica, salvo che durante detto periodo di tempo almeno un quarto degli Stati contraenti comunichi all’Organizzazione, al momento dell’adozione dell’emendamento da parte del Comitato giuridico, che essi non l’accettano, nel quale caso l’emendamento è respinto e non ha alcun effetto.

8. Un emendamento che si ritiene accettato conformemente al paragrafo 7 entra in vigore diciotto mesi dopo la sua accettazione.

9. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dall’emendamento, salvo che denuncino il presente Protocollo, conformemente all’articolo 16 paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima dell’entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto nel momento in cui l’emendamento entra in vigore.

10. Se un emendamento è stato adottato dal Comitato giuridico ma il termine di accettazione di diciotto mesi non è ancora scaduto, ogni Stato che diventa Stato contraente durante detto periodo è vincolato da tale emendamento se questo entra in vigore. Uno Stato che diventa Stato contraente allo spirare di questo termine è vincolato da ogni emendamento che sia stato accettato conformemente al paragrafo 7. Nei casi contemplati dal presente paragrafo, uno Stato è vincolato da un emendamento dalla data di entrata in vigore dell’emendamento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo per tale Stato, se quest’ultima data è posteriore.

Art. 16 Denuncia
  1. Il presente Protocollo può essere denunciato da qualunque Parte in qualsiasi momento a partire dalla data in cui esso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.
  2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
  3. La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data di deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale dell’Organizzazione o alla scadenza del periodo più lungo eventualmente specificato in tale strumento.
  4. Fra le Parti del presente Protocollo la denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità effettuata da una di esse in virtù dell’articolo XVI di detta Convenzione, non può in alcun caso essere interpretata come denuncia della Convenzione del 1969 sulla responsabilità, nella versione modificata dal presente Protocollo.
  5. La denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, effettuata da uno Stato che rimane Parte della Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo, è considerata denuncia del presente Protocollo. Essa ha effetto dalla data in cui la denuncia del Protocollo del 1992 che modifica la Convenzione del 1971 sull’istituzione del Fondo ha effetto conformemente all’articolo 34 di tale Protocollo.
Art. 17 Deposito
  1. Il presente Protocollo e tutti gli emendamenti accettati in virtù dell’articolo 15 sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione:
    1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito:
    2. di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito è stato effettuato;
    ii) di ogni dichiarazione e notificazione effettuate in virtù dell’articolo 13 e di ogni dichiarazione e comunicazione effettuate in virtù dell’articolo V paragrafo 9 della Convenzione del 1992 sulla responsabilità; iii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iv) di ogni proposta tendente a modificare i limiti di responsabilità, presentata conformemente all’articolo 15 paragrafo 1; v) di ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 15 paragrafo 4; vi) di ogni emendamento che si ritiene accettato in virtù dell’articolo 15 paragrafo 7 nonché della data in cui l’emendamento entra in vigore conformemente ai paragrafi 8 e 9 di tale articolo; vii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui tale deposito ha avuto luogo e della data in cui la denuncia ha effetto; viii) di ogni denuncia che si ritiene effettuata in virtù dell’articolo 16 paragrafo 5; ix) di ogni comunicazione prevista da qualunque articolo del presente Protocollo; b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che l’hanno firmato o che vi hanno aderito.
  3. All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmette una copia al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite8.
Art. 18 Lingue

Il presente Protocollo è fatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ognuno di questi testi facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Londra, il 27 novembre 1992.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania30 giugno2005 A30 giugno2006
Algeria11 giugno1998 A11 giugno1999
Angola4 ottobre2001 A4 ottobre2002
Antigua e Barbuda14 giugno2000 A14 giugno2001
Arabia Saudita23 maggio2005 A23 maggio2006
Argentina**13 ottobre2000 A13 ottobre2001
Australia9 ottobre1995 A9 ottobre1996
Azerbaigian16 luglio2004 A16 luglio2005
Bahamas1° aprile1997 A1° aprile1998
Bahrein3 maggio1996 A3 maggio1997
Barbados7 luglio1998 A7 luglio1999
Belgio6 ottobre1998 A6 ottobre1999
Belize27 novembre1998 A27 novembre1999
Benin5 febbraio2010 A5 febbraio
Brunei3 gennaio2002 A3 gennaio2003
Bulgaria28 novembre2003 A28 novembre2004
Cambogia8 giugno2001 A8 giugno2002
Camerun15 ottobre2001 A15 ottobre2002
Canada29 maggio1998 A29 maggio1999
Capo Verde4 luglio2003 A4 luglio2004
Cile29 maggio2002 A29 maggio2003
Cina5 gennaio1999 A5 gennaio2000
Hong Kong5 gennaio19995 gennaio2000
Macao24 giugno200524 giugno2005
Cipro12 maggio1997 A12 maggio1998
Colombia19 novembre2001 A19 novembre2002
Comore15 gennaio2000 A15 gennaio2001
Congo (Brazzaville)7 agosto2002 A7 agosto2003
Corea del Sud*7 marzo1997 A16 maggio1998
Corea del Nord13 luglio2021 A13 luglio2022
Costa d’Avorio8 luglio2013 A8 luglio2014
Costa Rica19 maggio2021 A19 maggio2022
Croazia12 gennaio1998 A12 gennaio1999
Danimarca30 maggio199530 maggio1996
Dominica31 agosto2001 A31 agosto2002
Dominicana, Repubblica24 giugno1999 A24 giugno2000
Ecuador11 dicembre2007 A11 dicembre2008
Egitto21 aprile1995 A30 maggio1996
El Salvador2 gennaio2002 A2 gennaio2003
Emirati Arabi Uniti19 novembre1997 A19 novembre1998
Estonia6 agosto2004 A6 agosto2005
Figi30 novembre1999 A30 novembre2000
Filippine7 luglio1997 A7 luglio1998
Finlandia24 novembre199524 novembre1996
Francia29 settembre199430 maggio1996
Gabon31 maggio2002 A31 maggio2003
Gambia30 ottobre2019 A30 ottobre2020
Georgia18 aprile2000 A18 aprile2001
Germania*29 settembre199430 maggio1996
Ghana3 febbraio2003 A3 febbraio2004
Giamaica6 giugno1997 A6 giugno1998
Giappone24 agosto1994 A30 maggio1996
Gibuti8 gennaio2001 A8 gennaio2002
Giordania27 maggio2015 A27 maggio2016
Grecia**9 ottobre19959 ottobre1996
Grenada7 gennaio1998 A7 gennaio1999
Guatemala2 agosto2016 A2 agosto2017
Guinea2 ottobre2002 A2 ottobre2003
Guinea-Bissau12 maggio2022 A12 maggio2023
Guyana20 febbraio2019 A20 febbraio2020
Honduras26 giugno2019 A26 giugno2020
India15 novembre1999 A15 novembre2000
Indonesia6 luglio1999 A6 luglio2000
Iran24 ottobre2007 A24 ottobre2008
Iraq30 settembre2021 A30 settembre2022
Irlanda*15 maggio1997 A16 maggio1998
Islanda13 novembre1998 A13 novembre1999
Isole Marshall16 ottobre1995 A16 ottobre1996
Israele21 ottobre2004 A21 ottobre2005
Italia16 settembre1999 A16 settembre2000
Kenya2 febbraio2000 A2 febbraio2001
Kiribati5 febbraio2007 A5 febbraio2008
Kuwait16 aprile2004 A16 aprile2005
Lettonia9 marzo1998 A9 marzo1999
Libano30 marzo2005 A30 marzo2006
Liberia5 ottobre1995 A5 ottobre1996
Lituania27 giugno2000 A27 giugno2001
Lussemburgo21 novembre2005 A21 novembre2006
Madagascar21 maggio2002 A21 maggio2003
Malaysia9 giugno2004 A9 giugno2005
Maldive20 maggio2005 A20 maggio2006
Malta6 gennaio2000 A6 gennaio2001
Marocco22 agosto200022 agosto2001
Mauritania4 maggio2012 A4 maggio2013
Maurizio**6 dicembre1999 A6 dicembre2000
Messico13 maggio1994 A30 maggio1996
Moldova11 ottobre2005 A11 ottobre2006
Monaco8 novembre19968 novembre1997
Mongolia8 agosto2008 A8 agosto2009
Montenegro29 novembre2011 A29 novembre2012
Mozambico26 aprile2002 A26 aprile2003
Myanmar12 luglio2016 A12 luglio2017
Namibia18 dicembre2002 A18 dicembre2003
Nauru23 marzo2020 A23 marzo2021
Nicaragua4 aprile2014 A4 aprile2015
Nigeria24 maggio2002 A24 maggio2003
Norvegia3 aprile199530 maggio1996
Nuova Zelandaa25 giugno1998 A25 giugno1999
Cook, Isole12 marzo2007 A12 marzo2008
Niue27 giugno2012 A27 giugno2013
Oman8 luglio1994 A30 maggio1996
Paesi Bassi15 novembre1996 A15 novembre1997
Aruba12 aprile200612 aprile2006
Curaçao10 ottobre201010 ottobre2010
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Sint Maarten10 ottobre201010 ottobre2010
Pakistan2 marzo2005 A2 marzo2006
Palau29 settembre2011 A29 settembre2012
Panama18 marzo1999 A18 marzo2000
Papua Nuova Guinea23 gennaio2001 A23 gennaio2002
Perù1° settembre2005 A1° settembre2006
Polonia21 dicembre199921 dicembre2000
Portogallo13 novembre2001 A13 novembre2002
Qatar20 novembre2001 A20 novembre2002
Regno Unito*29 settembre1994 A30 maggio1996
Akrotiri e Dhekelia20 febbraio199820 febbraio1998
Anguilla20 febbraio199820 febbraio1998
Bermuda20 febbraio199820 febbraio1998
Gibilterra
Guernesey20 febbraio199820 febbraio1998
Isola di Man29 settembre199430 maggio1996
Isole Caimane15 maggio199815 maggio1998
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
29 settembre199430 maggio1996
Isole Turche e Caicos20 febbraio199820 febbraio1998
Isole Vergini britanniche20 febbraio199820 febbraio1998
Jersey29 settembre199430 maggio1996
Montserrat29 settembre199430 maggio1996
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
15 maggio199815 maggio1998
Terra antartica britannica20 febbraio199820 febbraio1998
Territorio britannico dell’Oceano
Indiano
20 febbraio199820 febbraio1998
Gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson e Pitcairn)
20 febbraio199820 febbraio1998
Romania27 novembre2000 A27 novembre2001
Russia*20 marzo2000 A20 marzo2001
Saint Kitts e Nevis7 ottobre2004 A7 ottobre2005
Saint Lucia20 maggio2004 A20 maggio2005
Saint Vincent e Grenadine9 ottobre2001 A9 ottobre2002
Salomone, Isole30 giugno2004 A30 giugno2005
Samoa1° febbraio2002 A1° febbraio2003
San Marino19 aprile2021 A19 aprile2022
Seicelle23 luglio1999 A23 luglio2000
Senegal2 agosto2011 A2 agosto2012
Serbia25 maggio2011 A25 dicembre2012
Sierra Leone4 giugno2001 A4 giugno2002
Singapore18 settembre1997 A18 settembre1998
Siria22 febbraio2005 A22 febbraio2006
Slovacchia8 luglio2013 A8 luglio2014
Slovenia19 luglio2000 A19 luglio2001
Spagna6 luglio1995 A6 luglio1996
Sri Lanka22 gennaio1999 A22 gennaio2000
Sudafrica1° ottobre2004 A1° ottobre2005
Svezia25 maggio199530 maggio1996
Svizzera4 luglio1996 A4 luglio1997
Tanzania19 novembre2002 A19 novembre2003
Thailandia7 luglio2017 A7 luglio2018
Togo23 aprile2012 A23 aprile2013
Tonga10 dicembre1999 A10 dicembre2000
Trinidad e Tobago6 marzo2000 A6 marzo2001
Tunisia29 gennaio1997 A29 gennaio1998
Turchia* **17 agosto2001 A17 agosto2002
Turkmenistan21 settembre2009 A21 settembre2010
Tuvalu30 giugno2004 A30 giugno2005
Ucraina29 novembre2007 A29 novembre2008
Ungheria30 marzo2007 A30 marzo2008
Uruguay9 luglio1997 A9 luglio1998
Vanuatu18 febbraio1999 A18 febbraio2000
Venezuela22 luglio1998 A22 luglio1999
Vietnam17 giugno2003 A17 giugno2004
Yemen20 settembre2006 A20 settembre2007
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese
possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la
Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Il Prot. non si applica a Tokelau.

Footnotes

  1. RU 1998 1031; FF 1995 IV 229 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 11 dic. 1995 (RU 1998 1015).

  2. RS 0.814.291

  3. [RU 1998 1046]

  4. RS 0.814.291

  5. [RU 1988 1464]

  6. Le mod. agli art. 2 a 10, sono inserite anche nella Conv. menzionata.

  7. Nuovo testo giusta gli emendamenti adottati dal Comitato giuridico il 18 ott. 2000, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2007 3347).

  8. RS 0.120

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