Protocollo della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi

0.814.291.1Multilateral International Treaty14 mar 1988

Concluso a Londra il 19 novembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19872
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988

(Stato 25  luglio 2007)

Le Parti al presente Protocollo,

essendo Parti alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, fatta a Bruxelles il 29 novembre 19693,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini del presente Protocollo:

  1. «Convenzione» indica la Convenzione internazionale del 19694sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.
  2. «Organizzazione» ha lo stesso significato attribuitole nella Convenzione.
  3. «Segretario generale» indica il Segretario generale dell’Organizzazione.
Art. II

L’articolo V della Convenzione viene modificato come segue:

  1. Il paragrafo I viene sostituito dal seguente testo:

«Il proprietario di una nave ha, ai sensi della presente Convenzione, il diritto di limitare la propria responsabilità, per ogni incidente, ad un ammontare totale di 133 unità di conto per tonnellata di stazza della nave. Tuttavia questo ammontare totale non può in alcun caso superare i 14 milioni di unità di conto». 2. Il paragrafo 9 viene sostituito dal seguente testo: 9. a) L’«unità di conto» di cui al paragrafo 1 del presente articolo rappresenta il Diritto di prelievo speciale così come definito dal Fondo monetario internazionale. Le somme di cui al paragrafo 1 sono convertite nella moneta nazionale dello Stato dove viene costituito il fondo sulla base del valore di detta moneta in rapporto al Diritto di prelievo speciale alla data di costituzione del fondo. Il valore, in Diritto di prelievo speciale, della moneta nazionale di uno Stato contraente membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato alla data in questione secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale per le sue operazioni e transazioni. Il valore in Diritto di prelievo speciale della moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo quanto stabilito da detto Stato.

b) Tuttavia uno Stato contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni del paragrafo 9 a) del presente articolo può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione o dell’adesione a quest’ultima o in qualunque altro momento successivo, dichiarare che il limite della responsabilità previsto dal paragrafo 1 e applicabile sul suo territorio è fissato, per ogni evento, ad un totale di 2000 unità monetarie per tonnellata di stazza della nave, restando inteso che l’ammontare totale non dovrà in alcun caso superare i 210 milioni di unità monetaria. L’unità monetaria di cui al presente paragrafo corrisponde a 65,5 milligrammi di oro al titolo di 900 millesimi di fino. La conversione di tali somme nella moneta nazionale viene effettuata conformemente alla legislazione dello Stato interessato.

c) Il calcolo menzionato nell’ultima frase del paragrafo 9 a) e la conversione di cui al paragrafo 9 b) devono essere effettuati in modo da tradurre in moneta nazionale dello Stato contraente lo stesso valore reale, per quanto possibile, di quello espresso in unità di conto al paragrafo 1. Al momento del deposito di uno strumento, di cui all’articolo IV ed ogniqualvolta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale in rapporto all’unità di conto o all’unità monetaria, gli Stati contraenti comunicano al depositario il loro metodo di calcolo conformemente al paragrafo 9 a), o i risultati della conversione conformemente al paragrafo 9 b), a seconda dei casi.

Art. III
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi hanno aderito e degli Stati invitati a partecipare alla Conferenza incaricata di rivedere le disposizioni della Convenzione del 1969 sulla responsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi, tenutasi a Londra dal 17 al 19 novembre 1976. Il Protocollo è aperto alla firma dal 1° febbraio al 31 dicembre 1977 presso la sede dell’Organizzazione.
  2. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati che l’hanno firmato.
  3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi.
  4. Gli Stati Parti alla Convenzione possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi.
Art. IV
  1. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito, presso il Segretario generale, di uno strumento in buona e debita forma a questo fine.
  2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato successivamente all’entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti contraenti o dopo aver portato a termine gli adempimenti richiesti all’entrata in vigore dell’emendamento nei confronti di dette Parti, dovrà ritenersi applicabile al Protocollo così emendato.
Art. V
  1. Il presente Protocollo entra in vigore nei confronti degli Stati che l’hanno ratificato, accettato o approvato o che vi hanno aderito, il novantesimo giorno dopo che otto Stati, di cui cinque che abbiano ciascuno almeno un milione di tonnellate di stazza lorda di navi cisterna, hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.
  2. Per ogni Stato che ratifica, accetta, approva il presente Protocollo o che vi aderisce successivamente, quest’ultimo entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato dello strumento adeguato.
Art. VI
  1. Il presente Protocollo può essere denunciato da una qualunque Parte contraente e in qualunque momento a partire dalla data di entrata in vigore del Protocollo nei confronti di detta Parte.
  2. La denuncia si effettua mediante il deposito di un apposito strumento presso il Segretario generale.
  3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale o allo scadere di un periodo più lungo che potrà essere specificato in detto strumento.
Art. VII
  1. L’Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione o l’emendamento del presente Protocollo.
  2. L’Organizzazione convoca una conferenza delle Parti al presente Protocollo per riesaminarlo o emendarlo, su richiesta di almeno un terzo delle Parti.
Art. VIII
  1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.
  2. Il Segretario generale:
    1. informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
    2. di ogni nuova firma o di ogni nuovo deposito di strumento, nonché della data nella quale tale firma o deposito vengano effettuati;
    ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo nonché della data in cui la denuncia ha effetto; iv) di ogni emendamento del presente Protocollo; b) trasmette copia certificata conforme del presente Protocollo a ciascuno Stato che ha firmato il presente Protocollo o che vi ha aderito.
Art. IX

All’entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmetterà copia certificata conforme al Segretario dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. X

Il presente Protocollo viene fatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Verranno effettuate delle traduzioni ufficiali in lingua spagnola e russa che saranno depositate insieme all’esemplare originale munito delle firme.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Londra il 19 novembre 1976.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Albania6 aprile1994 A5 luglio1994
Antigua e Barbuda23 giugno1997 A21 settembre1997
Arabia Saudita15 aprile1993 A14 luglio1993
Australia7 novembre1983 A5 febbraio1984
Azerbaigian16 luglio2004 A14 ottobre2004
Bahamas3 marzo19808 aprile1981
Bahrein3 maggio1996 A1° agosto1996
Barbados6 maggio1994 A4 agosto1994
Belgio15 giugno1989 A13 settembre1989
Belize2 aprile1991 A1° luglio1991
Brunei29 settembre1992 A28 dicembre1992
Cambogia8 giugno2001 A6 settembre2001
Camerun14 maggio1984 A12 agosto1984
Canada24 gennaio1989 A24 aprile1989
Cipro19 giugno1989 A17 settembre1989
Corea (Sud)8 dicembre1992 A8 marzo1993
Costa Rica8 dicembre1997 A8 marzo1998
Danimarca3 giugno1981 A1° settembre1981
Egitto3 febbraio1989 A4 maggio1989
El Salvador2 gennaio2002 A2 aprile2002
Emirati Arabi Uniti14 marzo1984 A12 giugno1984
Finlandia8 gennaio1981 A8 aprile1981
Francia7 novembre19808 aprile1981
Georgia25 agosto1995 A23 novembre1995
Germania28 agosto19808 aprile1981
Giappone24 agosto1994 A22 novembre1994
Grecia10 maggio1989 A8 agosto1989
India1° maggio1987 A30 luglio1987
Islanda24 marzo1994 A22 giugno1994
Isole Marshall24 gennaio1994 A24 aprile1994
Italia3 giugno1983 A1° settembre1983
Kuwait1° luglio1981 A29 settembre1981
Liberia17 febbraio1981 A8 aprile1981
Lussemburgo14 febbraio1991 A15 maggio1991
Maldive14 giugno1981 A12 settembre1981
Mauritania17 novembre1995 A15 febbraio1996
Maurizio6 aprile1995 A5 luglio1995
Messico13 maggio1994 A11 agosto1994
Nicaragua4 giugno1996 A2 settembre1996
Norvegia17 luglio1978 A8 aprile1981
Oman24 gennaio1985 A24 aprile1985
Paesi Bassi3 agosto1982 A1° novembre1982
Perù24 febbraio1987 A25 maggio1987
Polonia*30 ottobre1985 A28 gennaio1986
Portogallo2 gennaio1986 A2 aprile1986
Russia*2 dicembre1988 A2 marzo1989
Singapore15 dicembre1981 A15 marzo1982
Spagna22 ottobre1981 A20 gennaio1982
Svezia7 luglio19788 aprile1981
Svizzera*15 dicembre1987 A14 marzo1988
Vanuatu13 gennaio1989 A13 aprile1989
Venezuela21 gennaio1992 A20 aprile1992
Yemen4 giugno1979 A8 aprile1981
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
PoloniaLa Polonia calcolerà da ora in poi sulla base dei DPS del Fondo monetario internazionale la responsabilità finanziaria nei casi di responsabilità limitata dei proprietari di navi d’alto mare e di responsabilità nell’ambito del Fondo internazionale di risarcimento dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.Tuttavia, questi DPS saranno convertiti giusta il metodo stabilito dalla Polonia, visto che essa non è membro del Fondo monetario internazionale. Il metodo di conversione utilizzato è il seguente: la Banca nazionale della Polonia stabilisce un’aliquota di cambio tra il DPS e lo zloty polacco convertendo il DPS in dollari degli Stati Uniti al corso in vigore indicato dall’Agenzia Reuter. I dollari degli Stati Uniti sono allora convertiti in zloty polacchi con l’aliquota di cambio indicata sulle tabelle di cambio delle valute estere utilizzate dalla Banca nazionale di Polonia.Il metodo di calcolo indicato qui sopra è conforme alle disposizioni della lettera a) del paragrafo 9 dell’articolo 11 del Protocollo della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e all’articolo II del Protocollo della Convenzione internazionale che istituisce un Fondo internazionale di risarcimento dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.RussiaConformemente alla lettera c) del paragrafo 9 dell’articolo V della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, modificato dall’articolo II del Protocollo del 1976, si dichiara che il valore del «Diritto di prelievo speciale» espresso in rubli russi è calcolato sulla base del dollaro degli Stati Uniti in vigore alla data del calcolo rispetto al «Diritto di prelievo speciale» stabilito dal Fondo monetario internazionale e del dollaro degli Stati Uniti in vigore alla stessa data rispetto al rublo russo stabilito dalla Banca di Stato della Russia.SvizzeraIl Consiglio federale svizzero, riferendosi alle lettere a) e c) del paragrafo 9 dell’articolo V della Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, introdotte dall’articolo II del Protocollo del 19 novembre 1976, dichiara che la Svizzera calcolerà come segue il valore della sua moneta nazionale in diritti di prelievo speciali (DPS):La Banca nazionale svizzera (BNS) comunica ogni giorno al Fondo monetario internazionale (FMI) il corso medio del dollaro degli Stati Uniti d’America sul mercato dei cambi di Zurigo. Il controvalore in franchi svizzeri di un DPS è determinato in funzione di codesto corso del dollaro e del corso del dollaro in DPS, calcolato dal FMI. Fondandosi su questi valori, la BNS calcola un corso medio del DPS che pubblicherà nel suo bollettino mensile.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc della presente Raccolta.

  2. RU 1988 1443

  3. RS 0.814.291

  4. RS 0.814.291

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