Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi

0.814.290Multilateral International Treaty4 ott 1996

Conclusa a Londra il 30 novembre 1990
Approvata dall’Assemblea federale l’11 dicembre 19951
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 4 luglio 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 ottobre 1996

(Stato 8 ottobre 2025)

Le Parti alla presente Convenzione,

consapevoli della necessità di preservare l’ambiente dell’uomo in generale ed in particolare l’ambiente marino,

riconoscendo la grave minaccia che rappresentano per l’ambiente marino gli incidenti di inquinamento da idrocarburi implicanti navi, unità off-shore, porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi,

consapevoli dell’importanza di provvedimenti precauzionali e di prevenzione per evitare innanzitutto l’inquinamento prodotto da idrocarburi, nonché della necessità di una rigorosa applicazione degli strumenti internazionali esistenti relativi alla sicurezza marittima ed alla prevenzione dell’inquinamento marino, in particolare la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare, 19742, così come emendata3e la Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi, 19734, come modificata dal relativo Protocollo del 19785così come emendato, e di elaborare norme più rigorose per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione delle navi che trasportano idrocarburi, e delle unità off-shore,

consapevoli altresì che in caso di un incidente di inquinamento da idrocarburi, è essenziale un’azione rapida ed efficace al fine di ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare da tale incidente,

sottolineando l’importanza di un’efficace preparazione per far fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi ed il ruolo fondamentale delle industrie petrolifere e mercantili al riguardo,

riconoscendo inoltre l’importanza di un’assistenza reciproca e di cooperazione internazionale per quanto riguarda in particolare lo scambio di informazioni sui mezzi di cui dispongono gli Stati per far fronte ad incidenti di inquinamento da idrocarburi, la predisposizione di piani di emergenza contro l’inquinamento da idrocarburi, lo scambio di rapporti concernenti incidenti significativi suscettibili di pregiudicare l’ambiente o il litorale marino e gli interessi connessi degli Stati, nonché dei programmi di ricerca e di sviluppo sui mezzi per far fronte all’inquinamento prodotto da idrocarburi dell’ambiente marino;

tenendo conto del principio «chi inquina paga» come principio generale del diritto internazionale ambientale,

in considerazione altresì dell’importanza di strumenti internazionali sulla responsabilità e l’indennizzo di danni derivanti dall’inquinamento prodotto da idrocarburi, compresa la Convenzione internazionale del 19696sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC); la Convenzione internazionale del 19717sull’istituzione di un fondo internazionale per l’indennizzo di danni derivanti dall’inquinamento da idrocarburi (FUND); nonché della necessità urgente di una sollecita entrata in vigore dei Protocolli del 1984 a tali Convenzioni CLC e FUND,

in considerazione altresì dell’importanza di accordi e di intese bilaterali e multilaterali, comprese le convenzioni e gli accordi regionali,

tenendo a mente le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, in particolare la Parte XII di tale Convenzione,

consapevoli della necessità di promuovere la cooperazione internazionale e di rafforzare i mezzi esistenti nazionali, regionali e globali di preparazione e di lotta,

considerando che il modo migliore di conseguire tali obiettivi consiste nella conclusione di una Convenzione Internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione contro l’inquinamento prodotto da idrocarburi,

hanno stabilito quanto segue:

Art. 1 Disposizioni generali

(1). Le Parti si impegnano ad adottare individualmente o congiuntamente ogni adeguato provvedimento in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e del suo Annesso ai fini della preparazione e della lotta contro incidenti di inquinamento da idrocarburi. (2). L’Annesso alla presente Convenzione è parte integrante della Convenzione ed ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento all’Annesso. (3). La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra, ausiliarie o navali o altre navi di proprietà di uno Stato o gestite da esso, e da esso utilizzate esclusivamente a fini governativi e non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte si accerterà, mediante l’adozione di adeguati provvedimenti che non danneggiano le operazioni o le capacità operative di tali navi gestite o da essa utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ciò sia ragionevole e possibile, con la presente Convenzione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

  1. L’espressione «idrocarburi» significa il petrolio sotto qualsiasi forma compreso il petrolio greggio, il petrolio combustibile, fanghi, residui di petrolio, e prodotti raffinati.
  2. L’espressione «incidente di inquinamento da idrocarburi» significa un avvenimento, una circostanza o una serie di avvenimenti aventi la stessa origine, da cui risulti o possa risultare una discarica di idrocarburi e che rappresentano o possono rappresentare una minaccia per l’ambiente o il litorale marino, o gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiedono provvedimenti di emergenza o altre misure di lotta immediate.
  3. L’espressione «nave» significa ogni genere di bastimento che opera nell’ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, e mezzi galleggianti di ogni genere.
  4. L’espressione «unità off-shore» significa ogni installazione fissa o unità off-shore fissa o galleggiante che svolge attività di prospezione, di utilizzazione e di produzione di gas o di petrolio, oppure il carico o lo scarico di idrocarburi.
  5. L’espressione «porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi» significa le strutture che presentano rischi di incidenti da inquinamento da idrocarburi compresi, inter alia, i porti marittimi, i terminal petroliferi, gli oleodotti ed altre strutture di trattamento di idrocarburi.
  6. L’espressione «Organizzazione» significa l’Organizzazione marittima internazionale.
  7. L’espressione «Segretario generale» significa il Segretario generale dell’Organizzazione.
Art. 3 Piani di emergenza contro l’inquinamento da idrocarburi

(1) a) Ciascuna Parte esige che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza di bordo per l’inquinamento da idrocarburi a bordo della nave, come prescritto ed in conformità con le disposizioni adottate a tal fine dall’Organizzazione. b) Una nave richiesta di tenere a bordo un piano di emergenza di bordo per l’inquinamento da idrocarburi in conformità con il capoverso a) è soggetta, mentre si trova in porto o in un terminal off-shore sotto la giurisdizione di una Parte, ad ispezioni di funzionari ufficiali debitamente autorizzati da tale Parte in conformità con le prassi previste negli accordi internazionali esistenti o nella sua legislazione nazionale. (2). Ciascuna Parte prescrive che gli operatori di unità off-shore soggetti alla sua giurisdizione abbiano piani di emergenza di bordo contro l’inquinamento da idrocarburi, coordinati con l’ordinamento nazionale istituito in conformità con l’articolo 6 ed approvati in conformità con le procedure prescritte dall’autorità competente nazionale. (3). Ciascuna Parte prescrive che le autorità o gli operatori che gestiscono i porti e le strutture di trattamento degli idrocarburi sotto la sua giurisdizione abbiano, come da essa ritenuto opportuno, piani di emergenza per l’inquinamento da idrocarburi, o intese analoghe coordinate con l’ordinamento nazionale istituito in conformità con l’articolo 6 ed approvato in conformità con le procedure stabilite dall’autorità competente nazionale.

Art. 4 Procedure di notifica sull’inquinamento da idrocarburi

(1). Ciascuna Parte: a) esige che i capitani o altre persone che gestiscono le navi che inalberano la sua bandiera e le persone che gestiscono unità off-shore sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto avvenuto sulla loro nave o unità off-shore che comporti o rischi di comportare una discarica o probabile discarica di idrocarburi; (i) nel caso di una nave, allo Stato costiero più vicino, (ii) nel caso di un’unità off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l’unità è soggetta; b) esige che i capitani o altre persone in carico di navi che inalberano la sua bandiera e persone che gestiscono unità off-shore sotto la sua giurisdizione, facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto constatato in mare, che comporta una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi: (i) nel caso di una nave, allo Stato costiero più vicino, (ii) nel caso di una unità off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l’unità è sottoposta; c) esige che le persone che gestiscono porti marittimi e strutture di trattamento di idrocarburi sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su ogni fatto che comporti una discarica o rischi di comportare un’eventuale discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi; d) dà istruzioni alle sue navi o aerei incaricati di ispezioni marittime o ai suoi altri servizi o funzionari competenti di fare immediatamente rapporto su ogni fatto constatato in mare o in un porto marittimo o in una struttura per il trattamento degli idrocarburi che comporti o rischi di comportare una discarica di idrocarburi, o su ogni presenza di idrocarburi all’autorità nazionale competente o, se del caso, allo Stato costiero più vicino; e) esige che i piloti di aerei civili facciano immediatamente rapporto su ogni fatto constatato in mare compresa una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi nello Stato costiero più vicino. (2). I rapporti in base al paragrafo 1).a).i) saranno effettuati in conformità con le prescrizioni elaborate dall’Organizzazione e saranno basati sulle direttive ed i principi generali adottati dall’Organizzazione. I rapporti in base al paragrafo (1) a) (ii), b), c) e d) saranno effettuati in conformità con le direttive ed i principi generali adottati dall’Organizzazione nella misura applicabile.

Art. 5 Provvedimenti da adottare nel ricevere un rapporto su un inquinamento da idrocarburi

(1). Quando una Parte riceve un rapporto di cui all’articolo 4 o informazioni su un inquinamento fornite da altre persone:

  1. essa valuta la situazione per determinare se si tratta di un incidente di inquinamento da idrocarburi;
  2. essa valuta la natura, l’importanza e le eventuali conseguenze dell’incidente dovuto ad inquinamento da idrocarburi;
  3. essa informa immediatamente tutti gli Stati i cui interessi potrebbero essere pregiudicati da tale incidente di inquinamento da idrocarburi o sono suscettibili di esserlo, comunicando loro al contempo:

(i) i dettagli delle sue valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per far fronte alla circostanza,

(ii) altre informazioni appropriate fino alla conclusione dell’azione intrapresa per far fronte all’incidente o fino a quando gli Stati in questione non abbiano deciso un’azione comune.

(2). Qualora la gravità dell’incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, questa Parte dovrebbe fornire all’Organizzazione le informazioni di cui al paragrafo 1, capoversi b) e c), sia direttamente, sia se del caso, tramite l’Organizzazione regionale competente o le intese regionali pertinenti.

(3). Qualora la gravità dell’incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, gli altri Stati danneggiati devono informare immediatamente l’Organizzazione sia direttamente, o se del caso, tramite le Organizzazioni o intese regionali pertinenti circa la valutazione dell’importanza della minaccia ai loro interessi. e riguardo ad ogni provvedimento intrapreso o che si intende intraprendere.

(4). Le Parti dovrebbero per quanto possibile avvalersi delle procedure per l’effettuazione dei rapporti su casi di inquinamento da idrocarburi elaborate dall’Organizzazione nello scambiare informazioni e comunicare con altri Stati e con l’Organizzazione.

Art. 6 Sistemi nazionali e regionali di preparazione e di lotta

(1). Ciascuna Parte dovrà istituire un sistema nazionale per far fronte sollecitamente ed effettivamente agli incidenti di inquinamento da idrocarburi. Questo sistema includerà come minimo: a) la designazione de: (i) l’autorità o le autorità nazionali competenti incaricate della preparazione e della lotta contro l’inquinamento da idrocarburi, (ii) il punto o i punti di contatti operativi a livello nazionale che saranno responsabili per la ricezione e la trasmissione dei rapporti sull’inquinamento prodotto da idrocarburi di cui all’articolo 4, (iii) un’autorità abilitata ad agire per conto dello Stato per richiedere assistenza o decidere di fornire l’assistenza richiesta; b) un piano di emergenza nazionale di preparazione e di lotta che comprenda uno schema dei punti di contatto tra i vari enti implicati sia pubblici che privati, in considerazione di linee guida elaborate dall’Organizzazione. (2). Inoltre, ciascuna Parte, nell’ambito delle sue capacità sia individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale e, se del caso, in cooperazione con industrie petrolifere e mercantili, autorità portuali ed altre entità rilevanti metterà a disposizione: a) un quantitativo minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, proporzionato al rischio implicato ed ai programmi per l’utilizzazione di tale materiale; b) un programma di esercizi per l’organizzazione di azioni di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi e la formazione del personale competente; c) piani dettagliati e mezzi di comunicazione per fare fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi: tali mezzi dovrebbero essere disponibili in permanenza; d) un dispositivo o intesa per coordinare le operazioni di lotta contro incidenti da inquinamento da idrocarburi che fornisca anche la possibilità di mobilitare, se del caso, le risorse necessarie. (3). Ciascuna Parte assicurerà che informazioni aggiornate siano fornite all’Organizzazione, direttamente o per mezzo delle Organizzazioni o intese regionali pertinenti, concernenti: a) la localizzazione, i dati relativi alle telecomunicazioni, e, qualora applicabili, le zone sotto la responsabilità delle autorità e entità di cui al paragrafo (1)a); b) informazioni sul materiale di lotta contro l’inquinamento e sui servizi di esperti in settori concernenti la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi e l’assistenza in mare, che potrebbero essere forniti ad altri Stati, su loro richiesta; c) il suo piano nazionale di emergenza.

Art. 7 Cooperazione internazionale in materia di lotta contro l’inquinamento

(1). Le Parti convengono, nella misura dei loro mezzi e disponibilità di risorse pertinenti, di cooperare e di fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e materiale al fine di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi, qualora la gravità dell’incidente lo giustifichi, su richiesta di qualsiasi parte danneggiata o che potrebbe essere danneggiata dall’incidente. Il finanziamento dei costi per tale assistenza sarà basato sulle disposizioni stabilite nell’Annesso alla presente Convenzione.

(2). Una Parte che ha richiesto assistenza può chiedere all’Organizzazione un aiuto per individuare le fonti di finanziamento provvisorio dei costi di cui al paragrafo (1).

(3). In conformità con gli accordi internazionali applicabili, ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legali o amministrativi per agevolare:

  1. l’arrivo e l’utilizzazione nel suo territorio e la partenza da esso di navi, aerei, ed altri mezzi di trasporto impegnati nella lotta contro un incidente di inquinamento da idrocarburi e che trasportano personale, carichi, prodotti e materiali necessari per far fronte a tale incidente;
  2. la rapida movimentazione di personale, carichi, prodotti e materiali di cui al capoverso a) a destinazione del suo territorio, all’interno del suo territorio ed in provenienza da esso.
Art. 8 Ricerca e sviluppo

(1). Le Parti decidono di comune accordo di cooperare direttamente o, se del caso, tramite l’Organizzazione o le organizzazioni e intese regionali pertinenti, per promuovere lo scambio dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo volti a migliorare le tecniche esistenti di preparazione e di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi, comprese le tecnologie e le tecniche di sorveglianza, contenimento, ricupero, dispersione, pulizia ed altri mezzi che consentano di limitare o attenuare gli effetti dell’inquinamento da idrocarburi, nonché le tecniche di risanamento. (2). A tal fine le Parti si impegnano a stabilire direttamente o, se del caso, tramite l’Organizzazione o le organizzazioni e intese regionali pertinenti, collegamenti necessari tra gli istituti di ricerca delle Parti. (3). Le Parti convengono di cooperare direttamente o tramite l’Organizzazione o le organizzazioni o intese regionali pertinenti per promuovere, se del caso, lo svolgimento su base regolare di colloqui internazionali su soggetti pertinenti, compresi il progresso della tecnologia ed il materiale di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi. (4). Le Parti convengono di incoraggiare, tramite l’Organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, l’elaborazione di norme atte a garantire la compatibilità delle tecniche e del materiale di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi.

Art. 9 Cooperazione tecnica

(1). Le Parti si impegnano direttamente o tramite l’Organizzazione ed altri enti internazionali, come appropriato, in materia di preparazione e di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi per quanto riguarda lo stato di guardia ed i provvedimenti da adottare in caso di inquinamento da idrocarburi, a dare un appoggio alle Parti che richiedono assistenza tecnica per:

  1. formare personale;
  2. assicurare la disponibilità di tecnologia, di materiale e installazioni pertinenti;
  3. agevolare altri provvedimenti ed intese per predisporre la preparazione e la lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi;
  4. iniziare programmi congiunti di ricerca e di sviluppo.

(2). Le Parti si impegnano a cooperare attivamente, sotto riserva delle loro leggi, regolamenti e politiche nazionali, al trasferimento di tecnologia in materia di preparazione e di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi.

Art. 10 Promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di preparazione e di lotta

Le Parti si adoperano per concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia di preparazione e di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi. Una copia di tali accordi dovrà essere fatta pervenire all’Organizzazione che li metterà a disposizione delle Parti, a loro richiesta.

Art. 11 Rapporti con altre convenzioni ed accordi internazionali

Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di modificare i diritti od obblighi di ogni Parte in base ad ogni altra Convenzione o accordo internazionale.

Art. 12 Intese istituzionali

(1). Le Parti affidano all’Organizzazione, sotto riserva del suo accordo e della sua disponibilità di risorse sufficienti per esercitare tali attività, lo svolgimento delle seguenti funzioni ed attività:

  1. servizi d’informazione:
  2. ricevere, collazionare e divulgare su richiesta le informazioni fornite dalle Parti (vedere p. es. gli art. 5 (2) e (3), 6 (3) e 10) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti,

ii) fornire assistenza per individuare le fonti dei finanziamenti provvisori dei costi (vedere p. es. l’art. 9);

b) insegnamento e formazione:

i) promuovere la formazione in materia di preparazione e di lotta contro l’inquinamento da idrocarburi (vedere p. es. l’art. 9),

ii) promuovere lo svolgimento di simposi internazionali (vedere p. es. l’art. 8 (3));

c) servizi tecnici:

i) agevolare la cooperazione per la ricerca e lo sviluppo (vedere p. es. gli art. 8 (1), (2) e (4) e 9 (1) d)),

ii) fornire pareri agli Stati che hanno in funzione dispositivi di lotta agli incidenti da inquinamento nazionali o regionali,

iii) analizzare le informazioni fornite dalle Parti (vedere p. es. gli art. 5 (2) e (3), 6 (3) e 8 (1)) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti e fornire pareri o informazioni agli Stati;

d) assistenza tecnica:

i) agevolare la fornitura di assistenza tecnica agli Stati che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi nazionali o regionali,

ii) agevolare la fornitura di assistenza tecnica e di pareri, dietro richiesta, agli Stati che si trovano a dover fare fronte ad un grave incidente di inquinamento da idrocarburi.

(2). Nello svolgere le attività specificate nel presente articolo, l’Organizzazione si adopererà per rafforzare la capacità degli Stati, individualmente o per mezzo di intese regionali, di strumenti di lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi, attingendo all’esperienza degli Stati, agli accordi regionali ed alle intese del settore industriale, con una particolare attenzione ai fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo.

(3). Le disposizioni del presente articolo saranno attuate in conformità con un programma elaborato e mantenuto sotto controllo dall’Organizzazione.

Art. 13 Valutazione della Convenzione

Le Parti valuteranno nell’ambito dell’Organizzazione l’efficacia della Convenzione in funzione dei suoi obiettivi, in particolare per quanto riguarda i principi che regolano la cooperazione e l’assistenza.

Art. 14 Emendamenti

(1). La presente Convenzione potrà essere emendata mediante una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi.

(2). Emendamento dopo esame da parte dell’Organizzazione:

  1. Ogni emendamento proposto da una Parte alla Convenzione dovrà essere sottoposto all’Organizzazione, e divulgato dal Segretario generale a tutti i Membri dell’Organizzazione ed a tutte le Parti almeno sei mesi prima del suo esame.
  2. Ogni emendamento proposto e divulgato come sopra sarà presentato al Comitato di protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione per essere esaminato.
  3. Le Parti alla Convenzione, siano esse Membri o non dell’Organizzazione, avranno diritto a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la protezione dell’ambiente marino.
  4. Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi unicamente delle Parti alla Convenzione presenti e votanti.
  5. Se adottati in conformità con il capoverso d), gli emendamenti saranno comunicati dal Segretario generale a tutte le Parti alla Convenzione per accettazione.
  6. i) Un emendamento ad un articolo o all’Annesso della Convenzione sarà considerato come accettato alla data alla quale è accettato da due terzi delle Parti. ii) Un emendamento ad un’appendice sarà considerato come accettato allo scadere di un periodo stabilito dal Comitato di protezione dell’ambiente marino al momento della sua adozione. La durata di detto periodo non sarà inferiore a dieci mesi, a meno che entro tale periodo un’obiezione non venga comunicata al Segretario generale da non meno di un terzo delle Parti.
  7. i) Un emendamento ad un articolo o all’Annesso della Convenzione accet tato in conformità con il capoverso f)i) entra in vigore sei mesi dopo la data in cui è considerato accettato per quanto riguarda le Parti che hanno notificato al Segretario generale la loro accettazione. ii) un emendamento ad un’appendice accettata in conformità con il capoverso f) ii) entra in vigore sei mesi dopo la data in cui è considerato accettato per quanto riguarda tutte le Parti ad eccezione di quelle che, prima di tale data vi hanno fatto obiezione. Una Parte può in ogni tempo ritirare un’obiezione precedentemente comunicata inviando a tal fine una notifica scritta al Segretario generale.

(3). Emendamento da parte di una Conferenza:

a) Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, il Segretario generale convoca una Conferenza delle Parti alla Convenzione per esaminare gli emendamenti alla Convenzione.

b) Un emendamento adottato da tale Conferenza da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti per loro accettazione.

c) A meno che la Conferenza non decida diversamente, l’emendamento sarà considerato come accettato ed esso entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate al paragrafo 2) f) e g).

(4). L’adozione e l’entrata in vigore di un emendamento che rappresenta l’aggiunta di un Annesso o di un’appendice saranno soggette alla procedura applicabile ad un emendamento all’Annesso.

(5). Ogni Parte che non ha accettato un emendamento ad un articolo o all’Annesso in base al paragrafo 2) f) i) o un emendamento che rappresenta l’aggiunta di un Annesso o di un’appendice in base al paragrafo 4) o che ha comunicato un’obiezione riguardo ad un emendamento ad un’appendice in base al paragrafo 2) f) ii) sarà considerata come non-Parte ma unicamente per i fini dell’attuazione di tale emendamento, fino a quando non sia presentata una notifica di accettazione in base al paragrafo 2) f) i), di ritiro dell’obiezione in base al paragrafo 2) g) ii).

(6). Il Segretario generale informerà tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo nonché della data alla quale l’emendamento entra in vigore.

(7). Ogni notifica di accettazione, di obiezione, o di ritiro dell’obiezione ad un emendamento in base al presente articolo sarà comunicata per scritto al Segretario generale che informerà le Parti di tale notifica e della data alla quale è pervenuta.

(8). Un’appendice alla Convenzione conterrà unicamente disposizioni di natura tecnica.

Art. 15 Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione

(1). La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma presso la sede dell’Organizzazione dal 30 novembre 1990 fino al 29 novembre 1991 e rimarrà successivamente aperta all’adesione. Ogni Stato può divenire Parte alla presente Convenzione mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  3. adesione.

(2). La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

Art. 16 Entrata in vigore

(1). La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data alla quale non meno di quindici Stati avranno firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l’accettazione o l’approvazione oppure depositato gli strumenti richiesti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformità con l’articolo 15. (2). Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione per quanto riguarda la presente Convenzione dopo che gli adempimenti per la sua entrata in vigore siano stati espletati, ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avranno effetto alla data di entrata in vigore della presente Convenzione oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento – se quest’ultima è posteriore. (3). Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di entrata in vigore, la presente Convenzione diverrà effettiva tre mesi dopo la data di deposito dello strumento. (4). Dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è considerato come accettato in base all’articolo 14, ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato si applicherà alla Convenzione come emendata.

Art. 17 Denuncia

(1). La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni tempo allo scadere di cinque giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Parte. (2). La denuncia sarà effettuata per mezzo di una notifica per scritto al Segretario generale. (3). La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica o la denuncia o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo eventualmente indicato nella notifica.

Art. 18 Depositario

(1). La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

(2). Il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito:
  2. di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, e della relativa data,

ii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione,

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia di questa Convenzione, nonché della data in cui è stata ricevuta e della data in cui la denuncia è entrata in vigore;

b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito.

(3). All’atto dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una copia conforme di essa sarà fatta pervenire dal Depositario al Segretario generale delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite8.

Art. 19 Lingue

La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo essendo parimenti autentico.

In fede di che , i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.Fatto a Londra, il 30 novembre 1990.(Seguono le firme)

Rimborso dei costi di assistenza

(1) a) A meno che un accordo relativo alle intese finanziarie che presiedono ai provvedimenti adottati dalle Parti per far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi non sia stato concluso su base bilaterale o multilaterale antecedentemente all’incidente di inquinamento da idrocarburi, le Parti sosterranno i costi delle misure da esse adottate per far fronte all’inquinamento in conformità con il capoverso i) o il capoverso ii). i) Se il provvedimento è stato adottato da una Parte su richiesta formale di un’altra Parte, la parte richiedente rimborserà alla Parte che fornisce assistenza i costi di tali misure. La Parte richiedente può annullare la sua richiesta in qualsiasi momento, ma in tal caso essa sosterrà i costi già sostenuti o impegnati dalla Parte assistente. ii) Se i provvedimenti sono stati adottati da una Parte di sua iniziativa, questa Parte sosterrà i costi di tali misure. b) I principi stabiliti al capoverso (a) si applicheranno a meno che le Parti interessate non decidano diversamente in ogni caso individuale.

(2)  Salvo se diversamente concordato, i costi dei provvedimenti adottati da una Parte, su richiesta di un’altra Parte saranno calcolati con equanimità in conformità con le leggi e la prassi in vigore della Parte che fornisce assistenza in materia di rimborso di tali costi.

(3)  La Parte che richiede assistenza e la Parte che assiste coopereranno se necessario per portare a buon fine ogni ricorso in vista di ottenere un risarcimento. A tal fine, esse terranno debitamente in considerazione gli ordinamenti giuridici esistenti. Qualora procedimenti in tal modo conclusi non compensino un completo risarcimento delle spese sostenute durante l’intervento di assistenza, la Parte che richiede l’assistenza può chiedere alla Parte assistente di rinunciare al rimborso delle spese che superano gli importi risarciti o di ridurre i costi che sono stati calcolati in base al paragrafo (2). Essa può altresì richiedere che il rimborso di tali costi sia differito. Nell’esaminare questa richiesta, le Parti assistenti terranno debitamente conto dei fabbisogni dei paesi in via di sviluppo.

(4)  Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate nel senso di pregiudicare in alcun modo i diritti delle Parti di ricuperare da terzi il costo dei provvedimenti adottati per far fronte all’inquinamento o alle minacce di inquinamento in base ad altre disposizioni e regole applicabili del diritto nazionale ed internazionale. Si terranno particolarmente in considerazione la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e la Convenzione internazionale del 1971 sull’istituzione di un fondo internazionale per l’indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi o ogni successivo emendamento a tali Convenzioni.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Entrata in vigore
Africa del sud4 luglio2008 A4 ottobre2008
Albania2 gennaio2008 A2 aprile2008
Algeria8 marzo2005 A8 giugno2005
Angola4 ottobre2001 A4 gennaio2002
Antigua e Barbuda5 gennaio1999 A5 aprile1999
Arabia Saudita30 luglio2009 A30 ottobre2009
Argentina*913 luglio199413 maggio1995
Australia6 luglio1992 A13 maggio1995
Azerbaigian16 luglio2004 A16 ottobre2004
Bahamas4 ottobre2001 A4 gennaio2002
Bahrein9 marzo2016 A9 giugno2016
Bangladesh23 luglio2004 A23 ottobre2004
Barbados8 marzo2023 A8 giugno2023
Belgio19 aprile2017 A19 luglio2017
Benin5 febbraio2010 A5 maggio2010
Brasile21 luglio199821 ottobre1998
Bulgaria5 aprile2001 A5 luglio2001
Camerun18 settembre2009 A18 dicembre2009
Canada7 marzo1994 A13 maggio1995
Capo Verde4 luglio2003 A4 ottobre2003
Cile15 ottobre1997 A15 gennaio1998
Cina*30 marzo1998 A30 giugno1998
Hong Kong1° maggio2001
Macao1° maggio2001
Colombia11 giugno2008 A11 settembre2008
Comore5 gennaio2000 A5 aprile2000
Congo (Brazzaville)7 settembre2004 A7 dicembre2004
Corea (Sud)9 novembre1999 A9 febbraio2000
Costa d’Avorio8 luglio20138 ottobre2013
Croazia12 gennaio1998 A12 aprile1998
Cuba10 aprile2008 A10 luglio2008
Danimarca22 ottobre199622 gennaio1997
Isole Faeröer18 febbraio200318 febbraio2003
Dominica31 agosto2001 A30 novembre2001
Ecuador29 gennaio200229 aprile2002
Egitto29 giugno199213 maggio1995
Emirati Arabi Uniti24 settembre2025 A24 dicembre2025
El Salvador9 ottobre1995 A9 gennaio1996
Estonia16 maggio200816 agosto2008
Filippine6 febbraio2014 A6 maggio2014
Finlandia21 luglio199313 maggio1995
Francia6 novembre199213 maggio1995
Gabon12 aprile2005 A12 luglio2005
Gambia30 ottobre201930 gennaio2020
Georgia20 febbraio1996 A20 maggio1996
Germania15 febbraio199515 maggio1995
Ghana2 giugno20102 settembre2010
Giamaica8 settembre2000 A8 dicembre2000
Giappone17 ottobre1995 A17 gennaio1996
Gibuti19 gennaio1998 A19 aprile1998
Giordania14 aprile2004 A14 luglio2004
Grecia7 marzo19957 giugno1995
Guinea2 ottobre20022 gennaio2002
Guyana10 dicembre1997 A10 marzo1998
Honduras16 novembre2016 A16 febbraio2017
India17 novembre1997 A17 febbraio1998
Indonesia13 dicembre2022 A13 marzo2023
Iran25 febbraio1998 A25 maggio1998
Iraq19 luglio2021 A19 ottobre2021
Irlanda26 aprile2001 A26 luglio2001
Islanda21 giugno199313 maggio1995
Isole Salomone30 settembre2024 A30 dicembre2024
Israele24 marzo199924 giugno1999
Italia2 marzo19992 giugno1999
Kenya21 luglio1999 A21 ottobre1999
Lettonia30 novembre2001 A28 febbraio2002
Libano30 marzo200530 giugno2005
Liberia5 ottobre1995 A5 gennaio1996
Libia18 giugno2004 A18 settembre2004
Lituania23 dicembre2002 A23 marzo2003
Madagascar20 maggio2002 A20 agosto2002
Malaysia30 luglio1997 A30 ottobre1997
Malta21 gennaio200321 aprile2003
Marocco29 aprile200329 luglio2003
Marshall, Isole16 ottobre1995 A16 gennaio1996
Mauritania22 novembre1999 A22 febbraio2000
Maurizio2 dicembre1999 A2 marzo2000
Messico13 maggio1994 A13 maggio1995
Monaco19 ottobre1999 A19 gennaio2000
Montenegro12 luglio2021 A12 ottobre2021
Mozambico9 novembre2005 A10 febbraio2006
Myanmar15 dicembre2016 A15 marzo2016
Namibia18 giugno2007 A18 settembre2007
Nigeria25 maggio1993 A13 maggio1995
Norvegia8 marzo199413 maggio1995
Nuova Zelanda2 luglio1999 A2 ottobre1999
Oman26 giugno2008 A26 settembre2008
Paesi Bassi*1° dicembre199413 maggio1995
Aruba13 ottobre200613 ottobre2006
Curaçao10 ottobre201010 ottobre2010
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre201010 ottobre2010
Sint Maarten10 ottobre201010 ottobre2010
Pakistan21 luglio1993 A13 maggio1995
Palau29 settembre2011 A29 dicembre2011
Perù24 aprile2002 A24 settembre2002
Polonia12 giugno200312 settembre2003
Portogallo27 febbraio2006 A27 maggio2006
Qatar8 maggio2007 A8 agosto2007
Regno Unito
Bermuda2 agosto20232 agosto2023
Isole Falkland2 novembre20232 novembre2023
Romania17 novembre2000 A17 febbraio2001
Russia18 settembre2009 A18 dicembre2009
Saint Kitts e Nevis7 ottobre2004 A7 gennaio2005
Saint Lucia20 maggio2004 A20 agosto2004
Samoa18 maggio2004 A18 agosto2004
Seicelle26 giugno1992 A13 maggio1995
Senegal24 marzo199413 maggio1995
Sierra Leone10 marzo2008 A10 giugno2008
Singapore10 marzo1999 A10 giugno1999
Siria14 marzo2003 A14 giugno2003
Slovenia31 maggio2001 A31 agosto2001
Spagna12 gennaio199413 maggio1995
Stati Uniti27 marzo199213 maggio1995
Sudafrica4 luglio2008 A4 ottobre2008
Sudan21 gennaio2015 A21 aprile2015
Svezia30 marzo199213 maggio1995
Svizzera4 luglio1996 A4 ottobre1996
Tanzania16 maggio2006 A16 agosto2006
Thailandia20 aprile2000 A20 luglio2000
Togo23 aprile2012 A23 luglio2012
Tonga1° febbraio1996 A1° maggio1996
Trinidad e Tobago6 marzo2000 A6 giugno2000
Tunisia23 ottobre1995 A23 gennaio1996
Turchia1° luglio2004 A1° ottobre2004
Uruguay27 settembre199413 maggio1995
Vanuatu18 febbraio1999 A18 maggio1999
Venezuela12 dicembre199413 maggio1995
Yemen10 maggio2013 A10 agosto2013
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > Statut des conventions > Status Book oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1998 1016; FF 1995 IV 229 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF dell’11 dic. 1995 (RU 1998 1015).

  2. RS 0.747.363.33

  3. RS 0.747.363.331

  4. RU 1988 1652

  5. RS 0.814.288.2

  6. RS 0.814.291

  7. [RU 1998 1046.RU 1999 740]

  8. RS 0.120

  9. Questo Stato ha formulato una riserva.

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