Convenzione internazionale sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi

0.814.289Multilateral International Treaty14 mar 1988

Conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 19871
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 15 dicembre 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 14 marzo 1988

(Stato 16 luglio 2024)

Gli Stati parti della presente Convenzione,

consci della necessità di proteggere gli interessi delle loro popolazioni dalle gravi conseguenze di sinistri marittimi, comportanti il rischio di inquinamento del mare e del litorale da idrocarburi;

convinti che in tali circostanze per proteggere i detti interessi potrebbe rendersi
necessaria l’adozione di eccezionali misure in alto mare e che dette misure non
pregiudicherebbero in alcun modo il principio della libertà dell’alto mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I
  1. Gli Stati parti della presente Convenzione possono adottare, in alto mare, le
    misure che sono necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i gravi ed imminenti rischi che possono derivare ai loro litorali o interessi connessi dall’inquinamento delle acque di mare da idrocarburi in seguito ad un sinistro marittimo o a fatti connessi a tale sinistro, che appaiano suscettibili di avere gravi e dannose conseguenze.
  2. Tuttavia, nessuna delle misure adottate in base alla presente Convenzione sarà presa nei confronti di navi da guerra od altri bastimenti appartenenti ad uno Stato o da esso gestiti e adibiti esclusivamente, all’epoca del sinistro, ad uso governativo e non commerciale.
Art. II

Ai fini della presente Convenzione:

  1. l’espressione «sinistro marittimo» sta ad indicare una collisione tra navi, un incaglio od altro incidente di navigazione od altro evento a bordo della nave o all’esterno di essa che avrebbe per conseguenza sia danni materiali, che una minaccia immediata di danni materiali per la nave o il suo carico;
  2. il termine «nave» sta ad indicare:
    1. qualsiasi tipo di bastimento che viaggi sul mare, e
    2. qualsiasi apparecchio galleggiante, ad eccezione delle installazioni o di altri dispositivi utilizzati per l’esplorazione del fondo marino, degli oceani e del loro sottosuolo o per lo sfruttamento delle loro risorse;
  3. il termine «idrocarburi» indica il petrolio grezzo, la nafta, il gasolio e l’olio lubrificante;
  4. l’espressione «interessi connessi» indica gli interessi di uno Stato rivierasco direttamente lesi o minacciati dall’incidente marittimo e riguardanti in particolare:
    1. le attività marittime costiere, portuali o di estuario, ivi comprese le
      attività di pesca, costituenti un mezzo essenziale di sussistenza per le persone interessate;
    2. le attrazioni turistiche della regione considerata;
    3. la salute delle popolazioni rivierasche ed il benessere della regione
      considerata, ivi compresa la conservazione delle risorse biologiche marine, della fauna e della flora;
  5. il termine «Organizzazione» indica l’Organizzazione intergovernativa di consultazione per la navigazione marittima.
Art. III

Il diritto di uno Stato rivierasco di adottare provvedimenti, in conformità dell’articolo 1, viene esercitato alle seguenti condizioni:

  1. prima di adottare i provvedimenti, uno Stato rivierasco consulta gli altri Stati interessati dal sinistro marittimo, in particolare lo Stato o gli Stati di bandiera;
  2. lo Stato rivierasco notifica senza indugio le misure previste alle persone fisiche o giuridiche note allo Stato rivierasco o segnalate ad esso nel corso delle consultazioni come aventi degli interessi che potrebbero verosimilmente
    essere compromessi o lesi da tali misure. Lo Stato rivierasco prende in considerazione le proposte che dette persone possono sottoporgli;
  3. prima di adottare dei provvedimenti lo Stato rivierasco può procedere alla consultazione di esperti indipendenti da scegliere su di una lista che sarà
    tenuta aggiornata dall’Organizzazione;
  4. nei casi di urgenza che richiedono l’adozione di provvedimenti immediati, lo Stato rivierasco può adottare le misure che siano rese necessarie dall’urgenza senza notifiche o consultazioni preliminari o senza proseguire le consultazioni in corso;
  5. lo Stato rivierasco, prima di adottare tali misure e nel corso della loro esecuzione, si adopera nel modo migliore per evitare ogni rischio per le vite umane, nonché ad apportare alle persone in pericolo, il più rapidamente possibile, tutto l’aiuto di cui possono avere bisogno, e a non ostacolare ed a facilitare, se del caso, il rimpatrio degli equipaggi delle navi;
  6. le misure adottate in applicazione dell’articolo 1 devono essere notificate senza indugio agli Stati ed alle persone fisiche o giuridiche interessate di cui si sia a conoscenza, nonché al Segretario generale dell’Organizzazione.
Art. IV
  1. La lista di esperti di cui all’articolo III della presente Convenzione sarà redatta ed aggiornata a cura dell’Organizzazione e questa dovrà stabilirne disposizioni, ivi compresa la fissazione delle qualifiche necessarie.
  2. Gli Stati membri dell’Organizzazione e le Parti della presente Convenzione
    possono fornire i nominativi necessari per preparare la lista. Gli esperti sono pagati dagli Stati che li interpellano in base ai servizi resi.
Art. V
  1. Le misure adottate dagli Stati rivieraschi in base all’articolo I saranno proporzionate ai danni subiti o minacciati.
  2. Tali misure non devono superare quelle ritenute ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi indicati all’articolo I e cesseranno non appena tali scopi saranno stati raggiunti; esse non devono, ove non sia assolutamente necessario, interferire con i diritti e gli interessi dello Stato di bandiera, di Stati terzi o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica interessata.
  3. Per valutare se le misure siano proporzionate al danno, si dovrà tener conto:
    1. della portata e delle probabilità di danni imminenti, ove tali misure non siano adottate;
    2. della probabile efficacia di tali misure; e
    3. dell’estensione dei danni che possono essere causati da tali misure.
Art. VI

Ogni Parte della presente Convenzione che abbia adottato delle misure contrastanti con le disposizioni della presente Convenzione, che abbiano prodotto dei danni a terzi, è tenuta a pagare un indennizzo per i danni causati da misure che vadano al di là di quelle che sono ragionevolmente necessarie per raggiungere gli scopi di cui all’articolo I.

Art. VII

Salvo esplicita disposizione contraria, nulla nella presente Convenzione potrà modificare un obbligo né pregiudicare un diritto, privilegio o immunità altrimenti previsti, né privare alcuna delle Parti o qualsiasi persona fisica o giuridica interessata di ogni ricorso di cui potrebbe altrimenti disporre.

Art. VIII
  1. Qualsiasi controversia fra le Parti, che sorga dalla possibilità che le misure adottate in base all’articolo I possono essere in contrasto con le disposizioni della
    presente Convenzione, o da eventuali risarcimenti da pagarsi in base all’articolo VI, o dall’ammontare di tali indennizzi e che non sia stata definita da negoziati fra le Parti interessate o fra la Parte che ha adottato le misure e le persone fisiche o giuridiche che chiedono il risarcimento, se le Parti non decidono altrimenti, sarà sottoposta, su richiesta di una qualunque delle Parti interessate, alla conciliazione o qualora questa non riesca, all’arbitrato, alle condizioni previste dall’Allegato alla presente Convenzione.
  2. La Parte che ha adottato le misure non ha il diritto di respingere una richiesta di conciliazione o di arbitrato che sia stata presentata in base al precedente paragrafo, per il solo motivo che i ricorsi davanti ai propri tribunali offerti dalla propria legislazione nazionale non sono stati tutti esauriti.
Art. IX
  1. La presente Convenzione è aperta alla firma sino al 31 dicembre 1970 e resta poi aperta all’adesione.
  2. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di una qualsiasi delle sue istituzioni specializzate o dell’Ente internazionale per l’energia atomica o parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, possono divenire parti della presente Convenzione mediante:
    1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
    2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
    3. adesione.
Art. X
  1. La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento, in buona e debita forma, presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
  2. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione che sia stato depositato dopo l’entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione nei confronti di tutti gli Stati già parti della Convenzione o dopo l’adempimento di tutte le formalità richieste per l’entrata in vigore dell’emendamento nei riguardi dei detti Stati, si intende applicabile alla Convenzione modificata dall’emendamento.
Art. XI
  1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dalla data in cui i Governi di quindici Stati l’abbiano firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
  2. Per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi la Convenzione o vi aderisca
    successivamente, essa entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito dell’apposito strumento.
Art. XII
  1. La presente Convenzione può essere denunciata da ogni Parte in qualsiasi
    momento a partire dalla data in cui la Convenzione sia entrata in vigore nei
    confronti di tale Stato.
  2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione.
  3. La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data del deposito dello strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni periodo di tempo più lungo che sia indicato in detto strumento.
Art. XIII
  1. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, quando assume la responsabilità dell’amministrazione di un territorio, od ogni Stato parte della presente Convenzione che curi le relazioni internazionali di un territorio, consulterà, il più presto possibile, le autorità di tale territorio o adotterà i provvedimenti necessari per estendere ad esso l’applicazione della presente Convenzione e potrà in ogni momento, mediante
    notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, fare conoscere che tale estensione ha avuto luogo.
  2. L’applicazione della presente Convenzione viene estesa al territorio indicato nella notifica a partire dalla data del ricevimento di quest’ultima o da ogni altra data che verrà indicata.
  3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, od ogni Parte che abbia fatto una dichiarazione in base al primo paragrafo del presente articolo, potrà in ogni momento
    successivo alla data in cui è stata così estesa l’applicazione della Convenzione ad un territorio, far conoscere mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione, che la presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio
    indicato nella notifica.
  4. La presente Convenzione cessa di applicarsi al territorio indicato nella notifica un anno dopo la data del ricevimento di quest’ultima da parte del Segretario generale dell’Organizzazione o allo spirare di ogni altro periodo più lungo indicato nella
    notifica stessa.
Art. XIV
  1. L’Organizzazione potrà indire una Conferenza avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione.
  2. L’Organizzazione indirà una Conferenza degli Stati parti della presente Convenzione avente lo scopo di revisionare o emendare la presente Convenzione su domanda di almeno un terzo delle Parti.
Art. XV
  1. La presente Convenzione sarà depositata presso gli Archivi del Segretario generale dell’Organizzazione.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione:
    1. informerà tutti gli Stati che abbiano firmato la Convenzione o vi abbiano aderito:
    2. di ogni nuova firma o nuovo deposito di uno strumento nonché della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo;
    ii) di ogni deposito di uno strumento di denuncia della presente Convenzione e della data in cui detto deposito è avvenuto; iii) dell’estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell’articolo XIII, nonché della cessazione di ogni estensione di cui sopra in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui abbia a cessare o si preveda la cessazione dell’estensione della presente Convenzione; b) trasmetterà copie conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati della Convenzione nonché a tutti gli Stati aderenti.
Art. XVI

Non appena la presente Convenzione sarà entrata in vigore, il Segretario generale dell’Organizzazione ne trasmetterà il testo al Segretario delle Nazioni Unite per la realizzazione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite2.

Art. XVII

La presente Convenzione viene redatta in un unico esemplare in lingua francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Verranno inoltre approntate traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che verranno depositate con l’originale firmato.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969.

Capitolo I Conciliazione

Art. 1

A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformità alle disposizioni del presente capitolo.

Art. 2
  1. Su richiesta di una delle Parti ad un’altra Parte, in applicazione dell’articolo VIII della Convenzione, viene costituita una Commissione di conciliazione.
  2. L’istanza di conciliazione prodotta da una Parte deve contenere l’oggetto della richiesta e altresì tutti i documenti a sostegno di quanto esposto.
  3. Qualora sia insorto un procedimento di conciliazione fra due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure previste, o che, nella propria qualità di Stato rivierasco, abbia adottato misure analoghe, può intervenire nel procedimento di conciliazione avvisandone per iscritto le Parti impegnate in detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.
Art. 3
  1. La Commissione di conciliazione si compone di tre membri: un membro nominato dallo Stato rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un membro nominato dallo Stato i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle predette misure, ed un terzo membro, designato di comune accordo dagli altri due, che assume la presidenza della Commissione.
  2. Questi conciliatori sono scelti da una lista di persone, redatta in precedenza in base alla procedura fissata al seguente articolo 4.
  3. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del ricevimento della domanda di conciliazione, la Parte alla quale questa è indirizzata non ha notificato all’altra Parte nella controversia la designazione del conciliatore che è tenuta ad effettuare, o se, entro un termine di 30 giorni a partire dalla nomina del secondo membro della Commissione designato dalle Parti, i due primi conciliatori non sono riusciti a
    nominare di comune accordo il Presidente della Commissione, il Segretario generale dell’Organizzazione provvede, su richiesta della Parte più diligente ed entro un
    termine di 30 giorni, alle nomine necessarie. I membri della Commissione così designati sono scelti dalla lista prevista al paragrafo precedente.
  4. In nessun caso il Presidente della Commissione deve avere od avere avuto la
    nazionalità di una delle Parti che hanno promosso il procedimento, qualunque sia il sistema adottato per la sua designazione.
Art. 4
  1. La lista di cui al precedente articolo 3 è costituita da persone qualificate, designate dalle Parti, e viene aggiornata dall’Organizzazione. Ogni Parte può designare quattro persone da includere nella lista che possono anche non essere necessariamente suoi cittadini. Le designazioni vengono fatte per periodi di sei anni rinnovabili.
  2. In caso di decesso o di dimissioni di una persona che figuri sulla lista, la Parte che ha nominato la detta persona può designare un sostituto per il periodo restante del mandato.
Art. 5
  1. Salvo diverso accordo fra le Parti, la Commissione di conciliazione fissa il
    proprio regolamento interno, e, in ogni caso, le procedure devono essere quelle del contraddittorio. Per quanto attiene all’inchiesta, la Commissione, a meno che non decida altrimenti all’unanimità, si uniforma alle disposizioni contenute nel Titolo III della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 19073per la composizione pacifica delle controversie internazionali.
  2. Le Parti sono rappresentate presso la Commissione di conciliazione da agenti aventi il compito di servire da intermediari fra le Parti. Ogni Parte può, inoltre, farsi assistere da consiglieri e da esperti da lei nominati a tale scopo e chiedere che venga ascoltata ogni persona la cui testimonianza possa apparirle utile.
  3. La Commissione ha la facoltà di chiedere spiegazioni ai consiglieri ed esperti delle Parti, nonché a chiunque essa ritenga utile convocare con il benestare del
    proprio Governo.
Art. 6

A meno che le Parti non convengono altrimenti, le decisioni della Commissione di conciliazione sono adottate con la maggioranza dei voti e la Commissione non può pronunciarsi circa il merito della controversia se tutti i membri non sono presenti.

Art. 7

Le Parti devono facilitare i lavori della Commissione di conciliazione; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono le Parti:

  1. sono tenute a fornire alla Commissione tutti i documenti ed informazioni utili;
  2. sono tenute a porre la Commissione in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i testimoni o gli esperti e per compiere sopralluoghi.
Art. 8

La Commissione di conciliazione ha il compito di chiarire i termini delle controversie, di raccogliere a tal fine ogni informazione utile, mediante indagini o altrimenti, e di sforzarsi di conciliare le Parti. Dopo aver studiato la questione, essa notifica alle Parti la raccomandazione che le appare appropriata e fissa loro un termine non superiore ai 90 giorni per manifestare la loro accettazione o il loro rigetto della detta
raccomandazione.

Art. 9

La raccomandazione deve essere motivata. Qualora essa non rifletta totalmente o in parte l’opinione unanime della Commissione, ogni conciliatore ha il diritto di far conoscere separatamente la propria opinione.

Art. 10

Si riterrà la conciliazione fallita se, 90 giorni dopo la notifica della raccomandazione alle Parti, nessuna di loro ha notificato all’altra Parte la propria accettazione della raccomandazione. La conciliazione si riterrà del pari fallita, qualora la Commissione non abbia potuto essere costituita nei termini previsti al terzo paragrafo del precedente articolo 3, o salvo accordo contrario delle Parti se la Commissione non ha espresso la propria raccomandazione entro il termine di un anno a partire dalla data della designazione del Presidente della Commissione.

Art. 11
  1. Ciascun membro della Commissione riceve degli onorari il cui ammontare è
    fissato di comune accordo dalle Parti che vi contribuiranno in parti uguali.
  2. Le spese generali causate dal funzionamento della Commissione sono ripartite nello stesso modo.
Art. 12

Le Parti della controversia possono in ogni momento del procedimento di conciliazione decidere di comune accordo di ricorrere ad un’altra procedura per definire la controversia.

Capitolo II Arbitrato

Art. 13
  1. A meno che le Parti non decidano altrimenti, la procedura di arbitrato viene
    condotta conformemente alle disposizioni del precedente Capitolo.
  2. In caso di fallimento della conciliazione, la richiesta di arbitrato deve essere
    presentata entro 180 giorni che seguono tale fallimento.
Art. 14

Il tribunale arbitrale si compone di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato
rivierasco che ha adottato le misure di intervento, un arbitro nominato dallo Stato cui appartengono le persone o i beni danneggiati da tali misure, ed un altro arbitro che assume la presidenza del tribunale, designato di comune accordo dagli altri due.

Art. 15
  1. Se, allo spirare di un termine di 60 giorni a partire dalla designazione del secondo arbitro, il Presidente del tribunale non è stato ancora designato, il Segretario
    generale dell’Organizzazione, su richiesta della Parte più diligente, procede, entro un nuovo termine di 60 giorni, alla sua designazione, scegliendo il Presidente da una lista di persone qualificate, redatta in precedenza alle condizioni previste dal precedente articolo 4. Tale lista è separata sia dalla lista di esperti prevista all’articolo IV della Convenzione che dalla lista di conciliatori prevista al precedente articolo 4; la stessa persona può tuttavia figurare sia nella lista dei conciliatori che in quella degli arbitri. Una persona che avesse agito in qualità di conciliatore in una controversia non potrebbe tuttavia essere scelta quale arbitro per la stessa questione.
  2. Se entro un termine di 60 giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, una delle Parti non ha proceduto alla designazione di un membro del tribunale che è tenuta a compiere, l’altra Parte può informare direttamente il Segretario generale dell’Organizzazione che provvede alla designazione del Presidente del tribunale
    entro un termine di 60 giorni scegliendo dalla lista di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
  3. Il Presidente del Tribunale, dal momento della sua designazione, chiede alla Parte che non ha nominato l’arbitro di provvedere a nominarlo nella stessa forma e alle stesse condizioni. Ove essa non provveda alla designazione che le è in tal modo richiesta, il Presidente del Tribunale chiede al Segretario generale dell’Organizzazione di provvedere a tale designazione nella forma e alle condizioni previste al
    paragrafo precedente.
  4. Il Presidente del Tribunale, qualora venga designato in base alle disposizioni del presente articolo, non deve avere od avere avuto la nazionalità di una delle Parti, a meno che non vi sia il consenso dell’altra Parte o delle altre Parti.
  5. In caso di decesso o di assenza di un arbitro che doveva essere nominato da una Parte, questa designa il suo sostituto entro un termine di 60 giorni a partire dalla data del decesso o dell’assenza. In caso di mancata nomina da parte della predetta Parte, il procedimento verrà proseguito con gli arbitri restanti. In caso di decesso o di assenza del Presidente del Tribunale, il suo sostituto è designato alle condizioni previste al precedente articolo 14 o, in mancanza di accordo fra i membri del tribunale nei 60 giorni che seguono il decesso o l’assenza, alle condizioni previste dal presente articolo.
Art. 16

Ove sia stato iniziato un procedimento tra le due Parti, ogni altra Parte i cui cittadini o beni siano stati danneggiati dalle misure considerate, o che, nella sua qualità di Stato rivierasco, abbia adottato delle misure analoghe, può partecipare al procedimento di arbitrato avvertendo per iscritto le Parti che hanno promosso detto procedimento, a meno che una di esse non vi si opponga.

Art. 17

Ogni tribunale arbitrale, costituito ai sensi del presente allegato, fissa le proprie norme di procedura.

Art. 18
  1. Le decisioni del tribunale, sia relative alla procedura che al luogo delle sue
    riunioni, sono adottate con la maggioranza dei voti dei suoi membri, e l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale della cui designazione le Parti erano
    responsabili, non sarà di ostacolo alla possibilità di raggiungere una decisione da parte del Tribunale. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.
  2. Le Parti facilitano i lavori del tribunale; a tal fine, conformemente alla loro legislazione e facendo uso dei mezzi di cui dispongono, le Parti:
    1. forniscono al tribunale tutti i documenti e le informazioni utili;
    2. pongono il tribunale in grado di entrare nel loro territorio per ascoltare i
      testimoni o gli esperti.
  3. L’assenza o la mancata comparizione in giudizio di una Parte non è di ostacolo al procedimento.
Art. 19
  1. La sentenza del tribunale sarà motivata. Essa sarà definitiva e inappellabile. Le Parti dovranno uniformarvisi senza indugio.
  2. Ogni controversia che potrebbe sorgere fra le Parti circa l’interpretazione o l’esecuzione della sentenza può essere sottoposta dalla Parte più diligente al giudizio del tribunale che l’ha pronunziata o, ove quest’ultimo non possa essere investito, verrà sottoposto al giudizio di un altro tribunale costituito a tale scopo allo stesso modo del primo.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Algeria21 novembre2011 A19 febbraio2012
Angola4 ottobre2001 A2 gennaio2002
Argentina21 aprile1987 A20 luglio1987
Australia*7 novembre19835 febbraio1984
Bahamas22 luglio1976 A20 ottobre1976
Bangladesh6 novembre1981 A4 febbraio1982
Barbados6 maggio1994 A4 agosto1994
Belgio21 ottobre19716 maggio1975
Benin1° novembre1985 A30 gennaio1986
Brasile18 gennaio200817 aprile2008
Bulgaria2 novembre1983 A31 gennaio1984
Camerun14 maggio198412 agosto1984
Cile28 febbraio1995 A29 maggio1995
Cina23 febbraio1990 A24 maggio1990
Hong Konga5 giugno19971° luglio1997
Congo (Kinshasa)19 maggio2014 A17 agosto2014
Côte d'Ivoire8 gennaio19887 aprile1988
Croazia27 luglio1992 S8 ottobre1991
Cuba5 maggio1976 A3 agosto1976
Danimarca18 dicembre1970 F6 maggio1975
Dominicana, Repubblica5 febbraio19756 maggio1975
Ecuador23 dicembre1976 A23 marzo1977
Egitto3 febbraio1989 A4 maggio1989
Emirati Arabi Uniti15 dicembre1983 A14 marzo1984
Estonia16 maggio2008 A14 agosto2008
Figi15 agosto1972 A6 maggio1975
Finlandia6 settembre19765 dicembre1976
Francia10 maggio19726 maggio1975
Gabon21 gennaio1982 A21 aprile1982
Georgia25 agosto1995 A23 novembre1995
Germania7 maggio19755 agosto1975
Ghana20 aprile197819 luglio1978
Giamaica13 marzo1991 A11 giugno1991
Giappone6 aprile19716 maggio1975
Gibuti1° marzo1990 A30 maggio1990
Guinea equatoriale24 aprile1996 A23 luglio1996
Guyana10 dicembre1997 A10 marzo1998
India16 giugno2000 A14 settembre2000
Iran25 luglio1997 A23 ottobre1997
Irlanda21 agosto198019 novembre1980
Islanda17 luglio198015 ottobre1980
Isole Marshall16 ottobre1995 A14 gennaio1996
Italia27 febbraio197928 maggio1979
Kuwait2 aprile1981 A1° luglio1981
Lettonia9 agosto2001 A7 novembre2001
Libano5 giugno1975 A3 settembre1975
Liberia25 settembre1972 A6 maggio1975
Marocco11 aprile1974 A6 maggio1975
Mauritania24 novembre1997 A22 febbraio1998
Maurizio17 dicembre200217 marzo2003
Messico8 aprile1976 A7 luglio1976
Monaco24 febbraio19756 maggio1975
Montenegro3 giugno2006 S3 giugno2006
Namibia12 marzo2004 A10 giugno2004
Nicaragua15 novembre1994 A13 febbraio1995
Nigeria24 febbraio2004 A24 maggio2004
Norvegia12 luglio1972 A6 maggio1975
Nuova Zelanda26 marzo1975 A6 maggio1975
Oman24 gennaio1985 A24 aprile1985
Paesi Bassi19 settembre197518 dicembre1975
Aruba24 dicembre19851° gennaio1986
Curaçao19 settembre197518 dicembre1975
Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)19 settembre197518 dicembre1975
Sint Maarten19 settembre197518 dicembre1975
Pakistan13 gennaio1995 A13 aprile1995
Panama7 gennaio19766 aprile1976
Papua Nuova Guinea12 marzo1980 A10 giugno1980
Polonia1° giugno197630 agosto1976
Portogallo15 febbraio198015 maggio1980
Qatar2 giugno1988 A31 agosto1988
Regno Unito12 gennaio19716 maggio1975
Akrotiri e Dhekelia8 settembre19828 settembre1982
Anguilla8 settembre19828 settembre1982
Bermuda19 settembre19801° dicembre1980
Isola di Man27 giugno199527 giugno1995
Isole Caimane8 settembre19828 settembre1982
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
8 settembre19828 settembre1982
Isole Turche e Caicos8 settembre19828 settembre1982
Isole Vergini britanniche8 settembre19828 settembre1982
Montserrat8 settembre19828 settembre1982
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)8 settembre19828 settembre1982
Terra antartica britannica8 settembre19828 settembre1982
Regno Unito-gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e
Pitcairn)
8 settembre19828 settembre1982
Russia30 dicembre1974 A6 maggio1975
Saint Kitts e Nevis7 ottobre2004 A5 gennaio2005
Saint Lucia20 maggio2004 A18 maggio2004
Saint Vincent e Grenadine12 maggio1999 A10 agosto1999
San Marino19 aprile2021 A18 luglio2021
Senegal27 marzo1972 A6 maggio1975
Serbia27 aprile1992 S3 maggio1976
Siria6 febbraio1975 A6 maggio1975
Slovenia12 novembre1992 S25 giugno1991
Spagna8 novembre19736 maggio1975
Sri Lanka12 aprile1983 A11 luglio1983
Stati Uniti d’Americabc21 febbraio19756 maggio1975
Commonwealth delle
Isole Marianne Settentrionali
4 novembre19864 novembre1986
Guam9 settembre19756 maggio1975
Portorico9 settembre19756 maggio1975
Samoa Americane9 settembre19756 maggio1975
Vergini Americane, Isole9 settembre19756 maggio1975
Sudafrica1° luglio1986 A29 settembre1986
Suriname25 novembre1975 S25 novembre1975
Svezia8 febbraio19736 maggio1975
Svizzera15 dicembre198714 marzo1988
Tanzania16 maggio2006 A14 agosto2006
Togo10 ottobre2016 A8 gennaio2017
Tonga1° febbraio1996 A1° maggio1996
Trinidad e Tobago6 marzo2000 A4 giugno2000
Tunisia4 maggio1976 A2 agosto1976
Ucraina3 gennaio1994 S21 dicembre1991
Vanuatu14 settembre1992 A13 dicembre1992
Yemen6 marzo1979 A4 giugno1979
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Dal 6 mag. 1975 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997. b Il processo di retrocessione progressivo della Zona del Canale a Panama, convenuto nel 1977 tra gli Stati Uniti d’America e il Panama, è terminato il 31 dicembre 1999. A partire da questa data il Panama esercita la piena sovranità sul territorio della Zona del Canale e sul Canale stesso. c Le risoluzioni n. 683 (1990) e 956 (1994) del Consiglio di sicurezza dell’ONU hanno posto fine al regime americano di amministrazione fiduciaria delle Isole del Pacifico come segue: per le Isole Marshall, il 21 ott. 1986, per la Micronesia, il 3 nov. 1986 e per Palau, il
1° ott. 1984.

Footnotes

  1. Art. 1 cpv. 1 lett. a DF del 9 mar. 1987 (RU 1988 1240).

  2. RS 0.120

  3. RS 0.193.212

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