Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono

0.814.021.2Multilateral International Treaty15 dic 1996

Adottato dalla Quarta riunione delle Parti a Copenaghen il 25 novembre 1992

Approvato dall’Assemblea federale l’11 giugno 19961

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 16 settembre 1996

Entrato in vigore per la Svizzera il 15 dicembre 1996

(Stato 19  novembre 2021)

Art. 1 Emendamento
  1. Articolo 1 paragrafo 4Nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del protocollo2sostituire alle parole «nell’allegato B» il testo seguente: «nell’allegato B, allegato C o allegato E».
  2. Articolo 1 paragrafo 9Sopprimere il paragrafo 9 dell’articolo 1 del protocollo.
  3. Articolo 2 paragrafo 5Nel paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo aggiungere, dopo le parole «articoli che vanno da 2A a 2E», il seguente testo: «e all’articolo 2H».
  4. Articolo 2 paragrafo 5bisInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 5 dell’articolo 2 del protocollo:

«5bis.  Qualsiasi Parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un’altra Parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell’articolo 5 una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all’articolo 2F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato A della Parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all’articolo 2F. Ciascuna delle Parti interessate dovrà notificare al segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo.»

  1. Articolo 2 paragrafi 8 lettera a) e 11Nei paragrafi 8 lettera a) e 11 dell’articolo 2 del protocollo sostituire, ogni qualvolta esse compaiono nel testo, le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E» con il testo «gli articoli che vanno da 2A a 2H».
  2. Articolo 2 paragrafo 9 lettera a) punto i)Nel paragrafo 9 lettera a) punto i) dell’articolo 2 del protocollo sostituire le parole «e/o l’allegato B» con il testo seguente: «allegato B, allegato C e/o allegato E».
  3. Articolo 2F: IdroclorofluorocarburiInserire il seguente articolo dopo l’articolo 2E del protocollo:

«Art. 2F Idroclorofluorocarburi1. Ogni Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, la somma di:

a) 3,1 per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato A; e

b) il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C.2. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 65 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.3. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 35 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.4. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.5. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi, annualmente, 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.6. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non superi il valore zero.7. Dal 1ogennaio 1996 ciascuna Parte cercherà di far sì che:

a) l’uso di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C sia limitato alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale;

b) l’uso delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane;

c) le sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell’ozono, oltre a tenere conto di altre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche.»

H. Articolo 2G: IdrobromofluorocarburiInserire il seguente articolo dopo l’articolo 2F del protocollo:

«Art. 2G IdrobromofluorocarburiCiascuna Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C non superi il valore zero. Ciascuna Parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.»

I. Articolo 2H: Bromuro di metileInserire il seguente articolo dopo l’articolo 2G del protocollo:

«Art. 2H Bromuro di metileCiascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1ogennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell’allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte contraente che produce tale sostanza fa sì che, per gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione della sostanza in questione non superi, annualmente, il suo livello calcolato di produzione del 1991. Comunque, al fine di soddisfare alle necessità interne essenziali delle parti che operano ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare tale limite fino ad un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte contraente a fini sanitari e prima del trasporto.»

J. Articolo 3All’articolo 3 del protocollo sostituire le parole da «2A a 2E» con le parole da «2A a 2H»; e le parole, «o allegato B», ogni qualvolta esse figurano nel testo, con le parole, «allegato B, allegato C o allegato E».

K. Articolo 4 paragrafo 1terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1bisdell’articolo 4 del protocollo:

«1ter.  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l’importazione di sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.» L. Articolo 4 paragrafo 2terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 2bisdell’articolo 4 del protocollo:

«2ter.  Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l’entrata in vigore del presente paragrafo, l’esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.» M. Articolo 4 paragrafo 3terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3bisdell’articolo 4 del protocollo:

«3ter.  Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all’articolo 10 della convenzione3, le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.» N. Articolo 4 paragrafo 4terInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 4bisdell’articolo 4 del protocollo:

«4ter.  Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all’articolo 10 della convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all’allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall’entrata in vigore dell’allegato, l’importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente protocollo.»

  1. Articolo 4 paragrafi 5, 6 e 7Nei paragrafi 5, 6 e 7 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «sostanze controllate» con le parole «sostanze controllate degli allegati A e B e del gruppo II dell’allegato C».
  2. Articolo 4 paragrafo 8Nel paragrafo 8 dell’articolo 4 del protocollo sostituire le parole «di cui ai paragrafi 1, 1bis, 3, 3bis, 4 e 4bis, nonché le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 2bis» con il seguente testo: «e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4terdel presente articolo». Aggiungere, inoltre, dopo le parole «gli articoli che vanno da 2A a 2E», le parole seguenti: «l’articolo 2G».
  3. Articolo 4 paragrafo 10Inserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 9 dell’articolo 4 del protocollo:

«10.  Entro il 1ogennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C e dell’allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente protocollo.» R. Articolo 5 paragrafo 1Aggiungere il seguente testo alla fine del paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo:

«, purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle Parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l’esame disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame.» S. Articolo 5 paragrafo 1bisAggiungere il seguente paragrafo dopo il paragrafo 1 dell’articolo 5 del protocollo:

«1bis.  Le Parti, sulla base dell’esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo nonché delle valutazioni effettuate in conformità dell’articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono entro il 1ogennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell’articolo 2:

  1. in relazione ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione definitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell’allegato C si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  2. in relazione all’articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produzione ed il consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell’allegato C si applichi alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
  3. in relazione all’articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza controllata dell’allegato E si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.»
  4. Articolo 5 paragrafo 4Nel paragrafo 4 dell’articolo 5 del protocollo sostituire le parole «da 2A a 2E» con il seguente testo: «da 2A a 2H».
  5. Articolo 5 paragrafo 5Nel paragrafo 5 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, e in eventuali misure di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1bisdel presente articolo.»
  6. Articolo 5 paragrafo 6Nel paragrafo 6 dell’articolo 5 del protocollo, dopo le parole «degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E», aggiungere il seguente testo: «, o uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1bisdel presente articolo.»
  7. Articolo 6Sopprimere il seguente testo dell’articolo 6 del protocollo: «gli articoli che vanno da 2A a 2E, nonché la situazione relativa alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni delle sostanze di transizione del gruppo I dell’allegato C», sostituendolo con il seguente testo: «negli articoli da 2A a 2H».
  8. Articolo 7 paragrafi 2 e 3Sostituire i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 7 del protocollo con il seguente testo:

«2.  Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze controllate: – degli allegati B e C, per l’anno 1989; – dell’allegato E, per l’anno 1991,

o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel protocollo sono entrate in vigore per tale Parte contraente, per quanto riguarda le sostanze degli allegati B, C ed E rispettivamente.3. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (come definito all’art. 1 par. 5) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli allegati A, B, C ed E e, separatamente, per ciascuna sostanza: – sulle quantità utilizzate come materie prime, – sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti, – sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono

per l’anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli allegati A, B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore per tale Parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell’anno a cui si riferiscono.» Y. Articolo 7 paragrafo 3bisInserire il seguente paragrafo dopo il paragrafo 3 dell’articolo 7 del protocollo:

«3bis.  Ciascuna Parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel gruppo II dell’allegato A e nel gruppo I dell’allegato C che sono state riciclate.» Z. Articolo 7 paragrafo 4Nel paragrafo 4 dell’articolo 7 del protocollo sostituire le parole «ai paragrafi 1, 2 e 3» con il seguente testo: «ai paragrafi 1, 2, 3 e 3bis». AA. Articolo 9 paragrafo 1 lettera a)Sopprimere le seguenti parole del paragrafo 1 lettera a) dell’articolo 9 del protocollo: «e di quelle di transizione». BB. Articolo 10 paragrafo 1Nel paragrafo 1 dell’articolo 10 del protocollo, dopo le parole «da 2A a 2E del protocollo», aggiungere il seguente testo: «e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1bisdell’articolo 5». CC. Articolo 11 paragrafo 4 lettera g)Sopprimere il seguente testo del paragrafo 4 lettera g) dell’articolo 11 del protocollo: «e la situazione relativa alle sostanze di transizione». DD. Articolo 17All’articolo 17 del protocollo sostituire alle parole «da 2A a 2E» le parole «da 2A a 2H». EE. Allegati1. Allegato C

II seguente allegato costituisce l’allegato C del protocollo:

Sostanze controllate

Allegato C

GruppoSostanzaNumero di isomeriPotenziale di riduzione dell’ozono*
Gruppo I
CHFCI2(HCFC-21)**10,04
CHF2CI(HCFC-22)**10,055
CH2FCI(HCFC-31)10,02
C2HFCI4(HCFC-121)20,01 –0,04
C2HF2CI3(HCFC-122)30,02 –0,08
C2HF3CI2(HCFC-123)30,02 –0,06
CHCI2CF3(HCFC-123)**0,02
C2HF4CI(HCFC-124)20,02 –0,04
CHFCICF3(HCFC-124)**0,022
C2H2FCI3(HCFC-131)30,007–0,05
C2H2F2CI2(HCFC-132)40,008–0,05
C2H2F3CI(HCFC-133)30,02 –0,06
C2H3FCI2(HCFC-141)30,005–0,07
CH3CFCI2(HCFC-141b)**0,11
C2H3F2CI(HCFC-142)30,008–0,07
CH3CF2CI(HCFC-142b)**0,065
C2H4FCI(HCFC-151)20.003–0.005
C3HFCI6(HCFC-221)50.015–0.07
C3HF2CI5(HCFC-222)90.01 –0.09
C3HF3CI4(HCFC-223)120.01 –0.08
C3HF4CI3(HCFC-224)120.01 –0.09
C3HF5CI2(HCFC-225)90.02 –0.07
CF3CF2CHCI2(HCFC-225ca)**0.025
CF2CICF2CHCIF(HCFC-225cb)**0.033
C3HF6CI(HCFC-226)50.02 –0.10
* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.
** Indica le sostanze più interessanti dal punto di vista commerciale e i relativi valori di PRO che debbono essere utilizzati ai fini del presente protocollo.
GruppoSostanzaNumero di isomeriPotenziale di riduzione dell’ozono*
C3H2FCI5(HCFC-231)90.05 –0.09
C3H2F2CI4(HCFC-232)160.008–0.10
C3H2F3CI3(HCFC-233)180.007–0.23
C3H2F4CI2(HCFC-234)160.01 –0.28
C3H2F5CI(HCFC-235)90.03 –0.52
C3H3FCI4(HCFC-241)120.004–0.09
C3H3F2CI3(HCFC-242)180.005–0.13
C3H3F3CI2(HCFC-243)180.007–0.12
C3H3F4CI(HCFC-244)120.009–0.14
C3H4FCI3(HCFC-251)120.001–0.01
C3H4F2CI2(HCFC-252)160.005–0.04
C3H4F3CI(HCFC-253)120.003–0.03
C3H5FCI2(HCFC-261)90.002–0.02
C3H5F2CI(HCFC-262)90.002–0.02
C3H6FCI(HCFC-271)50.001–0.03
Gruppo II
CHFBr211.00
CHF2Br(HBFC-22BI)10.74
CH2FBr10.73
C2HFBr420.3 –0.8
C2HF2Br330.5 –1.8
C2HF3Br230.4 –1.6
C2HF4Br20.7 –1.2
C2H2FBr330.1 –1.1
C2H2F2Br240.2 –1.5
C2H2F3Br30.7 –1.6
C2H3FBr230.1 –1.7
C2H3F2Br30.2 –1.1
C2H4FBr20.07–0.1
C3HFBr650.3 –1.5
C3HF2Br590.2 –1.9
C3HF3Br4120.3 –1.8
C3HF4Br3120.5 –2.2
C3HF5Br290.9 –2.0
C3HF6Br50.7 –3.3
* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.
GruppoSostanzaNumero di isomeriPotenziale di riduzione dell’ozono*
C3H2FBr590.1 – 1.9
C3H2F2Br4160.2 – 2.1
C3H2F3Br3180.2 – 5.6
C3H2F4Br2160.3 – 7.5
C3H2F5Br80.9 –14
C3H3FBr4120.08– 1.9
C3H3F2Br3180.1 – 3.1
C3H3F3Br2180.1 – 2.5
C3H3F4Br120.3 – 4.4
C3H4FBr3120.03– 0.3
C3H4F2Br2160.1 – 1.0
C3H4F3Br120.07– 0.8
C3H5FBr290.04– 0.4
C3H5F2Br90.07– 0.8
C3H6FBr50.02– 0.7
* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell’ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. II valore superiore è la stima del PRO dell’isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell’isomero con il PRO più basso.
  1. Allegato E

Aggiungere il seguente allegato al protocollo:

Sostanze controllate

Allegato E

GruppoSostanzaPotenziale di riduzione
dell’ozono
Gruppo I
CH3BrBromuro di metile0,7
Art. 2 Relazione con l’emendamento del 1990

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al presente emendamento senza aver precedentemente o simultaneamente depositato tale strumento all’emendamento adottato nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990.

Art. 3 Entrata in vigore
  1. II presente emendamento entra in vigore il 1ogennaio 1994, a condizione che siano stati depositati almeno venti strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento stesso da parte di Stati o organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti contraenti al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono4. Se per tale data non è stata soddisfatta tale condizione, l’emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui la suddetta condizione è stata soddisfatta.
  2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica non viene considerato nella somma di quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
  3. Dopo l’entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre Parti contraenti del protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan17 giugno2004 A15 settembre2004
Albania25 maggio2006 A23 agosto2006
Algeria31 maggio200029 agosto2000
Andorra26 gennaio2009 A26 aprile2009
Angola21 giugno2011 A19 settembre2011
Antigua e Barbuda19 luglio1993 A14 giugno1994
Arabia Saudita1° marzo1993 A14 giugno1994
Argentina20 aprile1995 A19 luglio1995
Armenia26 novembre2003 A24 febbraio2004
Australia30 giugno199428 settembre1994
Austria19 settembre199618 dicembre1996
Azerbaigian12 giugno1996 A10 settembre1996
Bahamas4 maggio1993 A14 giugno1994
Bahrein13 marzo200111 giugno2001
Bangladesh27 novembre200025 febbraio2001
Barbados20 luglio199418 ottobre1994
Belarus13 marzo200711 giugno2007
Belgio7 agosto19975 novembre1997
Belize9 gennaio1998 A9 aprile1998
Benin21 giugno200019 settembre2000
Bhutan23 agosto2004 A21 novembre2004
Bolivia3 ottobre1994 A1° gennaio1995
Bosnia e Erzegovina11 agosto2003 A9 novembre2003
Botswana13 maggio1997 A11 agosto1997
Brasile25 giugno199723 settembre1997
Brunei3 marzo2009 Av1° giugno2009
Bulgaria28 aprile199927 luglio1999
Burkina Faso12 dicembre199511 marzo1996
Burundi18 ottobre200116 gennaio2002
Cambogia31 gennaio2007 A1° maggio2007
Camerun25 giugno199623 settembre1996
Canada16 marzo199414 giugno1994
Capo Verde31 luglio2001 A29 ottobre2001
Ceca, Repubblica18 dicembre1996 A18 marzo1997
Centrafricana, Repubblica29 maggio200827 agosto2008
Ciad30 maggio200128 agosto2001
Cile14 gennaio199414 giugno1994
Cina*22 aprile2003 A21 luglio2003
Hong Konga6 giugno19971° luglio1997
Macao22 aprile2003 A21 luglio2003
Cipro2 giugno200331 agosto 20032003
Colombia5 agosto19973 novembre1997
Comore2 dicembre2002 A2 marzo2003
Congo (Brazzaville)19 ottobre2001 A17 gennaio2002
Congo (Kinshasa)30 novembre1994 A28 febbraio1995
Corea (Nord)17 giugno1999 A15 settembre1999
Corea (Sud)2 dicembre19942 marzo1995
Costa Rica11 novembre19989 febbraio1999
Côte d’Ivoire8 ottobre20036 gennaio2004
Croazia11 febbraio199712 maggio1997
Cuba19 ottobre199817 gennaio1999
Danimarca*21 dicembre199314 giugno1994
Faeröer, Isole24 ottobre200724 ottobre2007
Dominica7 marzo2006 A5 giugno2006
Dominicana, Repubblica24 dicembre2001 A24 marzo2002
Ecuador24 novembre1993 A14 giugno1994
Egitto28 giugno199426 settembre1994
El Salvador8 dicembre2000 A8 marzo2001
Emirati Arabi Uniti16 febbraio2005 A17 maggio2005
Eritrea5 luglio2005 A3 ottobre2005
Estonia12 aprile199911 luglio1999
Eswatini16 dicembre2005 A16 marzo2006
Etiopia25 novembre200923 febbraio2010
Figi17 maggio2000 A15 agosto2000
Filippine15 giugno200113 settembre2001
Finlandia16 novembre199314 giugno1994
Francia3 gennaio19962 aprile1996
Gabon4 dicembre2000 A4 marzo2001
Gambia30 aprile200829 luglio2008
Georgia12 luglio2000 A10 ottobre2000
Germania28 dicembre199314 giugno1994
Ghana9 aprile20018 luglio2001
Giamaica6 novembre19974 febbraio1998
Giappone20 dicembre199420 marzo1995
Gibuti30 luglio1999 A28 ottobre1999
Giordania30 giugno199528 settembre1995
Grecia30 gennaio199530 aprile1995
Grenada20 maggio1999 A18 agosto1999
Guatemala21 gennaio2002 A21 aprile2002
Guinea28 febbraio2012 A28 maggio2012
Guinea-Bissau12 novembre2002 A10 febbraio2003
Guinea equatoriale11 luglio2007 A9 ottobre2007
Guyana23 luglio199921 ottobre1999
Haiti29 marzo2000 A27 giugno2000
Honduras24 gennaio200224 aprile2002
India3 marzo2003 A1° giugno2003
Indonesia10 dicembre1998 A10 marzo1999
Iran4 agosto19972 novembre1997
Iraq25 giugno2008 A23 settembre2008
Irlanda16 aprile199615 luglio1996
Islanda15 marzo199414 giugno1994
Isole Cook22 dicembre2003 A21 marzo2004
Isole Marshall24 maggio1993 A14 giugno1994
Israele5 aprile19954 luglio1995
Italia4 gennaio19954 aprile1995
Kazakistan28 giugno2011 A26 settembre2011
Kenya27 settembre199426 dicembre1994
Kirghizistan13 maggio200311 agosto2003
Kiribati9 agosto2004 A7 novembre2004
Kuwait22 luglio1994 A20 ottobre1994
Laos28 giugno2006 A26 settembre2006
Lesotho15 aprile2010 A14 luglio2010
Lettonia2 novembre1998 A31 gennaio1999
Libano31 luglio2000 A29 ottobre2000
Liberia15 gennaio1996 A14 aprile1996
Libia24 settembre2004 A23 dicembre2004
Liechtenstein22 novembre1996 A20 febbraio1997
Lituania3 febbraio19984 maggio1998
Lussemburgo9 maggio19947 agosto1994
Macedonia del Nord9 novembre19987 febbraio1999
Madagascar16 gennaio2002 A16 aprile2002
Malawi28 febbraio199414 giugno1994
Malaysia5 agosto1993 A14 giugno1994
Maldive27 settembre200126 dicembre2001
Mali7 marzo20035 giugno2003
Malta22 dicembre200321 marzo2004
Marocco28 dicembre1995 A27 marzo1996
Mauritania22 luglio200520 ottobre2005
Maurizio30 novembre199314 giugno1994
Messico16 settembre199415 dicembre1994
Micronesia27 novembre2001 A25 febbraio2002
Moldova25 giugno2001 A23 settembre2001
Monaco15 giugno199913 settembre1999
Mongolia7 marzo1996 A5 giugno1996
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico9 settembre1994 A8 dicembre1994
Myanmar22 maggio2009 A20 agosto2009
Namibia28 luglio200326 ottobre2003
Nauru10 settembre2004 A9 dicembre2004
Nepal18 maggio2012 A16 agosto2012
Nicaragua13 dicembre199912 marzo2000
Niger8 ottobre19996 gennaio2000
Nigeria27 settembre200126 dicembre2001
Niue22 dicembre2003 A23 marzo2004
Norvegia3 settembre199314 giugno1994
Nuova Zelanda4 giugno199314 giugno1994
Tokelau4 giugno199314 giugno1994
Oman5 agosto1999 A3 novembre1999
Paesi Bassib25 aprile199424 luglio1994
Pakistan17 febbraio199518 maggio1995
Palau29 maggio2001 A27 agosto2001
Panama4 ottobre1996 A2 gennaio1997
Papua Nuova Guinea7 ottobre2003 A5 gennaio2004
Paraguay27 aprile200126 luglio2001
Perù7 giugno1999 A5 settembre1999
Polonia2 ottobre1996 A31 dicembre1997
Portogallo24 febbraio199825 maggio1998
Qatar22 gennaio1996 A21 aprile1996
Regno Unito*4 gennaio19954 aprile1995
Gibilterra5 agosto20145 agosto2014
Guernesey4 gennaio19954 aprile1995
Isola di Man25 febbraio202125 febbraio2021
Isole Vergini britanniche30 ottobre199530 ottobre1995
Jersey4 gennaio19954 aprile1995
Romania28 novembre200026 febbraio2001
Ruanda7 gennaio2004 A6 aprile2004
Russia14 dicembre200514 marzo2006
Saint Kitts e Nevis8 luglio1998 A6 ottobre1998
Saint Lucia24 agosto1999 A22 novembre1999
Saint Vincenzo e Grenadine2 dicembre1996 A2 marzo1997
Salomone, Isole17 agosto1999 A15 novembre1999
Samoa4 ottobre20012 gennaio2002
San Marino23 aprile2009 A22 luglio2009
Santa Sede*5 maggio2008 A3 agosto2008
São Tomé e Príncipe19 novembre2001 A17 febbraio2002
Seicelle27 maggio199314 giugno1994
Senegal12 agosto1999 A10 novembre1999
Serbia22 marzo2005 A20 giugno2005
Sierra Leone29 agosto2001 A27 novembre2001
Singapore22 settembre2000 A21 dicembre2000
Siria30 novembre1999 A28 febbraio2000
Slovacchia8 gennaio1998 A8 aprile1998
Slovenia13 novembre199811 febbraio1999
Somalia1° agosto2001 A30 ottobre2001
Spagna*5 giugno19953 settembre1995
Sri Lanka7 luglio1997 A5 ottobre1997
Stati Uniti2 marzo199414 giugno1994
Sudafrica13 marzo2001 A11 giugno2001
Sudan2 gennaio2002 A2 aprile2002
Sudan del Sud16 ottobre2012 A14 gennaio2013
Suriname29 marzo2006 A27 giugno2006
Svezia9 agosto199314 giugno1994
Svizzera16 settembre199615 dicembre1996
Tagikistan7 maggio2009 A5 agosto2009
Tanzania6 dicembre20026 marzo2003
Thailandia1° dicembre199529 febbraio1996
Timor-Leste16 settembre2009 A15 dicembre2009
Togo6 luglio19984 ottobre1998
Tonga26 novembre200324 febbraio2004
Trinidad e Tobago10 giugno19998 settembre1999
Tunisia2 febbraio1995 A3 maggio1995
Turchia10 novembre19958 febbraio1996
Turkmenistan28 marzo2008 A26 giugno2008
Tuvalu31 agosto200029 novembre2000
Ucraina4 aprile20023 luglio2002
Uganda22 novembre1999 A20 febbraio2000
Ungheria17 maggio1994 A15 agosto1994
Unione europea20 novembre199518 febbraio1996
Uruguay3 luglio1997 A1° ottobre1997
Uzbekistan10 giugno1998 A8 settembre1998
Vanuatu21 novembre199419 febbraio1995
Venezuela10 dicembre199710 marzo1998
Vietnam26 gennaio1994 A14 giugno1994
Yemen23 aprile2001 A22 luglio2001
Zambia11 ottobre2007 A9 gennaio2008
Zimbabwe3 giugno19941° settembre1994
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 4 apr. 1995 al 30 giu. 1997, l’emendamento era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, l’emendamento è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b L’emendamento s’applica al Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 2002 2793

  2. RS 0.814.021

  3. RS 0.814.02

  4. RS 0.814.021

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