Protocollo addizionale dell’Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari

0.812.321Multilateral International Treaty23 apr 1977

Conchiuso a Strasburgo il 24 giugno 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 23 aprile 1977

(Stato 15  agosto 2006)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari dell’Accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tissulari2(qui appresso «l’Accordo») e del presente Protocollo addizionale,

Viste le disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo, secondo il quale «le Parti contraenti adottano ogni necessario provvedimento per esentare da qualsiasi tassa d’importazione i reattivi destinati alla determinazione dei gruppi tissulari, messi a loro disposizione dalle altre Parti»;

Considerando che per quanto concerne gli Stati membri della Comunità Economica Europea, l’impegno di accordare detta esecuzione è di competenza di detta Comunità, la quale dispone di poteri necessari a tale scopo in virtù del Trattato istitutivo della medesima;

Considerando quindi che per i bisogni dell’applicazione dell’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo, importa che la Comunità Economica Europea possa essere Parte Contraente dell’Accordo,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Comunità Economica Europea può, firmandolo, divenire Parte Contraente dell’Accordo.

Art. 2

Il presente Protocollo addizionale è aperto alla firma degli Stati firmatari dell’Accordo, i quali possono divenire Parti del Protocollo addizionale seguendo la procedura prevista nell’articolo 7 dell’Accordo.

Art. 3

Alcun Stato può divenire Parte Contraente dell’Accordo senza esserlo contemporaneamente del presente Protocollo addizionale, che è parte integrante dell’Accordo.

Art. 4

Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore contemporaneamente all’Accordo.

Art. 5

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e alla Comunità Economica Europea:

  1. qualsiasi firma del presente Protocollo addizionale;
  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratificazione o di accettazione;
  3. la data d’entrata in vigore del presente Protocollo addizionale.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 1976, in francese e in inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti firmatarie e aderenti.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Belgio13 settembre197914 ottobre1979
Cipro13 settembre197723 aprile1977
Danimarca5 luglio19786 agosto1978
Finlandia22 dicembre199423 gennaio1995
Francia22 marzo197723 aprile1977
Grecia11 settembre198712 ottobre1987
Irlanda18 gennaio1984 F19 febbraio1984
Italia15 giugno198316 luglio1983
Liechtenstein27 gennaio198328 febbraio1983
Lussemburgo12 aprile197813 maggio1978
Paesi Bassi*12 aprile197813 maggio1978
Regno Unito8 febbraio1979 F9 marzo1979
Guernesey6 maggio19806 maggio1980
Isola di Man6 maggio19806 maggio1980
Jersey6 maggio19806 maggio1980
Svizzera25 gennaio1977 F23 aprile1977
Turchia1° dicembre20042 gennaio2005
*Dichiarazione, vedi qui appresso.

Dichiarazione

Paesi Bassi

Il protocollo s’applica al Regno in Europa.

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. RS 0.812.32