Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping

0.812.122.12Multilateral International Treaty1 feb 2005

Concluso a Varsavia il 12 settembre 2002
Approvato dall’Assemblea federale il 7 giugno 20041
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 4 ottobre 2004
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 2005

(Stato 3 luglio 2023)

Le Parti

del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping (STE n° 135), firmata a Strasburgo il 16 novembre 19892(Convenzione),

considerato che un accordo generale sul riconoscimento reciproco dei controlli antidoping menzionati negli articoli 4.3.d e 7.3.b della Convenzione accrescerebbe l’efficacia di detti controlli contribuendo all’armonizzazione, alla trasparenza e all’efficacia degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti e futuri in tale settore e disciplinando la competenza necessaria per simili controlli in assenza di pertinenti accordi,

animati dal desiderio di migliorare e rafforzare l’applicazione delle disposizioni della Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Riconoscimento reciproco dei controlli antidoping
  1. Viste le disposizioni degli articoli 3.2, 4.3.d e 7.3.b della Convenzione, le Parti riconoscono reciprocamente la competenza delle organizzazioni antidoping sportive o delle organizzazioni antidoping nazionali per effettuare sul loro territorio nazionale, conformemente alle prescrizioni nazionali del Paese ospitante, controlli antidoping sugli sportivi provenienti dagli altri Stati contraenti della Convenzione. I risultati di tali controlli sono contemporaneamente comunicati all’organizzazione antidoping nazionale e alla federazione sportiva nazionale degli sportivi interessati, all’organizzazione antidoping nazionale del Paese ospitante nonché alla federazione sportiva internazionale.
  2. Le Parti adottano le misure necessarie per l’esecuzione di tali controlli, eventualmente in aggiunta a misure già adottate in applicazione di un accordo bilaterale già esistente o di un accordo specifico. Per garantire il rispetto delle norme riconosciute internazionalmente, le organizzazioni antidoping sportive o le organizzazioni antidoping nazionali devono essere certificate conformemente alle norme di qualità ISO per controlli antidoping riconosciuti dal gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all’articolo 10 della Convenzione.
  3. Le Parti riconoscono ugualmente la competenza dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA) nonché delle ulteriori organizzazioni di controllo antidoping operanti su mandato di quest’ultima per effettuare, sul loro territorio nazionale o altrove, controlli antidoping sui loro sportivi al di fuori delle competizioni. I risultati di questi controlli sono comunicati all’organizzazione antidoping nazionale degli sportivi interessati. Tali controlli sono effettuati d’intesa con le organizzazioni sportive menzionate all’articolo 4.3.c della Convenzione e conformemente alle prescrizioni e alle disposizioni vigenti della legislazione nazionale del Paese ospitante.
Art. 2 Rafforzamento dell’applicazione della Convenzione
  1. Il gruppo permanente di vigilanza istituito conformemente all’articolo 10 della Convenzione sorveglia l’applicazione e l’attuazione della Convenzione da parte di ognuna della Parti. Tale supervisione è effettuata da una squadra di valutazione, i cui membri sono nominati a tal fine dal gruppo permanente di vigilanza. I membri della squadra di valutazione sono nominati in funzione delle loro avverate competenze nel settore della lotta antidoping.
  2. La squadra di valutazione esamina il rapporto nazionale precedentemente inoltrato dalla Parte interessata e procede se necessario a ispezioni sul posto. Sulla base delle sue constatazioni relative all’attuazione della Convenzione, sottopone al gruppo permanente di vigilanza un rapporto di valutazione comprendente le sue conclusioni e le sue eventuali raccomandazioni. I rapporti di valutazione sono pubblici. La Parte interessata è autorizzata a prendere posizione in merito alle conclusioni della squadra di valutazione; tale presa di posizione è parte integrante del rapporto.
  3. L’allestimento dei rapporti nazionali e l’esecuzione delle ispezioni di valutazione hanno luogo conformemente a un programma approvato dal gruppo permanente di vigilanza e d’intesa con le Parti interessate. Le Parti autorizzano l’ispezione della squadra di valutazione e si impegnano a rafforzare i pertinenti organi nazionali ai fini della piena collaborazione con quest’ultima.
  4. Le modalità pratiche delle valutazioni (compreso uno schema approvato per la valutazione dell’attuazione della Convenzione), delle ispezioni e della vigilanza sono stabilite in un regolamento approvato dal gruppo permanente di vigilanza.
Art. 3 Riserve

Non sono ammesse riserve alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 4 Accordo ad essere vincolati
  1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa nonché di altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione; quest’ultimi possono esprimere il loro accordo ad essere vincolati mediante:
    1. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o
    2. la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione.
  2. Gli Stati firmatari della Convenzione possono firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d’accettazione o d’approvazione o depositare uno strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione soltanto se hanno espresso, precedentemente o contemporaneamente, il loro accordo ad essere vincolati dalla Convenzione.
  3. Gli strumenti di ratifica, d’accettazione o d’approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 5 Entrata in vigore
  1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data in cui cinque Stati contraenti della
    Convenzione avranno espresso il loro accordo ad essere vincolati dal Protocollo giusta le disposizioni dell’articolo 4.
  2. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo accordo ad essere vincolato dal Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Art. 6 Adesione
  1. Dal momento in cui il presente Protocollo è aperto alla firma, potrà aderirvi ogni Stato che ha aderito alla Convenzione.
  2. L’adesione avviene mediante il deposito, presso il Segretario Generale del
    Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione ed avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data del deposito dello strumento d’adesione.
Art. 7 Campo di applicazione
  1. Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo.
  2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
  3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di tre mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 8 Denuncia
  1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue lo scadere del periodo di sei mesi successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 9 Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione,

  1. ogni firma;
  2. ogni deposito di uno strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 5, 6 e 7;
  4. ogni denuncia;
  5. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che , i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Varsavia il 12 settembre 2002 in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato nell’archivio del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copie certificate conformi a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati firmatari o Stati contraenti della Convenzione nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Armenia14 settembre20061° gennaio2007
Austria3 febbraio20041° giugno2004
Azerbaigian11 febbraio20041° giugno2004
Bielorussia10 gennaio20181° maggio2018
Bosnia ed Erzegovina30 marzo20091° luglio2009
Bulgaria13 giugno20051° ottobre2005
Ceca, Repubblica12 gennaio20051° maggio2005
Cipro15 dicembre20041° aprile2005
Danimarca12 settembre2002 F1° aprile2004
Estonia26 novembre2004 F1° marzo2005
Germania15 gennaio20081° maggio2008
Islanda30 marzo2004 F1° luglio2004
Italia5 giugno20231° ottobre2023
Lettonia9 dicembre20031° aprile2004
Liechtenstein8 febbraio20061° giugno2006
Lituania9 novembre20041° marzo2005
Lussemburgo18 dicembre20061° aprile2007
Moldova*27 gennaio20091° maggio2009
Monaco28 novembre20031° aprile2004
Norvegia12 settembre2002 F1° aprile2004
Polonia18 giugno20041° ottobre2004
Romania21 agosto20061° dicembre2006
Slovacchia11 gennaio20051° maggio2005
Spagna*19 luglio20171° novembre2017
Svezia12 settembre2002 F1° aprile2004
Svizzera4 ottobre20041° febbraio2005
Tunisia26 febbraio2004 A1° giugno2004
Ucraina4 novembre20041° marzo2005
Ungheria21 giugno20071° ottobre2007
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa:www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 2005 415

  2. RS 0.812.122.1