Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 nella versione modificata dal Protocollo di emendamenti del 25 marzo 1972 della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961

0.812.121Multilateral International Treaty22 mag 1996

Conchiusa a Nuova York il 30 marzo 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 19681
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 gennaio 1970
Entrata in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 19702
Emendata dal Protocollo del 25 marzo 19723
Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 19954
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 22 aprile 1996
Entrato in vigore per la Svizzera il 22 maggio 1996

(Stato 27 maggio 2020)

Preambolo

Le Parti,

preoccupate per la salute fisica e morale dell’umanità;

riconoscendo che l’utilizzazione medicinale degli stupefacenti permane indispensabile per alleviare il dolore e che le misure volute devono essere adottate per assicurare che stupefacenti siano disponibili a questo scopo;

riconoscendo che la tossicomania rappresenta una grande calamità per l’individuo e costituisce un danno economico e sociale per l’umanità;

consapevoli del dovere che loro incombe di prevenire e combattere questa grande calamità;

considerando che per risultare efficaci i provvedimenti adottati contro l’abuso degli stupefacenti debbono essere coordinati e universali;

ritenendo che un’azione universale di questo genere esige una cooperazione internazionale retta dai medesimi principi e mirante alla realizzazione di scopi comuni;

riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti eauspicando che gli Organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa organizzazione;

desiderando concludere una Convenzione internazionale da tutti accettabile che sostituisca la gran parte dei Trattati esistenti relativi agli stupefacenti, che limiti l’utilizzazione degli stupefacenti per scopi medicinali e scientifici e che stabilisca una durevole cooperazione internazionale per realizzare questi principi e per raggiungere questi scopi,

convengono quanto segue:

Art. 1 Definizioni
  1. Salvo contraria indicazione, espressa o desumibile dal contesto, si applicano a tutte le disposizioni della presente Convenzione le definizioni seguenti:
    1. il termine «Organo» designa l’Organo internazionale di controllo degli
      stupefacenti;
    2. il termine «canapa» designa le sommità fiorite o fruttifere della pianta di canapa (a esclusione dei semi e delle foglie non accompagnate dalla sommità), dalle quali non sia stata estratta la resina, qualunque sia la loro utilizzazione;
    3. l’espressione «pianta di canapa» designa ogni pianta del genere «cannabis»;
    4. l’espressione «resina di canapa» designa la resina estratta, grezza o purificata, ottenuta dalla pianta di canapa;
    5. il termine «coca» designa ogni specie di arbusti del genere «erythroxylon»;
    6. l’espressione «foglia di coca» designa la foglia della coca, a eccezione della foglia privata completamente di ecgonina, di cocaina e di ogni altro alcaloide di struttura simile alla ecgonina;
    7. il termine «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio;
    8. il termine «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite;
    9. il termine «coltivazione» designa la coltivazione del papavero da oppio, della coca e della pianta di canapa;
    10. il termine «stupefacente» designa ogni sostanza naturale o sintetica delle Tabelle I e II;
    11. l’espressione «Assemblea generale» designa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite;
    12. l’espressione «traffico illecito» designa la coltivazione oppure ogni traffico di stupefacenti contrari agli scopi della presente Convenzione;
    13. i termini «importazione» ed «esportazione» designano, nella loro rispettiva accezione, il trasferimento materiale da uno Stato all’altro oppure da un territorio all’altro del medesimo Stato;
    14. il termine «fabbricazione»designa tutti i procedimenti, distinti dalla produzione, che permettono di ottenere stupefacenti e che comprendono la raffinazione e la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti;
    15. l’espressione «oppio medicinale» designa l’oppio che ha subito le manipolazioni necessarie per adattarlo a scopi terapeutici;
    16. il termine «oppio» designa il succo coagulato ottenuto dalle capsule del papavero da oppio;
    17. l’espressione «papavero da oppio» designa la pianta della speciePapaver somniferum, L;
    18. l’espressione «paglia di papavero» designa tutte le parti del papavero da oppio (a eccezione dei semi), dopo la falciatura;
    19. il termine «preparato» designa una mescolanza, solida o liquida, contenente uno stupefacente;
    20. il termine «produzione» designa l’operazione che consiste nel raccogliere l’oppio, la foglia di coca, la canapa e la resina di canapa delle piante che le producono;
    21. le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di stupefacenti o di preparati allegati alla presente Convenzione e che possono essere modificati, di tanto in tanto, in conformità dell’articolo 3;
    22. l’espressione «Segretario Generale» designa il Segretario generale
      dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
    23. l’espressione «riserve speciali» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in un territorio dal rispettivo Governo per le sue necessità
      speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l’espressione «bisogni speciali» deve intendersi in modo corrispondente;
    24. il termine «riserve» designa le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in territorio e destinate:
    25. a un consumo medicinale e scientifico in quel Paese o territorio;
    ii) alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze, in quel Paese o territorio; iii) all’esportazione; ma non comprende le quantità di stupefacenti conservate in un Paese o in un territorio da: iv) farmacisti o altri distributori dettaglianti autorizzati, da istituti o persone competenti nell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; o v) in quanto riserve speciali. y) il termine «territorio» designa qualsiasi parte di uno Stato considerata come una entità agli effetti dell’applicazione del sistema dei certificati d’importazione e delle autorizzazioni all’esportazione previsto all’articolo 31. Questa definizione non si applica al termine «territorio» impiegato agli articoli 42
    e 46.
  2. Ai fini di questa Convenzione, uno stupefacente è considerato come consumato quando è stato fornito a ogni persona o impresa per la distribuzione al minuto, per l’impiego medico o per la ricerca scientifica; la denominazione «consumo» è conforme a questa definizione.
Art. 2 Sostanze sottoposte al controllo
  1. Salvo per ciò che concerne misure di controllo limitate a stupefacenti dati, gli stupefacenti della Tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente Convenzione c, in particolare, alle misure previste negli articoli seguenti: 4 (par. c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37.
  2. Gli stupefacenti della Tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo di quelli della Tabella I, a eccezione delle misure previste all’articolo 30 paragrafi 2
    e 5, per quanto concerne il commercio al minuto.
  3. I preparati diversi da quelli della Tabella III sono sottoposti alle medesime misure di controllo degli stupefacenti che esse contengono, ma le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) diverse da quelle riguardanti questi stupefacenti non sono richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell’articolo 29 (par. 2 c) e dell’articolo 30 (par. 1 b ii) non sono applicate.
  4. I preparati della Tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla Tabella Il. Tuttavia, l’articolo  31 paragrafi 1b, 3–15 e, relativamente al loro acquisto e vendita al dettaglio, l’articolo 34 comma b, non sono necessariamente applicati, e ai fini delle valutazioni (art. 19) e delle statistiche (art. 20), le informazioni richieste sono limitate alle quantità dì stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati.
  5. Gli stupefacenti della Tabella IV sono ugualmente inclusi nella Tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima Tabella, e inoltre:
    1. le Parti devono adottare tutte le misure di controllo speciali che, a loro giudizio, sono necessarie in ragione delle proprietà particolarmente nocive degli stupefacenti previsti; e
    2. le Parti devono, a loro giudizio, se la situazione nel loro Paese lo richiede, come mezzo più appropriato per proteggere la salute pubblica, vietare la produzione, la fabbricazione, l’esportazione e l’importazione, il commercio, la detenzione o l’utilizzazione di tali stupefacenti, a eccezione delle quantità che potrebbero essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, ivi compresi gli esperimenti clinici con i suddetti stupefacenti, esperimenti che devono avere luogo sotto la sorveglianza e il controllo diretti della Parte interessata oppure essere sottoposti a questa sorveglianza e a questo controllo.
  6. Oltre alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti della Tabella 1, l’oppio è sottoposto alle disposizioni dell’articolo 19 paragrafo 1 comma f, e degli articoli 21bis, 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e la canapa alle disposizioni dell’articolo 28.
  7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di canapa, la foglia di papavero e le foglie di canapa sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dall’articolo 19 paragrafo 1 comma e, dall’articolo 20 paragrafo 1 comma g, dall’articolo 21bise dagli articoli 22–24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28.
  8. Le Parti fanno tutto ciò che è in loro potere al fine di sottomettere a misure di sorveglianza, per quanto possibile, le sostanze che non sono previste dalla presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita degli stupefacenti.
  9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente Convenzione agli stupefacenti che sono correntemente impiegati nell’industria per fini diversi da quelli medicinali o scientifici, e a condizione:
    1. che Esse adottino misure per impedire, ricorrendo a procedimenti appropriati di denaturazione oppure a ogni altro mezzo, che gli stupefacenti così impiegati possano dare luogo ad abusi o produrre effetti nocivi (art. 3 par. 3) e che nella pratica la sostanza nociva possa essere ricuperata; e
    2. che Esse facciano figurare, nelle informazioni statistiche (art. 20) che forniscono, la quantità di ogni stupefacente così impiegato.
Art. 3 Modifica del campo di applicazione del controllo
  1. Se una Parte o l’Organizzazione mondiale della Sanità si trova in possesso di informazioni tali da rendere necessaria, secondo il proprio parere, la modifica dell’una o dell’altra Tabella, indirizza al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni pertinenti a riprova della stessa.
  2. Il Segretario generale comunica tale notifica e le informazioni che ritiene pertinenti alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata indirizzata da una Parte, all’Organizzazione mondiale della Sanità.
  3. Se una notifica si riferisce a una sostanza non ancora iscritta nella Tabella I oppure nella Tabella II,

i) tutte le Parti esaminano, tenendo conto delle informazioni disponibili, la possibilità di adottare provvisoriamente nei confronti della sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I; ii) in attesa della propria decisione, presa in virtù del comma iii) del presente paragrafo, la Commissione può decidere che le Parti applichino provvisoriamente alla suddetta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I. Le Parti prendono provvisoriamente queste misure nei riguardi della sostanza in questione; iii) se l’Organizzazione mondiale della Sanità constata che questa sostanza può dare luogo ad abusi analoghi e produrre effetti nocivi analoghi agli stupefacenti della Tabella I o della Tabella II, oppure che essa è
trasformabile in stupefacente, ne avvisa la Commissione, e quest’ultima può allora decidere, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, l’iscrizione di questa sostanza nella Tabella I o nella Tabella II. 4. Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che un preparato non può, in ragione delle sostanze che contiene, dare luogo ad abusi né produrre effetti nocivi (par. 3) e che lo stupefacente che esso contiene non è facilmente recuperabile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, può iscrivere questo preparato nella Tabella III. 5. Se l’Organizzazione mondiale della Sanità accerta che uno stupefacente della Tabella I è particolarmente suscettibile di dare luogo ad abusi e di produrre effetti nocivi (par. 3), e che questo pericolo non è compensato da vantaggi terapeutici apprezzabili, vantaggi che altre sostanze non elencate nella tabella IV possiederebbero, la Commissione, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, può iscrivere quello stupefacente nella Tabella IV. 6. Quando una notifica riguarda uno stupefacente della Tabella I o della Tabella II o un preparato della Tabella III, la Commissione, fatta salva l’azione prevista dal paragrafo 5, può, secondo la raccomandazione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, modificare l’una o l’altra Tabella: a) trasferendo uno stupefacente dalla Tabella I alla Tabella II o viceversa; oppure b) cancellando da una Tabella uno stupefacente o un preparato, secondo il caso. 7. Ogni decisione della Commissione adottata in applicazione del presente articolo è comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti alla presente Convenzione, all’Organizzazione mondiale della Sanità e all’Organo. La decisione è applicabile nei confronti di ogni Parte dalla data di ricezione della comunicazione prima considerata, e le Parti prendono allora tutte le misure richieste dalla presente Convenzione.

    1. ogni decisione della Commissione di modificare una Tabella è sottoposta all’esame del Consiglio se una Parte ne presenta domanda entro i 90 giorni che seguono la ricezione della notifica della decisione. Questa domanda è presentata al Segretario generale con tutte le informazioni riguardanti la sua giustificazione;
    2. il Segretario generale inoltra una copia di questa domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità e a tutte le Parti, che sono invitate a presentare le loro osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute sono sottomesse all’esame del
      Consiglio;
    3. il Consiglio può confermare, modificare oppure annullare la decisione della Commissione; esso giudica in ultima istanza. La sua decisione è notificata a tutti gli stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non Membri Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all’Organizzazione mondiale della Sanità e all’Organo;
    4. in attesa dell’esame del Consiglio, la decisione della Commissione rimane in vigore.
  1. Le decisioni della Commissione, prese in applicazione del presente articolo, non sono sottoposte all’esame previsto dall’articolo 7.
Art. 4 Obblighi generali

Le Parti adottano le misure legislative e amministrative che possono essere necessarie:

  1. per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione nel propri territori;
  2. per cooperare con gli altri Stati nell’esecuzione delle disposizioni della suddetta Convenzione; e
  3. con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, per limitare
    esclusivamente a fini medicinali e scientifici la produzione, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la distribuzione, il commercio, l’impiego e la detenzione di stupefacenti.
Art. 5 Gli Organi di controllo internazionali

Riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti convengono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a questi Organi dalla presente Convenzione.

Art. 6 Spese degli Organi di controllo internazionali

L’Organizzazione delle Nazioni Unite assume le spese della Commissione e
dell’Organo alle condizioni che sono determinate dall’Assemblea Generale. Le Parti che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiscono alle spese degli Organi internazionali di controllo, mentre l’Assemblea generale determina periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l’ammontare dei contributi che giudica equo.

Art. 7 Revisione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione

Salvo per ciò che concerne le decisioni previste all’articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e ogni sua altra decisione o raccomandazione, è presa con riserva dell’approvazione del Consiglio o dell’Assemblea generale o di ogni modifica apportata dall’uno o dall’altro di questi Organi.

Art. 8 Funzioni della Commissione

La Commissione ha la facoltà di esaminare tutte le questioni in relazione con gli scopi della presente Convenzione, e in particolare suscettibili:

  1. di modificare le Tabelle in conformità dell’articolo 3;
  2. di richiamare l’attenzione dell’Organo su tutte le questioni che possono essere in relazione con le funzioni di quest’ultimo;
  3. di formulare raccomandazioni per porre in atto le disposizioni della presente Convenzione o per raggiungere gli scopi che intende attuare, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico; e
  4. di attirare l’attenzione degli Stati non Parti sulle decisione e sulle raccomandazioni che essa adotta in conformità delle funzioni che la presente Convenzione le conferisce, in modo che gli Stati esaminino le misure che la Commissione può essere indotta a prendere in virtù della presente Convenzione.
Art. 9 Composizione e attribuzione dell’Organo
  1. L’Organo si compone di tredici membri scelti dal Consiglio come segue:
    1. tre membri esperti in medicina, farmacologia e farmacia e scelti da una lista di almeno cinque persone designate dall’Organizzazione mondiale della sanità, e
    2. dieci membri scelti da una lista di persone designate dai membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle Parti che non ne sono membri.
  2. I membri dell’Organo devono essere persone che per la loro competenza, la loro imparzialità e il loro disinteresse ispirano la fiducia generale. Durante il loro mandato, i membri non devono occupare alcun impiego né dedicarsi ad alcuna attività di natura tale da impedire loro l’esercizio imparziale delle rispettive funzioni. D’intesa con l’Organo, il Consiglio adotta tutte le disposizioni necessarie ad assicurare la piena indipendenza tecnica di quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni.
  3. Nel rispetto del principio della equa rappresentanza geografica, il Consiglio deve tenere conto dell’interesse esistente di ammettere nell’Organo, in giusta proporzione, persone che siano al corrente della situazione in materia di stupefacenti nei Paesi produttori, fabbricanti e consumatori e che abbiano legami con i suddetti Paesi.
  4. Senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente Convenzione l’Organo, agendo in collaborazione con i Governi, cerca di limitare la coltura, la produzione, la fabbricazione e l’uso degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici, di fare rispettare tali limitazioni e di impedire la coltura, la produzione, la fabbricazione, il traffico e l’uso illeciti degli stupefacenti.
  5. Le misure prese dall’Organo in applicazione della presente convenzione sono sempre quelle più atte a favorire la collaborazione dei Governi con l’Organo e a rendere possibile un dialogo permanente tra i Governi e l’Organo, in modo da facilitare e contribuire a qualsiasi azione efficace dei Governi diretta al raggiungimento degli scopi della presente convenzione.
Art. 10 Durata del mandato e rimunerazione dei membri dell’Organo
  1. I membri dell’Organo sono eletti per cinque anni e sono rieleggibili.
  2. Il mandato di ogni membro dell’Organo ha termine la vigilia della prima seduta dell’Organo, alla quale il suo successore ha il diritto di partecipare.
  3. Un membro dell’Organo, il quale sia stato assente per tre sessioni consecutive, è considerato come dimissionario.
  4. Il Consiglio, su raccomandazione dell’Organo, può destituire un membro
    dell’Organo che non soddisfi più le condizioni richieste dall’articolo 9 paragrafo 2. Tale raccomandazione deve essere formulata mediante il voto favorevole di nove membri dell’Organo.
  5. Quando il seggio di un membro dell’Organo diviene vacante nel corso del mandato del suo titolare, il Consiglio provvede a questa vacanza, eleggendo un altro membro, il più presto possibile, per il resto della durata del mandato, in conformità delle disposizioni applicabili dell’articolo 9.
  6. I membri dell’Organo ricevono una adeguata rimunerazione, il cui ammontare è fissato dall’Assemblea Generale.
Art. 11 Regolamento interno dell’Organo
  1. L’Organo nomina il suo Presidente e i membri, la cui elezione gli sembra necessaria per costituire il proprio ufficio; esso adotta il proprio regolamento interno.
  2. L’Organo si riunisce tutte le volte che lo ritiene necessario per un espletamento soddisfacente delle proprie funzioni; ma deve tenere almeno due sessioni per anno civile.
  3. Il quorum indispensabile per le riunioni dell’Organo è di otto membri.
Art. 12 Applicazione del regime delle valutazioni
  1. L’Organo stabilisce la data o le date alle quali devono essere fornite le valutazioni, in conformità dell’articolo 19, così come la forma in cui queste devono essere
    presentate, e prescrive formulari a questo scopo.
  2. Per quanto concerne i Paesi e i territori ai quali non si applica la presente Convenzione, l’Organo invita i Governi interessati a fornire valutazioni, in conformità delle disposizioni della stessa.
  3. Nel caso in cui uno Stato non fornisse, in conformità della data fissata, le valutazioni relative a uno dei suoi territori, l’Organo le stabilisce esso stesso, per quanto possibile, e, per quanto si può fare, d’intesa con il Governo interessato.
  4. L’Organo esamina le valutazioni, ivi comprese le valutazioni supplementari e, salvo per quanto riguarda le necessità speciali, può richiedere, per ogni Paese o territorio per il quale è stata fornita una valutazione, le informazioni che ritiene necessarie per completare le valutazioni o per chiarire un’indicazione ivi contenuta.
  5. Allo scopo di limitare l’uso e la distribuzione degli stupefacenti alle quantità necessarie a fini medici e scientifici e di far rispettare tali limitazioni, l’Organo conferma in seguito, nel più breve tempo possibile, le stime, ivi comprese le stime supplementari; può anche modificarle con il consenso del Governo interessato. In caso di disaccordo tra il Governo e l’Organo, quest’ultimo ha il diritto di stabilire, comunicare e pubblicare le proprie stime, ivi comprese le stime supplementari.
  6. Oltre alla documentazione prevista all’articolo 15, l’Organo pubblica alle date che esso ha determinato, ma almeno una volta all’anno, le informazioni relative alle valutazioni che gli sembrano facilitare l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 13 Applicazione del regime delle statistiche
  1. L’Organo determina la maniera e la forma in cui le statistiche devono essere fornite, come previsto all’articolo 20, e prescrive i formulari a tale fine.
  2. L’Organo esamina le statistiche allo scopo di determinare se le Parti od ogni altro Stato si sono conformati alle disposizioni della presente Convenzione.
  3. L’Organo può richiedere le informazioni supplementari che ritiene necessarie per completare queste statistiche o per chiarire una indicazione ivi contenuta.
  4. L’Organo non ha competenza per porre domande o esprimere un’opinione riguardo le statistiche relative agli stupefacenti richiesti per i bisogni speciali.
Art. 14 Misure che l’Organo deve adottare per assicurare l’esecuzione delle disposizioni della Convenzione
    1. Se, dopo l’esame delle informazioni inviate all’Organo da parte del Governo in conformità delle disposizioni della presente convenzione o delle informazioni comunicate da parte degli Organi delle Nazioni Unite o da istituzioni specializzate o, a condizione che esse siano approvate dalla Commissione su raccomandazione dell’Organo, da altre organizzazioni intergovernative o da organizzazioni internazionali non governative che hanno una competenza diretta in materia e che sono dotate di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale in virtù della Carta delle Nazioni Unite5oppure che godono di statuto analogo per accordo speciale con il Consiglio, l’Organo ha ragioni obiettive di credere che gli scopi della presente Convenzione siano seriamente compromessi dal fatto che una Parte o un Paese o un territorio non attuino le disposizioni della Convenzione, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato oppure di chiedergli spiegazioni. Se, senza avere mancato all’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, una Parte o un Paese o un territorio è diventato un centro importante di coltura, produzione, fabbricazione, traffico o consumo illeciti di stupefacenti, oppure se esiste palesemente un grave rischio che lo diventi, l’Organo ha il diritto di proporre di entrare in consultazione con il Governo interessato. Fatto salvo il diritto che ha di attirare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione, così come previsto qui di seguito dal comma d, l’Organo da carattere di riservatezza alle richieste di informazioni e alle spiegazioni fornite da un Governo oppure a una
      proposta di consultazioni e alle consultazioni avviate con un Governo in virtù delle disposizioni del presente comma;
    2. dopo avere agito conformemente al comma a) di cui sopra, se lo ritiene necessario l’Organo può chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, in base alle circostanze, possono sembrare necessarie ad
      assicurare l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;
    3. se lo considera necessario per chiarire una questione relativamente al comma a) di cui sopra, l’Organo può proporre al Governo interessato di fare intraprendere uno studio della stessa, sul proprio territorio, nel modo che quest’ultimo ritiene più opportuno. Qualora il Governo interessato decida di intraprendere tale studio, esso può chiedere all’Organo di fornire mezzi tecnici e i servizi di una o più persone aventi le qualifiche richieste per assistere gli agenti del Governo nello studio in questione. La o le persone che l’Organo si propone di mettere a disposizione del Governo sono soggette all’approvazione di quest’ultimo. Le modalità dello studio e i tempi entro i quali deve essere ultimato sono stabiliti per mezzo di consultazioni tra il Governo e l’Organo. Il Governo trasmette all’Organo i risultati dello studio indicando le misure correttive che ritiene opportuno adottare;
    4. se l’Organo accerta che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo in conformità del comma a) di cui sopra, o ha trascurato di adottare qualsiasi misura correttiva che è stato invitato a prendere in conformità del comma b) di cui sopra, o se esiste una situazione grave che richiede misure di collaborazione internazionale dirette alla sua soluzione, esso può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione. L’Organo agisce in tal modo ove gli scopi della presente Convenzione siano seriamente compromessi e non sia stato possibile risolvere altrimenti la questione in modo soddisfacente. Agisce nello stesso modo qualora accerti una situazione grave che esiga misure di collaborazione internazionale e ritenga che, per risolvere tale situazione,
      richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione è il mezzo più atto a facilitare tale collaborazione; previo esame dei rapporti
      elaborati dall’Organo, ed eventualmente dalla Commissione, il Consiglio può richiamare l’attenzione dell’Assemblea generale sulla questione.
  1. Quando esso richiama l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione in conformità del paragrafo 1 comma d) di cui sopra, l’Organo, se ritiene necessaria tale misura, può raccomandare alle Parti di sospendere l’importazione degli stupefacenti provenienti dal Paese interessato, o l’esportazione degli stupefacenti destinati a tale Paese o territorio, o, contemporaneamente, l’importazione o l’esportazione, per un periodo determinato o fino al momento in cui la situazione di quel Paese o territorio non è ritenuta soddisfacente. Lo Stato interessato ha il diritto di portare la questione davanti al Consiglio.
  2. L’Organo ha il diritto di pubblicare un rapporto su ogni questione considerata dalle disposizioni del presente articolo e di comunicarlo al Consiglio, che lo trasmette a tutte le Parti. Se l’Organo pubblica in questo rapporto una decisione presa in virtù del presente articolo o informazioni concernenti questa decisione, deve ugualmente pubblicarvi il parere del Governo interessato, se quest’ultimo lo richiede.
  3. Nel caso in cui una decisione dell’Organo pubblicata in conformità del presente articolo non sia stata presa all’unanimità, l’opinione della minoranza dev’essere esposta.
  4. Ogni Stato è invitato a farsi rappresentare alle sedute dell’Organo nel corso delle quali è esaminata una questione che l’interessi direttamente, secondo i termini del presente articolo.
  5. Le decisioni dell’Organo prese in virtù del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del numero complessivo dei membri dell’Organo.
Art. 14bis Assistenza tecnica e finanziaria

Nei casi che ritiene più opportuni e d’intesa con il Governo interessato, l’Organo, parallelamente o in vece e luogo delle misure di cui all’articolo 14 paragrafi 1 e 2, può raccomandare agli organi competenti delle Nazioni Unite e alle istituzioni specializzate che venga fornita un’assistenza tecnica o finanziaria, oppure l’una e l’altra, al suddetto Governo in appoggio agli sforzi che questo fa per rispettare le obbligazioni derivantegli dalla presente Convenzione, particolarmente quelle indicate o citate agli articoli 2, 35, 38 e 38bis.

Art. 15 Rapporti dell’Organo
  1. L’Organo redige un rapporto annuale riguardante i propri lavori e tutti gli altri rapporti supplementari che esso può ritenere necessari e nei quali figurano anche un’analisi delle valutazioni e delle informazioni statistiche di cui dispone e, all’occorrenza, un’esposizione delle spiegazioni che i Governi hanno potuto fornire o sono stati richiesti di fornire, nonché ogni osservazione e raccomandazione che l’Organo può voler formulare. Questi rapporti sono presentati al Consiglio per mezzo della Commissione, che può formulare le osservazioni che giudica opportune.
  2. I rapporti sono comunicati alle Parti e pubblicati ulteriormente dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.
Art. 16 Segretariato

I servizi di segretariato della Commissione e dell’Organo sono forniti dal Segretario generale. Tuttavia, il Segretario dell’Organo è nominato dal Segretario generale in consultazione con l’Organo.

Art. 17 Amministrazione speciale

Le Parti mantengono un’amministrazione speciale incaricata di applicare le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 18 Informazioni che le Parti devono fornire al Segretario generale
  1. Le Parti forniscono al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere in quanto necessarie per l’esercizio delle sue funzioni, e specialmente:
    1. un rapporto annuale concernente il funzionamento della Convenzione in ciascuno dei loro territori;
    2. di tanto in tanto, i testi di tutte le leggi e di tutti i regolamenti promulgati per mettere in atto la presente Convenzione;
    3. tutte le precisazioni che la Commissione richiede sugli affari di traffico illecito, e specialmente i particolari di ogni affare di traffico illecito scoperto che possono essere importanti in ragione della luce che potrebbero gettare sulle fonti di rifornimento di stupefacenti per il traffico illecito e in ragione delle quantità in causa o del metodo utilizzato dai trafficanti illeciti; e
    4. i nomi e gli indirizzi delle Autorità amministrative abilitate a concedere le autorizzazioni o i certificati di esportazione e di importazione.
  2. Le Parti forniscono le informazioni previste al paragrafo precedente, nella forma e alle date indicate e utilizzando i formulari di cui la Commissione può richiedere l’impiego.
Art. 19 Valutazioni delle necessità di stupefacenti
  1. Le Parti inviano all’Organo, ogni anno e per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, stime riguardanti i seguenti argomenti e redatte su formulari forniti dall’Organo:
    1. le quantità di stupefacenti che sono consumati a fini medicinali e scientifici;
    2. le quantità di stupefacenti che sono utilizzati per la fabbricazione di altri stupefacenti, dei preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente Convenzione;
    3. le quantità di stupefacenti che sono in magazzino il 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le stime;
    4. la quantità di stupefacenti che è necessario aggiungere agli stock speciali;
    5. la superficie (in ettari) e l’ubicazione geografica dei terreni che sono destinati alla coltura del papavero da oppio;
    6. la quantità approssimativa d’oppio che è prodotta;
    7. il numero degli stabilimenti industriali che fabbricano stupefacenti sintetici; e
    8. le quantità di stupefacenti sintetici che sono fabbricati da ciascuno degli
      stabilimenti di cui al comma precedente.
    1. Fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3, il totale delle stime per ogni territorio e per ogni stupefacente a eccezione dell’oppio e degli stupefacenti sintetici è la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma a), b) e d) del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stock esistenti il 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma c);
    2. fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3 relativamente alle importazioni e all’articolo 21bisparagrafo 2, il totale delle stime d’oppio per ogni territorio è la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma a), b) e d) del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stock esistenti il 31 dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma c), o la quantità specificata al paragrafo 1 comma f) del presente articolo se essa è superiore alla prima.
    3. fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3, il totale delle stime per ogni stupefacente sintetico per ciascun territorio è la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma a), b) e d) del presente articolo, aumentata della quantità necessaria per portare gli stock esistenti il 31
      dicembre dell’anno precedente al livello valutato conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma c), o la somma delle quantità specificate al paragrafo 1 comma h) del presente articolo se essa è superiore alla prima;
    4. le stime operate in virtù dei comma precedenti del presente paragrafo sono modificate nel modo più opportuno per tenere conto di qualsiasi quantità sequestrata e successivamente introdotta nel mercato lecito, nonché di qualsiasi quantità prelevata dalle scorte speciali per soddisfare le necessità della popolazione civile.
  2. Ogni Stato può fornire nel corso dell’anno valutazioni supplementari esponendo le circostanze che le rendono necessarie.
  3. Le Parti portano a conoscenza dell’Organo il metodo impiegato per determinare le quantità indicate nelle valutazioni e le modifiche che avrebbero potuto essere apportate a questo metodo.
  4. Fatte salve le detrazioni previste dall’articolo 21 paragrafo 3 e tenendo conto all’occorrenza delle disposizioni dell’articolo 21bis, le stime non devono essere superate.
Art. 20 Statistiche da fornire all’Organo
  1. Le Partì inviano all’Organo, per ciascuno dei loro territori, nel modo e nella forma da esso prescritti, delle statistiche sugli argomenti qui di seguito indicati, redatte su formulari forniti dall’Organo:
    1. produzione o fabbricazione di stupefacenti;
    2. utilizzazione di stupefacenti per la fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della Tabella III e di sostanze non previste dalla presente Convenzione e utilizzazione della paglia di papavero per la fabbricazione di stupefacenti;
    3. uso di stupefacenti;
    4. importazione ed esportazione di stupefacenti e di paglia di papavero;
    5. sequestri di stupefacenti e destinazione delle quantità sequestrate;
    6. stock di stupefacenti il 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono le statistiche; e
    7. superficie determinabile delle colture di papavero da oppio.
    1. Le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al paragrafo 1, fatta eccezione per il comma d), sono stabilite annualmente e trasmesse all’Organo non più tardi del 30 giugno dell’anno seguente a quello cui si riferiscono;
    2. le statistiche riguardanti gli argomenti menzionati al paragrafo 1 comma d) sono redatte trimestralmente e sono trasmesse all’Organo entro il termine di un mese dalla fine del trimestre al quale esse si riferiscono.
  2. Le Parti non sono tenute a fornire statistiche concernenti gli stock speciali, ma forniscono separatamente statistiche concernenti gli stupefacenti importati o acquistati nel Paese o territorio per le necessità speciali, nonché le quantità di stupefacenti prelevate dagli stock speciali per soddisfare le necessità della popolazione civile.
Art. 21 Limiti alla fabbricazione e all’importazione
  1. La quantità totale di ogni stupefacente che è fabbricato e importato da un Paese o da un territorio qualsiasi nel corso di una determinata annata non dev’essere superiore alla somma degli elementi seguenti:

    1. la quantità consumata, nel limite della valutazione corrispondente, per finalità medicinali e scientifiche;
    2. la quantità utilizzata, nel limite della valutazione corrispondente, in vista della fabbricazione di altri stupefacenti, di preparati della Tabella III e di sostanze non considerate dalla presente Convenzione;
    3. la quantità esportata;
    4. la quantità depositata nelle riserve al fine di portarla al livello specificato nella valutazione corrispondente; e
    5. la quantità acquistata, nel limite della valutazione corrispondente, per le necessità speciali.
  2. Dalla somma degli elementi enumerati al paragrafo 1 è dedotta ogni quantità sequestrata e immessa nel mercato lecito e ogni quantità prelevata dalle riserve speciali per far fronte alle necessità della popolazione civile.

  3. Se l’Organo constata che la quantità fabbricata e importata nel corso di una determinata annata sorpassa la somma delle quantità enumerate al paragrafo 1, tenuto conto delle deduzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, l’eccedenza così constatata che rimane al termine dell’annata è dedotta, l’annata seguente, dalle quantità che devono essere fabbricate o importate e dalla somma delle valutazioni, definita al paragrafo 2 dell’articolo 19.

    1. Se risulta dalle statistiche delle importazioni o delle esportazioni (art. 20) che la quantità esportata, a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, sorpassa il totale delle valutazioni relative a questo Paese o a quel territorio, totale quale è definito al paragrafo 2 dell’articolo 19, maggiorato delle quantità dichiarate come esportate e dedotta ogni eccedenza constatata ai termini del paragrafo 3 del presente articolo, l’Organo ne può fare notifica agli Stati, i quali, a suo avviso, ne dovrebbero essere informati;
    2. dal momento della ricezione di tale notifica le Parti non autorizzano più, durante l’annata in corso, nessuna nuova esportazione di stupefacenti in questione a destinazione del Paese o del territorio in causa, salvo:
    3. nel caso in cui per questo Paese o territorio è stata fornita una valutazione supplementare per ciò che concerne ogni quantità importata in eccedenza e la quantità supplementare richiesta; oppure

    ii) nei casi eccezionali in cui, secondo il Governo del Paese esportatore, l’esportazione è indispensabile al trattamento dei malati.

Art. 21bis Limiti alla produzione d’oppio
  1. La produzione d’oppio da parte di qualunque Paese o territorio è organizzata e controllata in modo tale che, per quanto possibile, la quantità prodotta nel corso di un dato anno non sia superiore alla stima, stabilita ai sensi dell’articolo 19 paragrafo 1 f), della quantità d’oppio che è prodotta.
  2. Se, in base a informazioni fornite in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l’Organo accerta che una Parte che ha fornito una stima in conformità dell’articolo 19 paragrafo 1 f) non ha limitato l’oppio prodotto all’interno delle proprie frontiere a fini leciti in virtù delle stime relative e che una quantità importante di oppio prodotta, lecitamente o illecitamente, all’interno delle frontiere di tale Parte, è stata introdotta nel mercato illecito, dopo avere esaminato le spiegazioni della Parte interessata, da presentare entro un mese dalla notifica del suddetto accertamento, l’Organo può decidere di detrarre in tutto o in parte questa quantità da quella che è prodotta e dal totale delle stime, come viene definito nell’articolo 19 paragrafo 2 b) per il primo anno in cui tale detrazione è tecnicamente applicabile, tenendo conto dell’epoca dell’anno e degli impegni contrattuali che la Parte in causa ha sottoscritto allo scopo di esportare oppio. Questa decisione deve entrare in vigore 90 giorni dopo che la Parte interessata ne ha ricevuto notifica.
  3. Dopo aver notificato alla Parte interessata la sua decisione relativa a una detrazione presa in applicazione del paragrafo 2 di cui sopra, l’Organo entra in consultazione con essa al fine di dare una soluzione soddisfacente alla situazione.
  4. Qualora la situazione non venga risolta in modo soddisfacente, l’Organo può eventualmente applicare le disposizioni dell’articolo 14.
  5. Prendendo la decisione relativa alla detrazione prevista al paragrafo 2 di cui sopra, l’Organo tiene conto non solo di tutte le circostanze pertinenti, in particolare di quelle che danno luogo al problema del traffico illecito contemplato dal paragrafo 2 di cui sopra, ma anche di qualsiasi nuova misura adeguata di controllo che la Parte abbia potuto adottare.
Art. 22 Disposizione speciale applicabile alla coltivazione
  1. Quando la situazione nel Paese o in un territorio di una Parte è tale che la proibizione della coltivazione del papavero da oppio, dell’albero della coca e della pianta di canapa è, a suo avviso, la misura più adatta al fine di proteggere la salute pubblica ed evitare che gli stupefacenti siano deviati verso il traffico illecito, la Parte interessata ne vieta la coltivazione.
  2. La Parte che vieta la coltivazione del papavero da oppio oppure della pianta di canapa adotta le misure atte a sequestrare le piantine coltivate illecitamente e per distruggerle, salvo per piccole quantità necessarie alla Parte a scopi di ricerca scientifica.
Art. 23 Organismi nazionali dell’oppio
  1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio, istituisce, se già non l’ha fatto, o mantiene in vigore uno o diversi Organismi di Stato (designati in seguito nel presente articolo mediante il termine «organismo») incaricati di esercitare le funzioni considerate nel presente articolo.
  2. Ogni Parte considerata nel paragrafo precedente applica le disposizioni seguenti alla coltivazione della foglia da oppio, per la produzione dell’oppio, e all’oppio:
    1. l’organismo delimita le regioni e designa le parcelle di terreno dove la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio è autorizzata;
    2. i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall’organismo sono i soli autorizzati a dedicarsi a questa coltivazione;
    3. ogni licenza specifica la superficie di terreno sulla quale è autorizzata questa coltivazione.
    4. ogni coltivatore di papavero da oppio è tenuto a consegnare all’Organismo la totalità del suo raccolto di oppio; l’Organismo acquista questo raccolto e ne prende materialmente possesso il più presto possibile, ma, al più tardi, entro un termine di quattro mesi a contare dalla fine del raccolto; e
    5. solamente l’Organismo ha il diritto, per ciò che concerne l’oppio, di importare, di esportare, di dedicarsi al commercio all’ingrosso e di conservare riserve, a eccezione delle riserve detenute dai fabbricanti degli alcaloidi dell’oppio medicinale e dei preparati a base d’oppio. Le Parti non sono tenute a estendere questa clausola all’oppio medicinale e ai preparati a base d’oppio.
  3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 sono esercitate da un solo Organismo di Stato se la Costituzione della Parte interessata lo permette.
Art. 24 Restrizioni alla produzione dell’oppio destinato al commercio internazionale
    1. Se una Parte ha intenzione di iniziare la produzione dell’oppio oppure di accrescere la propria produzione di oppio, tiene conto della domanda mondiale d’oppio esistente, in conformità delle valutazioni pubblicate dall’Organo, al fine che la sua produzione di oppio non conduca a una sovrapproduzione d’oppio nell’ambito mondiale;
    2. nessuna Parte autorizza la produzione dell’oppio o aumenta la propria
      produzione d’oppio se, in base al proprio convincimento, una tale produzione o un tale aumento di produzione sul proprio territorio rischia di alimentare il traffico illecito dell’oppio.
    1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, se una Parte che il primo gennaio 1961 non produceva oppio per l’esportazione intende ora esportare, dell’oppio che produce, quantità non eccedenti le cinque tonnellate per anno, lo notifica all’Organo, aggiungendo a questa notifica informazioni concernenti:
    2. i controlli in vigore, voluti dalla presente Convenzione, per ciò che concerne la produzione dell’esportazione dell’oppio; e

    ii) il nome del Paese o dei Paesi verso i quali lo Stato considerato intende esportare l’oppio; e l’Organo può approvare la notifica o raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l’esportazione.

    b) Se una Parte diversa da una Parte designata al paragrafo 3 intende produrre per anno più di cinque tonnellate di oppio destinate all’esportazione, lo notifica al Consiglio, aggiungendo a questa notificazione informazioni adeguate, ivi comprese:

    i) la valutazione delle quantità che debbono essere prodotte per l’esportazione;

    ii) i controlli esistenti o proposti per ciò che concerne l’oppio che deve essere prodotto;

    iii) il nome del Paese o dei Paesi verso i quali ha intenzione di esportare questo oppio; e il Consiglio può approvare la notifica o raccomandare alla Parte interessata di non produrre oppio per l’esportazione.

  1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 capoversi a, b, una Parte che durante i dieci anni che hanno immediatamente preceduto il primo gennaio 1961 ha esportato l’oppio da essa prodotto, può continuare a esportare l’oppio che continua a produrre.

    1. Una Parte non importa oppio da alcun Paese o territorio salvo che l’oppio sia prodotto sul territorio:
    2. di una Parte menzionata nel paragrafo 3;

    ii) di una Parte che ha indirizzato una notifica all’Organo in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 capoverso a; oppure

    iii) di una Parte che ha ricevuto l’approvazione del Consiglio in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 capoverso b.

    b) Nonostante le disposizioni del capoverso a del presente paragrafo, una Parte può importare l’oppio prodotto da ogni Paese che abbia prodotto ed esportato oppio durante i dieci anni precedenti il primo gennaio 1961, soltanto se un organismo o un’agenzia di controllo nazionale esiste e funziona nel Paese interessato, in base alle finalità definite all’articolo 23, e se quest’ultimo possiede mezzi efficaci per fare in modo che l’oppio che produce non alimenti il traffico illecito.

  2. Le disposizioni del presente articolo non impediscono a una Parte;

  1. di produrre oppio in quantità sufficiente al suo fabbisogno; oppure
  2. di esportare oppio confiscato nel traffico illecito a un’altra Parte, in conformità delle esigenze della presente Convenzione.
Art. 25 Controllo della paglia di papavero
  1. Una Parte che permette la coltivazione del papavero da oppio per fini diversi da quelli della produzione dell’oppio adotta tutte le misure necessarie per assicurare:
    1. che dell’oppio non venga prodotto a partire da tali papaveri da oppio; e
    2. che la fabbricazione degli stupefacenti a partire dalla paglia di papavero sia controllata in maniera soddisfacente.
  2. Le Parti applicano alla paglia di papavero il sistema dei certificati di importazione e delle autorizzazioni d’esportazione previsto all’articolo 31 paragrafi 4 a 15.
  3. Le Parti forniscono le stesse statistiche sull’importazione e sull’esportazione della paglia di papavero di quelle che sono previste per gli stupefacenti all’articolo 20 paragrafi 1, d, e 2, b.
Art. 26 La coca e la foglia di coca
  1. La Parte che autorizza la coltivazione della coca applica a quest’ultima, così come alla foglia di coca, il regime di controllo previsto all’articolo 23 per il papavero da oppio; per ciò che concerne il paragrafo 2 capoverso d di questo articolo, l’obbligo imposto all’organismo menzionato si limita a prendere materialmente possesso del raccolto, il più presto possibile, una volta che questo è stato effettuato.
  2. Nella misura del possibile, le Parti fanno procedere all’estirpazione di tutte le piante di coca esistenti allo stato incolto. Esse distruggono le piante di coca coltivate illegalmente.
Art. 27 Disposizioni supplementari relative alla foglia di coca
  1. Le Parti possono permettere l’utilizzazione di foglie di coca per la preparazione di un prodotto aromatico che non deve contenere nessun alcaloide e inoltre possono, nella misura necessaria per questa utilizzazione, permettere la produzione, l’importazione, l’esportazione e il commercio nonché la detenzione di tali foglie.
  2. Le Parti forniscono separatamente le valutazioni (art. 19) e le statistiche (art. 20) concernenti le foglie di coca destinate alla preparazione di un tale prodotto aromatico; tuttavia, non è permesso prepararlo se le medesime foglie di coca sono utilizzate per l’estrazione di alcaloidi e per quella di prodotti aromatici, e se questo fatto è precisato nelle valutazioni e nelle statistiche.
Art. 28 Controllo della canapa
  1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di canapa in vista della produzione di canapa o di resina di canapa, applica a essa il regime di controllo previsto all’articolo 23 per ciò che concerne il controllo del papavero da oppio.
  2. La presente Convenzione non si applica alla coltivazione della pianta di canapa se questa è eseguita esclusivamente per fini industriali o di orticoltura.
  3. Le Parti adottano le misure che possono risultare necessarie per impedire l’abuso delle foglie della pianta di canapa o il relativo traffico illecito.
Art. 29 Fabbricazione
  1. Le Parti esigono che la fabbricazione degli stupefacenti si effettui mediante licenza, salvo quando questa fabbricazione sia effettuata da una o più imprese di Stato.
  2. Le Parti:
    1. esercitano una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano alla fabbricazione di stupefacenti o che vi partecipano;
    2. sottopongono a un regime di licenze gli stabilimenti e i locali nei quali si può effettuare la fabbricazione; e
    3. esigono che i fabbricanti di stupefacenti, titolari di una licenza, si muniscano di permessi periodici precisanti le categorie e le quantità di stupefacenti che essi hanno il diritto di fabbricare. Non è tuttavia necessario un permesso periodico per i preparati.
  3. Le Parti, per quanto concerne il possesso di stupefacenti da parte dei fabbricanti, impediscono l’accumulo di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell’impresa, tenuto conto della situazione del mercato.
Art. 30 Commercio e distribuzione
    1. Le Parti esigono che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti avvenga mediante licenza, salvo se questo commercio o questa distribuzione siano effettuate da una o più imprese di Stato;
    2. le Parti:
    3. esercitano una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano al commercio o alla distribuzione degli stupefacenti o che vi partecipano; e
    ii) sottopongono a un regime di licenza gli stabilimenti e i locali nei quali possono svolgersi tale commercio e tale distribuzione. Non è tuttavia necessariamente richiesta una licenza per i preparati. c) Le disposizioni dei capoversi a, b concernenti il regime delle licenze non si applicano necessariamente alle persone debitamente autorizzate a esercitare mansioni terapeutiche o scientifiche e che agiscono nell’esercizio delle
    proprie funzioni.
  1. Inoltre le Parti:
    1. per quanto concerne il possesso da parte dei commercianti, dei distributori, delle imprese di Stato o delle persone debitamente autorizzate sopra considerate, impediscono anche l’accumulo di quantità di stupefacenti e di paglia di papavero eccedenti quelle necessarie al normale funzionamento dell’impresa, tenuto conto della situazione del mercato;
    2. i) esigono che gli stupefacenti non siano forniti o dispensati a privati se non dietro ricetta medica. Questa disposizione non è necessariamente applicabile agli stupefacenti che privati possono legalmente ottenere,
      utilizzare, dispensare oppure amministrare in occasione dell’esercizio, debitamente autorizzato, delle loro funzioni terapeutiche; e ii) qualora le Parti ritengano necessarie o auspicabili queste misure, esigono che le ricette prescriventi stupefacenti della Tabella I siano redatte su formulari ufficiali che sono forniti, sotto forma di un ricettario con
      ricevute, dalle autorità amministrative competenti o dalle associazioni professionali autorizzate.
  2. È auspicabile che le Parti esigano che le offerte di stupefacenti scritte o stampate, gli annunci pubblicitari di qualsiasi natura siano e le note descrittive relative agli stupefacenti e utilizzate per fini commerciali, gli imballaggi contenenti stupefacenti e le etichette sotto le quali gli stupefacenti sono messi in vendita, indichino la denominazione comune internazionale comunicata dall’Organizzazione mondiale della Sanità.
  3. Se una Parte ritiene che una tale misura è necessaria o auspicabile, esige che ogni imballaggio contenente uno stupefacente porti un doppio filo rosso notevolmente appariscente. Il pacco nel quale questo imballaggio è spedito non porta questo doppio filo rosso.
  4. Le Parti esigono che l’etichetta sotto la quale una droga è messa in vendita indichi il nome, il peso o la percentuale dello stupefacente o degli stupefacenti che essa contiene. L’obbligo di fornire queste informazioni sull’etichetta non si applica necessariamente a uno stupefacente dispensato a un privato con ricetta da prepararsi in farmacia.
  5. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 5 non si applicano necessariamente al commercio al minuto né alla distribuzione al minuto degli stupefacenti della Tabella II.
Art. 31 Disposizioni speciali relative al commercio internazionale
  1. Le Parti non permettono consapevolmente l’esportazione di stupefacenti a destinazione di un Paese o di un territorio qualsiasi, se questo non sia:

    1. in conformità delle leggi e dei regolamenti di questo Paese o territorio; e
    2. nei limiti del totale delle valutazioni riguardanti questo Paese o territorio, quale è definito all’articolo 19 paragrafo 2, con l’aggiunta delle quantità che devono essere riesportate.
  2. Le Parti esercitano nei porti franchi e nelle zone franche la medesima sorveglianza e il medesimo controllo di quello esercitato nelle altre parti dei loro territori, essendo inteso tuttavia che esse possono applicare un regime più severo.

    1. Le Parti controllano per mezzo di una licenza l’importazione e l’esportazione degli stupefacenti, salvo nel caso in cui questa importazione o questa esportazione sia effettuata da una o più imprese di Stato;
    2. le Parti esercitano una sorveglianza su tutte le persone e su tutte le imprese che si dedicano a una tale importazione o esportazione oppure che vi partecipano.
    1. Ogni Parte che autorizza l’importazione o l’esportazione di uno stupefacente esige l’ottenimento di un permesso di importazione o di esportazione, distinto per ogni importazione o esportazione, nel caso di uno o di diversi stupefacenti;
    2. tale autorizzazione indica il nome dello stupefacente, se esiste la denominazione comune internazionale, la quantità da importare o quella da esportare, i nomi e gli indirizzi dell’importatore o dell’esportatore e specifica il periodo durante il quale l’importazione o l’esportazione deve essere effettuata;
    3. il permesso di esportazione indica inoltre il numero e la data del certificato di importazione (par. 5) e l’autorità che lo ha rilasciato;
    4. il permesso di importazione può permettere di importare mediante diversi invii.
  3. Prima del rilascio di un permesso di esportazione, le Parti esigono un certificato d’importazione, rilasciato dalle autorità competenti del Paese o del territorio importatore e accertante che l’importazione dello stupefacente o degli stupefacenti in questione è approvata e questo certificato è presentato dalla persona o dall’impresa richiedente il permesso di esportazione. Per quanto possibile, le Parti si conformano al modello di certificato d’importazione approvato dalla Commissione.

  4. Una copia del permesso di esportazione accompagna ogni invio, e il Governo che rilascia il permesso di esportazione ne invia una copia al Governo del Paese o del territorio importatore.

    1. Allorché l’importazione è stata effettuata o il termine fissato per l’importazione è scaduto, il Governo del Paese o del territorio importatore rispedisce al Governo del Paese o del territorio esportatore il permesso di esportazione, con una menzione speciale a questo effetto;
    2. la menzione precitata specifica la quantità effettivamente importata;
    3. se la quantità effettivamente esportata è inferiore a quella specificata nel permesso d’esportazione, le autorità competenti indicano la quantità effettivamente esportata sul permesso d’esportazione e su tutte le copie ufficiali di questo permesso.
  5. Sono proibite le esportazioni sotto forma di invii indirizzati a una banca sul conto di una persona differente da quella il cui nome figura sul permesso di esportazione o su una cassetta postale,.

  6. Sono proibite le esportazioni sotto forma di invii indirizzati a un magazzino doganale, salvo che il Governo del Paese importatore precisi sul certificato di importazione presentalo dalla persona o dalla stabilimento richiedente il permesso di esportazione di avere approvato l’importazione dell’invio in modo che quest’ultimo sia depositato in un magazzino doganale. In questo caso, il permesso di esportazione precisa che l’invio è effettuato a questo fine. Ogni prelevamento dal magazzino doganale è subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità da cui dipende il magazzino e, nel caso di un invio a destinazione dell’estero, è assimilato a una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.

  7. Gli invii di stupefacenti che entrano nel territorio di una Parte oppure che ne escono senza essere accompagnati da un permesso di esportazione sono trattenuti dalle autorità competenti.

  8. Una Parte non autorizza il passaggio in transito sul proprio territorio, in direzione di un altro Paese, di un qualunque invio di stupefacenti, che questo invio venga o no trasbordato dal veicolo che lo trasporta, a meno che la copia del permesso di esportazione per questo invio venga presentata alle autorità competenti della Parte suddetta.

  9. Le autorità competenti di un Paese o di un territorio qualsiasi, attraverso il quale il passaggio di un invio di stupefacenti è autorizzato, adottano tutte le misure necessarie per impedire la deviazione del suddetto invio verso una destinazione differente da quella indicata sulla copia del permesso di esportazione che accompagna l’invio, a meno che il Governo del Paese o del territorio attraverso il quale si effettua il suddetto invio non autorizzi questa deviazione. Il Governo di questo Paese o territorio esamina ogni richiesta di deviazione come se si trattasse di una esportazione dal Paese o dal territorio di transito verso il Paese o il territorio della nuova destinazione. Qualora venga autorizzata questa deviazione, le disposizioni del paragrafo 7 capoversi a, b si applicano anche tra il Paese o il territorio di transito e il Paese o il territorio da dove è stato in precedenza esportato l’invio.

  10. Nessun invio di stupefacenti in transito o in deposito in un magazzino doganale può essere sottoposto a un trattamento tale da modificarne la natura. L’imballaggio non può essere cambiato senza l’autorizzazione delle autorità competenti.

  11. Le disposizioni dei paragrafi 11 e 13 relative al transito degli stupefacenti sul territorio di una Parte non sono applicabili se questo invio è trasportato per via aerea, a condizione che l’aeromobile non atterri nel Paese o nel territorio di transito. Se l’aeromobile atterra in questo Paese o in questo territorio, tali disposizioni si applicano in quanto l’esigano le circostanze.

  12. Le disposizioni del presente articolo non arrecano pregiudizio a quelle di ogni accordo internazionale che limita il controllo che può essere esercitato da ogni Parte sugli stupefacenti in transito.

  13. Nessuna delle disposizioni di questo articolo, eccezion fatta per i paragrafi 1 a), e 2, si applica necessariamente ai preparati della Tabella III.

Art. 32 Disposizioni speciali concernenti il trasporto di stupefacenti nelle cassette di pronto soccorso delle navi o delle aeromobili che effettuano percorsi internazionali
  1. Il trasporto internazionale mediante navi o aeromobili di quantità limitate di stupefacenti necessari durante il viaggio per l’eventuale somministrazione dei primi soccorsi e per i casi d’urgenza non è considerato come un’importazione o un’esportazione ai sensi della presente Convenzione.
  2. Precauzioni appropriate vengono prese dal Paese di immatricolazione per impedire l’utilizzazione indebita degli stupefacenti menzionati al paragrafo 1 o il loro prelevamento per fini illeciti. La Commissione raccomanda queste precauzioni in consultazione con le Organizzazioni internazionali competenti.
  3. Gli stupefacenti trasportati mediante nave o aeromobile in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 sono sottoposte alle leggi, ai regolamenti, ai permessi e alle licenze del Paese di immatricolazione, senza pregiudizio per il diritto delle autorità locali competenti a procedere a verifiche, ispezioni o altre operazioni di controllo a bordo delle navi o degli aeromobili. La somministrazione di questi stupefacenti in caso di urgenza non è considerato in disaccordo con le disposizioni dell’articolo 30 paragrafo 2 b).
Art. 33 Detenzione di stupefacenti

Le Parti non permettono la detenzione di stupefacenti senza una autorizzazione legale.

Art. 34 Misure di sorveglianza e d’ispezione

Le Parti esigono:

  1. che tutte le persone alle quali sono state rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione o che ricoprono incarichi direttivi o di sorveglianza in un’impresa di Stato stabilita in conformità della presente Convenzione, riuniscano le qualità necessarie per applicare effettivamente e fedelmente le disposizioni di legge e i regolamenti emanati in esecuzione della presente Convenzione;
  2. che le Autorità amministrative, i fabbricanti, i commercianti, gli scienziati, gli stabilimenti scientifici e gli ospedali tengano registri dove sono trascritte le qualità di ogni stupefacente fabbricato e ogni operazione riguardante l’acquisto e la vendita di stupefacenti. Questi registri sono conservati per un periodo non inferiore a due anni. Nel caso in cui i blocchetti di ricevute (art. 30 par. 2 lett. b) delle ricette mediche siano utilizzati, questi blocchetti di ricevute, ivi comprese le ricevute, sono ugualmente conservati per un periodo non inferiore a due anni.
Art. 35 Lotta contro il traffico illecito

Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  1. assicurano sul piano nazionale un coordinamento dell’azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo possono istituire un servizio adeguato incaricato di tale coordinamento;
  2. si aiutano reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;
  3. collaborano strettamente tra loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
  4. controllano che la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia attuata con sistemi rapidi;
  5. si assicurano che qualora vengano trasmessi da un Paese all’altro atti giudiziari per il perseguimento di un’azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi rapidi all’indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro inviati per via diplomatica;
  6. forniscono all’Organo e alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il tramite del Segretario generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell’articolo 18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all’interno delle loro frontiere e relative in particolare alla coltivazione, produzione, fabbricazione, uso e traffico illeciti degli stupefacenti; e
  7. forniscono le informazioni di cui al paragrafo precedente, per quanto possibile nel modo e alle date fissate dall’Organo; da parte sua, su richiesta di una Parte, l’Organo può aiutarla a fornire informazioni e appoggiare gli sforzi da essa intrapresi per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all’interno delle proprie frontiere.
Art. 36 Disposizioni penali
    1. Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte adotta le misure necessarie affinché la coltivazione e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione, l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto, l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente Convenzione o qualunque atto reputato dalla detta Parte contrario alle disposizioni della presente Convenzione, siano considerati infrazioni punibili
      qualora siano commesse intenzionalmente e sempreché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene che prevedono la reclusione o altre pene detentive.
    2. Nonostante le disposizioni di cui al comma precedente, quando persone
      utilizzanti in modo abusivo stupefacenti avranno commesso tali infrazioni, le Parti possono, invece di condannarle o pronunciare una sanzione penale a loro danno, oppure quale complemento della condanna o della sanzione penale, sottoporre queste persone a misure di cura, correzione, postcura, riabilitazione e reinserimento sociale conformemente alle disposizioni dell’articolo 38
      paragrafo 1.
  1. Fatti salvi le norme costituzionali di ciascuna Parte, il suo ordinamento giuridico e la sua legislazione interna: a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo i viene considerata come una distinta infrazione se le infrazioni sono commesse in Paesi diversi; ii) la partecipazione intenzionale a una qualunque delle predette infrazioni, l’associazione o l’intesa al fine di commettere tale infrazione o il tentativo di commetterla, gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiute dolosamente, relative alle infrazioni di cui al presente articolo, sono considerate infrazioni passibili delle pene previste al paragrafo l; iii) le condanne pronunciate all’estero per tali infrazioni sono prese in considerazione per determinare la recidiva; e iv) le predette infrazioni gravi, indipendentemente dal fatto che siano commesse da suoi cittadini o da stranieri, sono perseguite dalla Parte sul cui territorio l’infrazione è stata commessa, oppure dalla Parte sul cui territorio si trova il delinquente, se la sua estradizione non può essere concessa in base alla legislazione della Parte alla quale è stata rivolta la domanda di estradizione e se il predetto delinquente non è stato già perseguito e giudicato. b) i) Ciascuna delle infrazioni elencate ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo rientra a pieno diritto come caso di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti. Le Parti s’impegnano a includere tali infrazioni come casi di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione che dev’essere stipulato fra le Parti; ii) qualora una Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato riceva una richiesta di estradizione da un’altra Parte con la quale essa non sia legata da trattato d’estradizione, essa ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base giuridica per l’estradizione relativamente alle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a) ii) del presente articolo. L’estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta;. iii) le Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato riconoscono le infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 a), ii) del presente articolo come casi di estradizione fra le stesse Parti nelle condizioni previste dal diritto della Parte oggetto della richiesta; iv) l’estradizione è accordata in base alla legislazione della Parte alla quale è stata indirizzata la domanda di estradizione e, senza pregiudizio delle disposizioni dei comma b), i), ii) e iii) del presente paragrafo, la predetta Parte ha il diritto di rifiutare di concedere l’estradizione qualora le autorità competenti ritengano che l’infrazione non sia sufficientemente grave.
  2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le disposizioni del diritto penale di una Parte in materia giurisdizionale.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono limitate, quanto alla competenza, dalla legislazione penale di ciascuna Parte.
Art. 37 Sequestro e confisca

Tutti gli stupefacenti, tutte le sostanze e ogni materiale utilizzato per commettere una qualsiasi delle infrazioni considerate all’articolo 36 o destinati a commettere una tale infrazione possono essere sequestrati e confiscati.

Art. 38 Misure contro l’abuso degli stupefacenti
  1. Le Parti prendono in particolare considerazione l’abuso degli stupefacenti e adottano tutte le misure possibili per prevenirlo e per assicurare la pronta diagnosi, la cura, la correzione, la post‑cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone interessate; per tali fini esse coordinano i loro sforzi.
  2. Per quanto possibile, le Parti favoriscono la formazione di un personale che assicuri la cura, la post‑cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone che fanno abuso di stupefacenti.
  3. Le Parti adottano tutte le misure possibili per aiutare le persone che ne hanno bisogno nell’esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall’abuso degli stupefacenti e dalla sua prevenzione, ed esse portano altresì tale conoscenza al grande pubblico se c’è da temere che l’abuso di stupefacenti si diffonda molto largamente.
Art. 38bis Accordi per l’istituzione di centri regionali

Se una Parte lo ritiene auspicabile nella lotta che essa stessa conduce contro il traffico illecito della droga e tenendo conto del proprio ordinamento costituzionale, giuridico e amministrativo, fa in modo, sollecitando se lo desidera i pareri tecnici dell’Organo o delle istituzioni specializzate, che vengano presi accordi, in consultazione con le altre Parti interessate della regione, per la creazione di centri regionali di ricerca scientifica e di correzione al fine di lottare contro i problemi derivanti dall’uso e dal traffico illeciti degli stupefacenti.

Art. 39 Applicazione di misure di controllo nazionali più severe di quelle che la presente Convenzione esige

Nonostante ogni disposizione della presente Convenzione, nessuna Parte è o non è considerata come impedita di adottare misure di controllo più strette o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, e precisamente di esigere che i preparati della Tabella III o gli stupefacenti della Tabella II siano sottomessi alle misure di controllo applicabili agli stupefacenti della Tabella I, o a certe di esse, se lo ritiene necessario od opportuno per la protezione della salute pubblica.

Art. 40 Lingue della Convenzione e procedura della sottoscrizione, della ratifica e dell’adesione
  1. La presente Convenzione, i cui testi in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, fino al primo agosto 1961 rimane aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di tutti gli Stati non membri che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia6o membri di un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite e anche di ogni altro Stato che il Consiglio può invitare a diventare Parte.
  2. La presente Convenzione è sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale.
  3. La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati considerati al paragrafo 1 dopo il primo agosto 1961. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretariato generale.
Art. 41 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entra in vigore al compimento del trentesimo giorno che segue la data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica o di adesione, in conformità dell’articolo 40.
  2. Per ogni altro Stato che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data del deposito del suddetto quarantesimo strumento, la presente Convenzione entra in vigore al compimento del trentesimo giorno che segue il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Art. 42 Applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenta sul piano internazionale, salvo se l’approvazione preventiva di un tale territorio è necessaria in virtù sia della Carta costituzionale della Parte o del territorio interessato, sia del diritto consuetudinario. In questo caso, la Parte si sforza di ottenere nel più breve spazio di tempo la necessaria approvazione del territorio e, quando questa approvazione è stata ottenuta, lo notifica al Segretariato generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati dalla notifica, a partire dalla data della ricezione di quest’ultima da parte del Segretario generale. Nei casi in cui l’approvazione preventiva del territorio non metropolitano non sia necessaria, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, la Parte interessata dichiara a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Art. 43 Territori ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31
  1. Ogni Parte può notificare al Segretario generale che ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31 uno dei suoi territori è diviso in due o più territori o che due o più dei suoi territori sono raggruppati in uno solo.
  2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all’istituzione di un’unione doganale tra loro, queste Parti costituiscono un solo territorio ai fini degli articoli 19, 20, 21 e 31.
  3. Ogni notifica fatta in virtù dei suddetti paragrafi 1 o 2 diviene efficace il primo gennaio dell’anno che segue quello in cui la detta notifica è stata fatta.
Art. 44 Abrogazione dei trattati internazionali precedenti
  1. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, le sue disposizioni abrogano e sostituiscono, tra le Parti, le disposizioni dei trattati seguenti:
    1. Convenzione internazionale dell’oppio, firmata all’Aia il 23 gennaio 19127;
    2. Accordo concernente la fabbricazione, il commercio interno e l’uso
      dell’oppio preparato, firmato a Ginevra l’11 febbraio 19258;
    3. Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a Ginevra il 19 febbraio 19259;
    4. Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, firmata a Ginevra, il 13 luglio 193110;
    5. Accordo per il controllo del consumo dell’oppio da fumo in Estremo Oriente, firmato a Bangkok il 27 novembre 193111;
    6. Protocollo firmato a Lake Success l’11 dicembre 194612di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti, conchiusi all’Aia il 23 gennaio 1912, a Ginevra l’11 e il 19 febbraio 1925 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 e a Ginevra il 26 giugno 1936; salvo per ciò che concerne i suoi effetti sull’ultima delle suddette Convenzioni;
    7. Le Convenzioni e gli Accordi considerati nei capoversi a–e, come emendati dal Protocollo del 1946 considerato al capoverso f;
    8. Protocollo firmato a Parigi il 19 novembre 194813che pone sotto controllo internazionale determinati stupefacenti non compresi nella Convenzione del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, emendata dal Protocollo firmato a Lake Success l’11 dicembre 1946;
    9. Protocollo inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all’ingrosso e l’utilizzazione dell’oppio, firmato a Nuova York il 23 giugno 195314, se questo Protocollo entra in vigore.
  2. A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, l’articolo 9 della Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 26 giugno 193615, è, tra le Parti alla suddetta Convenzione, che sono anche Parti alla presente Convenzione, abrogato e sostituito dall’articolo 36 paragrafo 2 capoverso b del della presente Convenzione; tuttavia, dopo averne informato il Segretario generale, una tale Parte può mantenere in vigore il detto articolo 9.
Art. 45 Disposizioni transitorie
  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41 par. 1), le funzioni dell’Organo la cui istituzione è prevista all’articolo 9 sono esercitate provvisoriamente, secondo la loro natura, dal Comitato centrale permanente istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo VI della Convenzione menzionata all’articolo 44 capoverso c, quale è stata emendata, e dall’Organo di controllo, istituito in esecuzione delle disposizioni del capitolo II della Convenzione menzionata all’articolo 44 capoverso d, quale è stata emendata.
  2. Il Consiglio fissa la data alla quale il nuovo Organo menzionato all’articolo 9 entra in funzione. A questa data, il detto Organo assume le funzioni del Comitato centrale permanente e quelle dell’Organo di controllo menzionati al paragrafo 1, nei riguardi degli Stati che sono Parti dei trattati enumerati all’articolo 44 e che non sono Parti alla presente Convenzione.
Art. 46 Denuncia
  1. Al compimento di un termine di due anni dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione (art. 41 par. 1) ogni Parte, a proprio nome o a nome di un territorio che essa rappresenta in campo internazionale e che ha ritirato il consenso dato in virtù dell’articolo 42, può denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a questi effetti presso il Segretario generale.
  2. Se il Segretario generale riceve la denuncia in data antecedente il primo luglio o in questa data, essa prende effetto il primo gennaio dell’anno seguente; se la denuncia è ricevuta dopo il 1° luglio, prende effetto come se fosse stata ricevuta l’anno seguente in data antecedente il primo luglio o in quella data.
  3. La presente Convenzione perde ogni efficacia se, in seguito alle denuncie notificate in conformità delle disposizioni del paragrafo 1, le condizioni della sua entrata in vigore previste all’articolo 41 paragrafo 1 cessano di essere adempiute.
Art. 47 Emendamenti
  1. Ciascuna Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo del suddetto emendamento e le ragioni che l’hanno motivato sono comunicati al Segretario generale il quale li comunica alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio può decidere:
    1. di convocare una Conferenza, in conformità dell’articolo 62 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite16, in vista di studiare l’emendamento proposto; oppure
    2. di richiedere alle Parti se queste accettano l’emendamento proposto e anche di invitarle a presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni in merito a questa proposta.
  2. Se non è stato respinto da alcuna Parte nei diciotto mesi che seguono la sua comunicazione, un progetto di emendamento distribuito in conformità del paragrafo 1, b, del presente articolo entra immediatamente in vigore. Se tuttavia è stato respinto da una Parte, il Consiglio, tenuto conto delle osservazioni delle Parti, può decidere se conviene convocare una Conferenza incaricata di studiare il suddetto emendamento.
Art. 48 Controversie
  1. Qualora tra due o più Parti insorga una controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, le suddette Parti si consultano al fine di regolare questa controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorsi a organismi regionali, per via giudiziaria o per altri mezzi pacifici di loro scelta.
  2. Ogni controversia di questo genere che non è composta mediante i mezzi previsti al paragrafo 1 è sottoposta alla Corte internazionale di Giustizia.
Art. 49 Riserve transitorie
  1. Al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, una Parte può riservarsi il diritto di autorizzare temporaneamente in uno dei suoi territori:
    1. l’uso dell’oppio a fini paramedicinali;
    2. l’uso dell’oppio da fumo;
    3. la masticazione della foglia di coca;
    4. l’uso della canapa, della resina di canapa, di estratti e di tinture di canapa a fini paramedicinali; e
    5. la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti considerati ai capoversi a–d per fini menzionati nei suddetti capoversi.
  2. Le riserve fatte in virtù del paragrafo 1 sono sottomesse alle seguenti restrizioni:
    1. le attività menzionate al paragrafo 1 possono essere autorizzate soltanto se erano tradizionali nei territori per i quali la riserva è fatta e vi erano autorizzati il primo gennaio 1961;
    2. nessuna esportazione degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 ai fini menzionati nel suddetto paragrafo può essere autorizzata a destinazione di uno Stato non Parte o di un territorio al quale la presente Convenzione non si applica, ai termini dell’articolo 42;
    3. possono essere autorizzate a fumare l’oppio solamente le persone registrate a questo effetto dalle autorità competenti in data antecedente il primo gennaio 1964;
    4. l’uso dell’oppio per fini paramedicinali dev’essere abolito entro quindici anni dall’entrata in vigore della presente convenzione, come previsto all’articolo 41 paragrafo 1;
    5. la masticazione della foglia di coca dev’essere abolita entro di 25 anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto all’articolo 41 paragrafo 1;
    6. l’uso della canapa per fini differenti da quelli medicinali e scientifici deve cessare il più presto possibile, ma in ogni caso entro di 25 anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, come previsto all’articolo 41 paragrafo 1;
    7. la produzione, la fabbricazione e il commercio degli stupefacenti considerati al paragrafo 1 per gli usi menzionati al suddetto paragrafo devono essere ridotti e finalmente soppressi contemporaneamente agli usi.
  3. Ogni Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 deve;
  1. esporre nel rapporto annuale che invia al Segretario generale in conformità dell’articolo 18 paragrafo 1 capoverso a i progressi raggiunti nel corso dell’annata precedente, in vista di rendere effettiva l’abolizione dell’uso, della produzione, della fabbricazione e del commercio considerati al paragrafo 1; e
  2. fornire all’Organo valutazioni (art. 19) e statistiche (art. 20) separate per le attività in merito alle quali una riserva è stata fatta, nel modo e nella forma prescritta dall’Organo.

4. a) Se una Parte che avanza una riserva in virtù del paragrafo 1 non fornisce:

i) il rapporto menzionato al paragrafo 3 capoverso a entro i 6 mesi seguenti la fine dell’anno interessato dalle informazioni che contiene;

ii) le valutazioni menzionate al paragrafo 3 capoverso b entro i tre mesi seguenti la data fissata a questo riguardo dall’Organo, in conformità dell’articolo 12 paragrafo;

iii) le statistiche menzionate al paragrafo 3 capoverso b nei tre mesi seguenti la data in cui devono essere fornite, in conformità dell’articolo 20 paragrafo 2;

secondo il caso, l’Organo o il Segretario generale invia alla Parte in causa una notifica indicante il proprio ritardo e le richiede di fornire queste informazioni entro tre mesi dalla ricezione di questa notifica.

b) Se, entro il termine indicato sopra, una Parte non si conforma alla richiesta dell’Organo o del Segretario generale, la riserva in questione fatta in virtù del paragrafo 1 cessa di produrre i suoi effetti.

5. Lo Stato che avanza riserve può a ogni momento e mediante una notifica scritta ritirare tutte le proprie riserve o una parte di esse.

Art. 50 Riserve aggiuntive
  1. Nessuna riserva è autorizzata al di fuori delle riserve fatte in conformità dell’articolo 48 o dei paragrafi seguenti.
  2. Al momento della firma, della ratifica o della adesione, ogni Stato può avanzare le riserve sulle seguenti disposizioni della presente Convenzione: articolo 12 paragrafi 2 e 3; articolo 13 paragrafo 2; articolo 14 paragrafi 1 e 2; articolo 31 paragrafo 1 capoverso b; articolo 48.
  3. Ogni Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve differenti da quelle che sono enumerate al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 49, può avvisare il Segretario generale di questa intenzione. A meno che dodici mesi dopo la data della comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale un terzo degli Stati che hanno ratificato la Convenzione o che vi hanno aderito prima della fine del suscritto periodo non abbia avanzato obiezioni contro la riserva stessa, essa è considerata come autorizzata, essendo inteso tuttavia che gli Stati che hanno sollevato obiezioni contro questa riserva non devono assumere, nei riguardi dello Stato che ha formulato tale riserva, un obbligo giuridico derivante dalla presente Convenzione, sulla quale porta la riserva.
  4. Lo Stato che ha presentato riserve può a ogni momento e mediante notifica scritta ritirare tutta o una parte delle sue riserve.
Art. 51 Notifiche

Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati menzionati all’articolo 40 paragrafo 1;

  1. le firme, le ratifiche o le adesioni, in conformità dell’articolo 40;
  2. la data alla quale la presente Convenzione entra in vigore, in conformità dell’articolo 41;
  3. le denunce, in conformità dell’articolo 46, e
  4. le dichiarazioni, e le notifiche in conformità degli articoli 42, 43, 47, 49 e 50.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione in nome dei loro rispettivi Governi.Fatto a Nuova York, il trenta marzo millenovecentosessantuno, in un solo esemplare che è conservato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e le copie del quale certificate conformi sono inviate a tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e agli altri Stati considerati all’articolo 40 paragrafo 1.(Seguono le firme)

Le Tavole I–IV menzionate nella Convenzione possono essere modificate o completate dalla Commissione internazionale degli stupefacenti. Il testo delle tavole I–III, valido al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, figura nell’ordinanza del Servizio federale dell’igiene pubblica del 1° luglio 197017concernente gli stupefacenti e altre sostanze e preparati sottoposti al controllo conformemente alla legge federale sugli stupefacenti, mentre quello della tavola IV ha il tenore seguente:Elenco degli stupefacenti inclusi nella tavola IV Canapa e resina di canapa Desomorfina (diidrodesossimorfina) Eroina ( diacetilmorfina) Chetobemidone (4-metaidrossifenil – 1-metil – 4-propionilpiperidina)I sali degli stupefacenti indicati nella presente tavola, in tutti i casi in cui questi sali possono esistere.

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan19 febbraio201521 marzo2015
Albania14 agosto2001 A13 settembre2001
Algeria*26 febbraio2003 A28 marzo2003
Andorra*13 febbraio2007 A15 marzo2007
Angola26 ottobre200525 novembre2005
Antigua e Barbuda5 aprile19935 maggio1993
Arabia Saudita*7 novembre1997 A7 dicembre1997
Argentina*16 novembre197316 dicembre1973
Armenia13 settembre1993 A13 ottobre1993
Australia*22 novembre197222 dicembre1972
Austria* **1° febbraio1978 A3 marzo1978
Azerbaigian11 gennaio1999 A10 febbraio1999
Bahamas23 novembre197623 dicembre1976
Bahrein*7 febbraio1990 A9 marzo1990
Bangladesh*9 maggio198010 giugno1980
Barbados21 giugno197621 luglio1976
Belarus*13 settembre200113 ottobre2001
Belgio*13 giugno198413 luglio1984
Belize18 dicembre2001 A17 gennaio2002
Benin6 novembre19736 dicembre1973
Bhutan24 agosto2005 A23 settembre2005
Bolivia*11 gennaio2013 A10 febbraio2013
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana27 dicembre198426 gennaio1985
Brasile*16 maggio197315 giugno1973
Brunei25 novembre198725 dicembre1987
Bulgaria*18 luglio199617 agosto1996
Burkina Faso2 giugno1992 A2 luglio1992
Burundi18 febbraio1993 A20 marzo1993
Cambogia7 luglio20056 agosto2005
Camerun30 maggio197429 giugno1974
Canada* **5 agosto19764 settembre1976
Capo Verde24 maggio1990 A23 giugno1990
Ceca, Repubblica30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Cile19 dicembre197518 gennaio1976
Cina*23 agosto1985 A22 settembre1985
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macao15 dicembre199920 dicembre1999
Cipro30 novembre19738 agosto1975
Colombia3 marzo1975 A8 agosto1975
Comore1° marzo2000 A31 marzo2000
Congo (Brazzaville)3 marzo20042 aprile2004
Congo (Kinshasa)15 luglio1976 A14 agosto1976
Corea (Nord)19 marzo200718 aprile2007
Corea (Sud)25 gennaio19738 agosto1975
Costa Rica14 febbraio19738 agosto1975
Côte d’Ivoire28 febbraio19738 agosto1975
Croazia26 luglio1993 S8 ottobre1991
Cuba*14 dicembre1989 A13 gennaio1990
Danimarca18 aprile19758 agosto1975
Dominica24 settembre1993 A24 ottobre1993
Dominicana, Repubblica21 settembre199321 ottobre1993
Ecuador25 luglio19738 agosto1975
Egitto14 gennaio19748 agosto1975
El Salvador26 febbraio199828 marzo1998
Emirati Arabi Uniti17 febbraio1988 A18 marzo1988
Eritrea30 gennaio20021° marzo2002
Estonia5 luglio1996 A4 agosto1996
Eswatini18 ottobre1995 A17 novembre1995
Etiopia11 ottobre1994 A10 novembre1994
Figi21 novembre1973 A8 agosto1975
Filippine7 giugno19747 luglio1974
Finlandia**12 gennaio19738 agosto1975
Francia* **4 settembre19754 ottobre1975
Gabon14 ottobre1981 A13 novembre1981
Gambia23 aprile1996 A23 maggio1996
Georgia27 marzo2000 A26 aprile2000
Germania* **20 febbraio197522 marzo1975
Ghana10 aprile1990 A10 maggio1990
Giamaica6 ottobre1989 A5 novembre1989
Giappone**27 settembre19738 agosto1975
Gibuti22 febbraio200124 marzo2001
Giordania28 febbraio19738 agosto1975
Grecia*12 luglio197511 agosto1985
Grenada19 agosto1998 A18 settembre1998
Guatemala9 dicembre19758 gennaio1976
Guinea27 dicembre1990 A26 gennaio1991
Guinea-Bissau27 ottobre1995 A26 novembre1995
Guyana15 luglio200214 agosto2002
Haiti29 gennaio19738 agosto1975
Honduras8 agosto1979 A7 settembre1979
India*14 dicembre1978 A13 gennaio1979
Indonesia*3 settembre19763 ottobre1976
Iran18 dicembre200117 gennaio2002
Iraq*25 settembre1978 A25 ottobre1978
Irlanda**16 dicembre1980 A15 gennaio1981
Islanda18 dicembre1974 A8 agosto1975
Isole Marshall9 agosto1991 A8 settembre1991
Israele* **1° febbraio19748 agosto1975
Italia**14 aprile19758 agosto1975
Kazakstan29 aprile1997 A29 maggio1997
Kenya9 febbraio1973 A8 agosto1975
Kirghizistan7 ottobre1994 A6 novembre1994
Kuwait*7 novembre1973 A8 agosto1975
Laos16 marzo200915 aprile2009
Lesotho4 novembre1974 A8 agosto1975
Lettonia16 luglio1993 A15 agosto1993
Libano5 marzo19974 aprile1997
Liberia13 aprile198713 maggio1987
Libia27 settembre1978 A27 ottobre1978
Liechtenstein*24 novembre199924 dicembre1999
Lituania28 febbraio199430 marzo1994
Lussemburgo13 ottobre197613 novembre1976
Macedonia del Nord13 ottobre1993 A12 novembre1993
Madagascar20 giugno197420 luglio1974
Malawi4 ottobre19733 novembre1973
Malaysia20 aprile1978 A20 maggio1978
Maldive7 settembre2000 A7 ottobre2000
Mali31 ottobre199529 novembre1995
Malta22 febbraio1990 A24 marzo1990
Marocco19 marzo200218 aprile2002
Mauritania24 ottobre1989 A23 novembre1989
Maurizio12 dicembre199411 gennaio1995
Messico*27 aprile1977 A27 maggio1977
Micronesia29 maggio199128 giugno1991
Moldova15 febbraio199517 marzo1995
Monaco30 dicembre197529 gennaio1976
Mongolia6 maggio19915 giugno1991
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico8 giugno1998 A8 luglio1998
Myanmar*22 agosto2003 A21 settembre2003
Namibia31 marzo1998 A30 aprile1998
Nepal*29 giugno1987 A29 luglio1987
Nicaragua15 febbraio200517 marzo2005
Niger28 dicembre19738 agosto1975
Nigeria24 giugno1981 A24 luglio1981
Norvegia12 novembre197312 dicembre1973
Nuova Zelanda7 giugno19907 luglio1990
Niue7 giugno19907 luglio1990
Tokelau7 giugno19907 luglio1990
Oman24 luglio198723 agosto1987
Paesi Bassi**29 maggio198728 giugno1987
Aruba29 maggio198728 giugno1987
Curaçao29 maggio198728 giugno1987
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
29 maggio198728 giugno1987
Sint Maarten29 maggio198728 giugno1987
Pakistan*2 luglio19991° agosto1999
Palau19 agosto1998 A18 settembre1998
Palestina29 dicembre2017 A28 gennaio2018
Panama*19 ottobre197218 novembre1972
Papua Nuova Guinea*28 ottobre198027 novembre1980
Paraguay20 giugno197320 luglio1973
Perù*12 settembre197712 ottobre1977
Polonia*9 giugno19939 luglio1993
Portogallo**20 aprile197920 maggio1979
Qatar3 ottobre1986 A2 novembre1986
Regno Unito**20 giugno197820 luglio1978
Anguilla20 giugno197820 luglio1078
Bermuda20 giugno197820 luglio1978
Gibilterra20 giugno197820 luglio1978
Guernesey20 giugno197820 luglio1978
Isola di Man20 giugno197820 luglio1978
Isole Caimane20 giugno197820 luglio1978
Isole Falkland (Georgia del
Sud e Isole Sandwich del Sud)
20 giugno197820 luglio1978
Isole Turche e Caicos20 giugno197820 luglio1978
Isole Vergini britanniche20 giugno197820 luglio1978
Jersey20 giugno197820 luglio1978
Montserrat20 giugno197820 luglio1978
Sant’Elena e dipendenze
(Ascension e Tristan da Cunha)
20 giugno197820 luglio1978
Rep. Centrafricana15 ottobre2001 A14 novembre2001
Romania*14 gennaio197413 febbraio1974
Ruanda15 luglio1981 A14 agosto1981
Russia* **3 giugno1996 A3 luglio1996
Saint Kitts e Nevis9 maggio19948 giugno1994
Saint Lucia5 luglio19915 agosto1991
Saint Vincent e Grenadine3 dicembre2001 S27 ottobre1979
Salomone, Isole17 marzo1982 S7 luglio1978
San Marino10 ottobre20009 novembre2000
Santa Sede7 gennaio19766 febbraio1976
São Tomé e Príncipe20 giugno199620 luglio1996
Seicelle27 febbraio199230 marzo1992
Senegal25 marzo197424 marzo1974
Serbia*12 marzo2001 S27 aprile1992
Sierra Leone6 giugno1994 A6 luglio1994
Singapore9 luglio19758 agosto1975
Siria1° febbraio19743 marzo1974
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Somalia9 giugno19889 luglio1988
Spagna4 gennaio19773 febbraio1977
Sri Lanka*29 giugno198129 luglio1981
Stati Uniti d’America* **1° novembre19728 agosto1975
Sudafrica*16 dicembre197515 gennaio1976
Sudan5 luglio19944 luglio1994
Suriname29 marzo199028 marzo1990
Svezia**5 dicembre19728 agosto1975
Svizzera*22 aprile199622 maggio1996
Tagikistan26 marzo1997 A25 aprile1997
Tanzania25 marzo1999 A24 aprile1999
Thailandia9 gennaio19758 febbraio1975
Togo10 novembre197610 dicembre1976
Tonga5 settembre19735 ottobre1973
Trinidad e Tobago23 luglio197923 agosto1979
Tunisia29 giugno197629 luglio1976
Turchia20 luglio200119 agosto2001
Turkmenistan21 febbraio199623 febbraio1996
Ucraina*27 settembre200127 ottobre2001
Uganda15 aprile198815 maggio1988
Ungheria*12 novembre1987 A12 dicembre1987
Uruguay31 ottobre19751° dicembre1975
Uzbekistan24 agosto1995 A23 settembre1995
Venezuela4 dicembre19853 gennaio1986
Vietnam*4 novembre1997 A4 dicembre1997
Yemen25 marzo1996 A24 aprile1996
Zambia13 maggio1998 A12 giugno1998
Zimbabwe30 luglio1993 A29 agosto1993
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
SvizzeraLa Svizzera mantiene in vigore l’articolo 9 della Convenzione per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti, firmata a Ginevra il 26 giugno 193618.

Footnotes

  1. RU 1970 802

  2. RS 0.812.121.0

  3. RS 0.812.121.01

  4. RU 1996 1940

  5. RS 0.120

  6. RS 0.193.501

  7. RS 0.812.121.2

  8. La Svizzera non partecipa a questo Accordo.

  9. RS 0.812.121.4

  10. RS 0 . 812.121.5

  11. La Svizzera non partecipa a questo Accordo.

  12. RS 0.812.121.21

  13. RS 0.812.121.52

  14. RS 0.812.121.3

  15. RS 0.812.121.6

  16. RS 0.120

  17. [RU 1970 7781619, 1971 1793.RU 1975 1229art. 6]

  18. RS 0.812.121.6

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