0.812.121.52Multilateral International Treaty18 apr 1953
0.812.121.52
RU 1953 203; FF 1952 II 561 ediz. franc. 1952 II 553 ediz. ted.
Traduzione*1*
Conchiuso a Parigi il 19 novembre 1948
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19522
Accettato dalla Svizzera con strumento depositato il 18 marzo 1953
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 marzo 1953
(Stato 14 marzo 2006)
Preambolo
Gli Stati Parti del presente Protocollo,
considerando che i progressi della chimica e della farmacologia moderne hanno permesso la scoperta di stupefacenti, in particolare di stupefacenti sintetici, suscettibili di produrre la tossicomania ma non sono compresi nella Convenzione del 13 luglio 19313per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, modificata dal protocollo firmato a Lake Success l’11 dicembre 19464;
animati dal desiderio di completare le disposizioni di detta Convenzione e di porre sotto controllo sia queste droghe sia le preparazioni e le miscele confezionate con esse, cosi da limitare mediante accordo internazionale la loro fabbricazione alle necessità legittime mediche e scientifiche del mondo e da regolarne la distribuzione;
convinti dell’importanza che siffatto accordo internazionale sia universalmente applicato ed entri in vigore il più presto possibile;
hanno deciso di stabilire un protocollo a questo scopo e hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ricevuta la notificazione dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, comunicata in virtù del numero 1 dell’articolo 1 del presente Protocollo, la Commissione degli stupefacenti esamina il più presto possibile se le misure applicabili alle droghe contemplate dall’articolo 1, numero 2, gruppo I, della Convenzione del 1931, devono essere applicate alla droga di cui si tratta, in attesa di ricevere le conclusioni dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla droga stessa. Se la commissione degli stupefacenti decide che siffatte misure devono essere applicate provvisoriamente, questa decisione sarà comunicata senza indugio al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite agli Stati Parti del presente Protocollo, all’Organizzazione mondiale della sanità e al Comitato centrale permanente. Dette misure saranno allora applicate provvisoriamente alla droga di cui si tratta.
Le conclusioni e decisioni prese in virtù dell’articolo 1 o dell’articolo 2 del presente Protocollo possono essere modificate, tenuto conto delle esperienze fatte e conformemente alla procedura prevista nel presente capo.
Il presente Protocollo non è applicabile all’oppio greggio, all’oppio medicinale, alla foglia di coca o alla canape indiana, come sono definiti nell’articolo 1 della convenzione internazionale concernente gli stupefacenti, firmata a Ginevra il 19 febbraio 19255, nonché all’oppio preparato, come è definito nel capo II della Convenzione internazionale dell’oppio, firmata a l’Aia il 23 gennaio 19126.
L’accettazione è effettiva dal momento in cui lo strumento d’accettazione è stato depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il presente Protocollo entra in vigore trascorso il termine di 30 giorni a contare dal giorno in cui è stato firmato senza riserva o accettato come è previsto nell’articolo 5 da almeno venticinque Stati comprendenti cinque degli Stati seguenti: Cina, Stati Uniti d’America, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Svizzera, Cecoslovacchia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia.
Ogni Stato che ha firmato il Protocollo senza riserva d’accettazione, o che l’ha accettato come è previsto nell’articolo 5 è considerato Parte del presente Protocollo a contare dalla sua entrata in vigore o trascorsi 30 giorni dalla data della firma o dell’accettazione a condizione che a quella data il Protocollo sia già entrato in vigore.
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento formale d’accettazione o a qualsiasi altra data successiva, dichiarare mediante notificazione diretta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che il campo d’applicazione del presente Protocollo si estende all’insieme o a parte dei territori che rappresenta nelle relazioni internazionali. In questo caso il presente Protocollo si applica al territorio o ai territori indicati nella notificazione a contare dal trentesimo giorno successivo al ricevimento di detta notificazione da parte del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Trascorso il termine di cinque anni a contare dall’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato Parte del presente Protocollo può, in suo proprio nome o in nome dell’uno o dell’altro dei territori che rappresenta nelle relazioni internazionali, disdire il presente Protocollo mediante strumento scritto depositato presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Tale disdetta, se ricevuta dal Segretario generale il 1oluglio di un anno qualsiasi o precedentemente a questa data, avrà effetto il 1ogennaio dell’anno susseguente e, se ricevuta dopo il 1oluglio, avrà effetto come se fosse stata ricevuta il 1oluglio dell’anno susseguente o precedentemente a questa data.
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle nazioni Unite notifica a tutti i membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati negli articoli 5 e 6 tutte le firme e accettazioni ricevute conformemente alle disposizioni di detti articoli e li informerà delle notificazioni ricevute conformemente agli articoli 8 e 9.
Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite7, il presente Protocollo sarà registrato dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il giorno della sua entrata in vigore.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo in nome dei loro Governi rispettivi.Fatto a Parigi, il diciannove novembre mille novecento quarantotto, in un solo esemplare, che sarà depositato negli archivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; copia certificata conforme sarà trasmessa a tutti i Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non membri indicati negli articoli 5 e 6.(Seguono le firme)
La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni del Protocollo verso gli Stati seguenti, i quali non hanno ratificato la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (RS0.812.121.0 , art. 44 n. 1 lett. h) oppure non vi hanno aderito:AlbaniaRepubblica CentrafricanaTanzania.
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