Protocollo d’emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti , conchiusi all’Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l’11 e il 19 febbraio 1952 e il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1932 e a Ginevra il 26 giugno 1936

0.812.121.21Multilateral International Treaty25 set 1947

Conchiuso a Lake Success l’11 dicembre 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 29 settembre 19522
Adesione depositata dalla Svizzera il 25 settembre 1947
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 settembre 1947

(Stato 14  marzo 2006)

Gli Stati Parti del presente Protocollo, considerato che gli Accordi, Convenzioni e Protocolli internazionali concernenti gli stupefacenti, conchiusi il 23 gennaio 19123, l’11 febbraio 19254, il 19 febbraio 19255, il 13 luglio 19316, il 27 novembre 19317e il 26 giugno 19368avevano assegnato alla Società delle Nazioni certi compiti e certe funzioni e che, in conseguenza dello scioglimento della Società delle Nazioni è necessario prendere disposizioni intese a garantirne il compimento senza interruzioni, e stimando opportuno che tali compiti e tali funzioni siano d’ora innanzi adempiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione mondiale della sanità o dalla sua commissione interinale, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. I

Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano affinché reciprocamente e ciascuno di essi per quanto concerne gli strumenti a cui partecipa, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, abbiano a conferire pieno effetto giuridico agli emendamenti fatti agli strumenti menzionati nell’allegato al presente Protocollo9, mettendoli in vigore ed assicurandone l’applicazione.

Art. II
  1. Resta convenuto che, nell’attesa dell’entrata in vigore del Protocollo relativo alla Convenzione internazionale del 19 febbraio 1925 concernente gli stupefacenti e la Convenzione internazionale del 13 luglio 1931 per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, il Comitato centrale permanente e l’Organo di controllo, così come sono costituiti attualmente, continueranno ad esercitare le loro funzioni. Durante questo periodo, il Consiglio economico e sociale potrà provvedere a far occupare i seggi vacanti del Comitato centrale permanente.
  2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è autorizzato ad assumere immediatamente le funzioni di cui era fin qui incaricato il Segretario generale della Società delle Nazioni, per quanto concerne gli Accordi, le Convenzioni e i Protocolli menzionati nell’allegato al presente Protocollo.
  3. Gli Stati Parti di uno degli strumenti che devono essere emendati dal presente Protocollo, sono invitati ad applicare i testi emendati di tali strumenti non appena entrati in vigore gli emendamenti, anche se detti Stati non sono ancora Parti del presente Protocollo.
  4. Se gli emendamenti alla Convenzione concernente gli stupefacenti del 19 febbraio 1925 o gli emendamenti alla Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti del 13 luglio 1931 entrassero in vigore prima che l’Organizzazione mondiale della sanità sia in grado di adempiere le funzioni che dette Convenzioni le assegnano, le funzioni affidate a tale Organizzazione in virtù degli emendamenti saranno provvisoriamente adempite dalla Commissione interinale10.
Art. III

Le funzioni assegnate al Governo dei Paesi Bassi in virtù degli art. 21 e 25 della Convenzione internazionale dell’oppio, firmata all’Aja il 23 gennaio 1912 ed affidate al Segretario generale della Società delle Nazioni, col consenso del Governo dei Paesi Bassi, mediante Risoluzione dell’Assemblea della Società delle Nazioni in data del 15 dicembre 1920, saranno esercitate d’ora innanzi dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. IV

Non appena possibile, dopo l’apertura alla firma del presente Protocollo, il Segretario generale preparerà i testi degli Accordi, delle Convenzioni e dei Protocolli riveduti conformemente al presente Protocollo e trasmetterà, per informazione, le copie relative al Governo di ciascun membro delle Nazioni Unite e di ciascuno Stato non membro al quale il presente Protocollo sarà stato comunicato dal Segretario generale.

Art. V

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma o all’accettazione di tutti gli Stati Parti degli Accordi, Convenzioni e Protocolli concernenti gli stupefacenti del 23 gennaio 1912, 11 febbraio 1925, 19 febbraio 1925, 13 luglio 1931, 27 novembre 1931 e 26 giugno 1936 ai quali il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà comunicato una copia del presente Protocollo.

Art. VI

Gli Stati potranno divenire Parti del presente Protocollo:

  1. firmandolo senza riserva quanto all’approvazione,
  2. firmandolo con riserva d’approvazione, seguita d’accettazione,
  3. accettandolo.

L’accettazione si fa depositando uno strumento formale presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII
  1. Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuna Parte il giorno in cui questa vi avrà aderito senza riserve quanto all’accettazione, oppure il giorno in cui sarà depositato lo strumento d’accettazione.
  2. Gli emendamenti menzionati nell’allegato al presente Protocollo11entreranno in vigore, per quanto concerne ciascun Accordo, Convenzione e Protocollo, quando la maggioranza dei paesi Parti dell’Accordo, della Convenzione o del Protocollo di cui si tratta saranno diventati Parti del presente Protocollo.
Art. VIII

Conformemente all’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite12, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite registrerà e pubblicherà gli emendamenti fatti a ciascun strumento dal presente Protocollo, con le date dell’entrata in vigore degli emendamenti stessi.

Art. IX

Il presente Protocollo, di cui i testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo faranno parimente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Le Convenzioni, gli Accordi e i Protocolli da emendarsi conformemente all’Allegato13, sono stati redatti soltanto in inglese ed in francese, di modo che i testi inglese e francese dell’allegato faranno parimente fede, mentre i testi cinese, spagnolo e russo sono traduzioni. Una copia certificata conforme del presente Protocollo, compreso l’allegato, sarà mandata dal Segretario generale a ciascun Stato Parte degli Accordi, delle Convenzioni e dei Protocolli concernenti gli stupefacenti del 23 gennaio 1912, 11 febbraio 1925, 19 febbraio 1925, 13 luglio 1931, 27 novembre 1931 e 26 giugno 1936, come pure a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli Stati non Membri menzionati nell’art. IV.

In fede di che, le persone sottoscritte, debitamente autorizzate, hanno firmato il presente Protocollo in nome dei loro Governi rispettivi, il giorno indicato a lato della loro firma rispettiva.Fatto a Lake Success, Nuova York, l’undici dicembre mille novecento quarantasei.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Afghanistan11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Albania23 giugno194723 giugno1947
Arabia Saudita11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Argentina11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Australia28 agosto194728 agosto1947
Austria17 maggio195017 maggio1950
Bahamas13 agosto1975 S10 luglio1973
Belarus11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Belgio11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Bolivia11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Brasile17 dicembre1946 F17 dicembre1946
Canada11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Cile11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Cina (Taiwan)11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Colombia11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Danimarca15 giugno194915 giugno1949
Ecuador8 giugno19518 giugno1951
Egitto13 settembre194813 settembre1948
Figi1° novembre1971 S10 ottobre1970
Filippine25 maggio195025 maggio1950
Finlandia3 febbraio19483 febbraio1948
Francia10 ottobre194710 ottobre1947
Germania12 agosto195912 agosto1959
Giappone27 marzo195227 marzo1952
Grecia21 febbraio194921 febbraio1949
Haiti31 maggio195131 maggio1951
Honduras11 dicembre1946 F11 dicembre1946
India11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Iran11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Iraq14 settembre195014 settembre1950
Irlanda18 febbraio194818 febbraio1948
Italia25 marzo1948 F25 marzo1948
Libano13 dicembre1946 F13 dicembre1946
Liberia11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Liechtenstein25 settembre194725 settembre1947
Lussemburgo13 ottobre194913 ottobre1949
Messico11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Monaco21 novembre1947 F21 novembre1947
Nicaragua24 aprile195024 aprile1950
Norvegia2 luglio19472 luglio1947
Nuova Zelanda11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Paesi Bassi10 marzo194810 marzo1948
Panama15 dicembre1946 F15 dicembre1946
Papua Nuova Guinea28 ottobre1980 S16 settembre1975
Polonia11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Regno Unito11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Repubblica Ceca30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Repubblica Dominicana11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Romania11 ottobre196111 ottobre1961
Russia25 ottobre194725 ottobre1947
Serbia e Montenegro12 marzo2001 S27 aprile1992
Siria11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Spagna26 settembre1955 F26 settembre1955
Stati Uniti12 agosto194712 agosto1947
Sudafrica24 febbraio194824 febbraio1948
Svezia17 ottobre1947 F17 ottobre1947
Svizzera25 settembre194725 settembre1947
Thailandia27 ottobre1947 F27 ottobre1947
Turchia11 dicembre1946 F11 dicembre1946
Ucraina8 gennaio19488 gennaio1948
Ungheria16 dicembre195516 dicembre1955

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Art. 1 lett. a del DF del 27 sett. 1952 (RU 1953 189).

  3. RS 0.812.121.2

  4. La Svizzera non partecipa a questo Acc.

  5. RS 0.812.121.4

  6. RS 0.812.121.5

  7. La Svizzera non partecipa a questo Acc.

  8. RS 0.812.121.6

  9. Questo All., pubblicato nella RU 63 1370, non è riprodotto in questa Collezione. Gli emendamenti alle Conv. cui la Svizzera è parte, pubblicate qui sopra, sono stati introdotti nelle stesse.

  10. L’Organizzazione mondiale della sanità adempie ora le funzioni qui menzionate.

  11. Vedi la nota all’art. I.

  12. RS 0.120

  13. Vedi la nota all’art. I.