Convenzione sulle sostanze psicotrope

0.812.121.02Multilateral International Treaty21 lug 1996

Conclusa a Vienna il 21 febbraio 1971

Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 19951

Depositata dalla Svizzera con strumento di adesione il 22 aprile 1996

Entrata in vigore per la Svizzera il 21 luglio 1996 (Stato 27 luglio 2018)

Preambolo

Le Parti,

Sollecite della salute fisica e morale dell’umanità;

Preoccupate per il problema della sanità pubblica e per il problema sociale derivanti dall’abuso di talune sostanze psicotrope;

Decise a prevenire e combattere l’abuso di tali sostanze ed il traffico illecito al quale esso dà luogo;

Considerando che è necessario adottare provvedimenti rigorosi per limitare l’uso di tali sostanze a fini legittimi;

Riconoscendo che l’uso delle sostanze psicotrope a fini medici e scientifici è indispensabile e che la possibilità di procurarsi delle sostanze a tali fini non dovrebbe essere oggetto di alcuna restrizione ingiustificata;

Ritenendo che, per essere efficaci, le misure adottate contro l’abuso di tali sostanze devono essere coordinate ed universali;

Riconoscendo la competenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo delle sostanze psicotrope e desiderando che gli organi internazionali interessati svolgano la propria attività nell’ambito di tale Organizzazione;

Convinte che, per realizzare tali scopi, è necessaria una convenzione internazionale;

convengono quanto segue:

Art. 1 Glossario

Salvo esplicita indicazione contraria o salvo diversamente richiesto dal contesto, le seguenti espressioni hanno nella presente Convenzione i significati qui sotto indicati:

  1. L’espressione «Consiglio» designa il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.
  2. L’espressione «Commissione» designa la Commissione degli stupefacenti del Consiglio.
  3. L’espressione «Organo» designa l’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti istituto in virtù della Convenzione unica sugli stupefacenti del 19612.
  4. L’espressione «Segretario generale» designa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  5. L’espressione «Sostanze psicotrope» designa qualunque sostanza, di origine naturale o sintetica, o qualunque prodotto naturale di cui alla Tabella I, II, III o IV.
  6. L’espressione «preparato» designa:
  7. una soluzione o un miscuglio, indipendentemente dallo stato fisico, contenente una o più sostanze psicotrope; oppure

ii) una o più sostanze psicotrope ripartite in unità di assunzione.

g) Le espressioni «Tabella I», «Tabella II», «Tabella III» e «Tabella IV» designano gli elenchi di sostanze psicotrope recanti i numeri corrispondenti e allegati alla presente Convenzione, che potranno essere modificati conformemente all’articolo 2.

h) Le espressioni «esportazione» e «importazione» designano, ciascuna nella sua accezione particolare, il trasferimento materiale di una sostanza psicotropa da uno Stato all’altro.

i) L’espressione «fabbricazione» designa tutte le operazioni che consentono di ottenere delle sostanze psicotrope, e comprende la depurazione e la trasformazione di sostanze psicotrope in altre sostanze psicotrope. Tale espressione comprende anche la fabbricazione di preparati diversi da quelli che vengono fatti, su prescrizione, in una farmacia.

j) L’espressione «traffico illecito» designa la fabbricazione o il traffico di sostanze psicotrope, effettuati contrariamente alle disposizioni della presente Convenzione.

k) L’espressione «regione» designa qualunque parte di uno Stato che, in virtù dell’articolo 28, viene trattata come un’entità separata ai fini della presente Convenzione.

l) L’espressione «locali» designa gli edifici, le parti di edifici nonché il terreno destinato, a detti edifici o alle parti di detti edifici.

Art. 2 Campo di applicazione del controllo delle sostanze
  1. Qualora una Parte o l’Organizzazione Mondiale della Sanità sia in possesso di informazioni relative ad una sostanza non ancora sottoposta al controllo internazionale che, a suo giudizio, possono renderne necessario l’inserimento in una delle Tabelle della presente Convenzione, essa invierà al Segretario generale una notifica accompagnata da tutte le informazioni di appoggio. Tale procedura sarà parimenti applicata quando una Parte o l’Organizzazione Mondiale della Sanità si trovi in possesso di informazioni che giustifichino il trasferimento di una sostanza da una Tabella all’altra, oppure la sua cancellazione da una delle Tabelle.
  2. Il Segretario generale comunicherà tale notifica, nonché le informazioni che riterrà pertinenti, alle Parti, alla Commissione e, qualora la notifica sia stata data da una Parte, all’Organizzazione Mondiale della Sanità.
  3. Qualora dalle informazioni che accompagnano tale notifica risulti che detta sostanza può essere inserita nella Tabella I o nella Tabella Il in virtù del paragrafo 4 le Parti, alla luce di tutte le informazioni di cui disporranno, esamineranno la possibilità di applicare temporaneamente a tale sostanza tutte le misure di controllo applicabili alle sostanze della Tabella 1 o della Tabella Il, a seconda dei casi.
  4. Qualora l’Organizzazione Mondiale della Sanità constati: a) che detta sostanza può provocare i) 1) uno stato di dipendenza, e 2) una stimolazione o una depressione del sistema nervoso centrale dando luogo ad allucinazioni o a disturbi della funzione motoria o del giudizio o del comportamento o della percezione o dell’umore, oppure ii) abusi e effetti nocivi paragonabili a quelli di una sostanza della Tabella I, II o III o IV; e b) che ci sono motivi sufficienti per ritenere che la sostanza dà o potrebbe dar luogo ad abusi tali da costituire un problema di sanità pubblica ed un problema sociale che giustificano che essa sia posta sotto controllo internazionale,

essa trasmetterà alla Commissione una valutazione su tale sostanza, dove indicherà in particolare in che misura la stessa dà o potrebbe dar luogo ad abusi, il grado di gravità del problema di sanità pubblica e del problema sociale, il grado di utilità terapeutica della sostanza, nonché raccomandazioni sulle eventuali misure di controllo alle quali sarebbe opportuno sottoporla alla luce di tale valutazione. 5. Tenendo presente la comunicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, le cui valutazioni saranno determinanti in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e qualunque altro fattore che essa potrà ritenere pertinente la Commissione potrà inserire detta sostanza nella Tabella I, II, III o IV. Essa potrà chiedere informazioni complementari all’Organizzazione Mondiale della Sanità o ad altre fonti competenti. 6. Qualora una notifica data in virtù del paragrafo 1 riguardi una sostanza già presente in una delle Tabelle, l’Organizzazione Mondiale della Sanità trasmetterà alla Commissione le sue nuove constatazioni nonché qualunque nuova valutazione su tale sostanza che riterrà opportuna conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 e qualunque nuova raccomandazione concernente misure di controllo che possa ritenere appropriate alla luce di detta valutazione. La Commissione, tenendo presente la comunicazione ricevuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità conformemente al paragrafo 5, nonché i fattori di cui al detto paragrafo, potrà decidere di trasferire tale sostanza da una Tabella all’altra, oppure di cancellarla dalle Tabelle. 7. Qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente articolo sarà comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all’Organizzazione Mondiale della Sanità ed all’Organo. Tale decisione entrerà pienamente in vigore per ciascuna Parte entro 180 giorni dalla data della comunicazione, salvo quando una Parte, durante questo periodo e riguardo ad una decisione avente l’effetto di inserire una sostanza in una Tabella, abbia informato per iscritto il Segretario generale che, a causa di circostanze eccezionali, essa non è in grado di sottoporre tale sostanza a tutte le norme della Convenzione applicabili alle sostanze di tale Tabella. Tale notifica conterrà le motivazioni di tale decisione eccezionale. Ferma restando tale notifica, ciascuna Parte dovrà adottare, come minimo, le misure di controllo qui appresso elencate.

  1. La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo e inserita nella Tabella I, terrà conto il più possibile delle misure di controllo speciali elencate nell’articolo 7 e, per quanto riguarda tale sostanza, dovrà:
  2. esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell’articolo 8 per le sostanze della Tabella II;

ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell’articolo 9 per le sostanze della Tabella II;

iii) conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione e all’importazione e all’esportazione enunciati all’articolo 12, salvo nei confronti di un’altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;

iv) conformarsi agli obblighi enunciati per le sostanze della Tabella II all’articolo 13 che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione;

v) fornire all’Organo rapporti statistici conformemente al disposto del comma a) del paragrafo 4 dell’articolo 16;

vi) adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

b) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella II dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:

i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell’articolo 8;

ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell’articolo 9;

iii) conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione enunciati all’articolo 12, salvo nei confronti di un’altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;

iv) conformarsi agli obblighi enunciati all’articolo 13, che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione;

v) fornire all’Organo rapporti statistici conformemente al disposto dei comma a), c) e d) del paragrafo 4 dell’articolo 16; e

vi) adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

c) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella III dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:

i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione, conformemente al disposto dell’articolo 8;

ii) esigere che sia fornita o distribuita soltanto su ricetta medica, conformemente al disposto dell’articolo 9;

iii) conformarsi agli obblighi relativi all’esportazione enunciati all’articolo 12, salvo nei confronti di un’altra Parte che abbia inviato una notifica al Segretario generale in merito alla sostanza in questione;

iv) conformarsi agli obblighi enunciati all’articolo 13, che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione; e

v) adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

d) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza fino ad allora non sottoposta al controllo ed inserita nella Tabella IV dovrà, per quanto riguarda tale sostanza:

i) esigere licenze di fabbricazione, commercio e distribuzione conformemente al disposto dell’articolo 8;

ii) conformarsi agli obblighi enunciati all’articolo 13, che proibisce o limita l’esportazione e l’importazione;

iii) adottare misure conformi al disposto dell’articolo 22 per reprimere qualunque atto contrario alle leggi o ai regolamenti adottati in esecuzione degli obblighi di cui sopra.

e) La Parte che ha notificato al Segretario generale tale decisione in merito ad una sostanza trasferita in una Tabella per la quale valgono misure di controllo e obblighi più rigorosi applicherà, come minimo, il complesso delle disposizioni di cui alla presente Convenzione applicabili alla Tabella dalla quale è stata trasferita.

8. a) Le decisioni prese dalla Commissione in virtù del presente articolo saranno soggette a revisione da parte del Consiglio, qualora una Parte lo richieda entro 180 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. La richiesta di revisione dovrà essere inviata al Segretario generale unitamente a tutte le informazioni pertinenti che l’avranno motivata.

b) Il Segretario generale trasmetterà copia della richiesta di revisione e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all’Organizzazione Mondiale della Sanità ed a tutte le Parti, invitandole a comunicargli le loro osservazioni entro novanta giorni. Tutte le osservazioni inviate saranno sottoposte all’esame del Consiglio.

c) Il Consiglio può confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione. La sua decisione sarà notificata a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, alla Commissione, all’Organizzazione Mondiale della Sanità ed all’Organo.

d) Durante la procedura di revisione, la decisione originaria della Commissione resterà in vigore, fermo restando il disposto del paragrafo 7.

9. Le Parti faranno tutto ciò che è in loro potere per sottoporre, per quanto possibile, a misure di sorveglianza le sostanze che non sono contemplate nella presente Convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di sostanze psicotrope.

Art. 3 Norme particolari relative al controllo dei preparati
  1. Fermo restando quanto previsto ai paragrafi successivi del presente articolo, un preparato è sottoposto alle stesse misure di controllo della sostanza psicotropa che esso contiene e, se esso contiene più sostanze psicotrope, alle misure applicabili alla sostanza psicotropa controllata più rigorosamente.
  2. Qualora un preparato, contenente una sostanza psicotropa diversa da quelle della Tabella I, sia composto in modo tale da presentare rischi nulli o trascurabili di abuso e la sostanza non possa essere recuperata, con mezzi facilmente disponibili, in quantità tali da dar luogo ad abusi e di conseguenza tale preparato non crei né un problema per la sanità pubblica, né un problema sociale, detto preparato potrà essere esonerato da alcune delle misure di controllo di cui alla presente Convenzione, ai sensi del paragrafo 3.
  3. Qualora una Parte constati che un preparato rientra fra le norme del paragrafo precedente, essa può decidere di esonerarlo, nel proprio Paese o in una regione dello stesso, da una o da tutte le misure di controllo previste nella presente Convenzione; tuttavia, tale preparato resterà sottoposto agli obblighi di cui agli articoli che seguono:
    1. articolo 8 (licenze), per quanto concerne la fabbricazione;
    2. articolo 11 (registrazione), per quanto concerne i preparati esonerati;
    3. articolo 13 (proibizione e limitazioni all’esportazione e all’importazione);
    4. articolo 15 (ispezione), per quanto concerne la fabbricazione;
    5. articolo 16 (informazioni che devono fornire le Parti), per quanto concerne i preparati esonerati; e
    6. articolo 22 (norme penali), nella misura necessaria per la repressione di atti contrari alle leggi o ai regolamenti adottati conformemente agli obblighi di cui sopra.

Detta Parte notificherà al Segretario generale qualunque decisione del genere, nonché il nome, la composizione del preparato esonerato e le misure di controllo dalle quali è esonerato. Il Segretario generale trasmetterà la notifica alle altre Parti, all’Organizzazione Mondiale della Sanità e all’Organo. 4. Qualora una Parte o l’Organizzazione Mondiale della Sanità disponga di informazioni su un preparato esonerato in virtù del paragrafo 3, che, a suo giudizio, giustificano l’eliminazione parziale o totale dell’esonero, essa le notificherà al Segretario generale fornendogli altresì le informazioni d’appoggio a tale notifica. Il Segretario generale trasmetterà tale notifica, accompagnata da qualunque informazione che riterrà pertinente, alle Parti, alla Commissione e, quando la notifica venga data da una Parte, all’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità comunicherà alla Commissione una valutazione sul preparato prendendo in considerazione i fattori di cui al paragrafo 2, nonché una raccomandazione relativa alle misure di controllo dalle quali il preparato dovrebbe eventualmente non essere più esonerato. La Commissione, tenendo presente la comunicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la cui valutazione sarà determinante in materia medica e scientifica, e prendendo in considerazione i fattori di ordine economico, sociale, giuridico, amministrativo e altri, che essa potrà ritenere pertinenti, potrà decidere che il preparato non sarà più esonerato da una o da tutte le misure di controllo. Il Segretario generale comunicherà qualunque decisione presa dalla Commissione in virtù del presente paragrafo a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri che sono Parti alla presente Convenzione, all’Organizzazione Mondiale della Sanità e all’Organo. Tutte le Parti adotteranno provvedimenti al fine di eliminare l’esonero dalla o dalle misure di controllo in questione entro 180 giorni dalla data della comunicazione del Segretario generale.

Art. 4 Altre norme particolari relative al campo di applicazione del controllo

Per quanto attiene alle sostanze psicotrope diverse da quelle della Tabella I, le Parti potranno autorizzare:

  1. il trasporto da parte di viaggiatori internazionali di piccole quantità di preparati per uso personale; ciascuna Parte potrà tuttavia assicurarsi che tali preparati siano stati ottenuti legalmente;
  2. l’impiego di tali sostanze nell’industria per la fabbricazione di sostanze o prodotti non psicotropi, sempreché ad essi vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, finché lo stato delle sostanze psicotrope rimarrà tale da non dar luogo, in pratica, ad abusi o a possibilità di recupero; e
  3. l’utilizzazione di tali sostanze, sempreché ad esse vengano applicate le misure di controllo richieste dalla presente Convenzione, per la cattura di animali da parte di soggetti espressamente autorizzati dalle autorità competenti ad utilizzare dette sostanze a tal fine.
Art. 5 Limitazione dell’utilizzazione a fini medici e scientifici
  1. Ciascuna Parte limiterà l’utilizzazione delle sostanze della Tabella I come previsto all’articolo 7.
  2. Ciascuna Parte dovrà, fermo restando il disposto dell’articolo 4, limitare, con le misure che riterrà opportune, la fabbricazione, l’esportazione, l’importazione, la distribuzione, le scorte, il commercio, l’impiego e la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV ai fini medici e scientifici.
  3. È auspicabile che le Parti non autorizzino la detenzione di sostanze figuranti alle Tabelle II, III e IV, salvo alle condizioni previste dalla legge.
Art. 6 Amministrazione speciale

È auspicabile che, al fine di applicare le norme della presente Convenzione, ciascuna Parte istituisca e mantenga un’amministrazione speciale. Sarebbe opportuno che tale amministrazione sia la stessa amministrazione speciale istituita in virtù delle norme delle convenzioni che sottopongono a controllo gli stupefacenti, oppure che essa operi in stretta collaborazione con tale amministrazione speciale.

Art. 7 Norme speciali riguardanti le sostanze della Tabella I

In merito alle sostanze della Tabella I, le Parti dovranno:

  1. proibire qualunque utilizzazione di tali sostanze, salvo a fini scientifici o medici molto limitati da parte di soggetti debitamente autorizzati che operano in enti medici o scientifici dipendenti direttamente dai loro Governi o espressamente autorizzati dagli stessi;
  2. esigere che la fabbricazione, il commercio, la distribuzione e la detenzione di tali sostanze siano subordinati al possesso di una licenza speciale o di un’autorizzazione preventiva;
  3. prevedere una stretta sorveglianza delle attività e degli atti di cui ai commi a) e b);
  4. consentire che, ad un soggetto debitamente autorizzato, sia consegnata soltanto la quantità di tali sostanze necessaria ai fini per i quali l’autorizzazione è stata concessa;
  5. esigere che i soggetti che svolgono funzioni mediche e scientifiche registrino l’acquisizione di tali sostanze ed i dettagli della loro utilizzazione, dette registrazioni dovendo essere conservate per almeno due anni dall’ultima utilizzazione registrata; e
  6. proibire l’esportazione e l’importazione di tali sostanze salvo quando l’esportatore e l’importatore saranno l’uno e l’altro, rispettivamente l’autorità o l’amministrazione competente del Paese o della regione di esportazione e di importazione oppure altri soggetti o imprese che le autorità competenti del loro Paese avranno espressamente autorizzato a tal fine. Le condizioni di cui al paragrafo 1 dell’articolo 12 per quanto riguarda le autorizzazioni di esportazione e di importazione per le sostanze della Tabella II varranno anche per le sostanze della Tabella I.
Art. 8 Licenze
  1. Le Parti richiederanno una licenza o altra misura di controllo analoga per la fabbricazione, il commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d’importazione) e la distribuzione delle sostanze delle Tabelle II, III e IV.
  2. Le Parti:
    1. eserciteranno una sorveglianza su tutti i soggetti e le imprese debitamente autorizzati a svolgere attività di fabbricazione, commercio (ivi compreso il commercio di esportazione e d’importazione), o distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo l;
    2. sottoporranno a regime di licenza o altra misura di controllo analoga gli stabilimenti e i locali nei quali possono aver luogo tale fabbricazione, commercio o distribuzione; e
    3. faranno in modo che vengano prese misure di sicurezza per tali stabilimenti e locali, in modo da prevenire furti o altre sottrazioni di scorte.
  3. Le norme dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo riguardanti il regime di licenza o altre misure di controllo analoghe non si applicheranno necessariamente ai soggetti debitamente autorizzati a svolgere funzioni terapeutiche o scientifiche e agenti nell’esercizio di tali funzioni.
  4. Le Parti richiederanno che tutti i soggetti ai quali vengono rilasciate licenze in applicazione della presente Convenzione oppure che posseggono autorizzazioni equivalenti a norma del disposto del paragrafo 1 del presente articolo oppure del comma b) dell’articolo 7, siano debitamente qualificati per applicare effettivamente e fedelmente le norme delle leggi e dei regolamenti adottati in esecuzione della presente Convenzione.
Art. 9 Ricette mediche
  1. Le Parti esigeranno che le sostanze delle Tabelle II, III e IV siano fornite o distribuite, per essere utilizzate da privati, soltanto dietro presentazione di ricetta medica, salvo nei casi in cui dei privati possano legalmente ottenere, utilizzare, distribuire o somministrare tali sostanze nell’esercizio, debitamente autorizzato, di funzioni terapeutiche o scientifiche.
  2. Le Parti adotteranno le misure necessarie affinché le ricette prescriventi sostanze contenute nelle Tabelle II, III e IV siano fatte conformemente alla pratica medica e sottoposte, per quanto attiene in particolare al numero dei possibili rinnovi e alla durata della loro validità, ad una normativa che assicuri la tutela della sanità e dell’interesse pubblico.
  3. Fermo restando il disposto del paragrafo 1, una Parte può, qualora, a suo giudizio, la situazione locale lo richieda ed alle condizioni che essa potrà indicare, ivi comprese quelle in materia di registrazione, autorizzare i farmacisti licenziatari o qualunque altro dettagliante licenziatario, designati dalle autorità responsabili della sanità del suo Paese o di una parte di quest’ultimo, a fornire, a loro discrezione e senza ricetta, per essere utilizzate da privati in casi eccezionali e a fini medici, piccole quantità di sostanze delle Tabelle III e IV, nei limiti che saranno definiti dalle Parti.
Art. 10 Avvertenze su confezioni e inserzioni pubblicitarie
  1. Ciascuna Parte esigerà, tenendo presenti le normative o le raccomandazioni pertinenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che siano riportate sulle etichette, quando sia possibile farlo ed in ogni caso sull’istruzione interna che accompagna la confezione per la distribuzione al dettaglio delle sostanze psicotrope, le indicazioni nonché le precauzioni da prendere e le avvertenze che sono necessarie, a suo giudizio, per la sicurezza dell’utente.
  2. Ciascuna Parte, tenendo debito conto delle norme della sua Costituzione, proibirà le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope e destinate al grosso pubblico.
Art. 11 Registrazione
  1. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella I, i fabbricanti e qualunque altro soggetto autorizzato in virtù dell’articolo 7 a commercializzare o distribuire tali sostanze, effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, le quantità fabbricate o tenute instock nonché, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell’acquirente.
  2. Le Parti richiederanno che, per le sostanze delle Tabelle II e III, i fabbricanti, i grossisti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, le quantità fabbricate nonché, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell’acquirente.
  3. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella II, i dettaglianti, gli enti ospedalieri, i centri di cura e gli istituti scientifici effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare, in modo preciso, per ciascun acquisto e per ciascuna cessione, la quantità, la data ed i nomi del fornitore e dell’acquirente.
  4. Le Parti si adopereranno, con metodi appropriati e tenendo presenti le proprie pratiche professionali e commerciali, affinché le informazioni relative all’acquisto ed alla cessione di sostanze della Tabella III da parte di dettaglianti, enti ospedalieri, centro di cura e istituti scientifici possano essere facilmente consultate.
  5. Le Parti richiederanno che, per le sostanze della Tabella IV, i fabbricanti, gli esportatori e gli importatori effettuino la registrazione, alle condizioni determinate da ciascuna Parte, così da far figurare le quantità fabbricate, esportale ed importate.
  6. Le Parti richiederanno che i fabbricanti di preparati esonerati a norma del paragrafo 3 dell’articolo 3 registrino la quantità di ciascuna sostanza psicotropa utilizzata nella fabbricazione di un preparato esonerato, la natura e la quantità totale del preparato esonerato fabbricato a partire da tale sostanza, nonché le indicazioni relative alla prima cessione di detto preparato.
  7. Le Parti assicureranno che le registrazioni e le informazioni di cui al presente articolo e necessarie per instaurare i rapporti di cui all’articolo 16 siano conservate per almeno due anni.
Art. 12 Norme relative al commercio internazionale
    1. Qualunque Parte che autorizzi l’esportazione o l’importazione di sostanze della Tabella 1 o Il deve richiedere, per ciascuna esportazione o importazione, che si tratti di una o più sostanze, un’autorizzazione d’importazione o di esportazione distinta, rilasciata su un formulario di modello stabilito dalla Commissione.
    2. Tale autorizzazione deve comprendere la denominazione comune internazionale della sostanza oppure, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella, la quantità da esportare o importare, la forma farmaceutica, il nome e l’indirizzo dell’esportatore e dell’importatore, ed il periodo durante il quale deve aver luogo l’esportazione o l’importazione. Qualora la sostanza venga esportata o importata sotto forma di preparato, il nome del preparato, se esiste, sarà pure indicato. L’autorizzazione d’esportazione deve altresì recare il numero e la data del certificato d’importazione, e specificare l’autorità che l’ha rilasciata.
    3. Prima di rilasciare un’autorizzazione d’esportazione, le Parti richiederanno un’autorizzazione d’importazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese o della regione d’importazione e attestante che l’importazione della sostanza o delle sostanze in questione è approvata, e tale autorizzazione sarà presentata dal soggetto o dall’ente che richiede l’autorizzazione d’esportazione.
    4. Copia dell’autorizzazione d’esportazione sarà allegata a ciascuna spedizione, e il Governo che rilascia l’autorizzazione d’esportazione ne invierà copia al Governo del Paese o della regione d’importazione.
    5. Quando l’importazione sia stata effettuata, il Governo del Paese o della regione d’importazione rimanderà al Governo del Paese o della regione d’esportazione l’autorizzazione d’esportazione con un attestato certificante la quantità effettivamente importata.
    1. Le Parti richiederanno che, per ciascuna esportazione di sostanze della Tabella III, gli esportatori predispongano in triplice copia una dichiarazione, fatta su un formulario di modello stabilito dalla Commissione, contenente le informazioni seguenti:
    2. il nome e l’indirizzo dell’esportatore e dell’importatore;
    ii) la denominazione comune internazionale o, in mancanza di tale denominazione, la designazione della sostanza nella Tabella; iii) la quantità della sostanza e la forma farmaceutica sotto la quale essa viene esportata e, se sotto forma di preparato, il nome di tale preparato, se esiste; e iv) la data di spedizione. b) Gli esportatori forniranno alle autorità competenti del loro Paese o della loro regione due esemplari di tale dichiarazione. Essi allegheranno il terzo esemplare alla spedizione. c) La Parte del territorio dal quale è stata esportata una sostanza della Tabella III dovrà, nel più breve tempo possibile e entro un massimo di novanta giorni dalla data di spedizione, trasmettere alle autorità competenti del Paese o della regione d’importazione, in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, una copia della dichiarazione ricevuta dall’esportatore. d) Le Parti potranno richiedere che, al momento del ricevimento del pacco, l’importatore invii alle autorità competenti del proprio Paese o della propria regione l’esemplare che accompagna la spedizione debitamente firmato, indicando le quantità ricevute e la data di ricevimento.
  1. Le sostanze delle Tabelle I e II saranno inoltre sottoposte alle norme qui appresso riportate:
    1. Le Parti eserciteranno nei porti franchi e nelle zone franche la stessa sorveglianza e lo stesso controllo delle altre Parti del loro territorio; resta inteso, tuttavia, che esse potranno applicare un regime più rigoroso.
    2. Le esportazioni sotto forma di spedizioni inviate ad una banca a beneficio di un soggetto diverso da quello il cui nome figura sull’autorizzazione d’esportazione o ad una casella postale saranno proibite.
    3. Le esportazioni di sostanze della Tabella 1 sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite. Le esportazioni di sostanze della Tabella Il sotto forma di spedizioni inviate ad un magazzino doganale saranno proibite, salvo se il Governo del Paese importatore indicherà, sul certificato d’importazione presentato dal soggetto o dall’ente che richiede l’autorizzazione d’esportazione, di aver approvato l’importazione della spedizione affinché questa venga depositata in un magazzino doganale. In tal caso, l’autorizzazione d’esportazione preciserà che la spedizione viene effettuata a tale scopo. Qualunque ritiro dal magazzino doganale sarà subordinato alla presentazione di un permesso rilasciato dalle autorità dalle quali dipende il magazzino e, in caso di spedizione destinata all’estero, essa sarà assimilata ad una nuova esportazione ai sensi della presente Convenzione.
    4. Le spedizioni che entrano nel territorio di una Parte e ne escono senza essere accompagnate da una autorizzazione d’esportazione saranno trattenute dalle autorità competenti.
    5. Una Parte non autorizzerà il transito sul proprio territorio, a destinazione di un altro Paese, di una spedizione qualsiasi di tali sostanze, sia tale spedizione o no scaricata dal veicolo che la trasporta, salvo se verrà presentata alle autorità competenti di detta Parte copia dell’autorizzazione d’esportazione per tale spedizione.
    6. Le autorità competenti di un Paese o di una regione qualsiasi, attraverso i quali è autorizzato il transito di una spedizione di tali sostanze, adotteranno tutte le misure necessarie per impedire il dirottamento di detta spedizione verso una destinazione diversa da quella che figura sulla copia dell’autorizzazione d’esportazione allegata alla spedizione, a meno che il Governo del Paese o della regione attraverso i quali è effettuata tale spedizione non autorizzi tale dirottamento. Il Governo di tale Paese o regione di transito tratterà qualunque domanda di dirottamento come se si trattasse di un’esportazione dal Paese o dalla regione di transito verso il Paese o la regione della nuova destinazione. Qualora venga autorizzato il dirottamento, varranno sempre le norme del comma e) del paragrafo 1 fra il Paese o la regione di transito ed il Paese o la regione dal quale o dalla quale è stata originariamente esportata la spedizione.
    7. Nessuna spedizione di tali sostanze in transito o depositata presso un magazzino doganale, può essere sottoposta a trattamenti di qualsiasi genere, che modifichino la natura delle sostanze. L’imballaggio non può essere modificato senza il consenso delle autorità competenti.
    8. Le norme dei commi da e) a g) relative al transito di tali sostanze sul territorio di una Parte non sono applicabili se la spedizione è trasportata per via aerea, a condizione che l’aeromobile non atterri nel Paese o nella regione di transito. Qualora l’aeromobile atterra in tale Paese o regione, tali norme verranno applicate nella misura in cui lo richiedano le circostanze.
    9. Le norme del presente paragrafo non pregiudicano le norme di qualunque accordo internazionale che limiti il controllo che può essere esercitato da qualunque Parte su tali sostanze in transito.
Art. 13 Proibizione e limitazioni all’esportazione e all’importazione
  1. Una Parte può notificare a tutte le altre Parti, per il tramite del Segretario generale, che essa proibisce l’importazione nel proprio Paese, o in una delle sue regioni, di una o più sostanze della Tabella II, III o IV, specificate nella sua notifica. In tale notifica, essa indicherà il nome dato alla sostanza nella Tabella II, III o IV.
  2. Qualora una Parte abbia ricevuto una notifica di proibizione come contemplato al paragrafo 1, esso adotterà le misure necessarie affinché nessuna delle sostanze specificate in detta notifica sia esportata verso il Paese o una delle regioni della Parte che ha dato la notifica.
  3. Nonostante il disposto dei paragrafi precedenti, una Parte che abbia dato una notifica conformemente al paragrafo 1 può, rilasciando in ciascun caso un permesso speciale d’importazione, autorizzare l’importazione di determinate quantità delle sostanze in questione o dei preparati che le contengono. L’autorità del Paese importatore, che avrà rilasciato il permesso speciale d’importazione, l’invierà in due copie, recanti il nome e l’indirizzo dell’importatore e dell’esportatore, all’autorità competente del Paese o della regione d’esportazione, che potrà allora autorizzare l’esportatore a fare la spedizione. Questa sarà accompagnata da un esemplare dei permesso speciale d’importazione, debitamente vistato dall’autorità competente del Paese o della regione d’esportazione.
Art. 14 Norme speciali riguardanti il trasporto delle sostanze psicotrope nelle cassette di pronto soccorso di navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico che effettuano rotte internazionali
  1. Il trasporto internazionale, mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, di quantità limitate di sostanze della Tabella II, III o IV, che possono risultare necessarie durante il viaggio per il pronto soccorso e i casi urgenti, non sarà considerato come esportazione, importazione o transito ai sensi della presente Convenzione.
  2. Precauzioni adeguate saranno prese dal Paese di immatricolazione per impedire l’uso illecito delle sostanze citate al paragrafo 1 oppure la loro sottrazione a fini illeciti. La Commissione raccomanderà tali precauzioni consultate le organizzazioni internazionali competenti.
  3. Le sostanze trasportate mediante navi, aeromobili o altri mezzi di trasporto pubblico internazionale, quali treni e autocarri internazionali, conformemente al disposto del paragrafo 1, saranno sottoposte a leggi, regolamenti, permessi e licenze del Paese d’immatricolazione, fatta salva la facoltà delle autorità locali competenti di procedere a verifiche, ispezioni ed altre operazioni di controllo a bordo di tali mezzi di trasporto. La somministrazione di tali sostanze in casi urgenti non sarà considerata come infrazione alle norme del paragrafo 1 dell’articolo 9.
Art. 15 Ispezione

Le Parti istituiranno un sistema di ispezione dei fabbricanti, degli esportatori, degli importatori, dei grossisti e dei dettaglianti di sostanze psicotrope, nonché degli istituti medici e scientifici che utilizzano tali sostanze. Esse prevederanno ispezioni di locali, scorte e registrazioni con la frequenza che riterranno necessaria.

Art. 16 Informazioni che devono essere fornite dalle Parti
  1. Le Parti forniranno al Segretario generale le informazioni che la Commissione può richiedere, in quanto necessarie per l’esercizio delle sue funzioni, e in particolare un rapporto annuale riguardante il funzionamento della Convenzione sui loro territori e contenente informazioni su:
    1. le modifiche importanti apportate alle loro leggi ed ai loro regolamenti relativi alle sostanze psicotrope; e
    2. i fatti particolarmente significativi che saranno accaduti sui loro territori in materia di abuso e traffico illecito delle sostanze psicotrope.
  2. Le Parti comunicheranno inoltre al Segretario generale i nomi e gli indirizzi delle autorità governative di cui al comma f) dell’articolo 7, all’articolo 12 ed al paragrafo 3 dell’articolo 13. Il Segretario generale trasmetterà tali informazioni a tutte le Parti.
  3. Le Parti invieranno al Segretario generale, nel più breve tempo possibile, un rapporto sui casi di traffico illecito di sostanze psicotrope e di sequestro di sostanze oggetto di tale traffico illecito, qualora tali casi siano a loro giudizio importanti per:
    1. le nuove tendenze evidenziatesi;
    2. le quantità in questione;
    3. la luce che esse fanno sulle fonti di approvvigionamento; oppure
    4. i metodi impiegati dai trafficanti.

Copie del rapporto saranno inviate conformemente al comma b) dell’articolo 21.

4. Le Parti forniranno all’Organo rapporti statistici annuali, utilizzando a tal fine i formulari stabiliti dall’Organo. Tali rapporti concerneranno:

  1. per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle I e II, le quantità fabbricate, esportate a destinazione di e importate in provenienza da ciascun Paese o regione, nonché le scorte in possesso dei fabbricanti;
  2. per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle III e IV, le quantità fabbricate, nonché le quantità totali esportate e importate;
  3. per quanto riguarda ciascuna delle sostanze delle Tabelle II e III, le quantità utilizzate per la fabbricazione dei preparati esonerati; e
  4. per quanto riguarda ciascuna delle sostanze contenute in una Tabella diversa dalla Tabella I, le quantità impiegate a fini industriali, conformemente alle disposizioni del comma b) dell’articolo 4.

Le quantità fabbricate di cui ai commi a) e b) del presente paragrafo non comprendono le quantità di preparati fabbricati. 5. Una Parte fornirà all’Organo, su richiesta, informazioni statistiche supplementari, riguardanti periodi futuri, sulle quantità di determinate sostanze delle Tabelle III e IV esportate a destinazione di ciascun Paese o regione e importate da ciascun Paese o regione. Tale Parte potrà chiedere all’Organo di dare carattere di riservatezza tanto alla richiesta di informazioni quanto alle informazioni fornite in virtù del presente paragrafo. 6. Le Parti forniranno le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 con le modalità ed entro i termini che saranno fissati dalla Commissione o dall’Organo.

Art. 17 Funzioni della Commissione
  1. La Commissione può esaminare tutte le questioni riguardanti gli scopi della presente Convenzione e l’applicazione delle norme della stessa, facendo raccomandazioni a tal fine.
  2. Le decisioni della Commissione previste all’articolo 2 e all’articolo 3 saranno adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Commissione.
Art. 18 Rapporti dell’Organo
  1. L’Organo predispone sul proprio lavoro rapporti annuali nei quali figurano un’analisi delle informazioni statistiche di cui dispone e, se necessaria, un’illustrazione delle spiegazioni fornite dai Governi o richieste agli stessi, nonché qualunque osservazione e raccomandazione che esso desideri formulare. L’Organo può altresì predisporre qualunque rapporto supplementare che ritenga necessario. I rapporti sono presentati al Consiglio per il tramite della Commissione, che può formulare le osservazioni che ritenga opportune.
  2. I rapporti dell’Organo sono trasmessi alle Parti e successivamente pubblicati dal Segretario generale. Le Parti autorizzano la libera distribuzione di tali rapporti.
Art. 19 Misure che devono essere adottate dall’Organo per assicurare l’esecuzione delle norme della Convenzione
    1. Qualora, dopo un esame delle informazioni inviate all’Organo dai Governi oppure delle informazioni comunicate da organi delle Nazioni Unite, l’Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi poiché un Paese o una regione non dà esecuzione alle norme della stessa, esso ha facoltà di chiedere spiegazioni al Governo del Paese o della regione interessati. Ferma restando la facoltà di richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione di cui al comma c), l’Organo considererà come riservata una richiesta di informazioni o una spiegazione fornita da un Governo conformemente al presente comma.
    2. Dopo aver agito ai sensi del comma a), l’Organo può, qualora lo ritenga necessario, chiedere al Governo interessato di adottare le misure correttive che, date le circostanze, sembrino necessarie per assicurare l’esecuzione delle norme della presente Convenzione.
    3. Qualora l’Organo constati che il Governo interessato non ha dato spiegazioni soddisfacenti quando è stato invitato a farlo a norma del comma a), oppure ha trascurato di adottare qualunque misura correttiva che è stato invitato ad adottare conformemente al comma b), esso può richiamare l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione sulla questione.
  1. Quando richiami l’attenzione delle Parti, del Consiglio e della Commissione su una questione conformemente al comma c) del paragrafo 1, l’Organo può, qualora ritenga necessaria tale misura, raccomandare alle Parti di cessare l’esportazione di sostanze psicotrope verso il Paese o la regione interessati oppure l’importazione di sostanze psicotrope da tale Paese o regione, oppure sia l’esportazione che l’importazione, o per un periodo determinato, o finché la situazione in tale Paese o regione non sarà soddisfacente. Lo Stato interessato ha facoltà di portare la questione dinanzi al Consiglio.
  2. L’Organo ha facoltà di pubblicare un rapporto su qualunque questione di cui al disposto del presente articolo, e di comunicarlo al Consiglio che, a sua volta, lo trasmetterà a tutte le Parti. Qualora l’Organo pubblichi in tale rapporto una decisione adottata a norma del presente articolo o informazioni riguardanti tale decisione, esso deve anche pubblicare il parere del Governo interessato, se quest’ultimo lo richiede.
  3. Nel caso in cui una decisione dell’Organo pubblicata conformemente al presente articolo non sia stata adottata all’unanimità, deve essere indicata l’opinione della minoranza.
  4. Ogni Stato sarà invitato a farsi rappresentare alle sedute dell’Organo durante le quali viene esaminata una questione che lo interessa direttamente ai sensi del presente articolo.
  5. Le decisioni dell’Organo adottate in virtù del presente articolo devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi del totale dei membri dello stesso.
  6. Le norme dei paragrafi precedenti valgono anche nel caso in cui l’Organo abbia motivo di credere che gli scopi della presente Convenzione sono gravemente compromessi a causa di una decisione adottata da una Parte in virtù delle norme del paragrafo 7 dell’articolo 2.
Art. 20 Misure contro l’abuso delle sostanze psicotrope
  1. Le Parti adotteranno tutte le misure che possano prevenire l’abuso delle sostanze psicotrope ed assicurare la diagnosi precoce, nonché la cura, l’educazione, il dopo- cura, il riadattamento e il reinserimento sociale dei soggetti interessati; a tale scopo, esse coordineranno i propri sforzi.
  2. Le Parti favoriranno, il più possibile, la formazione di personale per assicurare la cura, il dopo‑cura, il riadattamento ed il reinserimento sociale dei soggetti che abusano di sostanze psicotrope.
  3. Le Parti aiuteranno i soggetti che ne hanno bisogno nell’esercizio della loro professione ad acquisire la conoscenza dei problemi posti dall’abuso delle sostanze psicotrope e dalla sua prevenzione, ed esse svilupperanno anche tale conoscenza fra il grosso pubblico, qualora sia il caso di temere che l’abuso di tali sostanze si diffonda molto rapidamente.
Art. 21 Lotta contro il traffico illecito

Tenendo debito conto dei loro regimi costituzionali, giuridici e amministrativi, le Parti:

  1. assicureranno a livello nazionale il coordinamento dell’azione preventiva e repressiva contro il traffico illecito; a tal fine, esse potranno utilmente designare un servizio responsabile di tale coordinamento;
  2. si daranno mutua assistenza nella lotta contro il traffico illecito delle sostanze psicotrope, e in particolare trasmetteranno immediatamente alle altre Parti direttamente interessate, attraverso i canali diplomatici o per il tramite delle autorità competenti che esse avranno designate a tal fine, copia di qualunque rapporto che abbiano indirizzato al Segretario generale in virtù dell’articolo 16 in seguito alla scoperta di un caso di traffico illecito oppure di un sequestro;
  3. collaboreranno strettamente fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti di cui sono membri al fine di condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;
  4. faranno in modo che la cooperazione internazionale dei servizi competenti si svolga attraverso canali rapidi;
  5. nel caso in cui vengano trasmessi dei documenti procedurali fra Paesi per l’esercizio di un’azione giudiziaria, accerteranno che la trasmissione alle istanze designate dalle Parti avvenga attraverso canali rapidi; tale disposizione non pregiudica il diritto delle Parti di chiedere che i documenti procedurali siano loro inviati attraverso i canali diplomatici.
Art. 22 Norme penali
    1. Ferme restando le proprie norme costituzionali, ciascuna Parte considererà come infrazione punibile qualunque atto, commesso intenzionalmente, che infranga una legge o un regolamento adottato in esecuzione dei propri obblighi, derivanti dalla presente Convenzione, e adotterà le misure necessarie affinché le infrazioni gravi siano debitamente sanzionate, ad esempio con una pena detentiva o altra pena di privazione della libertà.
    2. Indipendentemente dalle norme del comma precedente, quando soggetti che utilizzano in modo abusivo sostanze psicotrope avranno commesso tali infrazioni, le Parti potranno, invece che condannarli o pronunciare a loro carico una sanzione penale, oppure come complemento della sanzione penale, sottoporre tali soggetti a misure di cura, educazione, dopocura, riadattamento e reinserimento sociale, conformemente al disposto del paragrafo 1 dell’articolo 20.
  1. Fermi restando le norme costituzionali, l’ordinamento giuridico e la legislazione nazionale di ciascuna Parte: a) i) qualora sia stata commessa in Paesi diversi una serie di atti che sono intercollegati e che costituiscono infrazioni in virtù del precedente paragrafo 1, ciascuno di tali atti sarà considerato come infrazione a sé stante; ii) la partecipazione intenzionale ad una qualunque delle suddette infrazioni, l’associazione o l’intesa al fine di commetterla, nonché gli atti preparatori e le operazioni finanziarie compiuti intenzionalmente e relativi alle infrazioni di cui al presente articolo, costituiranno infrazioni passibili delle pene contemplate al paragrafo 1; iii) le condanne pronunciate all’estero per tali infrazioni saranno prese in considerazione al fine di stabilire la recidiva; e iv) le infrazioni gravi suddette, che vengano commesse da cittadini o da stranieri, saranno perseguite dalla Parte sul territorio della quale è stata commessa l’infrazione oppure dalla Parte sul territorio della quale si trova il reo, qualora l’estradizione non sia compatibile con la legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta e il reo non sia già stato perseguito e giudicato. b) È auspicabile che le infrazioni di cui al paragrafo 1 e alla parte ii) del comma a) del paragrafo 2 siano considerate come casi di estradizione ai sensi di qualunque trattato di estradizione stipulato o da stipulare fra le Parti, e siano riconosciute come casi di estradizione fra le stesse dalle Parti che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato o alla reciprocità, beninteso, l’estradizione sarà concessa conformemente alla legislazione della Parte alla quale è fatta la richiesta di estradizione e detta Parte avrà facoltà di rifiutarsi di procedere all’arresto del reo oppure di rifiutare di concedere l’estradizione, qualora le autorità competenti considerino che l’infrazione non sia sufficientemente grave.
  2. Qualunque sostanza psicotropa, qualunque altra sostanza e qualunque materiale utilizzato o che si prevede di utilizzare per commettere una qualunque delle infrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, potranno essere sequestrati e confiscati.
  3. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà le norme della legislazione nazionale di una Parte in materia di competenza.
  4. Nessuna norma del presente articolo pregiudicherà il principio secondo il quale le infrazioni, alle quali esso si riferisce, saranno definite, perseguite e punite conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte.
Art. 23 Applicazione di misure di controllo più rigorose di quelle richieste dalla Convenzione

Le Parti potranno adottare misure di controllo più rigorose o più severe di quelle previste dalla presente Convenzione, qualora lo ritengano opportuno o necessario per la tutela della sanità e dell’interesse pubblici.

Art. 24 Spese sostenute dagli organi internazionali per l’amministrazione delle norme della Convenzione

Le spese della Commissione e dell’Organo per l’espletamento delle rispettive funzioni in virtù della presente Convenzione saranno a carico dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni che saranno determinate dall’Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno a tali spese; l’Assemblea generale fisserà periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l’ammontare dei contributi che essa riterrà equo.

Art. 25 Procedura di ammissione, firma, ratifica e adesione
  1. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Stati non membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che sono membri di un istituto specializzato delle Nazioni Unite oppure dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, oppure che sono Parti allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia, nonché qualunque altro Stato invitato dal Consiglio, possono diventare Parti alla presente Convenzione:
    1. firmandola; oppure
    2. ratificandola dopo averla firmata con riserva di ratifica; oppure
    3. aderendo alla stessa.
  2. La presente Convenzione sarà aperta alla firma fino al 1ogennaio 1972 compreso. Successivamente sarà aperta all’adesione.
  3. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
Art. 26 Entrata in vigore
  1. La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che quaranta degli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 25 l’avranno firmata senza riserva di ratifica oppure avranno depositato gli strumenti di ratifica o di adesione.
  2. Per qualunque altro Stato che firmi senza riserva di ratifica, oppure che depositi uno strumento di ratifica o di adesione dopo la data dell’ultima firma o dell’ultimo deposito di cui al paragrafo precedente, la presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o d’adesione.
Art. 27 Applicazione territoriale

La presente Convenzione si applica a tutti i territori non metropolitani che una Parte rappresenti sul piano internazionale, salvo quando il previo consenso di uno di tali territori è necessario in virtù o della Costituzione della Parte o del territorio interessato, o della consuetudine. In tal caso, la Parte cercherà di ottenere il più presto possibile il consenso del territorio che è necessario e, una volta ottenuto tale consenso, essa lo notificherà al Segretario generale. La presente Convenzione si applica al territorio o ai territori designati con la suddetta notifica dal momento del ricevimento della stessa da parte del Segretario generale. Nel caso in cui non sia necessario il previo consenso del territorio non metropolitano, la Parte interessata dichiarerà, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, a quale territorio o territori non metropolitani si applica la presente Convenzione.

Art. 28 Regioni ai fini della presente Convenzione
  1. Qualunque Parte può notificare al Segretario generale che, ai fini della presente Convenzione, il proprio territorio è ripartito in due o più regioni, oppure che due o più delle sue regioni sono raggruppate in un’unica regione.
  2. Due o più Parti possono notificare al Segretario generale che, in seguito all’istituzione di un’unione doganale fra di esse, tali Parti costituiscono una regione ai fini della presente Convenzione.
  3. Qualunque notifica data in virtù del paragrafo 1 o 2 avrà effetto dal 1ogennaio dell’anno che seguirà quello in cui detta notifica sarà stata data.
Art. 29 Denuncia
  1. Allo scadere di un termine di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, qualunque Parte potrà, a suo nome o a nome di un territorio che essa rappresenti sul piano internazionale e che abbia ritirato il consenso dato in virtù dell’articolo 27, denunciare la presente Convenzione depositando uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.
  2. Qualora il Segretario generale riceva la denuncia entro e non oltre il 1oluglio, essa avrà effetto il 1ogennaio dell’anno successivo; qualora la denuncia sia ricevuta dopo il 1oluglio, essa avrà effetto come se fosse stata ricevuta entro il 1oluglio dell’anno successivo.
  3. La presente Convenzione scadrà se, in seguito a denunce notificate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2, cesseranno di esistere le condizioni della sua entrata in vigore previste al paragrafo 1 dell’articolo 26.
Art. 30 Emendamenti
  1. Qualunque Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione. Il testo di detto emendamento e le sue motivazioni saranno comunicati al Segretario generale che li comunicherà alle Parti e al Consiglio. Il Consiglio potrà decidere o:
    1. di convocare una conferenza, a norma del paragrafo 4 dell’articolo 62 dello Statuto delle Nazioni Unite, al fine di studiare l’emendamento proposto; o
    2. di chiedere alle Parti se esse accettano l’emendamento proposto, pregandole altresì di presentare eventualmente al Consiglio le loro osservazioni su tale proposta.
  2. Qualora una bozza di emendamento distribuita a norma del comma b) del paragrafo 1 non sia respinta da nessuna delle Parti entro i diciotto mesi successivi alla sua trasmissione, essa entrerà immediatamente in vigore. Qualora, tuttavia, essa fosse respinta da una Parte, il Consiglio potrà decidere, tenendo presenti le osservazioni delle Parti, se è il caso di convocare una conferenza allo scopo di studiare detto emendamento.
Art. 31 Controversie
  1. Qualora sorga fra due o più Parti una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, dette Parti si consulteranno per comporre la controversia attraverso negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, ricorso a enti regionali, con mezzi giudiziari o altri mezzi pacifici di loro scelta.
  2. Qualunque controversia di tale genere che non sarà stata composta con i mezzi previsti al paragrafo 1 sarà sottoposta, su richiesta di una delle Parti alla controversia, alla Corte internazionale di Giustizia.
Art. 32 Riserve
  1. Non è autorizzata alcuna riserva oltre a quelle avanzate conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
  2. Qualunque Stato può, al momento delle firme, della ratifica o dell’adesione, avanzare delle riserve sulle seguenti norme della presente Convenzione:
    1. articolo 19, paragrafi 1 e 2;
    2. articolo 27; e
    3. articolo 31.
  3. Qualunque Stato che desideri diventare Parte alla Convenzione, ma che vuole essere autorizzato ad avanzare riserve diverse da quelle elencate ai paragrafi 2 e 4, può informare il Segretario generale di tale intenzione. A meno che, allo scadere di un termine di dodici mesi dalla data di comunicazione della riserva in questione da parte del Segretario generale, un terzo degli Stati che hanno firmato senza riserva di ratifica o ratificato la Convenzione o hanno aderito alla stessa entro detto periodo, non abbiano sollevato delle obiezioni contro la stessa, essa sarà considerata come autorizzata, essendo inteso, tuttavia, che gli Stati che avranno sollevato delle obiezioni contro tale riserva non dovranno assumere, nei confronti dello Stato che l’ha formulata, l’obbligazione giuridica derivante dalla presente Convenzione oggetto della riserva.
  4. Qualunque Stato sul territorio del quale crescono allo stato selvatico piante contenenti sostanze psicotrope della Tabella I, utilizzate tradizionalmente da certi gruppi ristretti ben determinati in occasione di cerimonie magiche o religiose, può, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione, avanzare delle riserve riguardanti tali piante sul disposto dell’articolo 7, salvo sul disposto relativo al commercio internazionale.
  5. Lo Stato che avrà avanzato delle riserve potrà in qualunque momento e mediante notifica scritta al Segretario generale sciogliere le sue riserve in tutto o in parte.
Art. 33 Notifica

Il Segretario generale notificherà a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 25:

  1. le firme, ratifiche o adesioni conformemente all’articolo 25;
  2. la data alla quale entrerà in vigore la presente Convenzione conformemente all’articolo 26;
  3. le denunce conformemente all’articolo 29; e
  4. le dichiarazioni e notifiche conformemente agli articoli 27, 28, 30 e 32.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.Fatto a Vienna, il ventuno febbraio millenovecentosettantuno, in un unico esemplare, in inglese, cinese, spagnolo, francese e russo, i cinque testi facenti ugualmente fede. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed agli altri Stati di cui al paragrafo 1 dell’articolo 25.(Seguono le firme)

Elenco delle sostanze iscritte nelle Tabelle*

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella I

DCIAltre denominazioni comuni o usualiDenominazione chimica
1.DETN, N‑dietiltriptamina
2.DMHP1-idrossi-3-(dimetil-1, 2-etil)
tetraidro-7, 8, 9, 10-trimetil-6,
6, 9-6H-dibenzo (b, d)-pirano
3.DMTN, N‑dimetiltriptamina
4. (+)‑LisergideLSD, LSD‑25(+)-N, N-dietillisergamide
(dietilamide dell’acido destrolisergico)
5.Mescalina3, 4, 5-trimetossirenetilamina
6.Paraesil1-idrossi-3-n-esil-7, 8, 9, 10,
tetraidro-6, 6, 9-trimetil-6H-dibenzo
(b, d) pirano
7.Psilocina3‑(2‑dimetilaminoetil)-4-idrossi
indolo
8. Psilocibinaestere fosforico della 4-idrossi-N,
N-dimetil-triptamina
9.STP, DOM2‑amino 2-(2,5-dimetossi-4-metil)
fenilpropano
10.Tetraidrocan-
nabinoli, tutti
gli isomeri
1-idrossi-3-pentil-6a, 7, 10,
10a-tetraidro-6, 6, 9-trimetil-6H-
dibenzo (b, d) pirano
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l’esistenza di tali sali sia possibile.
* I nomi indicati in maiuscolo nella colonna di sinistra sono Denominazioni comuni inter-nazionali (DCI). Ad eccezione della (+)-Lisergide, le altre denominazioni o nomi comuni non sono indicati in quanto nessuna DCI è stata ancora proposta.

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella II

DCIAltre denominazioni comuni o usualiDenominazione chimica
1. Amfetamina(±)‑2‑amino 1‑fenil propano
2. Desamfetamina(+)‑2‑amino 1‑fenil propano
3. Metamfetamina(+)‑2‑metilamino 1‑fenil propano
4. Metilfenidato2‑fenil 2-(2-piperidil) acetato di metile
5. Fenciclidina1‑(1-fenilcicloesil) piperidina
6. Fenmetrazina3‑metil 2-fenil morfolina
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l’esistenza di tali sali sia possibile.

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella III

DCIAltre denominazioni comuni o usualiDenominazione chimica
1. Amobarbitaleacido 5-etil 5-(3-metil butil) barbiturico
2. Ciclobarbitaleacido 5-(1-cicloesene 1-il) 5-etil barbiturico
3. Glutetimide2‑etil 2-fenil glutarimide
4. Pentobarbitaleacido 5-etil 5-(1-metil butil) barbiturico
5. Secobarbitaleacido 5-allil 5-(1-metil butil) barbiturico
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l’esistenza di tali sali sia possibile.

Elenco delle sostanze iscritte nella Tabella IV

DCIAltre denominazioni comuni o usualiDenominazione chimica
1. Amfepramone2‑dietilamino 1-fenil-propione
2. Barbitaleacido 5, 5-dietil barbiturico
3.etclorvinolo2‑etilclorovinil-etinilcarbinolo
4. Etinamatocarbamato di 1-etinilcicloesile
5. Meprobamatodicarbamato di 2-metil 2-propil 1, 3-propandiolo
6. Metaqualone2‑metil 3‑o‑tolil 4 3H-chinazolinone
7. Metilfeno-
barbitale
acido 5-etil 1-metil 5-fenil barbiturico
8. Metiprilone3, 3-dietil 5-metil 2, 4 piperidindione
9. Fenobarbitaleacido 5-etil 5-fenil barbiturico
10. Pipradolo1, 1‑difenil 1-(2-piperidil) metanolo
11.SPA(–)-1‑dimetilamino 1, 2 difenil etano
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella ogniqualvolta l’esistenza di tali sali sia possibile.
Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan*21 maggio1985 A19 agosto1985
Albania24 gennaio2003 A24 aprile2003
Algeria14 luglio1978 A12 ottobre1978
Andorra*13 febbraio2007 A14 maggio2007
Angola26 ottobre2005 A24 gennaio2006
Antigua e Barbuda5 aprile1993 A4 luglio1993
Arabia Saudita29 gennaio1975 A16 agosto1976
Argentina*16 febbraio197817 maggio1978
Armenia13 settembre1993 A12 dicembre1993
Australia*19 maggio198217 agosto1982
Austria*23 giugno1997 A21 settembre1997
Azerbaigian11 gennaio1999 A11 aprile1999
Bahamas31 agosto1987 A29 novembre1987
Bahrein*7 febbraio1990 A8 maggio1990
Bangladesh*11 ottobre1990 A9 gennaio1991
Barbados28 gennaio1975 A16 agosto1976
Belarus*15 dicembre197815 marzo1979
Belgio25 ottobre1995 A23 gennaio1996
Belize18 dicembre2001 A18 marzo2002
Benin6 novembre1973 A16 agosto1976
Bhutan18 agosto2005 A16 novembre2005
Bolivia20 marzo1985 A18 giugno1985
Bosnia e Erzegovina1° settembre1993 S6 marzo1992
Botswana27 dicembre1984 A27 marzo1985
Brasile*14 febbraio197316 agosto1976
Brunei24 novembre1987 A22 febbraio1988
Bulgaria18 maggio1972 A16 agosto1976
Burkina Faso20 gennaio1987 A20 aprile1987
Burundi18 febbraio1993 A19 maggio1993
Cambogia7 luglio2005 A5 ottobre2005
Camerun5 giugno1981 A3 settembre1981
Canada*10 settembre1988 A9 dicembre1988
Capo Verde24 maggio1990 A22 agosto1990
Ceca, Repubblica30 dicembre1993 S1° gennaio1993
Ciad9 giugno1995 A7 settembre1995
Cile18 maggio197216 agosto1976
Cina*23 agosto1985 A21 novembre1985
Hong Kong6 giugno19971° luglio1997
Macao3 dicembre199920 dicembre1999
Cipro26 novembre1973 A16 agosto1976
Colombia12 maggio1981 A10 agosto1981
Comore1° marzo2000 A30 maggio2000
Congo (Brazzaville)3 marzo2004 A1° giugno2004
Congo (Kinshasa)12 ottobre1977 A10 gennaio1978
Corea (Nord)19 marzo2007 A17 giugno2007
Corea (Sud)12 gennaio1978 A12 aprile1978
Costa Rica16 febbraio197717 maggio1977
Côte d'Ivoire11 aprile1984 A10 luglio1984
Croazia26 luglio1993 S8 ottobre1991
Cuba*26 aprile1976 A16 agosto1976
Danimarca18 aprile197516 agosto1976
Dominica24 settembre1993 A23 dicembre1993
Dominicana, Repubblica19 novembre1975 A16 agosto1976
Ecuador7 settembre1973 A16 agosto1976
Egitto*14 giugno197216 agosto1976
El Salvador11 giugno1998 A9 settembre1998
Emirati Arabi Uniti17 febbraio1988 A17 maggio1988
Eritrea30 gennaio2002 A30 aprile2002
Estonia5 luglio1996 A3 ottobre1996
Eswatini3 ottobre1995 A1° gennaio1996
Etiopia23 giugno1980 A21 settembre1980
Figi25 marzo1993 A23 giugno1993
Filippine7 giugno1974 A16 agosto1976
Finlandia20 novembre197216 agosto1976
Francia*28 gennaio197516 agosto1976
Dipartimenti europei e
d’oltremare e territori
d’oltremare*
28 gennaio197516 agosto1976
Gabon14 ottobre1981 A12 gennaio1982
Gambia23 aprile1996 A22 luglio1996
Georgia8 gennaio1998 A8 aprile1998
Germania2 dicembre19772 marzo1978
Ghana10 aprile19909 luglio1990
Giamaica6 ottobre1989 A4 gennaio1990
Giappone31 agosto199029 novembre1990
Gibuti22 febbraio2001 A23 maggio2001
Giordania8 agosto1975 A16 agosto1976
Grecia10 febbraio197711 maggio1977
Grenada25 aprile1980 A24 luglio1980
Guatemala13 agosto1979 A11 novembre1979
Guinea27 dicembre1990 A27 marzo1991
Guinea-Bissau27 ottobre1995 A25 gennaio1996
Guyana4 maggio19772 agosto1977
Honduras23 maggio2005 A21 agosto2005
India*23 aprile1975 A16 agosto1976
Indonesia*19 dicembre1996 A19 marzo1997
Iran*9 agosto20007 novembre2000
Iraq*17 maggio1976 A16 agosto1976
Irlanda7 agosto1992 A5 novembre1992
Islanda18 dicembre1974 A16 agosto1976
Isole Marshall9 agosto1991 A7 novembre1991
Israele*10 giugno1993 A8 settembre1993
Italia27 novembre1981 A25 febbraio1982
Kazakstan29 aprile1997 A28 luglio1997
Kenya18 ottobre2000 A16 gennaio2001
Kirghizistan7 ottobre1994 A5 gennaio1995
Kuwait*13 luglio1979 A11 ottobre1979
Laos22 settembre1997 A21 dicembre1997
Lesotho23 aprile1975 A16 agosto1976
Lettonia16 luglio1993 A14 ottobre1993
Libano15 dicembre199415 marzo1995
Libia*24 aprile1979 A23 luglio1979
Liechtenstein24 novembre1999 A22 febbraio2000
Lituania28 febbraio1994 A29 maggio1994
Lussemburgo7 febbraio1991 A8 maggio1991
Macedonia del Nord13 ottobre1993 A11 gennaio1994
Madagascar20 giugno1974 A16 agosto1976
Malawi9 aprile1980 A8 luglio1980
Malaysia22 luglio1986 A20 ottobre1986
Maldive7 settembre2000 A6 dicembre2000
Mali31 ottobre1995 A29 gennaio1996
Malta22 febbraio1990 A23 maggio1990
Marocco11 febbraio1980 A11 maggio1980
Mauritania24 ottobre1989 A22 gennaio1990
Maurizio8 maggio1973 A16 agosto1976
Messico*20 febbraio1975 A16 agosto1976
Micronesia29 aprile1991 A28 luglio1991
Moldova15 febbraio1995 A16 maggio1995
Monaco6 luglio19774 ottobre1977
Mongolia15 dicembre1999 A14 marzo2000
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Mozambico8 giugno1998 A6 settembre1998
Myanmar*21 settembre1995 A20 dicembre1995
Namibia31 marzo1998 A29 giugno1998
Nepal9 febbraio2007 A10 maggio2007
Nicaragua24 ottobre1973 A16 agosto1976
Niger10 novembre1992 A8 febbraio1993
Nigeria23 giugno1981 A21 settembre1981
Norvegia18 luglio1975 A16 agosto1976
Nuova Zelanda7 giugno19905 settembre1990
Oman3 luglio1997 A1° ottobre1997
Paesi Bassi8 settembre1993 A7 dicembre1993
Antille olandesi10 marzo1999 A10 marzo1999
Pakistan9 giugno1977 A7 settembre1977
Palau19 agosto1998 A17 novembre1998
Palestina29 dicembre2017 A29 marzo2018
Panama18 febbraio1972 A16 agosto1976
Papua Nuova Guinea*20 novembre1981 A18 febbraio1982
Paraguay3 febbraio197216 agosto1976
Perù*28 gennaio1980 A27 aprile1980
Polonia*3 gennaio197516 agosto1976
Portogallo20 aprile1979 A19 luglio1979
Qatar18 dicembre1986 A18 marzo1987
Regno Unito24 marzo198622 giugno1986
Anguilla3 giugno19933 giugno1993
Bermuda3 giugno19933 giugno1993
Curaçao10 marzo1999 A10 marzo1999
Gibilterra3 giugno19933 giugno1993
Isola di Man25 novembre200225 novembre2002
Isole Caimane3 giugno19933 giugno1993
Isole Falkland e dipendenze
(Georgia del Sud e Isole
Sandwich del Sud)
3 giugno19933 giugno1993
Isole Turche e Caicos3 giugno19933 giugno1993
Isole Vergini britanniche13 dicembre199013 dicembre1990
Jersey*11 aprile200311 aprile2003
Montserrat3 giugno19933 giugno1993
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 marzo1999 A10 marzo1999
Sint Maarten10 marzo1999 A10 marzo1999
Terra antartica britannica3 giugno19933 giugno1993
Rep. Centrafricana15 ottobre2001 A13 gennaio2002
Romania21 gennaio1993 A21 maggio1993
Ruanda15 luglio198113 ottobre1981
Russia*3 novembre19781° febbraio1979
Saint Kitts e Nevis9 maggio1994 A7 agosto1994
Saint Lucia16 gennaio2003 A16 aprile2003
Saint Vincent e Grenadine3 dicembre2001 A3 marzo2002
San Marino10 ottobre2000 A8 gennaio2001
Santa Sede7 gennaio197616 agosto1976
São Tomé e Príncipe20 giugno1996 A18 settembre1996
Seicelle27 febbraio1992 A27 maggio1992
Senegal10 giugno1977 A8 settembre1977
Serbia*12 marzo2001 A27 aprile1992
Sierra Leone6 giugno1994 A4 settembre1994
Singapore17 settembre1990 A16 dicembre1990
Siria8 marzo1976 A16 agosto1976
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia6 luglio1992 S25 giugno1991
Somalia2 settembre1986 A1° dicembre1986
Spagna20 luglio1973 A16 agosto1976
Sri Lanka15 marzo1993 A13 giugno1993
Stati Uniti*16 aprile198015 luglio1980
Sudafrica*27 gennaio1972 A16 agosto1976
Sudan26 luglio1993 A24 ottobre1993
Suriname29 marzo1990 A27 giugno1990
Svezia5 dicembre197216 agosto1976
Svizzera22 aprile1996 A21 luglio1996
Tagikistan26 marzo1997 A24 giugno1997
Tanzania7 dicembre2000 A7 marzo2001
Thailandia21 novembre1975 A16 agosto1976
Togo18 maggio197616 agosto1976
Tonga24 ottobre1975 A16 agosto1976
Trinidad e Tobago14 marzo197912 giugno1979
Tunisia*23 luglio1979 A21 ottobre1979
Turchia*1° aprile198130 giugno1981
Turkmenistan21 febbraio1996 A21 maggio1996
Ucraina*20 novembre197818 febbraio1979
Uganda15 aprile1988 A14 luglio1988
Ungheria*19 luglio197917 ottobre1979
Uruguay16 marzo1976 A16 agosto1976
Uzbekistan12 luglio1995 A10 ottobre1995
Venezuela23 maggio197216 agosto1976
Vietnam*4 novembre1997 A2 febbraio1998
Yemen25 marzo1996 A23 giugno1996
Zambia28 maggio1993 A26 agosto1993
Zimbabwe30 luglio1993 A28 ottobre1993
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU):http://treaties.un.orgoppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

Footnotes

  1. RU 1996 1751

  2. RS 0.812.121.0