Convenzione tra la Svizzera e l’Impero Germanico per il reciproco permesso d’esercizio della professione agli esercenti arti salutari domiciliati sui confini

0.811.119.136Bilateral International Treaty9 mag 1884

Conchiusa il 29 febbraio 1884
Approvata dall’Assemblea federale il 21 marzo 18842
Ratificazioni scambiate il 10 aprile 1884
Entrata in vigore il 9 maggio 1884

(Stato 9  maggio 1884)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia,

avendo trovato utile di autorizzare reciprocamente i medici, i chirurghi3, i veterinari e le levatrici domiciliati presso al confine ad esercitare la loro professione, hanno perciò nominato, per conchiudere a quest’effetto una Convenzione, a plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, in base ai poteri stati a loro conferiti, sonosi concertati negli articoli seguenti:

Art. 1

I medici, i chirurghi i veterinari e le levatrici di nazionalità germanica che abitano in vicinanza del confine germanico-svizzero, avranno il diritto di esercitare la loro professione anche nelle località svizzere situati in vicinanza di detto confine nella stessa misura come ne hanno la facoltà nella loro patria, riservata la restrizione contenuta nel qui seguente art. 2; e così, alle medesime condizioni, i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici della Svizzera che abitano in vicinanza del confine svizzero-germanico, potranno esercitare la loro professione nelle località germaniche situate in vicinanza di detto confine.

Art. 2

Le prementovate persone non saranno autorizzate, esercitando la loro professione nel paese vicino, al somministrare direttamente medicine agli ammalati, tranne il caso di imminente pericolo di vita.

Art. 3

Le persone che a tenore dell'art. 1 esercitano la loro professione nelle località dello Stato limitrofo situate in vicinanza del confine, non sono autorizzate a stanziarvisi in modo duraturo ossia a stabilirvi un domicilio, se non uniformandosi alle leggi vigenti in questo Stato e sottoponendosi nominatamente ad un nuovo esame.

Art. 4

Resta ben inteso che i medici, i chirurghi, i veterinari e le levatrici dell’uno dei due paesi che intendono far uso della facoltà loro accordata dall’art. 1 della presente Convenzione, dovranno, nell’esercizio della loro professione nei luoghi dell’altro paese vicini al confine, sottomettersi alle leggi e alle prescrizioni amministrative che ivi sono vigenti in proposito.

Art. 5

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione in ambo i paesi, ed ove da parte dell’uno o dell’altro de’ due Governi ne segua dinunzia, la Convenzione cesserà d’avere effetto sei mesi dappoi. La medesima sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche seguirà in Berlino tosto che si potrà.

In fede di che, i plenipotenziari l’hanno firmata e vi hanno apposto i loro sigilli.Fatto in doppio originale a Berlino il 29 febbraio 1884.(Seguono le firme)

Footnotes

  1. Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Raccolta.

  2. RS 7 446

  3. In questa Convenzione per chirurghi s'intendono i praticanti la bassa chirurgia (Wundärzte) i quali ora non sono più riconosciuti fra i professanti le arti sanitarie.

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