Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina sul divieto di clonazione di esseri umani

0.810.21Multilateral International Treaty1 nov 2008

(Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani)

Concluso a Parigi il 12 gennaio 1998

Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 20081

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 24 luglio 2008

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 2008

(Stato 16  aprile 2020)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina;

prendendo atto degli sviluppi scientifici avvenuti in materia di clonazione di mammiferi, in particolare mediante divisione embrionale e trasferimento del nucleo;

coscienti dei progressi che determinate tecniche di clonazione possono apportare alla conoscenza scientifica nonché alle sue applicazioni mediche;

considerando che la clonazione di esseri umani potrebbe diventare una possibilità tecnica;

avendo rilevato che la divisione embrionale può prodursi naturalmente ed essere a volte all’origine della nascita di gemelli geneticamente identici;

considerando tuttavia che la strumentalizzazione dell’essere umano con la creazione intenzionale di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità dell’uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina;

considerando parimenti le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una tale prassi biomedica, impiegata deliberatamente, potrebbe implicare per tutte le persone interessate;

considerando l’obiettivo della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina2, in particolare il principio sancito all’articolo 1 che mira a proteggere l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

(1). È vietato ogni intervento che ha lo scopo di creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano vivo o morto. (2). Ai sensi del presente articolo, l’espressione essere umano «geneticamente identico» a un altro essere umano significa un essere umano che ha in comune con un altro l’insieme dei genomi nucleosi.

Art. 2

Nessuna deroga è autorizzata alle disposizioni del presente Protocollo al titolo dell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione.

Art. 3

Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano in conseguenza.

Art. 4

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Un Firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Art. 5

(1). Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4. (2). Per ogni Firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso a essere vincolato dal Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 6

(1). Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo. (2). L’adesione si effettuerà mediante deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione che avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del suo deposito.

Art. 7

(1). Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo, in qualsiasi momento, indirizzando una dichiarazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa. (2). La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 8

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o decisione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai suoi articoli 5 e 6;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione che hanno riguardo al presente Protocollo.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Parigi il 12 gennaio 1998 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione del presente Protocollo, a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità europea.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatificaEntrata in vigore
Bosnia ed Erzegovina4 giugno20151° ottobre2015
Bulgaria30 ottobre20061° febbraio2007
Ceca, Repubblica22 giugno20011° ottobre2001
Cipro20 marzo20021° luglio2002
Croazia28 novembre20031° marzo2004
Estonia8 febbraio20021° giugno2002
Finlandia30 novembre20091° marzo2010
Georgia22 novembre20001° marzo2001
Grecia22 dicembre19981° marzo2001
Islanda12 ottobre20041° febbraio2005
Lettonia25 febbraio20101° giugno2010
Lituania17 ottobre20021° febbraio2003
Macedonia del Nord3 settembre20091° gennaio2010
Moldova26 novembre20021° marzo2003
Montenegro8 dicembre20101° aprile2011
Norvegia26 maggio20151° settembre2015
Portogallo13 agosto20011° dicembre2001
Romania24 aprile20011° agosto2001
Slovacchia22 ottobre19981° marzo2001
Slovenia5 novembre19981° marzo2001
Spagna24 gennaio20001° marzo2001
Svizzera24 luglio20081° novembre2008
Turchia14 novembre20171° marzo2018
Ungheria9 gennaio20021° maggio2002

Footnotes

  1. RU 2009 81

  2. RS 0.810.2

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