Protocollo concernente l’Ufficio internazionale dell’Igiene Pubblica

0.810.11Multilateral International Treaty20 ott 1947

Conchiuso a Nuova York il 22 luglio 1946
Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19462
Strumento d’accettazione depositato dalla Svizzera il 26 marzo 1947
Entrato in vigore per la Svizzera il 20 ottobre 1947

(Stato 7  marzo 2006)

Art. 1

I Governi firmatari del presente Protocollo, per quanto li concerne, convengono che i compiti e le funzioni dell’Ufficio Internazionale dell’igiene pubblica, come sono fissati nell’Accordo firmato a Roma il 9 dicembre 19073, saranno assunti dall’Organizzazione mondiale di sanità o dalla di lei Commissione interinale, e che, sotto riserva degli obblighi internazionali esistenti, prenderanno le misure necessarie a tal fine.

Art. 2

Le Parti del presente Protocollo convengono inoltre, per quanto le concerne, che a contare dall’entrata in vigore del presente Protocollo, i compiti e le funzioni affidati all’Ufficio degli accordi internazionali, compresi nella lista dell’allegato I, saranno assunti dall’Organizzazione o dalla sua Commissione interinale.

Art. 3

L’Accordo del 1907 cesserà d’esistere e l’Ufficio sarà sciolto quando tutte le Parti di questo Accordo avranno convenuto di porvi fine. Resta inteso che ogni Governo, Parte dell’Accordo del 1907, partecipando al presente Protocollo, avrà accettato di por fine all’Accordo del 1907.

Art. 4

Le Parti del presente Protocollo convengono inoltre che, qualora non tutte le Parti dell’Accordo del 1907 avessero acconsentito all’abrogazione dello stesso entro il 15 novembre 1949, dovranno, in applicazione dell’articolo 8 dell’Accordo di cui si tratta, denunciare l’Accordo del 1907.

Art. 5

Ogni Governo, Parte dell’Accordo del 1907 e non firmatario del presente Protocollo, potrà in ogni momento, accettare il presente protocollo inviando una dichiarazione di accettazione al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale informerà di questa accettazione tutti i Governi che hanno firmato ed accettato il presente Protocollo.

Art. 6

I Governi possono diventare Parte del presente Protocollo mediante:

  1. La firma senza riserva di approvazione;
  2. La firma con riserva di approvazione, seguita da una accettazione;
  3. L’accettazione pura e semplice.

L’accettazione si farà depositando un istrumento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 7

Il presente Protocollo entrerà in vigore quando venti Governi, Parti dell’Accordo del 1907, saranno diventati Parte del presente Protocollo.

In fede di che i Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo, steso in lingua inglese e francese, l’uno e l’altro testo essendo parimente autentici, in un sol originale, il quale sarà depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Quest’ultimo rilascerà delle copie autentiche ad ogni Governo che avrà firmato o acceduto e ad ogni altro Governo il quale, il giorno della firma del presente Protocollo, sarà Parte dell’Accordo del 1907. Il più presto possibile, il Segretario generale notificherà la data d’entrata in vigore del presente Protocollo a ciascuno dei Governi che l’avranno accettato.Fatto a Nuova York, 22 luglio 1946.(Seguono le firme)

Allegato I
  1. Convenzione Sanitaria Internazionale del 21 giugno 1926.
  2. Convenzione che modifica la Convenzione Sanitaria Internazionale del 21 giugno 1926, firmata il 31 ottobre 1938.
  3. Convenzione Sanitaria Internazionale del 1944, che modifica la Convenzione Sanitaria Internazionale del 21 giugno 1926.
  4. Protocollo che proroga la Convenzione Sanitaria Internazionale del 1944, (aperto alla firma il 23 aprile 1946; in vigore dal 30 aprile 1946).
  5. Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 12 aprile 1933.
  6. Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 1944, che modifica la Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 12 aprile 1933.
  7. Protocollo che proroga la Convenzione Sanitaria Internazionale per la Navigazione Aerea del 1944 (aperto alla firma il 23 aprile 1946; in vigore dal 30 aprile 1946).
  8. Accordo internazionale concernente le facilitazioni da concedersi ai marinai per la cura delle malattie veneree, Bruxelles, 1° dicembre 1924.
  9. Convenzione dell’oppio, Ginevra 19 febbraio 19254.
  10. Convenzione per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, Ginevra, 13 luglio 19315.
  11. Convenzione concernente il siero antidifterico, Parigi, 1° agosto 1930.
  12. Convenzione internazionale su la protezione contro la febbre dengue Atene, 25 luglio 1934.
  13. Accordo internazionale concernente la soppressione delle patenti di sanità, Parigi, 22 dicembre 1934.
  14. Accordo internazionale concernente la soppressione dei visti consolari su le patenti di sanità, Parigi, 22 dicembre 1934.
  15. Accordo internazionale concernente il trasporto dei cadaveri, Berlino, 10 febbraio 19376.

Campo d’applicazione il 14 dicembre 2005

Stati partecipantiRatifica
Dichiarazione di successione (S)
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Afghanistan19 aprile194819 aprile1948
Albania22 luglio1946 F20 ottobre1947
Arabia Saudita22 luglio1946 F20 ottobre1947
Argentina22 luglio1946 F22 ottobre1948
Australia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Austria22 luglio1946 F20 ottobre1947
Belarus22 luglio1946 F20 ottobre1947
Belgio22 luglio1946 F25 giugno1948
Bolivia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Brasile22 luglio1946 F2 giugno1948
Bulgaria22 luglio1946 F20 ottobre1947
Canada22 luglio1946 F20 ottobre1947
Cina22 luglio1946 F20 ottobre1947
Colombia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Costa Rica22 luglio1946 F20 ottobre1947
Cuba22 luglio1946 F9 maggio1950
Danimarca22 luglio1946 F20 ottobre1947
Egitto22 luglio1946 F16 dicembre1947
Etiopia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Filippine22 luglio1946 F20 ottobre1947
Finlandia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Giappone11 dicembre195111 dicembre1951
Giordania22 luglio1946 F20 ottobre1947
Grecia22 luglio1946 F12 marzo1948
Guatemala22 luglio1946 F26 agosto1949
Haiti22 luglio1946 F20 ottobre1947
Honduras22 luglio1946 F8 aprile1949
India22 luglio1946 F12 gennaio1948
Iran22 luglio1946 F20 ottobre1947
Iraq22 luglio1946 F20 ottobre1947
Irlanda22 luglio1946 F20 ottobre1947
Italia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Lussemburgo22 luglio1946 F3 giugno1949
Messico22 luglio1946 F7 aprile1948
Myanmar1° luglio19481° luglio1948
Norvegia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Nuova Zelanda22 luglio1946 F20 ottobre1947
Paesi Bassi22 luglio1946 F20 ottobre1947
Pakistan23 giugno1948 F23 giugno1948
Panama22 luglio1946 F20 febbraio1951
Polonia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Portogallo22 luglio1946 F11 agosto1948
Regno Unito22 luglio1946 F20 ottobre1947
Russia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Serbia e Montenegro12 marzo2001 S27 aprile1992
Sri Lanka23 maggio194923 maggio1949
Stati Uniti22 luglio1946 F20 ottobre1947
Sudafrica22 luglio1946 F19 marzo1948
Svezia13 gennaio1947 F20 ottobre1947
Svizzera22 luglio1946 F20 ottobre1947
Thailandia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Turchia22 luglio1946 F20 ottobre1947
Ucraina22 luglio1946 F20 ottobre1947
Ungheria19 febbraio1947 F17 giugno1948
Venezuela22 luglio1946 F7 marzo1949

Footnotes

  1. Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.

  2. Art. 1 del DF del 19 dic. 1946 (RU 1948 975)

  3. CS 12 425

  4. RS 0.812.121.4

  5. RS 0.812.121.5

  6. RS 0.818.61