Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità

0.810.1Multilateral International Treaty7 apr 1948

Firmata a Nuova York il 22 luglio 1946
Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19461
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947
Entrata in vigore il 7 aprile 1948

(Stato 6 luglio 2020)

Gli Stati partecipanti alla presente costituzione dichiarano,

conformemente alla Carta delle Nazioni Unite2, che alla base della felicità dei popoli, delle loro relazioni armoniose e della loro sicurezza, stanno i principi seguenti:

La sanità è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità.

Il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di religione, d’opinioni politiche, di condizione economica o sociale.

La sanità di tutti i popoli è una condizione fondamentale della pace del mondo e della sicurezza; essa dipende dalla più stretta cooperazione possibile tra i singoli e tra gli Stati.

I risultati raggiunti da ogni Stato nel miglioramento e nella protezione della sanità sono preziosi per tutti.

La disparità nei diversi paesi per quanto concerne il miglioramento della sanità e la lotta contro le malattie, in particolare contro le malattie trasmissibili, costituisce un pericolo per tutti.

Lo sviluppo sano del fanciullo è d’importanza fondamentale; l’attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione è essenziale per questo sviluppo.

Per raggiungere il più alto grado di sanità è indispensabile rendere accessibili a tutti i popoli le cognizioni acquistate dalle scienze mediche, psicologiche ed affini.

Un’opinione pubblica illuminata ed una cooperazione attiva del pubblico sono d’importanza capitale per il miglioramento della sanità dei popoli.

I governi sono responsabili della sanità dei loro popoli; essi possono fare fronte a questa responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali adeguate.

Riconoscendo questi principi, ed allo scopo di cooperare tra di loro e con tutti per migliorare e proteggere la sanità di tutti i popoli, le Alte Parti contraenti,

accettano la presente costituzione ed istituiscono con ciò l’Organizzazione mondiale della sanità, come organizzazione speciale delle Nazioni Unite.

Capo I Del Fine

Art. 1

Il fine dell’Organizzazione mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Organizzazione) è quello di portare tutti i popoli al più alto grado possibile di sanità.

Capo II Delle Funzioni

Art. 2

L’Organizzazione, per raggiungere il suo fine, esercita le funzioni seguenti:

  1. Agisce come autorità direttrice e coordinatrice, nel campo sanitario, dei lavori di carattere internazionale;
  2. Stabilisce e mantiene una collaborazione effettiva con le Nazioni Unite, con le istituzioni speciali, con le amministrazioni sanitarie governamentali, con i gruppi professionali, come pure con altre organizzazioni che potessero entrare in linea di conto;
  3. Aiuta governi, se richiesta, a rafforzare i loro servizi sanitari;
  4. Fornisce l’assistenza tecnica appropriata e, nei casi urgenti, l’aiuto necessario, se i governi lo domandano oppure se l’accettano;
  5. Fornisce od aiuta a fornire, a richiesta delle Nazioni Unite, servizi sanitari e soccorsi a gruppi speciali di popolazioni, per esempio alle popolazioni dei territori sotto tutela;
  6. Stabilisce e mantiene i servizi amministrativi e tecnici ritenuti necessari, compresi i servizi d’epidemiologia e di statistica;
  7. Stimola e promuove lo sviluppo dell’azione intesa alla soppressione delle malattie epidemiche, endemiche ed altre;
  8. Promuove, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, l’adozione delle misure atte a prevenire i danni causati dagli infortuni;
  9. Favorisce, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, il miglioramento dell’alimentazione, il risanamento delle abitazioni, delle istallazioni sanitarie, il miglior impiego degli intervalli di risposo, il miglioramento delle condizioni economiche e di lavoro, come pure di tutti gli altri fattori dell’igiene dell’ambiente;
  10. Favorisce la cooperazione tra i gruppi scientifici e professionali che contribuiscono al progresso sanitario;
  11. Propone convenzioni, accordi e regolamenti, fa raccomandazioni concernenti le questioni sanitarie internazionali ed eseguisce i compiti che possono perciò essere attribuiti all’Organizzazione e sono conformi al suo fine;
  12. Promuove lo sviluppo dell’azione in favore della sanità e del benessere della madre e del bambino, come pure la loro attitudine a vivere in armonia con un ambiente in piena trasformazione;
  13. Favorisce ogni attività nel campo dell’igiene mentale, specialmente le attività che si riferiscono allo stabilimento di relazioni armoniose tra gli uomini;
  14. Stimola e guida le ricerche nel campo della sanità;
  15. Favorisce il miglioramento delle norme d’insegnamento e della formazione nelle professioni sanitarie, mediche ed affini;
  16. Studia e diffonde, se necessario, facendo capo ad altre istituzioni speciali, la tecnica amministrativa e sociale concernente l’igiene pubblica e le cure mediche preventive e terapeutiche, inclusi i servizi ospitalieri e la sicurezza sociale;
  17. Fornisce qualsiasi informazione, parere e soccorso concernenti la sanità;
  18. Favorisce la formazione, tra i popoli, di un’opinione pubblica illuminata su tutti i problemi della sanità;
  19. Stabilisce e rivede, secondo i bisogni, la nomenclatura internazionale delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d’igiene pubblica;
  20. Uniforma, per quanto necessario, i metodi di diagnosi;
  21. Sviluppa, stabilisce ed incoraggia l’adozione di norme internazionali concernenti gli alimenti, i prodotti biologici, farmaceutici e simili;
  22. In generale, prende tutte le misure necessarie per il raggiungimento del fine assegnato all’Organizzazione.

Capo III Dei membri e membri associati

Art. 3

Tutti gli Stati possono diventare membri dell’Organizzazione.

Art. 4

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite possono diventare membri dell’Organizzazione, firmando, od accettando in qualsiasi altro modo la presente costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali.

Art. 5

Gli Stati, i governi dei quali sono stati invitati ad inviare osservatori alla Conferenza internazionale della sanità, convocata a Nuova York nel 1946, possono divenire membri firmando, od accettando in qualsiasi altro modo questa costituzione, conformemente alle disposizioni del Capo XIX ed alle loro proprie norme costituzionali, a condizione che la loro firma o la loro accettazione sia divenuta definitiva all’apertura della prima sessione dell’Assemblea della sanità.

Art. 6

Riservate le condizioni di eventuali accordi tra le Nazioni Unite e l’Organizzazione, da approvarsi conformemente al Capo XVI, gli Stati che non diventano membri secondo le disposizioni degli articoli 4 e 5 possono domandare di divenire membri ed essere ammessi come tali, se la loro domanda è approvata alla maggioranza semplice dall’Assemblea della sanità.

Art. 7

Se uno Stato Membro non soddisfa i suoi obblighi finanziari verso l’Organizzazione, oppure in altre circostanze eccezionali, l’Assemblea della sanità può, conformemente alle condizioni che essa giudica opportune, sospendere i privilegi connessi al diritto di voto, ed i servizi di cui lo Stato Membro fruisce. L’Assemblea della sanità può ristabilire i privilegi che si riferiscono al diritto di voto e questi servizi.

Art. 8

Territori o gruppi di territori, che non sono responsabili della condotta delle loro relazioni internazionali, possono essere ammessi come membri associati dall’Assemblea della sanità, verso domanda presentata in nome di questi territori o gruppi di territori dallo Stato Membro o da un’altra autorità responsabile della direzione delle loro relazioni internazionali. I rappresentanti dei membri associati all’Assemblea della sanità dovrebbero essere qualificati per competenza tecnica nel campo sanitario ed essere scelti tra la popolazione indigena.

La natura e la portata dei diritti e dei doveri dei membri associati saranno determinati dall’Assemblea della sanità.

Capo IV Degli organi

Art. 9

L’attività dell’Organizzazione è esercitata:

  1. Dall’Assemblea mondiale della sanità (qui di seguito chiamata Assemblea della sanità);
  2. Dal Consiglio esecutivo (qui di seguito chiamato Consiglio);
  3. Dal Segretariato.

Capo V Dell’Assemblea mondiale della sanità

Art. 10

L’Assemblea della sanità è formata dai delegati degli Stati Membri.

Art. 11

Ogni Stato Membro è rappresentato da tre delegati al massimo, uno dei quali dev’essere designato dallo Stato Membro come capo della delegazione. Questi delegati dovrebbero essere scelti tra le persone meglio qualificate per competenza tecnica nel campo sanitario e rappresentare, di preferenza, l’amministrazione nazionale della sanità dello Stato Membro.

Art. 12

I delegati possono essere accompagnati da supplenti e consiglieri.

Art. 13

L’Assemblea della sanità si riunisce in sessione ordinaria annuale e, quando le circostanze lo esigono, in sessioni straordinarie. Le sessioni straordinarie sono convocate su domanda del Consiglio o della maggioranza degli Stati Membri.

Art. 14

L’Assemblea della sanità sceglie, durante ogni sessione annuale, il paese o la regione, dove terrà la prossima sessione annuale; il luogo è fissato ulteriormente dal Consiglio. Il Consiglio fissa il luogo di convocazione d’ogni sessione straordinaria.

Art. 15

Il Consiglio stabilisce, dopo aver consultato il Segretario generale delle Nazioni Unite, la data d’ogni sessione annuale e di ogni sessione straordinaria.

Art. 16

L’Assemblea della sanità elegge il suo Presidente e gli altri membri dell’ufficio all’inizio d’ogni sessione annuale. Essi restano in funzione sino all’elezione dei loro successori.

Art. 17

L’Assemblea della sanità emana il proprio regolamento interno.

Art. 18

Le funzioni dell’Assemblea della sanità sono le seguenti:

  1. Stabilire la politica dell’Organizzazione;
  2. Eleggere gli Stati chiamati a designare un rappresentante nel Consiglio;
  3. Nominare il Direttore generale;
  4. Esaminare ed approvare i rapporti e l’attività del Consiglio e del Direttore generale, dare al Consiglio istruzioni nelle materie, dove determinate misure, determinati studi e ricerche, come pure la presentazione di rapporti apparissero desiderabili;
  5. Istituire le commissioni necessarie alle attività dell’Organizzazione;
  6. Controllare la politica finanziaria dell’Organizzazione, esaminare ed approvare il suo bilancio di previsione;
  7. Dare istruzioni al Consiglio ed al Direttore generale, affinché richiami l’attenzione degli Stati Membri e delle organizzazioni internazionali, governamentali o non governamentali, su qualsiasi questione sanitaria che l’Assemblea della sanità ritenga utile;
  8. Invitare tutte le organizzazioni internazionali o nazionali, governamentali o non governamentali, con responsabilità affini a quelle dell’Organizzazione, a nominare rappresentanti, i quali possono partecipare, senza diritto di voto, alle sue sessioni o a quelle delle commissioni, ed alle conferenze da essa riunite, alle condizioni prescritte dall’Assemblea della sanità; tuttavia, se si tratta d’organizzazioni nazionali, gli inviti potranno essere spediti solo con il consenso del governo interessato;
  9. Studiare le raccomandazioni concernenti la sanità, fatte dall’Assemblea generale, dal Consiglio economico e sociale, dai Consigli di sicurezza o di tutela delle Nazioni Unite, e fare loro rapporto sulle misure prese dall’Organizzazione, in esecuzione di tali raccomandazioni;
  10. Fare rapporto al Consiglio economico e sociale, conformemente alle disposizioni degli accordi conclusi tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite;
  11. Promuovere o dirigere tutti i lavori di ricerca nel campo sanitario, servendosi del personale dell’Organizzazione, fondando istituzioni proprie, o cooperando con istituzioni ufficiali o non ufficiali degli Stati Membri, con il consenso del loro governo;
  12. Fondare altre istituzioni ritenute utili;
  13. Prendere qualsiasi altra misura atta a favorire il raggiungimento del fine dell’Organizzazione.
Art. 19

L’Assemblea della sanità può approvare convenzioni od accordi concernenti qualsiasi questione di competenza dell’Organizzazione. Siffatte convenzioni od accordi devono essere approvati dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea della sanità, ed entrano in vigore per ogni singolo Stato, quando esso li accetta, conformemente alle proprie norme costituzionali.

Art. 20

Ogni Stato Membro s’impegna a prendere, nel termine di diciotto mesi dall’approvazione d’una convenzione o di un accordo da parte dell’Assemblea della sanità, le misure relative all’accettazione di tale convenzione od accordo. Ogni Stato Membro deve notificare al Direttore generale le misure prese e, se non accetta la convenzione o l’accordo nel termine prescritto, una dichiarazione motivata della mancata accettazione. In caso di accettazione, ogni Stato Membro si obbliga a fare un rapporto annuo al Direttore generale, conformemente al Capo XIV.

Art. 21

L’Assemblea della sanità è autorizzata ad emanare i regolamenti concernenti:

  1. Le misure sanitarie e di quarantena o qualsiasi altro provvedimento, destinati ad impedire la propagazione delle malattie da un paese all’altro;
  2. La nomenclatura delle malattie, delle cause di morte e dei metodi d’igiene pubblica;
  3. La designazione uniforme dei metodi di diagnosi valevoli nel campo internazionale;
  4. Le norme relative alla conformità, alla purezza ed all’attività dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale;
  5. Le condizioni relative alla pubblicità e alla designazione dei prodotti biologici, farmaceutici e simili che si trovano nel commercio internazionale.
Art. 22

I regolamenti emanati in esecuzione dell’articolo 21 entrano in vigore, per tutti gli Stati Membri, quando la loro approvazione da parte dell’Assemblea della sanità è stata debitamente comunicata; sono eccettuati solo quegli Stati che, nei termini prescritti nella comunicazione, dichiarano di non accettarli, oppure fanno riserve in merito.

Art. 23

L’Assemblea della sanità è autorizzata a fare raccomandazioni agli Stati Membri in qualsiasi materia di competenza dell’Organizzazione.

Capo VI Del Consiglio esecutivo

Art. 24

Il Consiglio è composto di trentaquattro persone designate da altrettanti Stati Membri. L’Assemblea della sanità sceglie, tenendo conto di un’equa ripartizione geografica, gli Stati chiamati a designare un delegato al Consiglio, restando inteso che almeno tre di questi Membri devono essere scelti fra ognuna delle organizzazioni regionali designate in applicazione dell’articolo 44. Ognuno di questi Stati invierà al Consiglio una persona tecnicamente qualificata nel settore della sanità che potrà essere accompagnata da supplenti e da consulenti.

Art. 25

I Membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia tra i Membri eletti durante la prima sessione dell’Assemblea della sanità che seguirà l’entrata in vigore dell’emendamento della presente costituzione che porta il numero dei Membri del Consiglio da trentadue a trentaquattro, il mandato del Membro supplementare eletto sarà, ove occorra, proporzionalmente ridotto per agevolare l’elezione annua di almeno un Membro di ciascuna organizzazione regionale.

Art. 26

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e fissa il luogo di ogni riunione.

Art. 27

Il Consiglio sceglie il presidente tra i suoi membri ed emana il proprio regolamento interno.

Art. 28

Le funzioni del Consiglio sono le seguenti:

  1. Applicare le decisioni e le direttive dell’Assemblea della sanità;
  2. Agire come organo esecutivo dell’Assemblea della sanità;
  3. Esercitare ogni altra funzione che gli è affidata dall’Assemblea della sanità;
  4. Dare parere all’Assemblea della sanità in merito alle questioni che quest’organismo può sottoporgli, ed a quelle che sono deferite all’Organizzazione da convenzioni, accordi e regolamenti;
  5. Sottoporre all’Assemblea della sanità, mediante iniziativa propria, raccomandazioni o proposte;
  6. Preparare gli ordini del giorno per le riunioni dell’Assemblea della sanità;
  7. Sottoporre all’Assemblea della sanità, per esame ed approvazione, un programma generale di lavoro che abbracci un periodo determinato;
  8. Studiare tutti i problemi di sua competenza;
  9. Prendere, nei limiti delle funzioni e delle risorse finanziarie dell’Organizzazione, qualsiasi misura di carattere urgente, in caso di eventi che esigono un’azione immediata.

In particolare, esso può autorizzare il Direttore generale a prendere le misure necessarie per combattere le epidemie e partecipare all’esecuzione dei soccorsi sanitari destinati alle vittime d’una calamità; esso può inoltre intraprendere studi o ricerche che, secondo il parere di uno Stato qualsiasi o del Direttore generale, rivestono un carattere urgente.

Art. 29

Il Consiglio esercita, in nome di tutta l’Assemblea della sanità, i poteri che gli sono delegati da questa organizzazione.

Capo VII Del Segretariato

Art. 30

Il Segretariato comprende il Direttore generale ed il personale tecnico ed amministrativo necessario all’Organizzazione.

Art. 31

Il Direttore generale è nominato dall’Assemblea della sanità, su proposta del Consiglio ed alle condizioni che fissa l’Assemblea della sanità. Il Direttore generale è sottoposto all’autorità del Consiglio; egli è il più alto funzionario tecnico ed amministrativo dell’Organizzazione.

Art. 32

Il Direttore generale è di diritto Segretario dell’Assemblea della sanità, del Consiglio, di tutte le commissioni e di tutti i comitati della Organizzazione, come pure delle conferenze da essa convocate. Egli può delegare queste funzioni.

Art. 33

Il Direttore generale, od il suo rappresentante, può stabilire, mediante accordo con gli Stati Membri, una procedura che gli permetta, per l’esercizio delle sue funzioni, di mettersi direttamente in rapporto con i loro dipartimenti, specialmente con le loro amministrazioni sanitarie nazionali, governamentali o non governamentali. Egli può parimente mettersi in relazione diretta con le organizzazioni internazionali, se la loro attività è di competenza dell’Organizzazione. Egli deve tenere gli uffici al corrente di tutti i problemi che interessano le loro rispettive zone d’attività.

Art. 34

Il Direttore generale deve preparare e sottoporre al Consiglio i rapporti finanziari ed il bilancio di previsione dell’Organizzazione.

Art. 35

Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato, conformemente al Regolamento del personale3stabilito dall’Assemblea della sanità. Il criterio principale per la scelta del personale dev’essere la cura di garantire nella maggior misura possibile l’efficacia, l’integrità ed il carattere internazionale del Segretariato. Si terrà parimente conto dell’importanza di una scelta sulla più vasta base geografica possibile.

Art. 36

Le condizioni di servizio del personale dell’Organizzazione saranno, per quanto possibile, conformi a quelle delle altre organizzazioni delle Nazioni Unite.

Art. 37

Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale ed il personale non devono domandare né ricevere istruzioni da nessun governo od autorità straniera all’Organizzazione. Essi devono astenersi da qualsiasi azione che possa nuocere alla loro qualità di funzionari internazionali. Ogni Stato Membro dell’Organizzazione si impegna, a sua volta, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale del Direttore generale e del personale, e rinuncia ad esercitare qualsiasi influenza sugli stessi.

Capo VIII Delle commissioni

Art. 38

Il Consiglio istituisce le commissioni che possono essere prescritte dall’Assemblea della sanità; esso può, su iniziativa propria o su proposta del Direttore generale, istituire qualsiasi altra commissione, desiderabile pel raggiungimento dei fini propri dell’Organizzazione.

Art. 39

Il Consiglio esamina, di tempo in tempo, ed almeno una volta all’anno, la necessità di mantenere le singole commissioni.

Art. 40

Il Consiglio può istituire commissioni congiunte o miste facendo capo ad altre organizzazioni, o farvi partecipare l’Organizzazione; esso può provvedere a far rappresentare l’Organizzazione nelle commissioni istituite da altri organismi.

Capo IX Delle conferenze

Art. 41

L’Assemblea della sanità od il Consiglio possono convocare conferenze locali, generali, tecniche od altre di carattere speciale per lo studio di problemi di competenza dell’Organizzazione, provvedere alla rappresentanza a queste conferenze di organizzazioni internazionali e, con il consenso dei governi interessati, d’organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali. Le modalità della rappresentanza sono fissate dall’Assemblea sanitaria o dal Consiglio.

Art. 42

Il Consiglio provvede alla rappresentanza dell’Organizzazione nelle conferenze che, secondo il suo parere, possono interessarla.

Capo X Della sede

Art. 43

La sede dell’Organizzazione sarà fissata dall’Assemblea della sanità, dopo aver consultato le Nazioni Unite.

Capo XI Degli accordi regionali

Art. 44

a)  L’Assemblea della sanità determina di volta in volta le regioni geografiche, nelle quali appare desiderabile l’istituzione di un’organizzazione regionale.

b)  L’Assemblea della sanità può, con il consenso della maggioranza degli Stati Membri di ogni regione così determinata, stabilire una organizzazione regionale che soddisfi ai bisogni particolari di questa regione. In ogni regione può esistere una sola organizzazione regionale.

Art. 45

Ogni organizzazione regionale è parte costituiva dell’Organizzazione, conformemente alla presente costituzione.

Art. 46

Ogni organizzazione regionale comprende un comitato regionale ed un ufficio regionale.

Art. 47

I comitati regionali sono composti di rappresentanti degli Stati Membri e di membri associati della regione considerata. I territori o gruppi di territori d’una regione, che non sono responsabili della direzione delle loro relazioni internazionali e non sono membri associati, hanno il diritto d’essere rappresentati a questi comitati regionali e di parteciparvi. La natura e l’estensione dei diritti e degli obblighi di questi territori o gruppi di territori nei comitati regionali saranno fissati dall’Assemblea della sanità, d’accordo con lo Stato Membro, o con un’altra autorità, responsabili della direzione delle relazioni internazionali di questi territori e con gli Stati Membri della regione.

Art. 48

I comitati regionali si riuniscono ogni qual volta sia necessario, e fissano il luogo, dove è convocata ogni seduta.

Art. 49

I comitati regionali stabiliscono il loro proprio regolamento.

Art. 50

Le funzioni del comitato regionale sono le seguenti:

  1. Formulare le direttive concernenti questioni di carattere esclusivamente regionale;
  2. Controllare l’attività dell’ufficio regionale;
  3. Proporre all’ufficio regionale la riunione di conferenze tecniche, come pure ogni lavoro o ricerca accessori, concernenti i problemi sanitari suscettibili, secondo il parere del comitato regionale, di conseguire lo scopo perseguito dall’Organizzazione nella regione;
  4. Cooperare con i rispettivi comitati regionali delle Nazioni Unite e con quelli di altre istituzioni, speciali, come pure con altre organizzazioni internazionali regionali, che abbiano interessi comuni con l’Organizzazione;
  5. Dare all’Organizzazione, per mezzo del Direttore generale, il proprio parere su questioni sanitarie internazionali d’importanza più che regionale;
  6. Raccomandare la concessione di crediti regionali supplementari da parte dei governi delle rispettive regioni, se la parte del preventivo centrale dell’Organizzazione, accordata a questa regione, è insufficiente per l’esercizio delle funzioni regionali;
  7. Tutte le altre funzioni che possono essere delegate al Comitato regionale dall’Assemblea della sanità, dal Consiglio o dal Direttore generale.
Art. 51

L’ufficio regionale, sottoposto all’autorità generale del Direttore generale dell’Organizzazione, è l’organo amministrativo del comitato regionale. Esso deve, inoltre, eseguire, entro i limiti della regione, le decisioni dell’Assemblea della sanità e del Consiglio.

Art. 52

Capo dell’ufficio regionale è il Direttore regionale, nominato dal Consiglio, d’accordo con il comitato regionale.

Art. 53

Il personale dell’ufficio regionale è nominato conformemente alle norme che saranno fissate mediante un accordo tra il Direttore generale ed il Direttore regionale.

Art. 54

L’Organizzazione sanitaria panamericana, rappresentata dall’Ufficio sanitario panamericano e dalle Conferenze panamericane della sanità, e tutte le altre organizzazioni regionali intergovernamentali della sanità, esistenti prima della firma della presente Costituzione, saranno incorporate, a suo tempo, nell’Organizzazione. Quest’incorporazione sarà fatta il più presto possibile mediante azione comune, basata sul mutuo consenso delle autorità competenti, espresso dalle organizzazioni interessate.

Capo XII Del bilancio di previsione e delle spese

Art. 55

Il Direttore generale allestisce e sottopone al Consiglio il bilancio di previsione dell’Organizzazione. Il Consiglio esamina il bilancio di previsione e lo sottopone all’Assemblea della sanità, aggiungendo le raccomandazioni che ritiene opportune.

Art. 56

Riservati eventuali accordi tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite, l’Assemblea della sanità esamina ed approva il bilancio di previsione ed eseguisce la ripartizione delle spese tra gli Stati Membri conformemente al piano che essa stabilirà

Art. 57

L’Assemblea della sanità o, in suo nome, il Consiglio sono autorizzati ad accettare e ad amministrare donazioni e legati fatti all’Organizzazione, purché le condizioni poste a queste donazioni o legati paiano accettabili all’Assemblea della sanità od al Consiglio e corrispondano ai fini ed alla politica dell’Organizzazione.

Art. 58

Sarà istituito un fondo speciale per l’intervento in casi d’urgenza e d’imprevisti; il Consiglio ne disporrà secondo il suo libero apprezzamento.

Capo XIII Del voto

Art. 59

Ogni Stato Membro ha diritto ad un voto nell’Assemblea della sanità.

Art. 60

a)  Le decisioni dell’Assemblea della sanità concernenti questioni importanti sono approvate alla maggioranza dei due terzi dei voti degli Stati Membri presenti e votanti.

Queste questioni concernono: l’accettazione di convenzioni o di accordi; l’approvazione d’accordi che vincolano l’Organizzazione alle Nazioni Unite, alle organizzazioni ed istituzioni internazionali, in applicazione degli articoli 69, 70 e 72; le modificazioni della presente costituzione.

b)  Le decisioni concernenti altre questioni, compresa la fissazione di ulteriori categorie di questioni che devono essere decise alla maggioranza dei due terzi, sono approvate dalla maggioranza semplice degli Stati presenti e votanti.

c)  La votazione, nel Consiglio e nelle commissioni dell’Organizzazione, su questioni analoghe, sarà fatta conformemente alle disposizioni dei capoversi a) e b) del presente articolo.

Capo XIV Dei rapporti presentati dagli stati

Art. 61

Ogni Stato Membro presenta annualmente all’Organizzazione un rapporto su le misure prese ed i progressi fatti nel miglioramento della sanità della popolazione.

Art. 62

Ogni Stato Membro presenta annualmente un rapporto su le misure prese per l’esecuzione delle raccomandazioni che gli sono state fatte dall’Organizzazione e per l’osservanza delle convenzioni, degli accordi e dei regolamenti.

Art. 63

Ogni Stato Membro comunica senza indugio all’Organizzazione le leggi, i regolamenti, i rapporti ufficiali e le statistiche importanti, che concernono la sanità, pubblicati nello Stato.

Art. 64

Ogni Stato Membro fornisce rapporti statistici ed epidemiologici, secondo le modalità che saranno fissate dall’Assemblea della sanità.

Art. 65

Su domanda del Consiglio, ogni Stato Membro deve dare, per quanto possibile, qualsiasi informazione supplementare che si riferisca alla sanità.

Capo XV Capacità giuridica, privilegi e immunità

Art. 66

L’Organizzazione gode, sul territorio d’ogni Stato Membro, della capacità giuridica necessaria per il raggiungimento del suo fine e l’esercizio delle sue funzioni.

Art. 67

a)  L’Organizzazione gode sul territorio d’ogni Stato Membro dei privilegi e delle immunità necessari per il raggiungimento del suo fine e l’esercizio delle sue funzioni.

b)  I rappresentanti degli Stati Membri, le persone chiamate a fare parte del Consiglio ed il personale tecnico ed amministrativo dell’Organizzazione godono parimente dei privilegi e delle immunità necessari per il libero esercizio delle loro funzioni riferentisi all’Organizzazione.

Art. 68

Questa capacità giuridica, questi privilegi ed immunità saranno determinati mediante una convenzione particolare, che sarà preparata dall’Organizzazione, d’accordo con il Segretario generale delle Nazioni Unite, e da concludersi tra gli Stati Membri.

Capo XVI Delle relazioni con altre organizzazioni

Art. 69

L’Organizzazione è vincolata alle Nazioni Unite come una delle istituzioni speciali previste all’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. L’accordo o gli accordi che stabiliscono le relazioni dell’Organizzazione con le Nazioni Unite devono essere approvati alla maggioranza dei voti dei due terzi dell’Assemblea della sanità.

Art. 70

L’Organizzazione deve stabilire relazioni effettive e collaborare strettamente con altre organizzazioni intergovernamentali, per quanto ciò sia desiderabile. Qualsiasi accordo ufficiale concluso con queste organizzazioni dev’essere approvato dalla maggioranza dei due terzi dei voti dell’Assemblea della sanità.

Art. 71

L’Organizzazione può, per quanto concerne le questioni di sua competenza, prendere tutte le disposizioni adatte per accordarsi e collaborare con organizzazioni internazionali non governamentali, e, con l’approvazione del governo interessato, con organizzazioni nazionali, governamentali o non governamentali.

Art. 72

Riservata l’approvazione dei due terzi dei voti dell’Assemblea della sanità, l’Organizzazione può assumere le funzioni, le risorse e gli obblighi di altre organizzazioni od istituzioni internazionali, se i loro scopi e la loro attività sono di competenza dell’Organizzazione, e se questa ne è incaricata, conformemente ad una convenzione internazionale oppure ad un accordo, accettabili per le due parti e conclusi tra autorità competenti delle rispettive organizzazioni.

Capo XVII Degli emendamenti

Art. 73

Il testo degli emendamenti della presente Costituzione dev’essere comunicato dal Direttore generale agli Stati Membri almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell’Assemblea della sanità.

Gli emendamenti entrano in vigore per tutti gli Stati Membri, quando sono approvati dai due terzi dei voti dell’Assemblea della sanità e ratificati dai due terzi degli Stati Membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Capo XVIII Dell’interpretazione

Art. 74

I testi inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo della presente costituzione sono considerati come egualmente autentici.

Art. 75

Qualsiasi questione o controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente costituzione, non regolata mediante trattative o dall’Assemblea della sanità, dev’essere sottoposta dalle Parti alla Corte Internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte4, a meno che le Parti non s’accordino circa un’altra soluzione.

Art. 76

Con l’autorizzazione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite o con l’autorizzazione fondata su accordi tra l’Organizzazione e le Nazioni Unite, l’Organizzazione può domandare il parere della Corte internazionale di giustizia su qualsiasi eventuale questione giuridica di competenza dell’Organizzazione.

Art. 77

Il Direttore generale può rappresentare davanti alla Corte l’Organizzazione in qualsiasi procedura concernente siffatte richieste di parere.

Egli deve prendere le disposizioni necessarie per sottoporre la questione alla Corte; in esse sono comprese quelle necessarie all’esposizione degli argomenti a sostegno delle differenti opinioni espresse in merito.

Capo XIX Entrata in vigore

Art. 78

Salve le disposizioni del Capo III, la presente costituzione resta aperta alla firma ed all’accettazione di tutti gli Stati.

Art. 79
  1. Gli Stati possono accettare la presente costituzione mediante:
  2. Firma, senza riserva d’approvazione;

II. Firma con riserva d’approvazione e consecutiva accettazione;

III. Accettazione pura e semplice.

b) L’accettazione è effettiva con il deposito d’un documento ufficiale presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Art. 80

La presente costituzione entrerà in vigore, quando l’avranno accettata 26 Stati Membri delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell’articolo 79.

Art. 81

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretariato generale delle Nazioni Unite registrerà questa costituzione, quando sarà stata firmata senza riserva d’approvazione da uno Stato, oppure dopo il deposito del primo documento di accettazione.

Art. 82

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà gli Stati partecipanti alla presente costituzione della data della sua messa in vigore. Egli comunicherà loro parimente le date dell’accettazione da parte di altri Stati.

In fede di che i Rappresentanti sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente costituzione.Fatto nella città di Nuova York, il ventidue luglio 1946, in un unico esemplare steso in inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo; ogni testo è considerato come egualmente autentico.I testi originali saranno depositati negli archivi delle Nazioni Unite. Il Segretario generale delle Nazioni Unite consegnerà copie certificate conformi ad ogni governo rappresentato alla Conferenza.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Firmato senza riserva di ratificazione (F)
Entrata in vigore
Afghanistan19 aprile194819 aprile1948
Albania26 maggio19477 aprile1948
Algeria8 novembre19628 novembre1962
Andorra15 gennaio199715 gennaio1997
Angola15 maggio197615 maggio1976
Antigua e Barbuda12 marzo198412 marzo1984
Arabia Saudita26 maggio19477 aprile1948
Argentina22 ottobre194822 ottobre1948
Armenia4 maggio19924 maggio1992
Australia2 febbraio19487 aprile1948
Austria30 giugno19477 aprile1948
Azerbaigian2 ottobre19922 ottobre1992
Bahamas1° aprile19741° aprile1974
Bahrein2 novembre19712 novembre1971
Bangladesh19 maggio197219 maggio1972
Barbados25 aprile196725 aprile1967
Belarus7 aprile19487 aprile1948
Belgio25 giugno194825 giugno1948
Belize23 agosto199023 agosto1990
Benin20 settembre196020 settembre1960
Bhutan8 marzo19828 marzo1982
Bolivia23 dicembre194923 dicembre1949
Bosnia e Erzegovina10 settembre199210 settembre1992
Botswana26 febbraio197526 febbraio1975
Brasile2 giugno19482 giugno1948
Brunei25 marzo198525 marzo1985
Bulgaria9 giugno19489 giugno1948
Burkina Faso4 ottobre19604 ottobre1960
Burundi22 ottobre196222 ottobre1962
Cambogia17 maggio195017 maggio1950
Camerun6 maggio19606 maggio1960
Canada29 agosto19467 aprile1948
Capo Verde5 gennaio19765 gennaio1976
Ceca, Repubblica22 gennaio199322 gennaio1993
Ciad1° gennaio19611° gennaio1961
Cile15 ottobre194815 ottobre1948
Cina22 luglio1946 F7 aprile1948
Cipro16 gennaio196116 gennaio1961
Colombia14 maggio195914 maggio1959
Comore9 dicembre19759 dicembre1975
Congo (Brazzaville)26 ottobre196026 ottobre1960
Congo (Kinshasa)24 febbraio196124 febbraio1961
Corea (Nord)19 maggio197319 maggio1973
Corea (Sud)17 agosto194917 agosto1949
Costa Rica17 marzo194917 marzo1949
Côte d'Ivoire28 ottobre196028 ottobre1960
Croazia11 giugno199211 giugno1992
Cuba9 maggio19509 maggio1950
Danimarca19 aprile194819 aprile1948
Dominica13 agosto198113 agosto1981
Dominicana, Repubblica21 giugno194821 giugno1948
Ecuador1° marzo19491° marzo1949
Egitto16 dicembre194716 dicembre1947
El Salvador22 giugno194822 giugno1948
Emirati Arabi Uniti30 marzo197230 marzo1972
Eritrea24 luglio199324 luglio1993
Estonia31 marzo199331 marzo1993
Eswatini16 aprile197316 aprile1973
Etiopia11 aprile19477 aprile1948
Figi1° gennaio19721° gennaio1972
Filippine9 luglio19489 luglio1948
Finlandia7 ottobre19477 aprile1948
Francia16 giugno194816 giugno1948
Gabon21 novembre196021 novembre1960
Gambia26 aprile197126 aprile1971
Georgia26 maggio199226 maggio1992
Germania29 maggio195129 maggio1951
Ghana8 aprile19578 aprile1957
Giamaica21 marzo196321 marzo1963
Giappone16 maggio195116 maggio1951
Gibuti10 marzo197810 marzo1978
Giordania7 aprile19477 aprile1948
Grecia12 marzo19487 aprile1948
Grenada4 dicembre19744 dicembre1974
Guatemala26 agosto194926 agosto1949
Guinea19 maggio195919 maggio1959
Guinea equatoriale5 maggio19805 maggio1980
Guinea-Bissau29 luglio197429 luglio1974
Guyana27 settembre196627 settembre1966
Haiti12 agosto19477 aprile1948
Honduras8 aprile19498 aprile1949
India12 gennaio19487 aprile1948
Indonesia23 maggio195023 maggio1950
Iran23 novembre19467 aprile1948
Iraq23 settembre19477 aprile1948
Irlanda20 ottobre19477 aprile1948
Islanda17 giugno194817 giugno1948
Isole Cook9 maggio19849 maggio1984
Isole Marshall5 giugno19915 giugno1991
Israele21 giugno194921 giugno1949
Italia11 aprile19477 aprile1948
Kazakstan19 agosto199219 agosto1992
Kenya27 gennaio196427 gennaio1964
Kirghizistan29 aprile199229 aprile1992
Kiribati26 luglio198426 luglio1984
Kuwait9 maggio19609 maggio1960
Laos17 maggio195017 maggio1950
Lesotho7 luglio19677 luglio1967
Lettonia4 dicembre19914 dicembre1991
Libano19 gennaio194919 gennaio1949
Liberia14 marzo19477 aprile1948
Libia16 maggio195216 maggio1952
Lituania25 novembre199125 novembre1991
Lussemburgo3 giugno19493 giugno1949
Macedonia del Nord22 aprile199322 aprile1993
Madagascar16 gennaio196116 gennaio1961
Malawi9 aprile19659 aprile1965
Malaysia24 aprile195824 aprile1958
Maldive5 novembre19655 novembre1965
Mali17 ottobre196017 ottobre1960
Malta1° febbraio19651° febbraio1965
Marocco14 maggio195614 maggio1956
Mauritania7 marzo19617 marzo1961
Maurizio9 dicembre19689 dicembre1968
Messico7 aprile19487 aprile1948
Micronesia14 agosto199114 agosto1991
Moldova4 maggio19924 maggio1992
Monaco8 luglio19488 luglio1948
Mongolia18 aprile196218 aprile1962
Montenegro29 agosto200629 agosto2006
Mozambico11 settembre197511 settembre1975
Myanmar1° luglio19481° luglio1948
Namibia23 aprile199023 aprile1990
Nauru9 maggio19949 maggio1994
Nepal2 settembre19532 settembre1953
Nicaragua24 aprile195024 aprile1950
Niger5 ottobre19605 ottobre1960
Nigeria25 novembre196025 novembre1960
Niue5 maggio19945 maggio1994
Norvegia18 agosto19477 aprile1948
Nuova Zelanda10 dicembre19467 aprile1948
Oman28 maggio197128 maggio1971
Paesi Bassi25 aprile19477 aprile1948
Pakistan23 giugno194823 giugno1948
Palau9 marzo19959 marzo1995
Panama20 febbraio195120 febbraio1951
Papua Nuova Guinea29 aprile197629 aprile1976
Paraguay4 gennaio19494 gennaio1949
Perù11 novembre194911 novembre1949
Polonia6 maggio19486 maggio1948
Portogallo13 febbraio19487 aprile1948
Qatar11 maggio197211 maggio1972
Regno Unito22 luglio1946 F7 aprile1948
Rep. Centrafricana20 settembre196020 settembre1960
Romania8 giugno19488 giugno1948
Ruanda7 novembre19627 novembre1962
Russia24 marzo19487 aprile1948
Saint Kitts e Nevis3 dicembre19843 dicembre1984
Saint Lucia11 novembre198011 novembre1980
Saint Vincent e Grenadine1° settembre19831° settembre1983
Salomone, Isole4 aprile19834 aprile1983
Samoa16 maggio196216 maggio1962
San Marino12 maggio198012 maggio1980
São Tomé e Príncipe23 marzo197623 marzo1976
Seicelle11 settembre197911 settembre1979
Senegal31 ottobre196031 ottobre1960
Serbia28 novembre200028 novembre2000
Sierra Leone20 ottobre196120 ottobre1961
Singapore25 febbraio196625 febbraio1966
Siria18 dicembre19467 aprile1948
Slovacchia4 febbraio19934 febbraio1993
Slovenia7 maggio19927 maggio1992
Somalia26 gennaio196126 gennaio1961
Spagna28 maggio195128 maggio1951
Sri Lanka7 luglio19487 luglio1948
Sudafrica7 agosto19477 aprile1948
Sudan14 maggio195614 maggio1956
Sudan del Sud27 settembre201127 settembre2011
Suriname25 marzo197625 marzo1976
Svezia28 agosto19477 aprile1948
Svizzera26 marzo19477 aprile1948
Tagikistan4 maggio19924 maggio1992
Tanzania26 aprile196426 aprile1964
Thailandia26 settembre19477 aprile1948
Timor-Leste27 settembre200227 settembre2002
Togo13 maggio196013 maggio1960
Tonga14 agosto197514 agosto1975
Trinidad e Tobago3 gennaio19633 gennaio1963
Tunisia14 maggio195614 maggio1956
Turchia2 gennaio19487 aprile1948
Turkmenistan2 luglio19922 luglio1992
Tuvalu7 maggio19937 maggio1993
Ucraina3 aprile19487 aprile1948
Uganda7 marzo19637 marzo1963
Ungheria17 giugno194817 giugno1948
Uruguay22 aprile194922 aprile1949
Uzbekistan22 maggio199222 maggio1992
Vanuatu7 marzo19837 marzo1983
Venezuela7 luglio19487 luglio1948
Vietnam22 ottobre197522 ottobre1975
Yemen20 novembre195320 novembre1953
Zambia2 febbraio1965 F2 febbraio1965
Zimbabwe16 maggio198016 maggio1980

Footnotes

  1. Art. 1 del DF del 19 dic. 1946 (RU 1948 975).

  2. RS 0.120

  3. Non pubblicato nella RU.

  4. RS 0.193.501