Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti

0.790Multilateral International Treaty18 dic 1969

Conchiuso a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967
Firmato dalla Svizzera il 27 gennaio 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 2 ottobre 19691
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 18 dicembre 1969
Entrato in vigore per la Svizzera il 18 dicembre 1969

(Stato 17 luglio 2025)

Gli Stati partecipanti del presente Trattato,

ispirati dalle vaste aspettative che si offrono al genere umano, grazie all’esplorazione dello spazio extra-atmosferico;

riconosciuto l’interesse che il progresso dell’esplorazione e dell’utilizzazione, a scopi pacifici, dello spazio extra-atmosferico, rappresenta per l’intero genere umano;

ritenuto che l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico devono essere condotte per il bene di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico;

desiderosi di contribuire allo sviluppo di una vasta cooperazione internazionale per quanto concerne gli aspetti scientifici e giuridici dell’esplorazione e dell’utilizzazione, a scopi pacifici, dello spazio extra-atmosferico;

ritenuto che detta cooperazione potrà contribuire allo sviluppo di una comprensione reciproca e al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra Stati e tra popoli;

richiamata la «Dichiarazione sulle norme giuridiche circa l’esplorazione e l’utilizzazione da parte degli Stati dello spazio extra-atmosferico», risoluzione 1962 (XVIII) adottata all’unanimità, il 13 dicembre 1963, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

richiamata la risoluzione 1884 (XVIII) sulla rinuncia degli Stati a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, nonché sulla rinuncia a insediare dette armi su corpi celesti, risoluzione adottata all’unanimità, il 17 ottobre 1963, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

tenuto conto della risoluzione 110 (II) sulla condanna della propaganda destinata o propria a suscitare o a incoraggiare il turbamento della pace, la sua rottura o qualsivoglia atto d’aggressione, adottata il 3 novembre 1947 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e considerato che detta risoluzione è applicabile allo spazio extra-atmosferico;

convinti che il Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atomosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, contribuirà alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite2,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

L’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte per il bene e nell’interesse di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico. Esse sono una prerogativa dell’intero genere umano.

È libero l’accesso a tutte le regioni dei corpi celesti; lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, può essere quindi, a parità di condizioni e in conformità col diritto internazionale, esplorato e utilizzato liberamente da parte di tutti gli Stati senza alcuna discriminazione.

Nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, le ricerche scientifiche sono libere e gli Stati devono facilitare e promuovere, in dette ricerche, la cooperazione fra gli Stati.

Art. II

Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo possibile.

Art. III

Le attività degli Stati contraenti, nel corso dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte secondo le norme del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, nell’intento di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e di promuovere la cooperazione e la comprensione fra gli Stati.

Art. IV

Gli Stati contraenti rinunciano a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, a insediare dette armi su corpi celesti e a collocarle, in qualsiasi altro modo, nello spazio extra-atmosferico.

Gli Stati contraenti utilizzano la luna e gli altri corpi celesti a scopi esclusivamente pacifici.

Sui corpi celesti sono vietati l’insediamento di basi e installazioni militari, l’insediamento di opere di difesa militare, gli esperimenti di qualsiasi tipo di arma e l’esecuzione di manovre militari. È lecita l’utilizzazione di personale militare a scopi di ricerca scientifica o a qualsiasi altro fine pacifico. È parimente lecita l’utilizzazione di armamenti o installazioni necessari all’esplorazione pacifica della luna e degli altri corpi celesti.

Art. V

Gli Stati contraenti considerano i cosmonauti come ambasciatori del genere umano nello spazio extra-atmosferico e forniscono loro tutta la assistenza possibile in caso di incidenti, di difficoltà o di atterraggio di emergenza, nel territorio di altro Stato contraente o in alto mare. I cosmonauti che sono costretti a effettuare tali atterraggi devono essere, senza indugio e con le dovute misure di sicurezza, restituiti allo Stato di registrazione del veicolo spaziale.

Nel corso di un’attività nello spazio extra-atmosferico e su corpi celesti, i cosmonauti di uno Stato contraente forniscono ai cosmonauti di altri Stati partecipi del Trattato tutta l’assistenza possibile.

Gli Stati contraenti comunicano immediatamente, agli altri Stati partecipi del Trattato o al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fenomeni che potrebbero presentare un pericolo per la vita o l’incolumità dei cosmonauti, scoperti nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. VI

Gli Stati contraenti assumono responsabilità internazionale per le loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte da Organi governativi o da Enti non governativi, e garantiscono che le attività stesse saranno condotte conformemente alle norme formulate nel presente Trattato. Le attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, di Enti non governativi, devono essere autorizzate e sottoposte a continua sorveglianza da parte dello Stato responsabile, partecipe del Trattato. Ove le attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, vengano condotte da una Organizzazione internazionale, la responsabilità del rispetto delle norme del presente Trattato ricade su detta Organizzazione internazionale e sugli Stati contraenti che ne fanno parte.

Art. VII

Lo Stato contraente che effettua o fa effettuare il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, come pure lo Stato contraente dal cui territorio un oggetto viene lanciato o le cui installazioni servono al lancio, sono responsabili internazionalmente per i danni arrecati, ad altri Stati partecipi del Trattato o a persone fisiche o giuridiche rilevanti da quest’ultimi, da parte dell’oggetto suddetto o delle sue parti componenti, sulla terra, nell’atmosfera o nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. VIII

Lo Stato contraente, nel quale è registrato un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, conserva giurisdizione e controllo su detto oggetto e sull’eventuale suo equipaggio, quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste. La proprietà degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, compresi quelli costruiti o portati su un corpo celeste, e la proprietà delle loro parti componenti non muta quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste, o quando essi ritornano sulla terra. Tali oggetti o parti componenti, se ricuperati fuori dei confini dello Stato di registrazione partecipe del Trattato, devono essere a questi restituiti, previo controllo dei dati di identificazione, che da esso sono forniti a richiesta.

Art. IX

Nell’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atomosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati contraenti devono essere guidati dalle norme della cooperazione e assistenza reciproca e devono condurre tutte le loro attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, col dovuto rispetto per gli interessi degli altri Stati partecipi del Trattato. Nell’esplorazione e nello studio dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati contraenti devono, prendono all’uopo le misure opportune, evitare effetti pregiudizievoli di contaminazione e di modificazioni nocive del mezzo terrestre, dovute all’introduzione di sostanze extraterrestri. Se uno Stato contraente ha ragione di ritenere che un’attività o un esperimento nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, da lui progettato o da suoi cittadini, possa cagionare un’interferenza dannosa con le attività di altri Stati partecipi del Trattato, nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, detto Stato deve procedere a opportune consultazioni internazionali prima di iniziare l’attività o l’esperimento programmato. Ogni Stato contraente, il quale abbia ragione di ritenere che un’attività o un esperimento nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, programmato da un altro Stato partecipi del Trattato, possa cagionare possibili interferenze con attività di esplorazione e utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, è autorizzato a richiedere consultazioni internazionali rispetto all’attività o all’esperimento di cui si tratta.

Art. X

Gli Stati contraenti, al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, esaminano, conformemente agli scopi del presente Trattato e a parità di condizioni, le richieste di altri Stati partecipi del Trattato circa l’ottenimento di facilitazioni per l’osservazione del volo di oggetti spaziali lanciati da essi.

Gli Stati interessati stabiliscono congiuntamente la natura di dette facilitazioni e determinano a quali condizioni esse possano venir accordate.

Art. XI

Gli Stati contraenti che conducono attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, convengono, al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, di informare, nella misura del possibile e del realizzabile, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure il pubblico e la comunità scientifica internazionale, circa la natura e la condotta di tali attività, i luoghi dove sono effettuate e i risultati ottenuti. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite provvede immediatamente alla diffusione delle informazioni ricevute.

Art. XII

Le stazioni, le installazioni, il materiale e i veicoli spaziali, collocati sulla luna o su altri corpi celesti, sono, con obbligo di reciprocità, accessibili ai rappresentanti degli altri Stati partecipi del Trattato. Per garantire, con tutte le misure di sicurezza possibili, lo svolgimento delle consultazioni richieste e per evitare di interferire nel corso normale delle operazioni sui luoghi degli impianti, i rappresentanti suddetti notificano a tempo debito la richiesta della visita.

Art. XIII

Le disposizioni del presente Trattato si applicano alle attività condotte, dagli Stati partecipi del Trattato, nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte singolarmente da uno Stato partecipe del Trattato o in comune con altri Stati, segnatamente nell’ambito di organizzazioni governative internazionali.

Ove le attività nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, vengano condotte da organizzazioni governative internazionali, i problemi pratici che si pongono in merito sono risolti dagli Stati contraenti, d’intesa con l’organizzazione internazionale competente o con uno o più Stati membri della detta organizzazione, partecipi del Trattato.

Art. XIV
  1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. A partire dalla sua entrata in vigore, giusta il numero 3 del presente articolo, il Trattato è aperto in ogni momento all’adesione di qualsiasi Stato che non l’abbia ancora firmato.
  2. Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovietica, designati nel presente Trattato quali Governi depositari.
  3. Il presente Trattato entra in vigore non appena cinque Governi, compresi quelli depositari designati nel presente Trattato, abbiano depositato i rispettivi strumenti di ratificazione.
  4. Il presente Trattato entra successivamente in vigore, per gli Stati che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo la sua entrata in vigore, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.
  5. I Governi depositari comunicano immediatamente la data del deposito di ogni strumento di ratificazione del presente Trattato o di adesione allo stesso, come pure il giorno dell’entrata in vigore del Trattato o qualsiasi altra informazione, a tutti gli Stati in nome dei quali il Trattato è stato firmato o l’adesione notificata.
  6. I Governi depositari registrano il presente Trattato giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Art. XV

Ogni Stato partecipe del presente Trattato può proporre emendamenti al Trattato. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta e, successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. XVI

Il presente Trattato può essere disdetto da ogni Stato contraente, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta ai Governi depositari. La disdetta ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione.

Art. XVII

Il presente Trattato, i cui testi inglese, russo, spagnolo, francese e cinese fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei Governi depositari. Detti governi inviano copie certificate conformi del presente Trattato a tutti i Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Trattato.Fatto a Londra, Mosca e Washington, il 27 gennaio 1967, in triplo esemplare.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica^a^^
^Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Afghanistan17 marzo198817 marzo1988
Agenzia spaziale europea (ESA)25 giugno197525 giugno1975
Algeria27 gennaio1992 A27 gennaio1992
Antigua e Barbuda26 dicembre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita17 dicembre1976 A17 dicembre1976
Argentina26 marzo196926 marzo1969
Armenia28 marzo2018 A28 marzo2018
Australia10 ottobre196710 ottobre1967
Austria26 febbraio196826 febbraio1968
Azerbaigian9 settembre2015 A9 settembre2015
Bahamas11 agosto1976 S10 luglio1973
Bahrein28 agosto2019 A28 agosto2019
Bangladesh14 gennaio1986 A14 gennaio1986
Barbados12 settembre1968 A12 settembre1968
Belarus31 ottobre196731 ottobre1967
Belgio30 marzo197330 marzo1973
Benin19 giugno1986 A19 giugno1986
Bosnia ed Erzegovina29 settembre2020 A29 settembre2020
Brasile*5 marzo19695 marzo1969
Bulgaria28 marzo196710 ottobre1967
Burkina Faso18 giugno196818 giugno1968
Canada**10 ottobre196710 ottobre1967
Ceca, Repubblica15 settembre1993 S1° gennaio1993
Cile8 ottobre19818 ottobre1981
Cina30 dicembre1983 A30 dicembre1983
Hong Kongb3 giugno19971° luglio1997
Macaoc20 dicembre199920 dicembre1999
Cipro5 luglio19725 luglio1972
Colombia*21 marzo202421 marzo2024
Corea (Nord)5 marzo2009 A5 marzo2009
Corea (Sud)13 ottobre196713 ottobre1967
Croazia10 marzo2023 A10 marzo2023
Cuba*3 giugno19773 giugno1977
Danimarca10 ottobre196710 ottobre1967
Dominicana, Repubblica21 novembre196821 novembre1968
Ecuador7 marzo19697 marzo1969
Egitto10 ottobre196710 ottobre1967
El Salvador15 gennaio196915 gennaio1969
Emirati Arabi Uniti4 ottobre2000 A4 ottobre2000
Estonia19 aprile2010 A19 aprile2010
Eswatini10 giugno1969 A10 giugno1969
EUMETSAT19 dicembre200519 dicembre2005
Figi18 luglio1972 S10 ottobre1970
Finlandia12 luglio196710 ottobre1967
Francia**5 agosto19705 agosto1970
Gambia2 giugno19682 giugno1968
Germania**10 febbraio197110 febbraio1971
Giamaica6 agosto19706 agosto1970
Giappone10 ottobre196710 ottobre1967
Grecia19 gennaio197119 gennaio1971
Guinea-Bissau20 agosto1976 A20 agosto1976
Guinea equatoriale16 gennaio1989 A16 gennaio1989
India18 gennaio198218 gennaio1982
Indonesia25 giugno200225 giugno2002
Iran22 aprile196821 dicembre1970
Iraq4 dicembre19684 dicembre1968
Irlanda17 luglio196817 luglio1968
Islanda5 febbraio19685 febbraio1968
Israele18 febbraio197718 febbraio1977
Italia4 maggio19724 maggio1972
Kazakstan11 luglio1998 A11 luglio1998
Kenya19 gennaio1984 A19 gennaio1984
Kuwait7 giugno1972 A7 giugno1972
Laos27 novembre197227 novembre1972
Libano31 marzo196931 marzo1969
Libia3 luglio1968 A3 luglio1968
Lituania25 marzo2013 A25 marzo2013
Lussemburgo17 gennaio200617 gennaio2006
Madagascar*22 agosto1968 A22 agosto1968
Mali11 giugno1968 A11 giugno1968
Malta22 maggio2017 A22 maggio2017
Marocco21 dicembre1967 A21 dicembre1967
Maurizio7 aprile1969 S12 marzo1968
Messico31 gennaio196831 gennaio1968
Mongolia10 ottobre196710 ottobre1967
Myanmar18 marzo197018 marzo1970
Nepal10 ottobre196710 ottobre1967
Nicaragua30 giugno201730 giugno2017
Niger17 aprile196710 ottobre1967
Nigeria14 novembre1967 A14 novembre1967
Norvegia1° luglio19691° luglio1969
Nuova Zelanda31 maggio196831 maggio1968
Oman4 febbraio2022 A4 febbraio2022
Paesi Bassi**10 ottobre196910 ottobre1969
Aruba10 ottobre196910 ottobre1969
Curaçao10 ottobre196910 ottobre1969
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
10 ottobre196910 ottobre1969
Sint Maarten10 ottobre196910 ottobre1969
Pakistan8 aprile19688 aprile1968
Panama9 agosto20239 agosto2023
Papua Nuova Guinea27 ottobre1980 S16 settembre1975
Paraguay22 dicembre2016 A22 dicembre2016
Perù28 febbraio197928 febbraio1979
Polonia30 gennaio196830 gennaio1968
Portogallo29 maggio1996 A29 maggio1996
Qatar13 marzo2012 A13 marzo2012
Regno Unito**10 ottobre196710 ottobre1967
Anguilla10 ottobre196710 ottobre1967
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
10 ottobre196710 ottobre1967
Romania9 aprile19689 aprile1968
Russia**10 ottobre196710 ottobre1967
Saint Vincent e Grenadine13 maggio1999 S10 ottobre1967
San Marino29 ottobre196829 ottobre1968
Seicelle5 gennaio1978 A5 gennaio1978
Sierra Leone13 luglio196710 ottobre1967
Singapore10 settembre1976 A10 settembre1976
Siria19 novembre1968 A19 novembre1968
Slovacchia17 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia8 febbraio2019 A8 febbraio2019
Spagna27 novembre1968 A27 novembre1968
Sri Lanka18 novembre198618 novembre1986
Stati Uniti**10 ottobre196710 ottobre1967
Sudafrica30 settembre196830 settembre1968
Svezia**11 ottobre196711 ottobre1967
Svizzera18 dicembre196918 dicembre1969
Thailandia5 settembre19685 settembre1968
Togo26 giugno198926 giugno1989
Tonga22 giugno1971 S4 giugno1970
Tunisia28 marzo196828 marzo1968
Turchia27 marzo196827 marzo1968
Ucraina31 ottobre196731 ottobre1967
Uganda24 aprile1968 A24 aprile1968
Ungheria26 giugno196710 ottobre1967
Uruguay31 agosto197031 agosto1970
Venezuela3 marzo19703 marzo1970
Vietnam20 giugno1980 A20 giugno1980
Yemen1° giugno1979 A1° giugno1979
Zambia20 agosto1973 A20 agosto1973
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, le dichiarazioni e le obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in inglese, può essere consultato sui siti Internet dei Governi depositari degli Stati Uniti d’America (www.stat e .gov/outer-space-treaty) e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (www.gov.uk/government/publications/treaty-on-principles-governing-the-activities-of-states-in-the-exploration-and-use-of-outer-space-including-the-moon-and-other-celestial-bodies-lond) oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a Gli strumenti di ratifica o di adesione o le dichiarazioni di successione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Federazione Russa, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno, sia presso alcuni dei Governi precitati. Le date che figurano nell’elenco si riferiscono alla prima ratifica, adesione o dichiarazione di successione. b Dal 10 ott. 1967 al 30 giu. 1997, il trattato era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 3 giu. 1997, il trattato è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong. c In virtù di una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 9 dic. 1999, il trattato
è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.

Footnotes

  1. RU 1970 89

  2. RS 0.120