Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico

0.790.3Multilateral International Treaty15 feb 1978

Conchiusa a New York il 12 novembre 1974
Approvata dall’Assemblea federale il 5 dicembre 19771
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 15 febbraio 1978
Entrata in vigore per la Svizzera il 15 febbraio 1978

(Stato 27 febbraio 2023)

Gli Stati partecipi della presente Convenzione,

Riconoscendo che è interesse comune dell’umanità favorire l’esplorazione e l’impiego dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici;

Richiamando che il Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, del 27 gennaio 19672, afferma che gli Stati assumono la responsabilità internazionale per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico e menziona lo Stato sul cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio;

Richiamando parimente che l’Accordo sul salvataggio ed il ricupero dei cosmonauti nonché sulla restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, del 22 aprile 19683prevede che l’autorità di lancio deve fornire, a domanda, i dati per l’identificazione, se vuole che un oggetto da essa lanciato nello spazio e trovato oltre i suoi limiti territoriali gli sia restituito;

Richiamando inoltre che la Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali, del 29 marzo 19724stabilisce norme e procedure internazionali concernenti la responsabilità assunta dagli Stati di lancio per danni cagionati dai loro oggetti speziali;

Desiderosi, tenuto conto del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, di predisporre l’immatricolazione nazionale, da parte degli Stati di lancio, degli oggetti spaziali lanciati;

Desiderosi inoltre di stabilire un registro centrale degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, nel quale sia obbligatorio iscriverli e che venga tenuto dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

Parimente desiderosi di fornire agli Stati partecipi mezzi e procedure suppletive per aiutarli ad identificare gli oggetti speziali;

Ritenendo che un sistema obbligatorio d’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico faciliterebbe segnatamente l’identificazione dei detti oggetti e contribuirebbe all’applicazione e allo sviluppo del diritto internazionale sull’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ai fini della presente Convenzione:

  1. L’espressione «Stato di lancio» designa:
  2. uno Stato che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale;

ii) uno Stato il cui territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale;

b) L’espressione «oggetto spaziale» designa pure gli elementi costitutivi di un oggetto spaziale, nonché il suo vettore e gli stadi del medesimo;

c) L’espressione «Stato d’immatricolazione» designa uno Stato di lancio sul cui registro un oggetto spaziale sia iscritto giusta l’articolo II.

Art. II
  1. Allorché un oggetto spaziale è lanciato su orbita terrestre o oltre, lo Stato di lancio deve immatricolarlo iscrivendolo su un registro appropriato che esso tiene. Lo Stato di lancio informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite della creazione di detto registro.
  2. Allorché, per un oggetto spaziale lanciato su orbita terrestre o oltre, si danno due o più Stati di lancio, questi determinano congiuntamente quale debba, giusta il paragrafo 1 del presente articolo, immatricolare l’oggetto, tenendo conto dei disposti dell’articolo VIII del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, e senza pregiudizio degli adeguati accordi stipulati o stipulandi tra gli Stati di lancio circa la giurisdizione e il controllo dell’oggetto spaziale e dell’eventuale equipaggio del medesimo.
  3. Il contenuto di ogni registro e le condizioni di tenuta sono determinati dallo Stato di immatricolazione interessato.
Art. III
  1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite garantisce la tenuta di un registro nel quale vengono trascritti i dati forniti conformemente all’articolo IV.
  2. L’accesso alle informazioni figuranti su questo registro è pienamente libero.
Art. IV
  1. Ogni Stato di immatricolazione fornisce al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, non appena possibile, le informazioni seguenti concernenti ogni oggetto spaziale iscritto nel proprio registro:
    1. Nome dello Stato o degli Stati di lancio;
    2. Indicativo appropriato o numero d’immatricolazione dell’oggetto spaziale;
    3. Data e territorio o luogo del lancio;
    4. Principali parametri dell’orbita, compresi:
    5. il periodo nodale,
    ii) l’inclinazione, iii) l’apogeo, iv) il perigeo; e) Funzione generale dell’oggetto spaziale.
  2. Ogni Stato d’immatricolazione può, di tempo in tempo, comunicare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informazioni suppletive concernenti un oggetto spaziale iscritto sul proprio registro.
  3. Ogni Stato d’immatricolazione informa il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, nella misura possibile e non appena può farlo, circa gli oggetti spaziali a proposito dei quali ha precedentemente comunicato dei dati e che sono stati ma che non sono più su orbita terrestre.
Art. V

Se un oggetto spaziale, lanciato su orbita terrestre o oltre, è marcato dell’indicativo o del numero d’immatricolazione, menzionati nella lettera b del paragrafo 1 dell’articolo IV, oppure dell’indicativo e del numero, lo Stato di immatricolazione notifica questo fatto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, comunicandogli le informazioni di cui all’articolo IV. In questo caso, il detto Segretario trascrive tale notificazione nel registro.

Art. VI

Quando l’applicazione dei disposti della presente Convenzione non consente a uno Stato partecipe di identificare un oggetto spaziale che ha cagionato un danno al proprio territorio o a una persona fisica o giuridica della propria giurisdizione, oppure che rischia comunque di risultare pericoloso o nocivo, gli altri Stati partecipi, segnatamente quelli fruenti d’impianti per l’osservazione e la localizzazione spaziale, dovranno soddisfare quanto possibile ogni domanda d’aiuto d’identificare un tale oggetto, formulata in termini accettabili e con condizioni eque e ragionevoli e presentata loro dal detto Stato partecipe o dal Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in suo nome. Lo Stato istante darà tutte le informazioni possibili sulla data, la natura e le circostanze degli eventi motivanti la sua istanza. Le modalità dell’assistenza formeranno oggetto di un accordo tra le Parti interessate.

Art. VII
  1. Nella presente Convenzione, fatti salvi gli articoli dall’VIII al XII incluso, i riferimenti agli Stati si applicano anche ad ogni organizzazione internazionale intergovernativa che abbia un’attività spaziale, qualora detta organizzazione dichiari d’accettare i diritti e gli obblighi sanciti dalla presente Convenzione e qualora la maggioranza dei suoi membri siano Stati partecipi della presente Convenzione e del Trattato sulle norme d’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.
  2. Gli Stati membri di una tale organizzazione e partecipi della presente Convenzione devono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché l’organizzazione faccia una dichiarazione conforme al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. VIII
  1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York. Ogni Stato che non avrà firmato la presente Convenzione prima della sua entrata in vigore, giusta il paragrafo 3 del presente articolo, potrà poi aderirvi in ogni istante.
  2. La presente Convenzione va sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  3. La presente Convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l’avranno ratificata, il giorno in cui sarà stato depositato il quinto strumento di ratificazione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
  4. Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o d’adesione siano depositati dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, questa entrerà in vigore il giorno del deposito dei loro strumenti di ratificazione o d’adesione.
  5. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite informerà senza indugio gli Stati firmatari o aderenti della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratificazione o d’adesione, della data d’entrata in vigore della Convenzione, nonché di ogni altra notificazione.
Art. IX

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può proporre emendamenti al testo. Gli emendamenti prenderanno effetto, rispetto allo Stato partecipe che li accetti, non appena essi saranno stati accettati dalla maggioranza degli Stati partecipi della Convenzione e, successivamente, per ognuno degli altri Stati partecipi, nel giorno dell’accettazione dei detti emendamenti.

Art. X

Dieci anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, la questione d’un suo riesame verrà iscritta all’ordine del giorno provvisorio dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, onde riscontrare, al lume delle esperienze fatte durante il periodo trascorso, se il testo richieda una revisione. Tuttavia, cinque anni almeno dopo la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, una conferenza degli Stati partecipi della medesima verrà convocata, a domanda di un terzo dei detti Stati e con l’assenso della loro maggioranza, onde riesaminare il presente testo. Il riesame terrà conto in particolare di tutti i progressi tecnici pertinenti, compresi quelli concernenti l’identificazione degli oggetti spaziali.

Art. XI

Ogni Stato partecipe della presente Convenzione può, un anno dopo l’entrata in vigore della medesima, comunicare la propria intenzione di recederne, notificandola per scritto al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La notificazione prenderà effetto un anno dopo la data di ricezione.

Art. XII

La presente Convenzione, i cui testi inglesi, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati all’uopo dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione, aperta alla firma in Nuova York il quattordici gennaio millenovecentosettantacinque.(Seguono le firme)

Stati partecipantiRatifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Agenzia Spaziale Europea (ESA)2 gennaio19792 gennaio1979
Algeria9 marzo2007 A9 marzo2007
Antigua e Barbuda13 dicembre1988 S1° novembre1981
Arabia Saudita18 luglio2012 A18 luglio2012
Argentina5 maggio19935 maggio1993
Armenia19 gennaio2018 A19 gennaio2018
Australia11 marzo1986 A11 marzo1986
Austria6 marzo19806 marzo1980
Bahrein6 luglio2021 A6 luglio2021
Belarus26 gennaio197826 gennaio1978
Belgio24 febbraio197724 febbraio1977
Brasile17 marzo2006 A17 marzo2006
Bulgaria11 maggio197615 settembre1976
Canada4 agosto197615 settembre1976
Ceca, Repubblica22 febbraio1993 S1° gennaio1993
Cile17 settembre1981 A17 settembre1981
Cina12 dicembre1988 A12 dicembre1988
Hong Konga6 giugno1997 A1° luglio1997
Cipro**6 luglio1978 A6 luglio1978
Colombia10 gennaio2014 A10 gennaio2014
Corea (Nord)10 marzo2009 A10 marzo2009
Corea (Sud)14 ottobre1981 A14 otto+bre1981
Costa Rica14 ottobre2010 A14 ottobre2010
Cuba10 aprile1978 A10 aprile1978
Danimarca1° aprile19771° aprile1977
Emirati Arabi Uniti7 novembre2000 A7 novembre2000
EUMETSAT10 luglio199710 luglio1997
Finlandia15 gennaio2018 A15 gennaio2018
Francia17 dicembre197515 settembre1976
Germania16 ottobre197916 ottobre1979
Giappone20 giugno1983 A20 giugno1983
Gibuti14 luglio2022 A14 luglio2022
Grecia27 maggio2003 A27 maggio2003
India18 gennaio1982 A18 gennaio1982
Indonesia16 luglio1997 A16 luglio1997
Italia8 dicembre2005 A8 dicembre2005
Kazakstan11 gennaio2001 A11 gennaio2001
Kuwait28 aprile2014 A28 aprile2014
Libano12 aprile2006 A12 aprile2006
Libia8 gennaio2010 A8 gennaio2010
Liechtenstein26 febbraio1999 A26 febbraio1999
Lituania8 marzo2013 A8 marzo2013
Lussemburgo27 gennaio2021 A27 gennaio2021
Marocco19 settembre2012 A19 settembre2012
Messico1° marzo19771° marzo1977
Mongolia10 aprile198510 aprile1985
Montenegro23 ottobre2006 S3 giugno2006
Nicaragua11 luglio201711 luglio2017
Niger22 dicembre197622 dicembre1976
Nigeria6 luglio2009 A6 luglio2009
Norvegia28 giugno1995 A28 giugno1995
Nuova Zelandab23 gennaio2018 A23 gennaio2018
Oman10 febbraio2022 A10 febbraio2022
Organizzazione europea per le telecomunicazioni a mezzo satellite (EUTELSAT)10 giugno201410 giugno2014
Paesi Bassic
Aruba26 gennaio198126 gennaio1981
Curaçao26 gennaio198126 gennaio1981
Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)
26 gennaio198126 gennaio1981
Sint Maarten26 gennaio198126 gennaio1981
Pakistan27 febbraio198627 febbraio1986
Paraguay19 gennaio2023 A19 gennaio2023
Perù21 marzo1979 A21 marzo1979
Polonia22 novembre197822 novembre1978
Portogallo2 novembre2018 A2 novembre2018
Qatar14 marzo2012 A14 marzo2012
Regno Unito30 marzo197830 marzo1978
Anguilla30 marzo197830 marzo1978
Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito
30 marzo197830 marzo1978
Romania9 febbraio2023 A9 febbraio2023
Russia13 gennaio197813 gennaio1978
Saint Vincent e Grenadine27 aprile1999 S27 ottobre1979
Seicelle28 dicembre1977 A28 dicembre1977
Serbia12 marzo2001 S27 aprile1992
Slovacchia28 maggio1993 S1° gennaio1993
Slovenia20 febbraio2019 S25 giugno1991
Spagna20 dicembre1978 A20 dicembre1978
Stati Uniti15 settembre197615 settembre1976
Sudafrica27 gennaio2012 A27 gennaio2012
Svezia9 giugno197615 settembre1976
Svizzera15 febbraio197815 febbraio1978
Turchia*21 giugno2006 A21 giugno2006
Ucraina14 settembre197714 settembre1977
Ungheria26 ottobre197726 ottobre1977
Uruguay18 agosto1977 A18 agosto1977
Venezuela3 novembre2016 A3 novembre2016
* Riserve e dichiarazioni. ** Obiezioni. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a Dal 30 mar. 1978 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b La Conv. non si applica a Tokelau.
c Per il Regno in Europa.

Footnotes

  1. RU 1978 239

  2. RS 0.790

  3. RS 0.790.1

  4. RS 0.790.2

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